Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 6259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 09/05/2025 nella causa n. 6259/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistita dagli avv. ALBERTO Parte_1 C.F._1
GUARISO, LIVIO NERI e MARTA LAVANNA
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
1. la ricorrente propone opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 917 del 24/05/2024 con cui le è stato ingiunto il pagamento all' della somma di € 11.847,63 otre accessori e spese a titolo di CP_1 reddito di cittadinanza percepito nel periodo 01/04/2019 – 30/09/2020 non spettante;
2. afferma la ricorrente di aver fatto ingresso in Italia nel 2004, provenendo dalla Moldavia, e di avervi risieduto da allora;
di aver ottenuto il primo permesso di soggiorno il 09/10/2009 e di aver presentato domanda di iscrizione anagrafica il 14/09/2010; di aver ottenuto la cittadinanza rumena e di aver proseguito il soggiorno in Italia quale cittadina europea;
afferma di aver presentato domanda per il reddito di cittadinanza nel
1
marzo 2019 sussistendone i presupposti reddituali, e di aver percepito la prestazione sino al settembre 2020, per l'importo complessivo di €
11.847,63; afferma che l' aveva disposto la revoca della prestazione CP_1 per mancanza del requisito di residenza, non avendo la ricorrente risieduto in Italia per dieci anni, originando l'indebito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
3. afferma la ricorrente che il requisito di residenza protratta per dieci anni, pur essendo previsto indifferentemente per italiani e stranieri, determina effetti discriminatori ad ingiustificato svantaggio dei cittadini di altri stati dell'UE che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ed afferma in ogni caso di essere in possesso del requisito contestato;
riferisce della pendenza di questione di legittimità costituzionale del requisito di residenza decennale pregressa con riferimento ai cittadini dell'Unione, e di rinvio pregiudiziale alla CGUE sul medesimo tema;
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca per insussistenza dell'obbligo restitutorio, ed in subordine per non ripetibilità dell'indebito;
4. l' si è costituito affermando che la ricorrente nella domanda CP_1 amministrativa del 22/03/2019 aveva dichiarato di essere residente in
Italia da almeno 10 anni, pur avendo ottenuto il permesso di soggiorno dall'01/10/2009, con conseguente revoca della prestazione;
conclude per la conferma del decreto ingiuntivo opposto stante la corretta applicazione da parte dell' delle norme di rango primario che regolamentavano CP_1
l'istituto;
5. nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza della CGUE 29/07/2024 nelle cause C-112/22 e C-223/22, che ha statuito come l'art. 11, paragrafo
1, lettera d) della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, alla luce dell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali della UE, osti ad una normativa di uno stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile
2 RGL n. 6259/2024
anche ai cittadini di tale stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
6. per beneficiare del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'art. 2 DL 4/2019
(convertito in L. 26/2019), comma 1 lettera a) n. 2, il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio (che fosse in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte della UE, oppure titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) doveva aver risieduto in Italia “per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”;
7. il difetto di tale requisito, che la ricorrente in ogni caso contesta, è stato determinante per la revoca della prestazione già erogata in favore della sig.ra Pt_1
8. la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 31 del 20/03/2025, ha considerato le finalità della misura (non di natura meramente assistenziale ma affiancata ad un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale) ed ha ritenuto non implausibile l'apposizione di un requisito di radicamento territoriale, precisando che un requisito di residenza pregressa non appare di per sé determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta;
ha tuttavia rilevato come il periodo di residenza decennale istituisse una barriera temporale all'accesso al reddito di cittadinanza irragionevole rispetto alle finalità dell'istituto, con violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.: dalla barriera temporale sarebbe conseguito un possibile effetto di discriminazione che aveva già causato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia, sia per la discriminazione indiretta che avrebbe favorito i cittadini italiani, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese;
9. la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 1, lettera
3 RGL n. 6259/2024
a) n. 2 del DL 4/2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia
“per almeno 10 anni”, anziché “per almeno 5 anni” (termine individuato come dato temporale ragionevole a dimostrare la relativa stabilità della presenza sul territorio);
10. applicando al caso concreto le disposizioni conformate alla pronuncia del giudice delle leggi, non vi sono dubbi circa la spettanza della prestazione a favore della sig.ra la cui stabile residenza sul territorio Pt_1 italiano da almeno cinque anni alla data della presentazione della domanda amministrativa è indubbia e documentata;
è pertanto fondata l'opposizione e deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo incontroversa la presenza in capo alla ricorrente di tutti gli ulteriori requisiti necessari per accedere alla erogazione del reddito di cittadinanza;
11. quanto alla regolazione delle spese di lite, non vi è ragione di derogare al principio della soccombenza, che vede l'onere posto a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con la richiesta distrazione: è ben vero che la pronuncia demolitoria della Corte
Costituzionale è intervenuta nel corso del presente giudizio;
tuttavia al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell' CP_1 vi erano già state pronunce di merito in senso favorevole alla ricorrente, e soprattutto era ben nota la pendenza della questione di costituzionalità
(sollevata dalla Corte d'Appello di Milano il 31/05/2022), preceduta dalle richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte del Tribunale di Milano in relazione ad uno specifico profilo della medesima disciplina;
l'incertezza sulla solidità del quadro normativo posto a fondamento dell'azione recuperatoria dell' rende non determinante, ai fini della regolazione CP_1 delle spese del presente giudizio, il sopravvenire della dichiarazione di incostituzionalità;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
4 RGL n. 6259/2024
- revoca il decreto ingiuntivo opposto ed accerta che nulla è dovuto dalla ricorrente all' in forza di tale titolo;
CP_1
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
3.727,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Alberto Guariso,
Livio Neri e Marta Lavanna.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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