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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/09/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1326/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.v.g. 1326/2025, avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]al Corso Parte_1
Gramsci n. 16, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Iole
Vannucci, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia in Via Cavour
n.37;
Ricorrente
[...
nato in [...] il [...], ristretto presso la Parte_2
Comunità terapeutica “Il Poggiolino”, della Fondazione Sant'Atto ETS, in
Larciano (PT), Via del Popolino n. 531, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. dell'Avv. Eleonora Cassi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze, Borgo Pinti n. 70;
1 Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.7.2025, e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in Pistoia il 29.8.2009 e che dalla loro unione nascevano tre figli, , nata a [...] il [...], nato Per_1 Per_2
Per_ a SC il 27.8.2012, e nata a [...] il [...].
I tre minori sono presi in carico dal Servizio Sociale di Pistoia, pertanto, i genitori si attengono alle decisioni del Tribunale dei Minorenni.
Da settembre 2022 i minori vivono costantemente con la madre e con il nonno materno in Pistoia, Via della Costituzione n. 7, dove hanno il domicilio effettivo e la residenza stabile dal 2021, ed è la Sig.ra che effettua le spese per le Pt_1 loro necessità sia ordinarie che straordinarie.
Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli Parte_2 secondo le sue possibilità economiche e attualmente mediante la corresponsione della somma mensile di € 300,00 da versarsi direttamente alla Sig.ra Parte_1
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie affrontate per i figli da
[...] individuarsi sulla base del protocollo in vigore presso il Tribunale di Pistoia.
Essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi già dal
2017, periodo dal quale i comparenti non hanno più convissuto a causa delle varie vicissitudini personali e familiari, le parti hanno richiesto separazione personale, omologata con Sentenza n. 94/2024 depositata in data 29 maggio
2024 dal Tribunale di Pistoia alle condizioni in essa indicate.
Trascorsi i termini di cui all'art. 3 c. 4 L. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra essi sia ripreso il rapporto di convivenza, e sussistendo i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b L. 898/1970, chiedono la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi pattuite:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2 Per_ 2) i figli minori: , e pur essendo temporaneamente affidati Per_1 Per_2 ai servizi sociali del Comune di Pistoia manterranno il collocamento, il domicilio e la residenza presso la madre e in caso di Parte_1 spostamento seguiranno comunque quest'ultima;
3) il padre potrà vedere i figli quando lo richiede previo appuntamento telefonico e compatibilmente con le esigenze di studio e di cura dei minori;
4) il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante la Parte_2 corresponsione di un assegno mensile di € 300,00, oltre aggiornamento annuale ISTAT, da far pervenire alla Sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese;
5) spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo le modalità e i tempi indicati nel protocollo in vigore avanti a questo Tribunale;
6) entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti.
Spese legali compensate.”
Depositate le note in sostituzione d'udienza in data 3.9.25 del sig.
[...]
e depositate le note in data 4.9.25 della sig.ra Parte_2 Parte_1 acquisito il parere del P.M. in data 24.7.2025, la causa viene rimessa al collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e dell'art. 3 n. 2 lettera b L.
898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di scioglimento.
In particolare, l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
3. Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
3 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Pistoia il 29 agosto 2009 tra nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Parte_2
in Marocco il 14.02.1989, alle condizioni da questi pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N. 49, P. II S. C, Anno 2009);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio 11.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.v.g. 1326/2025, avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]al Corso Parte_1
Gramsci n. 16, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Iole
Vannucci, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia in Via Cavour
n.37;
Ricorrente
[...
nato in [...] il [...], ristretto presso la Parte_2
Comunità terapeutica “Il Poggiolino”, della Fondazione Sant'Atto ETS, in
Larciano (PT), Via del Popolino n. 531, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. dell'Avv. Eleonora Cassi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze, Borgo Pinti n. 70;
1 Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.7.2025, e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in Pistoia il 29.8.2009 e che dalla loro unione nascevano tre figli, , nata a [...] il [...], nato Per_1 Per_2
Per_ a SC il 27.8.2012, e nata a [...] il [...].
I tre minori sono presi in carico dal Servizio Sociale di Pistoia, pertanto, i genitori si attengono alle decisioni del Tribunale dei Minorenni.
Da settembre 2022 i minori vivono costantemente con la madre e con il nonno materno in Pistoia, Via della Costituzione n. 7, dove hanno il domicilio effettivo e la residenza stabile dal 2021, ed è la Sig.ra che effettua le spese per le Pt_1 loro necessità sia ordinarie che straordinarie.
Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli Parte_2 secondo le sue possibilità economiche e attualmente mediante la corresponsione della somma mensile di € 300,00 da versarsi direttamente alla Sig.ra Parte_1
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie affrontate per i figli da
[...] individuarsi sulla base del protocollo in vigore presso il Tribunale di Pistoia.
Essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi già dal
2017, periodo dal quale i comparenti non hanno più convissuto a causa delle varie vicissitudini personali e familiari, le parti hanno richiesto separazione personale, omologata con Sentenza n. 94/2024 depositata in data 29 maggio
2024 dal Tribunale di Pistoia alle condizioni in essa indicate.
Trascorsi i termini di cui all'art. 3 c. 4 L. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra essi sia ripreso il rapporto di convivenza, e sussistendo i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b L. 898/1970, chiedono la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi pattuite:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2 Per_ 2) i figli minori: , e pur essendo temporaneamente affidati Per_1 Per_2 ai servizi sociali del Comune di Pistoia manterranno il collocamento, il domicilio e la residenza presso la madre e in caso di Parte_1 spostamento seguiranno comunque quest'ultima;
3) il padre potrà vedere i figli quando lo richiede previo appuntamento telefonico e compatibilmente con le esigenze di studio e di cura dei minori;
4) il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante la Parte_2 corresponsione di un assegno mensile di € 300,00, oltre aggiornamento annuale ISTAT, da far pervenire alla Sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese;
5) spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo le modalità e i tempi indicati nel protocollo in vigore avanti a questo Tribunale;
6) entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti.
Spese legali compensate.”
Depositate le note in sostituzione d'udienza in data 3.9.25 del sig.
[...]
e depositate le note in data 4.9.25 della sig.ra Parte_2 Parte_1 acquisito il parere del P.M. in data 24.7.2025, la causa viene rimessa al collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e dell'art. 3 n. 2 lettera b L.
898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di scioglimento.
In particolare, l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
3. Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
3 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Pistoia il 29 agosto 2009 tra nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Parte_2
in Marocco il 14.02.1989, alle condizioni da questi pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N. 49, P. II S. C, Anno 2009);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio 11.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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