Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8221 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
0 1 LA CORTES E822 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL INOLO CASSAZIONE Oggetto Riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2575/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 5268/99 Dott. LU Francesco DI NANNI Consigliere Cron.18948 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 2976 Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere Ud. 09/02/01 ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: EN UI, EN IR, elettivamente. domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio Richiesta cocia_studia IL SOLE 24 ORE difende dal Sig. dell' avvocato ORLANDO PIETRO ROMANO, che li unitamente all'avvocato CASAROTTO GIANGIORGIO, giusta 18 GIU, 2001per diritti L3000 CANCELLIERS delega in atti;
ricorrenti 13000
contro
CANCELLERIA IO LA;
- intimata e sul 2° ricorso n 05268/99 proposto da: 2001 IO LA, elettivamente domiciliata in ROMA 285 VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato 1 MANZI UI, che la difende unitamente all'avvocato DI LORENZO ANGELO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - - nonchè
contro
EN UI, EN IR;
- intimati -
avversO la sentenza n. 1304/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, I I Sezione Civile emessa il 19/5/1998, depositata il 14/07/98; RG.2223/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GIANGIORGIO CASAROTTO;
udito l'Avvocato ANGELO LORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per 1'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. ни Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 6.6.1989 Men- gatto (e non Mengato) LU e IR convenivano di- nanzi al Tribunale di Padova RE DA, espo- nendo di essere comproprietari coltivatori diretti di un fondo rustico di circa sedici campi padovani in agro di Fontaniva, confinante per una parte (e precisamente 2 quella relativa al m. n, 96 del F. n. 26 e al m. n. del F. n. 8) con il fondo rustico (censito al F. n. 26, mm. (ex 119b) di nn. 30 (ex 30a), 31, 32 (ex 32a) e 143 proprietà di ONi Cecilia;
che costei con rogito del 15.9.1988 trascritto l'11.10.88 aveva alienato il pro- prio fondo a RE DA per il prezzo di L. 73.000.000; che ad essi istanti non era stato notifica- to alcun atto diretto all'esercizio del diritto di pre- lazione loro spettante quali confinanti coltivatori di- retti, non essendo insediati sul fondo compravenduto nè affittuari coltivatori diretti nè mezzadri;
ciò premes- SO, proponevano domanda di riscatto, chiedendo che, ac- certata l'esistenza e la violazione del diritto di pre- lazione, fosse riconosciuto il loro diritto di proprie- tà su detto fondo, con determinazione del prezzo da rimborsare e con la condanna al rilascio del bene e al den pagamento dei frutti percepiti a far data dall'esercitato riscatto. La convenuta si costituiva in giudizio e si oppone- va alla domanda attorea sotto vari profili;
in via ri- convenzionale subordinata chiedeva il rimborso di somma sostenuta per miglioramenti, relativi a lavori di spia- namento del terreno e di sistemazione della strada di accessO. Svoltasi l'istruttoria, il Tribunale con sentenza 3 del 14.3.1995 rigettava la domanda degli attori sul ri- lievo che essi non avevano assolto all'onere della pro- va della loro qualità di coltivatori diretti, di cui avevano formulato i capitoli senza indicare i testimo- ni. Gravata la pronuncia dai EN, la Corte d'appello di Venezia con sentenza del 14.7.1998 riget- tava l'appello a motivo dell'inammissibilità di una do- manda di riscatto con cui i retraenti chiedono la de- terminazione giudiziale del prezzo, anzichè accettare quanto pattuito a titolo di corrispettivo dalle parti originarie dell'atto di compravendita. Avverso tale sentenza EN LU e IR han- no proposto ricorso per cassazione, affidando 1'impugnazione a due motivi. den На resistito con controricorso RE DA, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato. I ricorrenti hanno depositato memoria, che, però, è inammissibile siccome depositata fuori termine (ex art. 378 c.p.c.). MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti. Col primo mezzo i ricorrenti principali EN LU e IR denunciano violazione dell'art. 360 n. 4 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1362 e SS. C.C. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Lamentano che la Corte d'appello ha erroneamente interpretato e con- seguentemente dichiarato inammissibile la loro domanda di riscatto, non considerando nè il complesso nè il contenuto sostanziale dell'atto di citazione. La censura è da disattendere, non ricorrendo i de- nunciati vizi. Ponendo a premessa che la domanda per l'esercizio - per il principio del riscatto deve avere riferimento della parità di condizioni al prezzo pattuito fra il - proprietario alienante e l'acquirente, senza essere su- scettibile di emandatio a norma dell'art. 184 c.p.c., la Corte territoriale ha consequenzialmente argomentato che, nella specie, i retrattanti EN hanno richie- sto, con lo stesso atto di citazione, l'accertamento del prezzo che a termini di legge essi riscattanti era- no tenuti a rimborsare, anzichè dichiarare di accettare il prezzo come indicato nell'atto di vendita del fondo du in oggetto tra la proprietaria ON e la RE, ciò che importava il venir meno di un requisito essen- ziale della domanda di riscatto. L'interpretazione della domanda, che per principio è riservata al giudice di merito, è in linea con le re- 5 gole di ermeneutica, giacchè, pur nella ricerca dell'intenzione delle parti, il criterio del riferimen- to al senso letterale delle espressioni adoperate si pone come strumento ermeneutico fondamentale e priori- tario, per cui, ove tali espressioni siano di chiara e inequivoca significazione, come nella fattispecie in- censurabilmente ritenuto dal giudice di merito, rimane esclusa la possibilità del ricorso agli ulteriori cri- teri contenuti negli artt. 1362 e SS. C.C., i quali svolgono funzione sussidiaria e complementare. La Corte veneziana ha altresì configurato, nella richiesta di accertamento del prezzo, una violazione della buona fede contrattuale, apparendo ambigua una tale richiesta in luogo della dichiarazione di mera ac- den cettazione del prezzo già fissato. E', peraltro, anche dal punto di vista sostanziale che la pronuncia impugnata è corretta, posto che la ri- chiesta di accertamento giudiziale del prezzo è invero ex se incompatibile con l'esercizio del diritto di ri- scatto, consentendolo la legge solo alla condizione del subingresso puro e semplice del retrattante nell'acquisto ed escludendo, quindi, che alcun elemento del contratto, tanto meno il prezzo, possa essere ride- terminato in sede giudiziale [a meno che il riscattante non deduca la simulazione del corrispettivo indicato nell'atto di compravendita, ma anche in questo caso, però, egli non può esimersi dall'offrire il quantum che assuma di dover effettivamente pagare, in conformità del presumibile valore del fondo]. Insostenibile, d'altronde, è volere attribuire alla richiesta di "accertamento del prezzo che a termini di legge gli attori [cioè gli attuali ricorrenti] [erano] tenuti a rimborsare "il valore di mera clausola volta a permettere al giudice adito di pronunciare, in modo espresso e non passibile di contestazioni, sul punto, giacchè la richiesta sottende, comunque, una controver- sia sul punto, implicando l'accertamento e la sostitu- zione di un prezzo reale a quello già pattuito. fer Non coglie nel segno, di conseguenza, la dedotta trascuratezza del "principio di conservazione" di cui all'art. 1367 c.C., che presupponeva il dubbio circa il significato dell'atto di citazione ma che la sentenza impugnata ha ritenuto non sussistere. In altro non consiste, poi, il vizio di motivazione lamentato che nell'avere il giudice a quo interpretato la domanda dei EN in modo diverso da quello da loro propugnato, risolvendosi difatti la censura nella critica dell'interpretazione data dallo stesso giudice. Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 8 1. n. 590/1965 7 e all'art. unico 1. n. 2/1979, nonchè vizi di motiva- zione. Assumono i ricorrenti che, divenendo l'onere- obbligo decadenziale relativo al pagamento del prezzo attuale solo nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'acquisto con il riscatto, ovvero nel momento dell'adesione del riscattat (fatti nel caso di specie non verificat/si), non esisteva an- cora un'attualità del pagamento del prezzo e conseguen- temente non si vede quale rilievo giuridico potesse as- sumere la richiesta di determinazione del medesimo, an- che se assunta quale manifestazione di volontà di veri- fica giudiziale. Il motivo va parimenti disatteso, poichè, come si rileva altresì da parte controricorrente, il momento in cui diviene attuale l'obbligo del pagamento del prezzo, conseguente al valido esercizio del riscatto, nulla ha a che vedere con i requisiti di esercizio del diritto, fra i quali vi è, appunto, l'accettazione del prezzo determinato dalle parti del contratto. Tale requisito deve naturalmente sussistere al momento della proposi- zione della domanda di riscatto (tanto che essa nemmeno è suscettibile di emandatio in corso di causa) e non certo quando la stessa ha già prodotto i suoi effetti. Il ricorso principale deve essere, pertanto, riget- tato. 8 In tale pronuncia resta, a sua volta, assorbito il ricorso incidentale della LO in quanto condizio- nato all'ipotesi -qui non verificatasi- dell'accoglimento del ricorso principale. Le spese del presente giudizio di legittimità sono poste a carico solidale dei ricorrenti principali e li- quidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti principali in soli- e r i l ( 225.000 do alle spese, liquidate in L. oltre onora- ' ri, liquidati in L.
3.000.000. Così deciso, il 9.2.2001 Il Presidente Il Consigliere est. Age o fonato Calabrese IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 18 GIU, 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista O N A 60000 310000 9