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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2932/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2932/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. STETCU GAROFITA LIANA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Maria Filipazzi in Lodi, via delle
Orfane n. 9 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1
Resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“In via principale e nel merito:
• pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22/06/1996, in Bucarest, Sector 5 (Romania), atto di matrimonio serie CB n. 818839, determinata dall'improbabilità di proseguire il rapporto matrimoniale a causa del comportamento gravemente lesivo dei doveri coniugali, nessuno escluso, per tutte le altre ragioni esposte in narrativa, ai sensi degli artt. 373 e seguenti del Codice Civile Rumeno;
• disporre la corresponsione da parte del sig. di euro 1.000,00 mensili a favore Controparte_1 della ricorrente, al solo fine di pagamento del 50%del mutuo e delle spese straordinarie della casa di proprietà di entrambi i coniugi, entro il 15 di ogni mese;
pagina 1 di 5 • disporre la corresponsione da parte del signor di euro 8.391,00, per il Controparte_1 pagamento delle rate di mutuo scadute e mai pagate dal convenuto sempre per la casa coniugale in comproprietà ed uro 2.500,00 per bollette non pagate e liquidazione carte di credito che la ricorrente ha dovuto pagare per conto del marito.
• disporre un risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., secondo equità a favore della sig.ra dato che la condizione di afflizione indotta dal marito nella coniuge supera CP_1 la soglia della tollerabilità e si traduce, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione del diritto costituzionalmente protetto dell'onore o alla dignità personale della ricorrente;
• disporre un risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., secondo equità a favore della sig.ra dato che la condizione di afflizione indotta dal marito nella coniuge supera CP_1 la soglia della tollerabilità e si traduce, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione del diritto costituzionalmente protetto dell'onore o alla dignità personale della ricorrente.
In via subordinata e nel merito :
– pronunciare la separazione giudiziale della coppia del matrimonio celebrato in data
22/06/1996, in Bucarest, Sector 5 (Romania), atto di matrimonio serie CB n. 818839, determinata dall'improbabilità di proseguire il rapporto matrimoniale a causa del comportamento gravemente lesivo dei doveri coniugali, nessuno escluso, per tutte le altre ragioni esposte in narrativa con addebito a carico del marito;
– disporre un risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., secondo equità a favore della sig.ra dato che la condizione di afflizione indotta dal marito nella coniuge supera CP_1 la soglia della tollerabilità e si traduce, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione del diritto costituzionalmente protetto dell'onore o alla dignità personale della ricorrente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In particolare, con ricorso depositato in data 20.11.2023 parte ricorrente ha chiesto il divorzio con addebito al marito secondo l'applicazione del codice civile rumeno, la corresponsione di un importo di euro 1.000,00 mensili in favore della ricorrente al fine di pagare il 50% del mutuo e delle spese straordinarie della casa coniugale, nonché il versamento di euro 8.391,00 a titolo di pagamento di rate di mutuo scadute e mai pagate ed euro 2.500,00 per bollette non pagate.
pagina 2 di 5 A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- in data 22/06/1996, in Bucarest, Sector 5 (Romania), la ricorrente contraeva matrimonio con la il sig. , nato a [...] el Shiek (Egitto) il 28 agosto 1963; Controparte_1
- fin dagli inizi della propria vita matrimoniale il sig. si è rivelato possessivo e CP_1 violento, incutendo per anni uno status di timore nella ricorrente;
- in un primo momento, nell'anno 1998, il sig. veniva in Italia in cerca di lavoro CP_1 senza la moglie;
- successivamente, nell'anno 2002, anche la ricorrente riusciva a raggiungere il marito in
Italia e la vita matrimoniale proseguiva con la sig.ra che rimaneva accanto al CP_1 marito nonostante le molte difficoltà;
- con contratto di compravendita sottoscritto in data 30/19/2006, i coniugi acquistavano in comproprietà un immobile sito in Pandino (CR), via Goito n. 17 ed ivi fissavano la residenza coniugale;
- per l'acquisto della casa coniugale i coniugi in data 27 Ottobre 2006, stipulavano CP_1 ad un mutuo ipotecario con la per l'importo complessivo di € Controparte_2
145.000,00 da restituire in anni 30 e con una rata mensile a tasso variabile che oggi ammonta ad € 908,76 circa;
- nel Febbraio 2014 il sig. come era sua abitudine fare, allontanava per punizione CP_1 la moglie di casa perché a sua avviso non svolgeva correttamente le faccende domestiche come pulire, lavare e fare da mangiare;
- la ricorrente pertanto decideva di prendere un appartamento in affitto in un paesino limitrofo alla casa coniugale - mentre il convenuto rimaneva nella stessa - pur tuttavia sperando di ricucire la crisi coniugale che oramai durava da molti anni;
- dopo qualche tempo il marito si rendeva irreperibile, e la ricorrente, contattata da un'agenzia di recupero credito incaricata dalla banca, veniva a conoscenza che il medesimo non pagava più il mutuo da circa 2 anni e cioè dal 2019;
- pertanto la sig.ra pagava i ratei insoluti e arretrati per la somma totale di euro CP_1
8.391,00;
- la sig.ra nel 2021 si trasferiva nella casa coniugale - oramai abbandonata dal CP_1 marito;
- la ricorrente dovette pagare anche alti debiti arretrati che il marito non aveva pagato;
- la ricorrente contribuisce in via esclusiva al pagamento dei ratei di mutuo già dal
13/07/2021;
- la sig.ra nulla ha saputo del marito per molto tempo, ma dagli estratti conti CP_1 bancari si vede come lo stesso abbia continuato a fare dei prelevamenti con carta di credito direttamente dall'Egitto dal conto corrente cointestato sino all'Aprile 2021;
- in data 29/01/2015 la sig.ra depositava ricorso per l'ottenimento dello CP_1 scioglimento del matrimonio presso il Tribunale Rumeno di Bucarest, Controparte_3
5 Bucuresti, ma suddetta autorità giudiziaria si pronunciava con sentenza civile in data 8
pagina 3 di 5 Gennaio 2016, e rilevava d'ufficio la mancanza di competenza generale e giurisdizione dell'autorità giudiziaria rumena, in quanto i coniugi erano entrambi residenti in Italia, rigettavano il ricorso rimandando la decisione al Tribunale italiano;
- il sig. inaspettatamente chiamava per telefono la ricorrente e la informava che si CP_1 era già risposato con un'altra donna in Egitto;
- dalla loro unione non nascevano figli;
- la sig.ra lavora con contratto a tempo indeterminato presso l'azienda TMR S.r.l. e CP_1 vive con la madre anziana della quale si prende cura;
- il mutuo residuo che la sig.ra deve pagare alla banca per la casa cointestata al CP_1 marito è di euro 115.334,86.
In occasione della prima udienza del 13.2.2024 il Giudice ha sottoposto a parte ricorrente la questione inerente alla ritualità della notifica e della legge applicabile al presente procedimento stante l'assenza di un accordo tra le parti in merito alla legge applicabile ex art. 5 regolamento
Roma III. La parte si è riservata di poter successivamente prendere posizione. È stata sentita la ricorrente la quale ha dichiarato quanto segue “ho un contratto a tempo indeterminato e prendo una retribuzione di circa 2.000 euro netti al mese, faccio gli straordinari;
la casa è intestata a entrambi;
lui probabilmente è titolare di immobili in Egitto;
so che ha debiti in Egitto;
sto pagando una rata di euro 926,00 a titolo di mutuo;
nel procedimento in Romania lui non si è costituito;
non so niente su di lui;
qui in Italia lavorava come operaio e più o meno guadagnava come me. Lui si è sposato con una donna più giovane in Egitto e ha avuto due gemelli (l'ho visto su Facebook)”. Il difensore ha chiesto l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza del 15.2.2024 il Giudice relatore ha disposto la rinotifica presso il datore di lavoro o, in subordine, ex art. 143 c.p.c.
Successivamente all'udienza del 14.5.2024 il difensore ha depositato copia del ricorso notificato ex art. 143 c.p.c. nonché documentazione attestante le ricerche effettuate presso i datori di lavoro.
Il difensore di parte ricorrente si è riportato alla propria memoria, evidenziando l'applicabilità della legge rumena, che prevede il divorzio diretto.
Con successiva ordinanza dell'11.7.2024 il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia di parte ricorrente, nulla disponendo in ordine ai provvedimenti provvisori e fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 5.11.2024, invitando parte ricorrente a documentare che il resistente era cittadino rumeno al momento del deposito del ricorso del presente giudizio.
Successivamente in occasione dell'udienza del 5.11.2024 parte ricorrente ha dichiarato che la sig.ra ha contattato il consolato rumano ma che non si sono resi disponibili a comunicare CP_1 se il resistente ha la cittadinanza rumena, dovendoci essere la richiesta dell'interessato o l'ordine del Giudice, di cui la ricorrente ha chiesto l'esibizione. In subordine la parte ha chiesto che il giudice ove ritenga applicabile la legge italiana e non quella rumena dichiari la separazione in luogo del divorzio.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in ragione della mancata prova, da parte della ricorrente, che il resistente risulta pagina 4 di 5 anche cittadino rumeno, ritenuto esplorativo l'ordine di esibizione richiesto da parte ricorrente, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione al 6.5.2025.
2. Improcedibilità della domanda per inapplicabilità della legge sostanziale rumena
Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della legge nazionale rumena, che prevede il divorzio diretto senza doversi prima pronunciare sentenza di separazione, in ragione della cittadinanza nazionale comune dei coniugi in Romania.
A parere del Collegio per quanto attiene alla legge applicabile non sussiste l'ipotesi di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, c.d. Roma III, in quanto la c.d. optio legis presuppone l'accordo tra le parti, di contro nel presente giudizio il resistente risulta contumace. Con riguardo alla diversa ipotesi di cui all'art. 8 lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010, invocata da parte ricorrente, quest'ultima si è limitata a dichiarare quanto segue “risulta infatti che il marito abbia ottenuto negli anni, in seguito al matrimonio con la medesima la cittadinanza rumena”, senza documentare la predetta circostanza. A tal fine appare irrilevante quanto dedotto da parte ricorrente in merito alla mancata comunicazione da parte del della Romania in merito Parte_2 all'eventuale cittadinanza rumena del sig. (peraltro non supportata da idonea CP_1 documentazione), gravando su parte ricorrente, che invoca l'art. 8 lett. c) Reg. Roma III, l'onere di provare la cittadinanza del resistente.
Pertanto, ove non sussista alcun criterio di collegamento con la Romania ai sensi dell'art. 8 Reg.
UE 1259/2010, deve ritenersi che la legge applicabile sia quella italiana e non quella rumena, con conseguente improcedibilità della domanda di divorzio e delle domande alla stessa connesse. Né
a tal fine può farsi luogo alla domanda di riqualificazione della domanda di divorzio in domanda di separazione, stante la radicale diversità dei petitum richiesti.
3. Spese di lite
In ragione dell'improcedibilità della domanda di divorzio nulla deve essere disposto sulle spese di lite, in ragione della contumacia di parte resistente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda di divorzio e le connesse domande formulate da parte ricorrente;
2. Nulla sulle spese.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2932/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. STETCU GAROFITA LIANA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Maria Filipazzi in Lodi, via delle
Orfane n. 9 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1
Resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“In via principale e nel merito:
• pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22/06/1996, in Bucarest, Sector 5 (Romania), atto di matrimonio serie CB n. 818839, determinata dall'improbabilità di proseguire il rapporto matrimoniale a causa del comportamento gravemente lesivo dei doveri coniugali, nessuno escluso, per tutte le altre ragioni esposte in narrativa, ai sensi degli artt. 373 e seguenti del Codice Civile Rumeno;
• disporre la corresponsione da parte del sig. di euro 1.000,00 mensili a favore Controparte_1 della ricorrente, al solo fine di pagamento del 50%del mutuo e delle spese straordinarie della casa di proprietà di entrambi i coniugi, entro il 15 di ogni mese;
pagina 1 di 5 • disporre la corresponsione da parte del signor di euro 8.391,00, per il Controparte_1 pagamento delle rate di mutuo scadute e mai pagate dal convenuto sempre per la casa coniugale in comproprietà ed uro 2.500,00 per bollette non pagate e liquidazione carte di credito che la ricorrente ha dovuto pagare per conto del marito.
• disporre un risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., secondo equità a favore della sig.ra dato che la condizione di afflizione indotta dal marito nella coniuge supera CP_1 la soglia della tollerabilità e si traduce, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione del diritto costituzionalmente protetto dell'onore o alla dignità personale della ricorrente;
• disporre un risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., secondo equità a favore della sig.ra dato che la condizione di afflizione indotta dal marito nella coniuge supera CP_1 la soglia della tollerabilità e si traduce, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione del diritto costituzionalmente protetto dell'onore o alla dignità personale della ricorrente.
In via subordinata e nel merito :
– pronunciare la separazione giudiziale della coppia del matrimonio celebrato in data
22/06/1996, in Bucarest, Sector 5 (Romania), atto di matrimonio serie CB n. 818839, determinata dall'improbabilità di proseguire il rapporto matrimoniale a causa del comportamento gravemente lesivo dei doveri coniugali, nessuno escluso, per tutte le altre ragioni esposte in narrativa con addebito a carico del marito;
– disporre un risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., secondo equità a favore della sig.ra dato che la condizione di afflizione indotta dal marito nella coniuge supera CP_1 la soglia della tollerabilità e si traduce, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione del diritto costituzionalmente protetto dell'onore o alla dignità personale della ricorrente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
In particolare, con ricorso depositato in data 20.11.2023 parte ricorrente ha chiesto il divorzio con addebito al marito secondo l'applicazione del codice civile rumeno, la corresponsione di un importo di euro 1.000,00 mensili in favore della ricorrente al fine di pagare il 50% del mutuo e delle spese straordinarie della casa coniugale, nonché il versamento di euro 8.391,00 a titolo di pagamento di rate di mutuo scadute e mai pagate ed euro 2.500,00 per bollette non pagate.
pagina 2 di 5 A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- in data 22/06/1996, in Bucarest, Sector 5 (Romania), la ricorrente contraeva matrimonio con la il sig. , nato a [...] el Shiek (Egitto) il 28 agosto 1963; Controparte_1
- fin dagli inizi della propria vita matrimoniale il sig. si è rivelato possessivo e CP_1 violento, incutendo per anni uno status di timore nella ricorrente;
- in un primo momento, nell'anno 1998, il sig. veniva in Italia in cerca di lavoro CP_1 senza la moglie;
- successivamente, nell'anno 2002, anche la ricorrente riusciva a raggiungere il marito in
Italia e la vita matrimoniale proseguiva con la sig.ra che rimaneva accanto al CP_1 marito nonostante le molte difficoltà;
- con contratto di compravendita sottoscritto in data 30/19/2006, i coniugi acquistavano in comproprietà un immobile sito in Pandino (CR), via Goito n. 17 ed ivi fissavano la residenza coniugale;
- per l'acquisto della casa coniugale i coniugi in data 27 Ottobre 2006, stipulavano CP_1 ad un mutuo ipotecario con la per l'importo complessivo di € Controparte_2
145.000,00 da restituire in anni 30 e con una rata mensile a tasso variabile che oggi ammonta ad € 908,76 circa;
- nel Febbraio 2014 il sig. come era sua abitudine fare, allontanava per punizione CP_1 la moglie di casa perché a sua avviso non svolgeva correttamente le faccende domestiche come pulire, lavare e fare da mangiare;
- la ricorrente pertanto decideva di prendere un appartamento in affitto in un paesino limitrofo alla casa coniugale - mentre il convenuto rimaneva nella stessa - pur tuttavia sperando di ricucire la crisi coniugale che oramai durava da molti anni;
- dopo qualche tempo il marito si rendeva irreperibile, e la ricorrente, contattata da un'agenzia di recupero credito incaricata dalla banca, veniva a conoscenza che il medesimo non pagava più il mutuo da circa 2 anni e cioè dal 2019;
- pertanto la sig.ra pagava i ratei insoluti e arretrati per la somma totale di euro CP_1
8.391,00;
- la sig.ra nel 2021 si trasferiva nella casa coniugale - oramai abbandonata dal CP_1 marito;
- la ricorrente dovette pagare anche alti debiti arretrati che il marito non aveva pagato;
- la ricorrente contribuisce in via esclusiva al pagamento dei ratei di mutuo già dal
13/07/2021;
- la sig.ra nulla ha saputo del marito per molto tempo, ma dagli estratti conti CP_1 bancari si vede come lo stesso abbia continuato a fare dei prelevamenti con carta di credito direttamente dall'Egitto dal conto corrente cointestato sino all'Aprile 2021;
- in data 29/01/2015 la sig.ra depositava ricorso per l'ottenimento dello CP_1 scioglimento del matrimonio presso il Tribunale Rumeno di Bucarest, Controparte_3
5 Bucuresti, ma suddetta autorità giudiziaria si pronunciava con sentenza civile in data 8
pagina 3 di 5 Gennaio 2016, e rilevava d'ufficio la mancanza di competenza generale e giurisdizione dell'autorità giudiziaria rumena, in quanto i coniugi erano entrambi residenti in Italia, rigettavano il ricorso rimandando la decisione al Tribunale italiano;
- il sig. inaspettatamente chiamava per telefono la ricorrente e la informava che si CP_1 era già risposato con un'altra donna in Egitto;
- dalla loro unione non nascevano figli;
- la sig.ra lavora con contratto a tempo indeterminato presso l'azienda TMR S.r.l. e CP_1 vive con la madre anziana della quale si prende cura;
- il mutuo residuo che la sig.ra deve pagare alla banca per la casa cointestata al CP_1 marito è di euro 115.334,86.
In occasione della prima udienza del 13.2.2024 il Giudice ha sottoposto a parte ricorrente la questione inerente alla ritualità della notifica e della legge applicabile al presente procedimento stante l'assenza di un accordo tra le parti in merito alla legge applicabile ex art. 5 regolamento
Roma III. La parte si è riservata di poter successivamente prendere posizione. È stata sentita la ricorrente la quale ha dichiarato quanto segue “ho un contratto a tempo indeterminato e prendo una retribuzione di circa 2.000 euro netti al mese, faccio gli straordinari;
la casa è intestata a entrambi;
lui probabilmente è titolare di immobili in Egitto;
so che ha debiti in Egitto;
sto pagando una rata di euro 926,00 a titolo di mutuo;
nel procedimento in Romania lui non si è costituito;
non so niente su di lui;
qui in Italia lavorava come operaio e più o meno guadagnava come me. Lui si è sposato con una donna più giovane in Egitto e ha avuto due gemelli (l'ho visto su Facebook)”. Il difensore ha chiesto l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza del 15.2.2024 il Giudice relatore ha disposto la rinotifica presso il datore di lavoro o, in subordine, ex art. 143 c.p.c.
Successivamente all'udienza del 14.5.2024 il difensore ha depositato copia del ricorso notificato ex art. 143 c.p.c. nonché documentazione attestante le ricerche effettuate presso i datori di lavoro.
Il difensore di parte ricorrente si è riportato alla propria memoria, evidenziando l'applicabilità della legge rumena, che prevede il divorzio diretto.
Con successiva ordinanza dell'11.7.2024 il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia di parte ricorrente, nulla disponendo in ordine ai provvedimenti provvisori e fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 5.11.2024, invitando parte ricorrente a documentare che il resistente era cittadino rumeno al momento del deposito del ricorso del presente giudizio.
Successivamente in occasione dell'udienza del 5.11.2024 parte ricorrente ha dichiarato che la sig.ra ha contattato il consolato rumano ma che non si sono resi disponibili a comunicare CP_1 se il resistente ha la cittadinanza rumena, dovendoci essere la richiesta dell'interessato o l'ordine del Giudice, di cui la ricorrente ha chiesto l'esibizione. In subordine la parte ha chiesto che il giudice ove ritenga applicabile la legge italiana e non quella rumena dichiari la separazione in luogo del divorzio.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in ragione della mancata prova, da parte della ricorrente, che il resistente risulta pagina 4 di 5 anche cittadino rumeno, ritenuto esplorativo l'ordine di esibizione richiesto da parte ricorrente, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione al 6.5.2025.
2. Improcedibilità della domanda per inapplicabilità della legge sostanziale rumena
Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della legge nazionale rumena, che prevede il divorzio diretto senza doversi prima pronunciare sentenza di separazione, in ragione della cittadinanza nazionale comune dei coniugi in Romania.
A parere del Collegio per quanto attiene alla legge applicabile non sussiste l'ipotesi di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, c.d. Roma III, in quanto la c.d. optio legis presuppone l'accordo tra le parti, di contro nel presente giudizio il resistente risulta contumace. Con riguardo alla diversa ipotesi di cui all'art. 8 lett. c) del Regolamento UE n. 1259/2010, invocata da parte ricorrente, quest'ultima si è limitata a dichiarare quanto segue “risulta infatti che il marito abbia ottenuto negli anni, in seguito al matrimonio con la medesima la cittadinanza rumena”, senza documentare la predetta circostanza. A tal fine appare irrilevante quanto dedotto da parte ricorrente in merito alla mancata comunicazione da parte del della Romania in merito Parte_2 all'eventuale cittadinanza rumena del sig. (peraltro non supportata da idonea CP_1 documentazione), gravando su parte ricorrente, che invoca l'art. 8 lett. c) Reg. Roma III, l'onere di provare la cittadinanza del resistente.
Pertanto, ove non sussista alcun criterio di collegamento con la Romania ai sensi dell'art. 8 Reg.
UE 1259/2010, deve ritenersi che la legge applicabile sia quella italiana e non quella rumena, con conseguente improcedibilità della domanda di divorzio e delle domande alla stessa connesse. Né
a tal fine può farsi luogo alla domanda di riqualificazione della domanda di divorzio in domanda di separazione, stante la radicale diversità dei petitum richiesti.
3. Spese di lite
In ragione dell'improcedibilità della domanda di divorzio nulla deve essere disposto sulle spese di lite, in ragione della contumacia di parte resistente.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda di divorzio e le connesse domande formulate da parte ricorrente;
2. Nulla sulle spese.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5