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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/08/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1353/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1353/2025 promosso da: nata il [...] ad [...]; Parte_1
e nato il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentato, difeso e rappresentati da/presso avv. VALERI DANIELE, giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI;
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si obbligano sin d'ora, ove necessario o richiesto, a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero;
2. La casa coniugale sita in AR IT (An) in Via Flaminia n. 368, di proprietà del del sig. fratello di , a quest'ultimo concessa in comodato d'uso Persona_1 Controparte_1 viene a costui assegnata con tutto il mobilio ivi contenuto, in ogni caso le parti fin da ora dichiarano
- 1 - di non aver nulla reciprocamente a che pretendere in punto di spese per l'acquisto dei mobili ad oggi presenti all'interno dell'appartamento avendo essi già diviso quanto di reciproca competenza;
3. La signora è autorizzata a trasferirsi, già a far data dalla sottoscrizione del presente Pt_1 atto, anche con la ell'abitazione alternativa a quella già coniugale che è stata rinvenuta, posta a distanza di circa 100 mt. dalla casa coniugale, sita in Via Campania 25/H a AR IT ove verrà anche collocata la residenza della minore così che i genitori Persona_2 potranno con ogni facilità gestire in autonomia, pur in appartamenti separati, l'odierno affido condiviso al 50% della figlia;
4. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori che, nello spirito dell'affido condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
4. I coniugi si danno atto che la figlia minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Entrambi i genitori terranno con sé la figlia in forma paritetica, predisponendo un calendario con equità di permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
a) Affido condiviso paritetico. La minore avrà residenza e collocazione presso Persona_2 la madre nell'appartamento da costei condotto in locazione sito in AR IT Via Campania 25/H. I genitori potranno tenere con sé la figlia secondo l'allegato prospetto: lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1 settimana madre padre padre madre padre madre madre
2 settimana madre padre padre madre madre padre padre
3 settimana madre padre padre madre padre madre madre
4 settimana madre padre padre madre madre padre padre
I giorni sopra esposti potranno essere modificati in accordo tra i genitori in relazione agli impegni di lavoro dei genitori stessi.
Si da atto che la mamma accompagnerà la bambina a scuola tutte le mattine avendo il padre orari non compatibili con detto impegno, la bambina verrà poi presa a scuola, in ragione degli attuali impegni lavorativi dei genitori,come di seguito concordato: il lunedì ed il giovedì dalla signora sorella della signora il mercoledì ed il Venerdì dai nonni paterni, il Martedì Parte_2 Pt_1
a settimane alterne da o dai nonni paterni;
sarà poi la mamma a recuperare la Parte_2 bambina alle ore 15.30 dalla sorella o dai nonni paterni per accompagnarla nei compiti o nello sport.
Nei giorni di sua competenza il padre andrà a prendere la bambina presso l'abitazione materna o ove essa possa in quel momento trovarsi alle ore 17,30 circa, salvo ritardi da comunicarsi.
b) Ciascun genitore si curerà di seguire la figlia nei compiti pomeridiani nei pomeriggi di sua spettanza e di portarla a praticare sport e/o altri impegni.
- 2 - Qualora l'uno o l'altro genitore per impegni di lavoro o impedimenti improvvisi non potesse adempiere agli impegni qui previsti dovrà chiedere all'altro genitore, nonni paterni o materni, zii di provvedere alla cura dei bambini, avendo cura di non lasciarli mai incustoditi.
c) Le vacanze natalizie sono divise a metà, con l'alternanza del 24/12, del 25/12, del 26/12, del 31/12, dell'1/1 e del 6/1 che la bambina trascorrerà con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni.
Così ad esempio se la Vigilia la bambina starà con la madre (dalla mattina alle 9,00 fino alla mattina seguente alle 10,00, quando la accompagnerà a casa del padre) il Natale lo trascorrerà con il padre fino al 26/12 alle 10,00 quando la accompagnerà a casa della madre.
La madre/padre (il genitore che ha tenuto con se la figlia il giorno 24/12) la terrà dunque con sé dal 26/12 ore 10.00 al 1° gennaio fino alle 21,00, salvo diversi accordi dei genitori per altro orario.
Il genitore che ha trascorso il 25/12 con la bambina la terrà di nuovo dal 1° gennaio ore 21 (o altro orario) al 7/1 quando verrà accompagnata a scuola (o se capita di domenica o ponte la terrà fino alle 21,30).
E così ad anni alternati.
e) Le vacanze pasquali dividendo la settimana di sosta di 3 giorni (con la Pasqua) e 3 giorni (con Pasquetta) con alternanza da un anno all'altro: pertanto dal giovedì (dalle 21,30) alla domenica di Pasqua con la madre (o dal padre) fino alle 21,30 che la accompagnerà a casa del padre (madre). Il padre (madre) starà con la figlia fino al mercoledì mattina quando la bambina verrà accompagnata a scuola.
E così ad anni alternati.
f) Occasioni di feste:
Tutte le altre feste: festa della liberazione, festa del lavoro, festa della repubblica, ferragosto, Ognissanti, festa dell'immacolata, festa del patrono la bambina li trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore (ad esempio i genitori possono accordarsi liberamente di alternare le feste con l'uno o l'altro genitore così ad es. se il giorno della festa della liberazione è stata con il padre, la festa del lavoro starà con la madre;
oppure i genitori possono accordarsi diversamente stabilendo regole che meglio si adattano alle esigenze di tutti).
La festa della mamma starà con la madre, così come il compleanno della madre.
La festa del papà starà con il padre, così come il compleanno del padre.
La minore potrà trascorrere il giorno del compleanno dei nonni presso di loro.
I giorni che hanno regolamentazione speciale in quanto festività costituiscono eccezione e quindi non si ha diritto di recuperarli.
g) Per i ponti previsti dal calendario scolastico, la figlia starà con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente o successivo al “ponte” che verrà quindi accorpato al fine settimana (se il ponte è giovedì-venerdì si accorperà quindi al fine settimana immediatamente successivo, se invece è di lunedì-martedì o mercoledì si accorperà a quello immediatamente precedente), definendo i genitori, in via anticipata, entro il 30 settembre dell'anno scolastico in corso la rispettiva spettanza. Con la precisazione, però, con riferimento ai predetti “ponti” (ed escludendo quindi le vacanze scolastiche natalizie, pasquali,estive e quelle che seguono una disciplina specifica) che dovrà, in ogni caso, essere garantita a entrambi i genitori nell'arco dell'anno scolastico la parità
- 3 - di “ponti” o, comunque, di complessivi giorni di vacanza nei “ponti” e che, pertanto, in tale ottica, la regola dell'accorpamento potrà essere derogata.
Qualora non fosse possibile l'alternanza dei ponti per una permanenza equa tra i genitori si seguirà il regime ordinario.
h) Le festività infrasettimanali e i restanti periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico non espressamente disciplinati nel presente accordo verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore.
i) Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia almeno due settimane anche non consecutive, da concordarsi ogni anno tra i genitori con congruo anticipo. Qualora i genitori potessero usufruire di periodi di ferie maggiori, si potranno accordare anche fino a quattro settimane, anche non consecutive, sempre da concordare tra i genitori. Nei restanti periodi di vacanze estive resteranno in vigore le frequentazioni ordinarie.
l) Anche per i compleanni sarà vigente il criterio dell'alternanza di un anno con l'uno ed un anno con l'altra.
m) In caso di malattia della figlia questa resterà, salvo diverso accordo, dal genitore presso cui già si trova e l'altro genitore potrà recuperare la frequentazione non goduta nell'arco di massimo 15 giorni, da concordare previamente tra le parti con almeno tre giorni di anticipo, recuperando la frequentazione non goduta nel week end (se trattasi di fine settimana non goduto) o durante la settimana (se trattasi di giorno infrasettimanale).
n) I genitori avranno ampia facoltà di sentire la figlia per telefono (quantomeno una volta al giorno) telefonando sull'utenza fissa / mobile in dotazione al genitore che nel momento la accompagna sempre che la minore non sia dotata di proprio dispositivo mobile. A tal fine i genitori si impegnano sin d'ora a garantirsi reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica con la sola eccezione delle situazioni di oggettiva irreperibilità telefonica per cause indipendenti dalla loro volontà (impegni di lavoro, assenza di segnale di linea), dandosi pronta comunicazione reciproca di eventuali variazioni di utenza telefonica.
o) In ogni caso, in occasione dei periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore e in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con la minore, così da garantire il contatto telefonico con la figlia anche in assenza di copertura telefonica dell'utenza cellulare.
p) Entrambi i genitori, in caso di malattia e/o impedimento dell'uno a tenere con sé la figlia, si impegnano, previa verifica della disponibilità dell'altro genitore, a richiedere possibilmente con congruo anticipo, di affidare la figlia all'altro genitore e in alternativa ai nonni e/o parenti prossimi o in via residuale a persone terze purché conosciute e sempre con modalità da concordare di volta in volta. Ove un genitore necessiti di coinvolgere una baby sitter nei propri giorni o orari tale spesa sarà a suo carico salvo che non sia concordata con l'altro genitore.
q) E' fatto salvo ogni diverso e più ampio accordo tra i genitori nell'interesse della figlia, anche nel rispetto e tenuto conto delle loro richieste, esigenze ed aspettative.
6. Per quanto riguarda il mantenimento della figlia ogni genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento della minore nei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
- 4 - 7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia secondo il protocollo del Tribunale di Ancona
- compreso anche l'abbigliamento - saranno sostenute al 50% da entrambi genitori.
8. Le autovetture già in uso ai coniugi ed intestate a ciascuno ovvero la Renault Clio tg. EP275AD intestata a e la Ford Fiesta tg FJ734KF intestata a Controparte_1 Parte_1 rimarranno nelle reciproche proprietà e disponibilità fin da ora dichiarandosi i coniugi che nulla è reciprocamente dovuto per le spese di acquisto o altro relativamente a tali beni:
9. E' fin da ora convenuto che l'assegno unico verrà percepito da ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10. I coniugi, a fronte dell'esatto adempimento di quanto previsto nei punti che precedono, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere per qualsiasi ragione, titolo o causa e di aver definito, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto tra loro pendente, personale, economico e patrimoniale, anche connesso al matrimonio e/o alla convivenza coniugale e/o a reciproche eventuali partite di debito-credito e/o comunque a eventuali reciproche pretese indennitarie e risarcitorie, per quanto non riconosciute, connesse alla vita matrimoniale e, comunque, a eventuali fatti e/o comportamenti anteriori alla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale.
11. I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia minore e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici, in ogni caso escludendo che la minore possa espatriare con i genitori per motivi diversi da quelli turistici/ gite scolastiche o da necessità/urgenze oggettive preventivamente concordate tra i genitori. In ogni caso, nell'ipotesi di vacanza all'estero di uno dei genitori in compagnia della figlia minore, l'altro genitore dovrà esserne preventivamente messo al corrente.
13. Le spese legali del presente giudizio verranno sostenute dagli stessi in parti uguali e le spese del contributo unificato e delle marche per anticipazioni forfettarie sono a carico di entrambi nella misura del 50%”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a AR IT (AN) il 23/07/2011, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 14/04/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste delle parti.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 5 - Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (le parti hanno previsto tempi di permanenza della minore di fatto paritetici, regolamentazione agevolata, sempre nel superiore interesse della minore, dalla vicinanza degli attuali domicili dei genitori); il clima tra le parti appare, poi, collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite, come previsto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a AR IT (AN) il 23/07/2011, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte 2, serie A dell'anno 2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR IT (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1353/2025 promosso da: nata il [...] ad [...]; Parte_1
e nato il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentato, difeso e rappresentati da/presso avv. VALERI DANIELE, giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI;
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si obbligano sin d'ora, ove necessario o richiesto, a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero;
2. La casa coniugale sita in AR IT (An) in Via Flaminia n. 368, di proprietà del del sig. fratello di , a quest'ultimo concessa in comodato d'uso Persona_1 Controparte_1 viene a costui assegnata con tutto il mobilio ivi contenuto, in ogni caso le parti fin da ora dichiarano
- 1 - di non aver nulla reciprocamente a che pretendere in punto di spese per l'acquisto dei mobili ad oggi presenti all'interno dell'appartamento avendo essi già diviso quanto di reciproca competenza;
3. La signora è autorizzata a trasferirsi, già a far data dalla sottoscrizione del presente Pt_1 atto, anche con la ell'abitazione alternativa a quella già coniugale che è stata rinvenuta, posta a distanza di circa 100 mt. dalla casa coniugale, sita in Via Campania 25/H a AR IT ove verrà anche collocata la residenza della minore così che i genitori Persona_2 potranno con ogni facilità gestire in autonomia, pur in appartamenti separati, l'odierno affido condiviso al 50% della figlia;
4. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori che, nello spirito dell'affido condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
4. I coniugi si danno atto che la figlia minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Entrambi i genitori terranno con sé la figlia in forma paritetica, predisponendo un calendario con equità di permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
a) Affido condiviso paritetico. La minore avrà residenza e collocazione presso Persona_2 la madre nell'appartamento da costei condotto in locazione sito in AR IT Via Campania 25/H. I genitori potranno tenere con sé la figlia secondo l'allegato prospetto: lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1 settimana madre padre padre madre padre madre madre
2 settimana madre padre padre madre madre padre padre
3 settimana madre padre padre madre padre madre madre
4 settimana madre padre padre madre madre padre padre
I giorni sopra esposti potranno essere modificati in accordo tra i genitori in relazione agli impegni di lavoro dei genitori stessi.
Si da atto che la mamma accompagnerà la bambina a scuola tutte le mattine avendo il padre orari non compatibili con detto impegno, la bambina verrà poi presa a scuola, in ragione degli attuali impegni lavorativi dei genitori,come di seguito concordato: il lunedì ed il giovedì dalla signora sorella della signora il mercoledì ed il Venerdì dai nonni paterni, il Martedì Parte_2 Pt_1
a settimane alterne da o dai nonni paterni;
sarà poi la mamma a recuperare la Parte_2 bambina alle ore 15.30 dalla sorella o dai nonni paterni per accompagnarla nei compiti o nello sport.
Nei giorni di sua competenza il padre andrà a prendere la bambina presso l'abitazione materna o ove essa possa in quel momento trovarsi alle ore 17,30 circa, salvo ritardi da comunicarsi.
b) Ciascun genitore si curerà di seguire la figlia nei compiti pomeridiani nei pomeriggi di sua spettanza e di portarla a praticare sport e/o altri impegni.
- 2 - Qualora l'uno o l'altro genitore per impegni di lavoro o impedimenti improvvisi non potesse adempiere agli impegni qui previsti dovrà chiedere all'altro genitore, nonni paterni o materni, zii di provvedere alla cura dei bambini, avendo cura di non lasciarli mai incustoditi.
c) Le vacanze natalizie sono divise a metà, con l'alternanza del 24/12, del 25/12, del 26/12, del 31/12, dell'1/1 e del 6/1 che la bambina trascorrerà con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni.
Così ad esempio se la Vigilia la bambina starà con la madre (dalla mattina alle 9,00 fino alla mattina seguente alle 10,00, quando la accompagnerà a casa del padre) il Natale lo trascorrerà con il padre fino al 26/12 alle 10,00 quando la accompagnerà a casa della madre.
La madre/padre (il genitore che ha tenuto con se la figlia il giorno 24/12) la terrà dunque con sé dal 26/12 ore 10.00 al 1° gennaio fino alle 21,00, salvo diversi accordi dei genitori per altro orario.
Il genitore che ha trascorso il 25/12 con la bambina la terrà di nuovo dal 1° gennaio ore 21 (o altro orario) al 7/1 quando verrà accompagnata a scuola (o se capita di domenica o ponte la terrà fino alle 21,30).
E così ad anni alternati.
e) Le vacanze pasquali dividendo la settimana di sosta di 3 giorni (con la Pasqua) e 3 giorni (con Pasquetta) con alternanza da un anno all'altro: pertanto dal giovedì (dalle 21,30) alla domenica di Pasqua con la madre (o dal padre) fino alle 21,30 che la accompagnerà a casa del padre (madre). Il padre (madre) starà con la figlia fino al mercoledì mattina quando la bambina verrà accompagnata a scuola.
E così ad anni alternati.
f) Occasioni di feste:
Tutte le altre feste: festa della liberazione, festa del lavoro, festa della repubblica, ferragosto, Ognissanti, festa dell'immacolata, festa del patrono la bambina li trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore (ad esempio i genitori possono accordarsi liberamente di alternare le feste con l'uno o l'altro genitore così ad es. se il giorno della festa della liberazione è stata con il padre, la festa del lavoro starà con la madre;
oppure i genitori possono accordarsi diversamente stabilendo regole che meglio si adattano alle esigenze di tutti).
La festa della mamma starà con la madre, così come il compleanno della madre.
La festa del papà starà con il padre, così come il compleanno del padre.
La minore potrà trascorrere il giorno del compleanno dei nonni presso di loro.
I giorni che hanno regolamentazione speciale in quanto festività costituiscono eccezione e quindi non si ha diritto di recuperarli.
g) Per i ponti previsti dal calendario scolastico, la figlia starà con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente o successivo al “ponte” che verrà quindi accorpato al fine settimana (se il ponte è giovedì-venerdì si accorperà quindi al fine settimana immediatamente successivo, se invece è di lunedì-martedì o mercoledì si accorperà a quello immediatamente precedente), definendo i genitori, in via anticipata, entro il 30 settembre dell'anno scolastico in corso la rispettiva spettanza. Con la precisazione, però, con riferimento ai predetti “ponti” (ed escludendo quindi le vacanze scolastiche natalizie, pasquali,estive e quelle che seguono una disciplina specifica) che dovrà, in ogni caso, essere garantita a entrambi i genitori nell'arco dell'anno scolastico la parità
- 3 - di “ponti” o, comunque, di complessivi giorni di vacanza nei “ponti” e che, pertanto, in tale ottica, la regola dell'accorpamento potrà essere derogata.
Qualora non fosse possibile l'alternanza dei ponti per una permanenza equa tra i genitori si seguirà il regime ordinario.
h) Le festività infrasettimanali e i restanti periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico non espressamente disciplinati nel presente accordo verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore.
i) Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia almeno due settimane anche non consecutive, da concordarsi ogni anno tra i genitori con congruo anticipo. Qualora i genitori potessero usufruire di periodi di ferie maggiori, si potranno accordare anche fino a quattro settimane, anche non consecutive, sempre da concordare tra i genitori. Nei restanti periodi di vacanze estive resteranno in vigore le frequentazioni ordinarie.
l) Anche per i compleanni sarà vigente il criterio dell'alternanza di un anno con l'uno ed un anno con l'altra.
m) In caso di malattia della figlia questa resterà, salvo diverso accordo, dal genitore presso cui già si trova e l'altro genitore potrà recuperare la frequentazione non goduta nell'arco di massimo 15 giorni, da concordare previamente tra le parti con almeno tre giorni di anticipo, recuperando la frequentazione non goduta nel week end (se trattasi di fine settimana non goduto) o durante la settimana (se trattasi di giorno infrasettimanale).
n) I genitori avranno ampia facoltà di sentire la figlia per telefono (quantomeno una volta al giorno) telefonando sull'utenza fissa / mobile in dotazione al genitore che nel momento la accompagna sempre che la minore non sia dotata di proprio dispositivo mobile. A tal fine i genitori si impegnano sin d'ora a garantirsi reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica con la sola eccezione delle situazioni di oggettiva irreperibilità telefonica per cause indipendenti dalla loro volontà (impegni di lavoro, assenza di segnale di linea), dandosi pronta comunicazione reciproca di eventuali variazioni di utenza telefonica.
o) In ogni caso, in occasione dei periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore e in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con la minore, così da garantire il contatto telefonico con la figlia anche in assenza di copertura telefonica dell'utenza cellulare.
p) Entrambi i genitori, in caso di malattia e/o impedimento dell'uno a tenere con sé la figlia, si impegnano, previa verifica della disponibilità dell'altro genitore, a richiedere possibilmente con congruo anticipo, di affidare la figlia all'altro genitore e in alternativa ai nonni e/o parenti prossimi o in via residuale a persone terze purché conosciute e sempre con modalità da concordare di volta in volta. Ove un genitore necessiti di coinvolgere una baby sitter nei propri giorni o orari tale spesa sarà a suo carico salvo che non sia concordata con l'altro genitore.
q) E' fatto salvo ogni diverso e più ampio accordo tra i genitori nell'interesse della figlia, anche nel rispetto e tenuto conto delle loro richieste, esigenze ed aspettative.
6. Per quanto riguarda il mantenimento della figlia ogni genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento della minore nei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
- 4 - 7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia secondo il protocollo del Tribunale di Ancona
- compreso anche l'abbigliamento - saranno sostenute al 50% da entrambi genitori.
8. Le autovetture già in uso ai coniugi ed intestate a ciascuno ovvero la Renault Clio tg. EP275AD intestata a e la Ford Fiesta tg FJ734KF intestata a Controparte_1 Parte_1 rimarranno nelle reciproche proprietà e disponibilità fin da ora dichiarandosi i coniugi che nulla è reciprocamente dovuto per le spese di acquisto o altro relativamente a tali beni:
9. E' fin da ora convenuto che l'assegno unico verrà percepito da ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10. I coniugi, a fronte dell'esatto adempimento di quanto previsto nei punti che precedono, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere per qualsiasi ragione, titolo o causa e di aver definito, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto tra loro pendente, personale, economico e patrimoniale, anche connesso al matrimonio e/o alla convivenza coniugale e/o a reciproche eventuali partite di debito-credito e/o comunque a eventuali reciproche pretese indennitarie e risarcitorie, per quanto non riconosciute, connesse alla vita matrimoniale e, comunque, a eventuali fatti e/o comportamenti anteriori alla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale.
11. I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia minore e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici, in ogni caso escludendo che la minore possa espatriare con i genitori per motivi diversi da quelli turistici/ gite scolastiche o da necessità/urgenze oggettive preventivamente concordate tra i genitori. In ogni caso, nell'ipotesi di vacanza all'estero di uno dei genitori in compagnia della figlia minore, l'altro genitore dovrà esserne preventivamente messo al corrente.
13. Le spese legali del presente giudizio verranno sostenute dagli stessi in parti uguali e le spese del contributo unificato e delle marche per anticipazioni forfettarie sono a carico di entrambi nella misura del 50%”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a AR IT (AN) il 23/07/2011, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 14/04/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste delle parti.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 5 - Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (le parti hanno previsto tempi di permanenza della minore di fatto paritetici, regolamentazione agevolata, sempre nel superiore interesse della minore, dalla vicinanza degli attuali domicili dei genitori); il clima tra le parti appare, poi, collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite, come previsto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a AR IT (AN) il 23/07/2011, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte 2, serie A dell'anno 2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR IT (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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