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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Valeria DI STEFANO Presidente
Dott. Viviana URSO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 231/2022 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...] e ivi domiciliato Parte_1
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CodiceFiscale_1
Cassarino; appellante contro
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela
Dal Bo;
appellata
e nei confronti di
(c.f.: ), su- Controparte_2 P.IVA_2
bentrata ex lege a Controparte_3
appellata contumace
La causa veniva posta in decisione il 6 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di no- te scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 88 del 28 gennaio 2022, il Tribunale di Siracusa, quale giu- dice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto da
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 0005354143 Parte_2
000, relativa a contributi previdenziali della resistente per gli anni CP_1
2017 e 2018.
Dichiarata la carenza di legittimazione passiva del concessionario, afferendo i motivi dell'opposizione alla sussistenza dell'obbligo contributivo, e disat- tesa l'eccezione sul difetto di motivazione della cartella impugnata, essendo indicati in essa tutti gli elementi utili al contribuente per esercitare il suo diritto di difesa, il decidente rigettava la domanda e parimenti l'eccezione di compensazione per le somme versate in data antecedente al 2006 (epoca di decorrenza dell'iscrizione alla , così motivando: “A norma del Rego- CP_1
lamento Unitario della sono obbligatoria- Parte_3
mente iscritti alla , i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi profes- CP_1
sionali che esercitano la libera professione con carattere di continuità. Essi sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo annuo, del contributo integrativo, contributo di maternità e sono tenuti alle comunicazioni reddi- tuali a pena di sanzioni per l'omessa o tardiva comunicazione o l'omesso/ tardivo versamento dei contributi dovuti.
Nel caso che ci occupa è incontestato che il ricorrente eserciti la professione con continuità, sia iscritto all'albo ed abbia una posizione IVA, abbia omes- so le comunicazioni reddituali e non abbia versato, negli anni 2017 e 2018,
i contributi dovuti. 3
In ordine, poi, all'eccezione di compensazione per le somme versate dal-
l'istante in data antecedente al 2006, anno di decorrenza dell'iscrizione alla cassa, deve ritenersi prescritto il diritto di ripetizione del credito atteso il pagamento risalente agli anni 1987-1990 ed anni 1998 e 1999 per i quali
l'opponente non ha documentato di aver posto in essere preventiva domanda amministrativa di rimborso e di successivi atti interruttivi. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non merita accoglimento” con conse- guente condanna alle spese di lite.
proponeva appello alla suddetta sentenza con ricorso depo- Parte_1
sitato il 22 marzo 2022.
Instava la per il rigetto del gravame. CP_1
Non si costituiva benché regolarmente evocato in giudizio. CP_4
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note autorizzate, al-
l'udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza impu- gnata per avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_4
nonostante i motivi di opposizione non attenessero soltanto alla sussistenza dell'obbligo contributivo, ma anche ai vizi propri della cartella di pagamen- to, nello specifico al difetto di motivazione, la cui eccezione viene qui reite- rata anche con riferimento all'omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori ex art. 30 D.P.R. n. 602/1973.
2. Nel merito, parte appellante contesta il rigetto dell'eccezione di compen- sazione per le somme versate antecedentemente al 2006 (anno di decorrenza dell'iscrizione alla Cassa) per intervenuta prescrizione del diritto di ripeti- zione, risalendo il pagamento agli anni 1987-1990 e 1998-1999 e non essen- 4
do stato provato l'inoltro di una preventiva domanda di rimborso e di suc- cessivi atti interruttivi. Al riguardo, rileva che il diritto alla Parte_1
ripetizione, siccome disciplinato dall'art. 2033 c.c., è soggetto al termine de- cennale di prescrizione e sarebbe concretamente sorto a far data dal 2 settem- bre 2011, quando la aveva deliberato la sua iscrizione (asseritamente CP_1
mai comunicata). La stessa delibera, infatti, avrebbe privato di giustificazio- ne e/o di titolo e/o di causale i pagamenti contributivi pregressi rispetto alla decorrenza dell'iscrizione (anno 2006), rendendoli così indebitamente ver- sati e – in quanto tali – restituibili o comunque compensabili.
Parte appellante assume, inoltre, di aver provato l'avvenuto pagamento e l'esatto ammontare delle somme opposte in compensazione (tutte imputabili a pregressa contribuzione) e contesta la dichiarata carenza di prova in ordine all'inoltro della domanda amministrativa di rimborso, adducendo che tale richiesta sarebbe stata implicitamente contenuta nell'istanza di regolarizza- zione della propria posizione previdenziale, a suo tempo inviata alla CP_1
3. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante – nell'ipotesi di riconosci- mento della debenza delle somme richieste dalla per gli anni 2017- CP_1
2018 – reitera l'eccezione riconvenzionale, formulata con le note del 15 marzo 2021 al fine di contrastare la domanda riconvenzionale della Cassa di riconoscimento del credito ove fosse stata dichiarata la nullità della proce- dura di riscossione mediante ruolo. Insiste, quindi, per la non debenza delle somme relative agli anni in questione, oltre a quelli antecedenti e successivi, nonché per il riconoscimento del diritto alla restituzione degli importi inde- bitamente corrisposti, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 1467 c.c. in ordine alla corrispettività/sinallagmaticità tra la prestazione contributiva e quella pensionistica. 5
4. In via preliminare, quanto all'eccezione di difetto di motivazione della cartella opposta, anche in ordine alla omessa specifica del calcolo degli in- teressi moratori, già ritenuta infondata dal primo giudice, osserva il collegio che “in mancanza di una definizione certa data dal giudice di primo grado all'opposizione del debitore, la qualificazione della domanda come op- posizione … agli atti esecutivi (con cui si contesti la regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo), spetta d'ufficio al giudice dell'im- pugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa” (cfr. Cass. n. 7111/2025, Cass. n. 12583/ 2013).
Trattandosi nella specie di motivi attinenti alla regolarità della procedura di riscossione, la domanda relativa deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, quindi, inappellabile (art. 618 c.p.c.): invero
“quanto alla impugnazione della sentenza nella parte in cui si pronunci sui motivi di opposizione agli atti esecutivi, la stessa sarà suscettibile solo di ricorso per cassazione” (v. Cass. n. 3722/2020).
Il relativo motivo di censura è pertanto inammissibile.
5. Va quindi confermata la statuizione sull'infondatezza dell'eccezione rela- tiva al difetto di legittimazione passiva di in ordine al merito dell'ob- CP_4
bligazione contributiva, oggetto del contendere nel presente giudizio.
Sul punto, il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, con- solidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514/2022, la quale ha ritenuto che la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contri- butiva competa esclusivamente all'ente impositore.
6. Passando all'esame nel merito della controversia, si osserva che alcuna censura è stata mossa al capo di sentenza, che ha dichiarato la sussistenza dei presupposti di legge per l'esigibilità delle somme richieste con la cartella impugnata (“Nel caso che ci occupa è incontestato che il ricorrente eserciti la professione con continuità, sia iscritto all'albo ed abbia una posizione 6
IVA, abbia omesso le comunicazioni reddituali e non abbia versato, negli anni 2017 e 2018, i contributi dovuti” – v. sentenza). Sicché sul punto deve ritenersi formato giudicato.
6.1. Invero, l'odierno appellante non ha contestato la legittima debenza de- gli importi richiesti con la cartella opposta, ma piuttosto si è limitato a formulare eccezione di compensazione di tali importi con il presunto maggior credito, vantato dall'appellante nei confronti della per le som- CP_1
me versate nel periodo antecedente il mese di gennaio 2006 (epoca di decorrenza dell'iscrizione) e non riconosciute dall'ente ai fini previdenzia- li/pensionistici.
6.2. Va premesso che – contrariamente a quanto statuito in sentenza – nel caso di specie il diritto al rimborso, fatto valere in giudizio dall' Pt_1
non può considerarsi prescritto, giacché – a mente dell'art. 2935 c.c. – la prescrizione del diritto decorre dal giorno in cui lo stesso può essere eser- citato.
Nel caso che ci occupa, il dies a quo non può che coincidere con il 2 set- tembre 2011 (data del provvedimento del Direttore Generale), allorquando la ha provveduto a iscrivere d'ufficio l' con decorrenza 1° CP_1 Pt_1
gennaio 2006 e quest'ultimo ha preso atto che le annualità precedenti – di cui aveva richiesto la regolarizzazione, effettuando i pagamenti e i bonifici versati in atti – non erano state calcolate in suo favore ai fini previdenziali
(v. comunicazione del 20 settembre 2011). Controparte_1
6.3. Ciò posto, l'eccezione non può tuttavia essere accolta.
E invero, a fronte delle ricevute di pagamento e delle richieste di bonifico allegate alle istanze, inoltrate alla dal contribuente, l'ente appellato – CP_1
nella memoria di costituzione in primo grado – ha così contestato: “Inoltre, non va trascurato che, ammesso e non concesso che il ricorrente, in periodo anteriore al 2006 avesse versato alla € 26.818, 96, Controparte_1 7
egli, in quanto iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, persino a pre- scindere dall'iscrizione alla , era obbligato, anche per tale periodo, a CP_1
versare il c.d. contributo integrativo ai sensi dell'art. 11 L. n. 21/1986, in misura pari al 2% (sino al 2005, divenuto poi pari al 4%) del volume d'affari
IVA, che non concorre a formare l'anzianità assicurativo previdenziale.
Ebbene, anche solo per il periodo dal 1988 al 1997, i contributi dovuti a tale titolo dal ricorrente erano pari alla misura complessiva non inferiore ad €
11.702,06 (cfr. all. n. 1)”, ciò senza considerare l'entità delle somme ancora dovute dallo stesso professionista secondo l'allegato estratto contributivo.
Al riguardo alcunché ha opposto l'appellante, limitandosi – anche in questa sede – a insistere nell'accoglimento dell'eccezione di compensazione e nella domanda di riconoscimento delle differenze corrisposte, senza fornire ele- menti di valutazione di segno contrario.
Rileva il collegio che “Le norme del codice civile sulla compensazione sta- biliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compen- sazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità …
Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale,
o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in com- pensazione (articolo 35 del Cpc) il giudice non può pronunciare la compen- sazione, né legale né giudiziale” (Cass. n. 35913/2023).
Inoltre, quanto alla restituzione delle eventuali differenze indebitamente versate, la Suprema Corte così ha statuito: “L'impossibilità per il soggetto iscritto a Cassa di previdenza di utilizzare i contributi versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., in conseguenza dell'inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle o dagli istituti di previdenza e Pt_4
assistenza, di un principio generale di restituzione dei contributi legittima- mente versati in relazione ai quali non si siano verificati, o non possono più 8
verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale e, quindi, in conseguenza dell'inesistenza di un giustificato vantaggio della o dell'istituto di previdenza e assistenza CP_1
che ha riscosso i contributi” (Cass. n. 1572/2006).
Ne discende il rigetto della formulata eccezione.
7. Sempre in ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle casse o dagli istituti di previdenza, deve ritenersi altresì infondata l'eccezione riconvenzionale, sollevata da parte appellante in ordine alla non debenza dei contributi richie- sti con la cartella di pagamento e di quelli antecedenti e successivi per la presunta violazione del principio di corrispettività/sinallagmaticità tra la pre- stazione contributiva e quella pensionistica.
Il Giudice delle Leggi – con riferimento alla previdenza dei liberi profes- sionisti – ha espresso il seguente principio, cui la giurisprudenza di merito e di legittimità si è uniformata: “Il versamento dei contributi, infatti, è finaliz- zato al conseguimento di un interesse collettivo, senza che esista alcuna relazione di sinallagmaticità tra obbligazione contributiva ed erogazione di prestazioni previdenziali” (Corte Costituzionale, n. 439/2005).
8. In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/
2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Nulla per le spese processuali del grado nei confronti di rimasta con- CP_4
tumace.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 231/2022 R.G., 9
rigetta l'appello.
Condanna alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
e Controparte_5 Controparte_6
delle spese processuali del presente grado, che liquida in €. 2.906,00,
[...]
oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA e IVA se dovute.
Nulla per le spese nei confronti di CP_4
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro al-
l'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Valeria Di Stefano