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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/11/2024, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
UDIENZA DEL 05/11/2024
Chiamata la causa di secondo grado iscritta al N. 2836/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte appellante c.f. , in p.l.r.p.t., l'Avv. LE PERA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE nel mandato;
per parte appellata , c.f. l'Avv. CELSO MASSIMO nel Controparte_1 C.F._1 mandato.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 17/5/2020, proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 20/2020 emesso dal Giudice di Pace di Acri in data 6/02/2020 e notificato in data
09/03/2020 su conforme richiesta della soc. con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della Parte_1 somma di € 4.840,55 oltre interessi e spese del procedimento, portato dalle cambiali dimesse in atti.
A sostegno della domanda eccepiva di aver estinto l'obbligazione sottostante l'emissione degli effetti cambiari, mediante il versamento di € 1.100,00 nonché la restituzione del bene oggetto di contratto.
In particolare dichiarava di aver acquistato dalla soc. in data 4/11/2011, l'autoveicolo Audi A3 Parte_1
TDI tg. DM192JP per un valore di €. 13.000,00 e che la somma residua di € 4.600,00, giusta le cambiali poste a base del decreto ingiuntivo opposto, non fosse dovuta in quanto nel dicembre 2003 aveva restituito l'autoveicolo perché impossibilitato a corrispondere il corrispettivo residuo per l'acquisto.
Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
1 Si costituiva la società ingiungente, la quale contestava l'avversa prospettazione defensionale sull'assunto: che in data 18/08/2013 concludeva con la soc. contratto di acquisto di una Controparte_1 Parte_1 autovettura Alfa Romeo 147 JTD Tg. DA298JH per il prezzo di €. 4.500,00 oltre alla somma di € 1.100,00 per riparazione di una Audi A3, per un totale di € 5.600,00 versando un acconto di € 1.300,00 e pattuendo il pagamento della restante cifra con il rilascio di effetti cambiari;
che in data 22/08/2013 tra le parti veniva stipulata una scrittura privata nella quale veniva regolato il pagamento con 13 effetti cambiari rilasciati in pari data, 12 dei quali posti a base del decreto ingiuntivo qui opposto, per un totale di € 4.840,55 comprensivi di spese di protesto;
che detta scrittura recava anche la seguente clausola “il sig. nell'ipotesi di mancato acquisto della CP_1 suddetta autovettura attualmente in uso, riconoscerà alla ditta Il pagamento di €. 2.000,00 a Parte_1 titolo di rimborso e risarcimento per l'utilizzo ed il conseguente mancato acquisto “inoltre era previsto che
“le parti convengono che l'eventuale mancato pagamento anche di un solo titolo cambiario porterà
l'annullamento del presente accordo e l'auto indicata dovrà entro 5 giorni dal mancato pagamento del titolo cambiario essere dal sig. restituita alla ditta;
Controparte_1 Parte_1 che il ritornava a Peschiera del Garda ove era residente e non pagava nessuna cambiale, oltre a CP_1 trattenere comunque l'auto nonostante le sollecitazioni alla restituzione e sempre con la promessa di pagamento dei titoli scaduti, fino a quando detta autovettura non risultava più marciante e la soc. era Pt_1 costretta nel mese di aprile 2016, con un carroattrezzi a recuperare la stessa a Peschiera del Garda, atteso che risultava ancora intestata alla soc. quindi in proprietà della stessa, non essendo stato Parte_1 formalizzato il passaggio la PRA in favore del Controparte_1 che quindi le cambiali poste a base del decreto ingiuntivo opposto erano attinenti all'acquisto dell'auto Alfa
Romeo 147 JTD tg. DA298 JH ed il relativo rapporto causale sottostante era costituito dall'atto di vendita relativo per come sopra emarginato, mentre i pagamenti effettuati ed indicati nell'atto di opposizione erano riferiti ad altri acquisti di autovetture inter partes.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti in contesa, l'opponente riconosceva, in virtù della documentazione prodotta, che effettivamente i titoli posti a base del decreto ingiuntivo fossero stati rilasciati per il pagamento dell'autovettura Alfa Romeo 147 JTD tg. DA 298 JH, ma asseriva di averli pagati in parte e che in ogni caso avesse restituito l'auto nel luglio 2015.
Ammesse le prove orali richieste, nella specie interrogatorio formale di parte opponente (che tuttavia non si presentava a rispondere all'interpello) e la prova per testi con e Tes_1 Controparte_2 [...]
(quest'ultimo poi rinunciato), la causa veniva decisa dal giudice di prossimità mediante Tes_2 accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
Avverso tale pronuncia ha interposto gravame la società originariamente opposta, deducendo: in rito la nullità della sentenza in quanto risultante emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza anziché dall'Ufficio del Giudice di Pace di Acri, ove si era svolto il processo di opposizione;
l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie e l'omessa disamina delle evidenze documentali in atti;
2 l'illegittima applicazione dei principi di diritto che governano il riparto dell'onere della prova;
il contrasto tra motivazione, nella quale la giudice di prossimità evidenziava che l'opponente non avesse fornito prova del fatto estintivo e dispositivo, recante invece la revoca del decreto ingiuntivo.
Ha quindi concluso per la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguenti rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 20/2020.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Ha resistito l'appellato, il quale ha contestato i motivi di gravame, di cui ha domandato il rigetto, ritenendo esente da critiche l'iter logico motivazionale che aveva condotto la giudice di prime cure ad accogliere l'opposizione sulla scorta del materiale probatorio acquisito.
La causa, acquisito il fascicolo di prime cure, è quindi pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Per quanto interessa in questa sede, occorre evidenziare come nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988
c.c., sicchè l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c. (Cass. 26/2017).
Invero la mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 cod. civ., e che quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad
3 integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo
(Cass.8038/2006).
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, difatti, "la presunzione di esistenza della "causa debendi", che giustifica l'inversione dell'onere della prova, infatti, non sottrae il rapporto sostanziale alle norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'obbligato cambiario e che può riguardare sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito" (cfr. Cass. 8702/06).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'appello deve ritenersi fondato.
Premesso che l'intestazione della sentenza reca un refuso risolventesi in mero errore materiale, essendo pacifico che l'ufficio che ha emesso la pronuncia è quello di Acri, non può condividersi l'impianto motivazionale adottato dalla giudice di prime cure al fine di accogliere l'opposizione.
Invero pare che: da un lato, sia stato totalmente pretermessa, ai fini della delibazione delle domande rispettivamente spiegate, la valutazione della documentazione contrattuale dimessa in atti dalla società ingiungente odierna appellante, in particolare della scrittura privata del 22 agosto 2013, non disconosciuta, nella quale le parti hanno regolamentato le reciproche obbligazioni;
dall'altro in prime cure sia stato impropriamente invertito il riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti in contesa.
In punto di fatto, invero, deve ritenersi pacifico che le cambiali poste a base del decreto ingiuntivo opposto riguardassero l'acquisto dell'auto Alfa Romeo 147 JTD tg. DA298 JH mentre i pagamenti documentati da parte opponente si riferissero all'acquisto di altro veicolo, l'Audi A3.
Dall'andamento della prova orale è stato pure confermato dall'unico teste escusso all'udienza del 21 giugno
2021, , fratello dell'ingiunto, che la soc. si era vista costretta a ritirare Controparte_2 Parte_1
l'auto a Peschiera con il carroattrezzi perchè non marciante.
Il teste ha genericamente confermato che con il ritiro del veicolo le parti avessero definito le loro rispettive obbligazioni, ma nessuna circostanza ha chiarito in ordine ai titoli rilasciati dal fratello o in merito allo sconto presuntivamente pattuito per la restituzione dell'auto.
E dal proprio canto, per quanto interessa in questa sede, la parte onerata del relativo onere probatorio, non ha documentato il fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in giudizio portata dalle cambiali, che sono rimaste infatti in possesso del creditore.
Si impone pertanto la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'originaria opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri pro tempore vigenti, aliquota minima alla luce della semplicità delle questioni dedotte, con esclusione della fase istruttoria non espletata nel presente giudizio di appello, seguono la soccombenza di parte opponente odierna appellata.
P.Q.M.
4 Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando sul gravame, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del 15/6/2023 n. 110/2023 emessa dal giudice di pace di Acri, rigetta l'opposizione originariamente proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_1 ingiuntivo n° 20/2020 emesso dal giudice di pace di Acri il 5 febbraio 2020; condanna alla refusione in favore di in p.l.r.p.t. delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida per il primo grado in € 633,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge e, per il presente giudizio in € 852,00 per compensi, € 174,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge.
Cosenza, 05/11/2024 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
5
Chiamata la causa di secondo grado iscritta al N. 2836/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte appellante c.f. , in p.l.r.p.t., l'Avv. LE PERA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE nel mandato;
per parte appellata , c.f. l'Avv. CELSO MASSIMO nel Controparte_1 C.F._1 mandato.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 17/5/2020, proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 20/2020 emesso dal Giudice di Pace di Acri in data 6/02/2020 e notificato in data
09/03/2020 su conforme richiesta della soc. con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della Parte_1 somma di € 4.840,55 oltre interessi e spese del procedimento, portato dalle cambiali dimesse in atti.
A sostegno della domanda eccepiva di aver estinto l'obbligazione sottostante l'emissione degli effetti cambiari, mediante il versamento di € 1.100,00 nonché la restituzione del bene oggetto di contratto.
In particolare dichiarava di aver acquistato dalla soc. in data 4/11/2011, l'autoveicolo Audi A3 Parte_1
TDI tg. DM192JP per un valore di €. 13.000,00 e che la somma residua di € 4.600,00, giusta le cambiali poste a base del decreto ingiuntivo opposto, non fosse dovuta in quanto nel dicembre 2003 aveva restituito l'autoveicolo perché impossibilitato a corrispondere il corrispettivo residuo per l'acquisto.
Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
1 Si costituiva la società ingiungente, la quale contestava l'avversa prospettazione defensionale sull'assunto: che in data 18/08/2013 concludeva con la soc. contratto di acquisto di una Controparte_1 Parte_1 autovettura Alfa Romeo 147 JTD Tg. DA298JH per il prezzo di €. 4.500,00 oltre alla somma di € 1.100,00 per riparazione di una Audi A3, per un totale di € 5.600,00 versando un acconto di € 1.300,00 e pattuendo il pagamento della restante cifra con il rilascio di effetti cambiari;
che in data 22/08/2013 tra le parti veniva stipulata una scrittura privata nella quale veniva regolato il pagamento con 13 effetti cambiari rilasciati in pari data, 12 dei quali posti a base del decreto ingiuntivo qui opposto, per un totale di € 4.840,55 comprensivi di spese di protesto;
che detta scrittura recava anche la seguente clausola “il sig. nell'ipotesi di mancato acquisto della CP_1 suddetta autovettura attualmente in uso, riconoscerà alla ditta Il pagamento di €. 2.000,00 a Parte_1 titolo di rimborso e risarcimento per l'utilizzo ed il conseguente mancato acquisto “inoltre era previsto che
“le parti convengono che l'eventuale mancato pagamento anche di un solo titolo cambiario porterà
l'annullamento del presente accordo e l'auto indicata dovrà entro 5 giorni dal mancato pagamento del titolo cambiario essere dal sig. restituita alla ditta;
Controparte_1 Parte_1 che il ritornava a Peschiera del Garda ove era residente e non pagava nessuna cambiale, oltre a CP_1 trattenere comunque l'auto nonostante le sollecitazioni alla restituzione e sempre con la promessa di pagamento dei titoli scaduti, fino a quando detta autovettura non risultava più marciante e la soc. era Pt_1 costretta nel mese di aprile 2016, con un carroattrezzi a recuperare la stessa a Peschiera del Garda, atteso che risultava ancora intestata alla soc. quindi in proprietà della stessa, non essendo stato Parte_1 formalizzato il passaggio la PRA in favore del Controparte_1 che quindi le cambiali poste a base del decreto ingiuntivo opposto erano attinenti all'acquisto dell'auto Alfa
Romeo 147 JTD tg. DA298 JH ed il relativo rapporto causale sottostante era costituito dall'atto di vendita relativo per come sopra emarginato, mentre i pagamenti effettuati ed indicati nell'atto di opposizione erano riferiti ad altri acquisti di autovetture inter partes.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti in contesa, l'opponente riconosceva, in virtù della documentazione prodotta, che effettivamente i titoli posti a base del decreto ingiuntivo fossero stati rilasciati per il pagamento dell'autovettura Alfa Romeo 147 JTD tg. DA 298 JH, ma asseriva di averli pagati in parte e che in ogni caso avesse restituito l'auto nel luglio 2015.
Ammesse le prove orali richieste, nella specie interrogatorio formale di parte opponente (che tuttavia non si presentava a rispondere all'interpello) e la prova per testi con e Tes_1 Controparte_2 [...]
(quest'ultimo poi rinunciato), la causa veniva decisa dal giudice di prossimità mediante Tes_2 accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
Avverso tale pronuncia ha interposto gravame la società originariamente opposta, deducendo: in rito la nullità della sentenza in quanto risultante emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza anziché dall'Ufficio del Giudice di Pace di Acri, ove si era svolto il processo di opposizione;
l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie e l'omessa disamina delle evidenze documentali in atti;
2 l'illegittima applicazione dei principi di diritto che governano il riparto dell'onere della prova;
il contrasto tra motivazione, nella quale la giudice di prossimità evidenziava che l'opponente non avesse fornito prova del fatto estintivo e dispositivo, recante invece la revoca del decreto ingiuntivo.
Ha quindi concluso per la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguenti rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 20/2020.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Ha resistito l'appellato, il quale ha contestato i motivi di gravame, di cui ha domandato il rigetto, ritenendo esente da critiche l'iter logico motivazionale che aveva condotto la giudice di prime cure ad accogliere l'opposizione sulla scorta del materiale probatorio acquisito.
La causa, acquisito il fascicolo di prime cure, è quindi pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Per quanto interessa in questa sede, occorre evidenziare come nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988
c.c., sicchè l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c. (Cass. 26/2017).
Invero la mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 cod. civ., e che quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad
3 integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo
(Cass.8038/2006).
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, difatti, "la presunzione di esistenza della "causa debendi", che giustifica l'inversione dell'onere della prova, infatti, non sottrae il rapporto sostanziale alle norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'obbligato cambiario e che può riguardare sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito" (cfr. Cass. 8702/06).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'appello deve ritenersi fondato.
Premesso che l'intestazione della sentenza reca un refuso risolventesi in mero errore materiale, essendo pacifico che l'ufficio che ha emesso la pronuncia è quello di Acri, non può condividersi l'impianto motivazionale adottato dalla giudice di prime cure al fine di accogliere l'opposizione.
Invero pare che: da un lato, sia stato totalmente pretermessa, ai fini della delibazione delle domande rispettivamente spiegate, la valutazione della documentazione contrattuale dimessa in atti dalla società ingiungente odierna appellante, in particolare della scrittura privata del 22 agosto 2013, non disconosciuta, nella quale le parti hanno regolamentato le reciproche obbligazioni;
dall'altro in prime cure sia stato impropriamente invertito il riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti in contesa.
In punto di fatto, invero, deve ritenersi pacifico che le cambiali poste a base del decreto ingiuntivo opposto riguardassero l'acquisto dell'auto Alfa Romeo 147 JTD tg. DA298 JH mentre i pagamenti documentati da parte opponente si riferissero all'acquisto di altro veicolo, l'Audi A3.
Dall'andamento della prova orale è stato pure confermato dall'unico teste escusso all'udienza del 21 giugno
2021, , fratello dell'ingiunto, che la soc. si era vista costretta a ritirare Controparte_2 Parte_1
l'auto a Peschiera con il carroattrezzi perchè non marciante.
Il teste ha genericamente confermato che con il ritiro del veicolo le parti avessero definito le loro rispettive obbligazioni, ma nessuna circostanza ha chiarito in ordine ai titoli rilasciati dal fratello o in merito allo sconto presuntivamente pattuito per la restituzione dell'auto.
E dal proprio canto, per quanto interessa in questa sede, la parte onerata del relativo onere probatorio, non ha documentato il fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in giudizio portata dalle cambiali, che sono rimaste infatti in possesso del creditore.
Si impone pertanto la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'originaria opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri pro tempore vigenti, aliquota minima alla luce della semplicità delle questioni dedotte, con esclusione della fase istruttoria non espletata nel presente giudizio di appello, seguono la soccombenza di parte opponente odierna appellata.
P.Q.M.
4 Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando sul gravame, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del 15/6/2023 n. 110/2023 emessa dal giudice di pace di Acri, rigetta l'opposizione originariamente proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_1 ingiuntivo n° 20/2020 emesso dal giudice di pace di Acri il 5 febbraio 2020; condanna alla refusione in favore di in p.l.r.p.t. delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida per il primo grado in € 633,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge e, per il presente giudizio in € 852,00 per compensi, € 174,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge.
Cosenza, 05/11/2024 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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