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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2045/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2045/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMPELLI ELISABETTA e C.F._2 dell'avv. LAZZARUOLO ANTONIETTA
opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
BENEDETTI DANTE
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 [...]
hanno citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale Pt_2 Controparte_1 proponendo opposizione al precetto intimato da quest'ultima con riferimento all'importo di euro 306.365,57, quale somma alla stessa dovuta quale dichiarata cessionaria dell'originario mutuo stipulato dagli attori con Controparte_2
Hanno esposto gli opponenti che il contratto di mutuo, per atto Notaio Per_1
, rep. n. 3355, racc. n. 1602 del 14 settembre 2005, prevedeva l'erogazione
[...] della somma di € 338.000,00, con un piano di ammortamento secondo lo schema finanziario cosiddetto alla francese, per un periodo di 300 mesi, oltre al periodo di ammortamento intercorrente fra la data di stipula e l'ultimo giorno del mese solare successivo a quello della stipulazione medesima. La documentazione relativa alla fase istruttoria attestava le caratteristiche dell'immobile con attribuzione di un valore di € 481,000,00. In data 16 novembre 2007 i sigg.ri e rinegoziavano con l'Istituto Pt_1 Pt_2 mutuante , il tasso di interesse, pattuito per tutta la durata residua Controparte_2 del mutuo nella misura fissa dello 0,470833% mensile pari al tasso nominale annuo del 5,65%. In data 22 aprile 2011 gli odierni attori rinegoziavano nuovamente con
[...]
il tasso d'interesse, pattuito nella misura fissa del 5,10% in luogo del CP_2
5,65% applicato. A mente delle suindicate rinegoziazioni i sigg.ri e richiedevano Pt_1 Pt_2 con racc. a.r. del 2 gennaio 2018 ad , l'invio del piano di Controparte_2 ammortamento, per come risultante sulla base della rinegoziazione dei tassi di interesse, senza esito. A fronte della somma erogata, pari ad € 338.000,00, i ricorrenti hanno regolarmente versato in favore dell' l'importo complessivo Controparte_3 di € 281.031,96. A sostegno della propria opposizione ha lamentato:
- l'inesistenza della prova sulla titolarità del credito in capo a , CP_1 mancando la prova della cessione del credito in favore della parte opposta;
- l'inefficacia del titolo esecutivo per indeterminatezza delle condizioni economiche, avendo gli opponenti vanamente richiesto esplicitamente all'istituto mutuatario la tabella di ammortamento. Per l'effetto, i mutuatari non sono stati in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor. Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare, che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione del relativo tasso nella misura legale. Non dichiarando in contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di pagina 2 di 8 ammortamento del prestito, si finisce per negare al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi. L'innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato potrebbe comportare, in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 TUB. Il costo implicito nell'impiego del regime composto, incluso nel computo del TEG in aggiunta a tutte le altre commissioni, remunerazioni e spese, configura un tasso usurario. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Il.mo Tribunale di Tivoli adito, in accoglimento della presente opposizione e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa
1. In via preliminare di rito dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per mancanza di prova della titolarità del diritto per inefficacia o inesistenza dell'atto di cessione
2. in via ulteriormente preliminare disporre l'immediata sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo (non notificato) costituito dal contratto di mutuo ipotecario n. 0602050442535 stipulato in data 14 settembre 2005 per come integrato dalle successive rinegoziazioni intervenute, nonché dell'efficacia del precetto sussistendone gravi e fondati motivi anche nel merito della quantificazione delle somme, con conseguente inefficacia del medesimo
3. In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'inidoneità del titolo stragiudiziale per mancanza dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c. e per l'effetto l'inesistenza del diritto di agire in executivis:
4. Sempre nel merito, per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo anche per violazione della L n. 108/96 e ss.mm.ii. con conseguente ripetizione degli interessi corrisposti o di quelli ritenuti di giustizia anche a seguito della espletanda CTU, ed il proseguimento del piano di ammortamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite a favore dei procuratori costituiti”. Si è costituita contestando le deduzioni avversarie e rilevando Controparte_1 quanto segue: 1) che la cessione del credito è avvenuta con le modalità di cui all'art. 58 t.u.b. e che la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dimostra la titolarità del credito. La cessione è stata iscritta nel Registro delle Imprese. Nel caso di specie il credito azionato, un mutuo fondiario del 2005 passato a sofferenza nel 2018, corrisponde esattamente ai criteri con cui nell'avviso di cessione sono stati identificati i rapporti oggetto di cessione. Come riportato nel testo dell'avviso la Cessione aveva ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_2 ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca D'Italia n. 272/2008 e segnalati in Centrale Rischi”.
pagina 3 di 8 Il erogato in data 14 settembre 2005 a rogito del Notaio Dr. Pt_3 Per_1
, rep. n. 3355 e racc. n. 1602, aveva quale identificativo originario il n.
[...]
50442535. A seguito delle due successive rinegoziazioni dei tassi, esso assumeva: dapprima il numero di identificativo ed infine il n. 60964031. Numer_1
Al momento della cessione da parte di a era, quindi, quest'ultimo CP_2 CP_1
l'identificativo del rapporto. L'avviso di cessione indica espressamente che “i crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1. della legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione”. In conformità a quanto previsto dall'art 7.1 della Legge Sulla Cartolarizzazione l'identificativo della posizione ceduta è riportato a pagina 336 (penultima riga) dell'elenco dei rapporti della cessione messo a disposizione sul sito
.com. Parte_4
Ad ulteriore riprova dell'intervenuta cessione ha prodotto la dichiarazione resa dalla Cedente e riportante l'esatta indicazione del codice identificativo del P.IVA_2
Credito. 2) che siano assenti effetti anatocistici e costi occulti del piano di ammortamento alla francese a tasso variabile. L'art. 3 del Mutuo prevede infatti un periodo di ammortamento (oltre a quello di preammortamento) di 300 mesi, nel corso del quale le rate sarebbero state
“rideterminate ogni mese con sistema di ammortamento a rate costanti sulla base della formula nota come sistema francese assumendo quali dati: (i) il tasso rideterminato mensilmente Euribor 3 mesi (base 360) maggiorato di 1,35 punti percentuali su base annua;
(ii) il capitale residuo in linea capitale risultante dopo la scadenza della rata relativa al mese precedente;
(iii) la durata residua del mutuo.” Il Mutuo prevedeva quindi ogni necessaria condizione economica, dai costi di istruttoria, comprensivi dell'assicurazione, alle spese di perizia, ai costi per l'avviso di scadenza della rata e quietanza a quelli per ogni comunicazione. Come noto, il sistema cosiddetto “alla francese” si applica sia in caso di tasso fisso sia in caso di tasso variabile ed in entrambi i casi la giurisprudenza è costante, da almeno dieci anni, nell'affermare la piena liceità del sistema stesso. Unica differenza tra mutui “alla francese” a tasso fisso e variabile risiede nella determinazione della rata, che è costante in ipotesi di tasso fisso mentre, inevitabilmente, non lo è nel caso di tasso variabile. Le condizioni di calcolo delle rate erano, nel caso che ci occupa, riportate anche nell'allegato “A” dell'atto unitamente all'Indice Sintetico di Costo che all'erogazione era indicato in 3,589%.
pagina 4 di 8 La legittimità del sistema di ammortamento alla francese è pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza che riconosce come dalla sua applicazione non derivino né anatocismo, né costi occulti.
3) che le clausole contrattuali sono connotate da determinatezza.
4) l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 117 t.u.b..
5) la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 474 c.p.c. del titolo azionato.
6) che la domanda intesa alla declaratoria della nullità del contratto per asserita previsione di interessi di natura usuraria è genericamente formulata. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Tivoli, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito così giudicare:
- in via preliminare, rigettare le istanze di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del precetto formulate dagli Opponenti;
- in via principale di merito, rigettare tutte le domande degli Opponenti e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di e per essa del suo Controparte_1 procuratore Speciale di agire in executivis;
Controparte_4
- in subordine, in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di declaratoria di nullità del Mutuo o di alcuna delle sue clausole formulata dagli Opponenti, ordinare e condannare questi ultimi al pagamento e alla restituzione delle somme percepite in esecuzione del contratto di Mutuo fondiario a rogito del Notaio Dr. , rep. n. 3355 e racc. n. 1602 e successive Persona_1 rinegoziazioni del tasso di interesse applicabile, o delle clausole dello stesso dichiarate o ritenute nulle, nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa;
- sempre in subordine, in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di violazione della Legge n. 108/96 con riferimento all'applicazione degli interessi sia corrispettivi che moratori, accertare l'ammontare delle somme comunque dovute a titolo di interessi sia corrispettivi che moratori nei trimestri di eventuale rilevato superamento delle soglie e condannarne l'Opponente al relativo pagamento in favore dell'Opposta; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”. La causa è stata istruita in via documentale ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
* * *
Tanto premesso, rileva il Giudice che l'opposizione promossa da Parte_1
e è infondata.
[...] Parte_2
Quanto alla prova della cessione del credito in favore dell'odierna parte opposta, avvenuta con le modalità stabilite dall'art. 58 t.u.b., deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare
pagina 5 di 8 la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (così Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02); “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (così Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01)). Nella motivazione di questa ultima pronuncia ha spiegato la Suprema Corte, con riferimento alla medesima ipotesi che ricorre nell'odierno giudizio, che nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”. Nel caso di specie gli elementi offerti in valutazione dall'opposta CP_1 appaiono senz'altro idonei a dimostrare l'avvenuta cessione del credito. Nel testo dell'avviso di cessione, depositato dalla parte opposta, il credito è compiutamente descritto e corrisponde esattamente ai criteri con cui nell'avviso di cessione sono stati identificati i rapporti oggetto di cessione. Inoltre l'avviso di cessione rimanda espressamente ad una apposita lista in cui era indicato il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine il credito pagina 6 di 8 oggetto della cessione, pubblicata sul sito www.intesasanpaolo.com e la parte opposta ha dato prova che nell'indicata lista fosse riportato il credito oggetto del presente giudizio. Inoltre, quale ulteriore elemento che si ritiene idoneo a dimostrare la circostanza dell'effettiva avvenuta cessione del credito, si rileva che l'opposta ha prodotto la dichiarazione resa dalla cedente, confermativa dell'avvenuta cessione, riportante l'esatta indicazione del codice identificativo del Credito (all. n. P.IVA_2
14) alla comparsa di risposta). Neppure appare fondato il motivo di opposizione fondato sulla natura asseritamente indeterminata delle condizioni economiche previste dal contratto, relative alla quantificazione del tasso di interesse, tenuto conto della dedotta mancanza di un piano di ammortamento. Si osserva al riguardo che il piano di ammortamento non costituisce elemento essenziale ai fini della validità del contratto (Cass. n. 12922/2020). Inoltre, la quantificazione del tasso interesse risulta indicata nell'allegato A al contratto di mutuo e poi nei due successivi accordi di rinegoziazione. Facendo applicazione dei criteri ivi indicati, la parte opposta ha fornito nella propria comparsa di risposta un esempio contabile dal quale è agevole desumere le modalità di calcolo delle rate del finanziamento. Nonostante l'assenza del piano di ammortamento, risultano dunque comunque rispettati il principio di determinatezza o determinabilità prescritto dall'art. 1346 c.c.. Sul punto, è intervenuta anche la Suprema Corte che, sia pure con riferimento all'ipotesi del mutuo con ammortamento alla francese a tasso fisso, ma con principi che appaiono suscettibili di trovare applicazione anche con riferimento a contratti, come quello oggetto di causa, con ammortamento alla francese a tasso variabile, ha espresso il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024, Rv. 671092 - 02). E' inoltre acquisito nella giurisprudenza di merito e di legittimità che l'ammortamento alla francese non comporti capitalizzazione degli interessi. Posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza.
pagina 7 di 8 Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell'art. 1283 c.c.. Di conseguenza, posto che il metodo di ammortamento "alla francese" non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi (dato che questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi), esso non comporta anatocismo vietato. Merita infine di essere evidenziato che, ai sensi dell'art. 1362 c.c., in relazione all'interpretazione del contratto, per valutare la comune intenzione delle parti “si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”. Il fatto che nel caso di specie gli odierni opponenti abbiano pagato le rate di mutuo sino al mese di maggio dell'anno 2017 (cfr. estratto conto depositato dalla parte opposta in allegato alla propria memoria ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c.), successiva di oltre 6 anni rispetto all'ultima rinegoziazione concordata, senza sollevare alcuna doglianza in merito, denota una verosimile consapevolezza dell'elemento contrattuale in questione da parte loro. Da ultimo deve rilevarsi che risultano del tutto generiche e immotivate le deduzioni avanzate dalle parti opponenti quanto a supposte violazioni della disciplina in materia di usura, così come quanti alla supposta mancanza nel precetto opposto dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c.. Da quanto precede deriva il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico delle parti opponenti. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta l'opposizione e condanna le parti opponenti alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte opposta, liquidate per compensi in euro 6.713,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 28 febbraio 2025
il Giudice
Michele Cappai
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2045/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAMPELLI ELISABETTA e C.F._2 dell'avv. LAZZARUOLO ANTONIETTA
opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
BENEDETTI DANTE
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 [...]
hanno citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale Pt_2 Controparte_1 proponendo opposizione al precetto intimato da quest'ultima con riferimento all'importo di euro 306.365,57, quale somma alla stessa dovuta quale dichiarata cessionaria dell'originario mutuo stipulato dagli attori con Controparte_2
Hanno esposto gli opponenti che il contratto di mutuo, per atto Notaio Per_1
, rep. n. 3355, racc. n. 1602 del 14 settembre 2005, prevedeva l'erogazione
[...] della somma di € 338.000,00, con un piano di ammortamento secondo lo schema finanziario cosiddetto alla francese, per un periodo di 300 mesi, oltre al periodo di ammortamento intercorrente fra la data di stipula e l'ultimo giorno del mese solare successivo a quello della stipulazione medesima. La documentazione relativa alla fase istruttoria attestava le caratteristiche dell'immobile con attribuzione di un valore di € 481,000,00. In data 16 novembre 2007 i sigg.ri e rinegoziavano con l'Istituto Pt_1 Pt_2 mutuante , il tasso di interesse, pattuito per tutta la durata residua Controparte_2 del mutuo nella misura fissa dello 0,470833% mensile pari al tasso nominale annuo del 5,65%. In data 22 aprile 2011 gli odierni attori rinegoziavano nuovamente con
[...]
il tasso d'interesse, pattuito nella misura fissa del 5,10% in luogo del CP_2
5,65% applicato. A mente delle suindicate rinegoziazioni i sigg.ri e richiedevano Pt_1 Pt_2 con racc. a.r. del 2 gennaio 2018 ad , l'invio del piano di Controparte_2 ammortamento, per come risultante sulla base della rinegoziazione dei tassi di interesse, senza esito. A fronte della somma erogata, pari ad € 338.000,00, i ricorrenti hanno regolarmente versato in favore dell' l'importo complessivo Controparte_3 di € 281.031,96. A sostegno della propria opposizione ha lamentato:
- l'inesistenza della prova sulla titolarità del credito in capo a , CP_1 mancando la prova della cessione del credito in favore della parte opposta;
- l'inefficacia del titolo esecutivo per indeterminatezza delle condizioni economiche, avendo gli opponenti vanamente richiesto esplicitamente all'istituto mutuatario la tabella di ammortamento. Per l'effetto, i mutuatari non sono stati in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor. Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare, che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione del relativo tasso nella misura legale. Non dichiarando in contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di pagina 2 di 8 ammortamento del prestito, si finisce per negare al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi. L'innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato potrebbe comportare, in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 TUB. Il costo implicito nell'impiego del regime composto, incluso nel computo del TEG in aggiunta a tutte le altre commissioni, remunerazioni e spese, configura un tasso usurario. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Il.mo Tribunale di Tivoli adito, in accoglimento della presente opposizione e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa
1. In via preliminare di rito dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per mancanza di prova della titolarità del diritto per inefficacia o inesistenza dell'atto di cessione
2. in via ulteriormente preliminare disporre l'immediata sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo (non notificato) costituito dal contratto di mutuo ipotecario n. 0602050442535 stipulato in data 14 settembre 2005 per come integrato dalle successive rinegoziazioni intervenute, nonché dell'efficacia del precetto sussistendone gravi e fondati motivi anche nel merito della quantificazione delle somme, con conseguente inefficacia del medesimo
3. In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'inidoneità del titolo stragiudiziale per mancanza dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c. e per l'effetto l'inesistenza del diritto di agire in executivis:
4. Sempre nel merito, per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo anche per violazione della L n. 108/96 e ss.mm.ii. con conseguente ripetizione degli interessi corrisposti o di quelli ritenuti di giustizia anche a seguito della espletanda CTU, ed il proseguimento del piano di ammortamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite a favore dei procuratori costituiti”. Si è costituita contestando le deduzioni avversarie e rilevando Controparte_1 quanto segue: 1) che la cessione del credito è avvenuta con le modalità di cui all'art. 58 t.u.b. e che la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dimostra la titolarità del credito. La cessione è stata iscritta nel Registro delle Imprese. Nel caso di specie il credito azionato, un mutuo fondiario del 2005 passato a sofferenza nel 2018, corrisponde esattamente ai criteri con cui nell'avviso di cessione sono stati identificati i rapporti oggetto di cessione. Come riportato nel testo dell'avviso la Cessione aveva ad oggetto “tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_2 ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca D'Italia n. 272/2008 e segnalati in Centrale Rischi”.
pagina 3 di 8 Il erogato in data 14 settembre 2005 a rogito del Notaio Dr. Pt_3 Per_1
, rep. n. 3355 e racc. n. 1602, aveva quale identificativo originario il n.
[...]
50442535. A seguito delle due successive rinegoziazioni dei tassi, esso assumeva: dapprima il numero di identificativo ed infine il n. 60964031. Numer_1
Al momento della cessione da parte di a era, quindi, quest'ultimo CP_2 CP_1
l'identificativo del rapporto. L'avviso di cessione indica espressamente che “i crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1. della legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione”. In conformità a quanto previsto dall'art 7.1 della Legge Sulla Cartolarizzazione l'identificativo della posizione ceduta è riportato a pagina 336 (penultima riga) dell'elenco dei rapporti della cessione messo a disposizione sul sito
.com. Parte_4
Ad ulteriore riprova dell'intervenuta cessione ha prodotto la dichiarazione resa dalla Cedente e riportante l'esatta indicazione del codice identificativo del P.IVA_2
Credito. 2) che siano assenti effetti anatocistici e costi occulti del piano di ammortamento alla francese a tasso variabile. L'art. 3 del Mutuo prevede infatti un periodo di ammortamento (oltre a quello di preammortamento) di 300 mesi, nel corso del quale le rate sarebbero state
“rideterminate ogni mese con sistema di ammortamento a rate costanti sulla base della formula nota come sistema francese assumendo quali dati: (i) il tasso rideterminato mensilmente Euribor 3 mesi (base 360) maggiorato di 1,35 punti percentuali su base annua;
(ii) il capitale residuo in linea capitale risultante dopo la scadenza della rata relativa al mese precedente;
(iii) la durata residua del mutuo.” Il Mutuo prevedeva quindi ogni necessaria condizione economica, dai costi di istruttoria, comprensivi dell'assicurazione, alle spese di perizia, ai costi per l'avviso di scadenza della rata e quietanza a quelli per ogni comunicazione. Come noto, il sistema cosiddetto “alla francese” si applica sia in caso di tasso fisso sia in caso di tasso variabile ed in entrambi i casi la giurisprudenza è costante, da almeno dieci anni, nell'affermare la piena liceità del sistema stesso. Unica differenza tra mutui “alla francese” a tasso fisso e variabile risiede nella determinazione della rata, che è costante in ipotesi di tasso fisso mentre, inevitabilmente, non lo è nel caso di tasso variabile. Le condizioni di calcolo delle rate erano, nel caso che ci occupa, riportate anche nell'allegato “A” dell'atto unitamente all'Indice Sintetico di Costo che all'erogazione era indicato in 3,589%.
pagina 4 di 8 La legittimità del sistema di ammortamento alla francese è pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza che riconosce come dalla sua applicazione non derivino né anatocismo, né costi occulti.
3) che le clausole contrattuali sono connotate da determinatezza.
4) l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 117 t.u.b..
5) la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 474 c.p.c. del titolo azionato.
6) che la domanda intesa alla declaratoria della nullità del contratto per asserita previsione di interessi di natura usuraria è genericamente formulata. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Tivoli, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito così giudicare:
- in via preliminare, rigettare le istanze di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del precetto formulate dagli Opponenti;
- in via principale di merito, rigettare tutte le domande degli Opponenti e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di e per essa del suo Controparte_1 procuratore Speciale di agire in executivis;
Controparte_4
- in subordine, in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di declaratoria di nullità del Mutuo o di alcuna delle sue clausole formulata dagli Opponenti, ordinare e condannare questi ultimi al pagamento e alla restituzione delle somme percepite in esecuzione del contratto di Mutuo fondiario a rogito del Notaio Dr. , rep. n. 3355 e racc. n. 1602 e successive Persona_1 rinegoziazioni del tasso di interesse applicabile, o delle clausole dello stesso dichiarate o ritenute nulle, nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa;
- sempre in subordine, in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di violazione della Legge n. 108/96 con riferimento all'applicazione degli interessi sia corrispettivi che moratori, accertare l'ammontare delle somme comunque dovute a titolo di interessi sia corrispettivi che moratori nei trimestri di eventuale rilevato superamento delle soglie e condannarne l'Opponente al relativo pagamento in favore dell'Opposta; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”. La causa è stata istruita in via documentale ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
* * *
Tanto premesso, rileva il Giudice che l'opposizione promossa da Parte_1
e è infondata.
[...] Parte_2
Quanto alla prova della cessione del credito in favore dell'odierna parte opposta, avvenuta con le modalità stabilite dall'art. 58 t.u.b., deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare
pagina 5 di 8 la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (così Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02); “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (così Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01)). Nella motivazione di questa ultima pronuncia ha spiegato la Suprema Corte, con riferimento alla medesima ipotesi che ricorre nell'odierno giudizio, che nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”. Nel caso di specie gli elementi offerti in valutazione dall'opposta CP_1 appaiono senz'altro idonei a dimostrare l'avvenuta cessione del credito. Nel testo dell'avviso di cessione, depositato dalla parte opposta, il credito è compiutamente descritto e corrisponde esattamente ai criteri con cui nell'avviso di cessione sono stati identificati i rapporti oggetto di cessione. Inoltre l'avviso di cessione rimanda espressamente ad una apposita lista in cui era indicato il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine il credito pagina 6 di 8 oggetto della cessione, pubblicata sul sito www.intesasanpaolo.com e la parte opposta ha dato prova che nell'indicata lista fosse riportato il credito oggetto del presente giudizio. Inoltre, quale ulteriore elemento che si ritiene idoneo a dimostrare la circostanza dell'effettiva avvenuta cessione del credito, si rileva che l'opposta ha prodotto la dichiarazione resa dalla cedente, confermativa dell'avvenuta cessione, riportante l'esatta indicazione del codice identificativo del Credito (all. n. P.IVA_2
14) alla comparsa di risposta). Neppure appare fondato il motivo di opposizione fondato sulla natura asseritamente indeterminata delle condizioni economiche previste dal contratto, relative alla quantificazione del tasso di interesse, tenuto conto della dedotta mancanza di un piano di ammortamento. Si osserva al riguardo che il piano di ammortamento non costituisce elemento essenziale ai fini della validità del contratto (Cass. n. 12922/2020). Inoltre, la quantificazione del tasso interesse risulta indicata nell'allegato A al contratto di mutuo e poi nei due successivi accordi di rinegoziazione. Facendo applicazione dei criteri ivi indicati, la parte opposta ha fornito nella propria comparsa di risposta un esempio contabile dal quale è agevole desumere le modalità di calcolo delle rate del finanziamento. Nonostante l'assenza del piano di ammortamento, risultano dunque comunque rispettati il principio di determinatezza o determinabilità prescritto dall'art. 1346 c.c.. Sul punto, è intervenuta anche la Suprema Corte che, sia pure con riferimento all'ipotesi del mutuo con ammortamento alla francese a tasso fisso, ma con principi che appaiono suscettibili di trovare applicazione anche con riferimento a contratti, come quello oggetto di causa, con ammortamento alla francese a tasso variabile, ha espresso il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024, Rv. 671092 - 02). E' inoltre acquisito nella giurisprudenza di merito e di legittimità che l'ammortamento alla francese non comporti capitalizzazione degli interessi. Posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza.
pagina 7 di 8 Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell'art. 1283 c.c.. Di conseguenza, posto che il metodo di ammortamento "alla francese" non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi (dato che questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi), esso non comporta anatocismo vietato. Merita infine di essere evidenziato che, ai sensi dell'art. 1362 c.c., in relazione all'interpretazione del contratto, per valutare la comune intenzione delle parti “si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”. Il fatto che nel caso di specie gli odierni opponenti abbiano pagato le rate di mutuo sino al mese di maggio dell'anno 2017 (cfr. estratto conto depositato dalla parte opposta in allegato alla propria memoria ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c.), successiva di oltre 6 anni rispetto all'ultima rinegoziazione concordata, senza sollevare alcuna doglianza in merito, denota una verosimile consapevolezza dell'elemento contrattuale in questione da parte loro. Da ultimo deve rilevarsi che risultano del tutto generiche e immotivate le deduzioni avanzate dalle parti opponenti quanto a supposte violazioni della disciplina in materia di usura, così come quanti alla supposta mancanza nel precetto opposto dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c.. Da quanto precede deriva il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico delle parti opponenti. Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta l'opposizione e condanna le parti opponenti alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte opposta, liquidate per compensi in euro 6.713,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 28 febbraio 2025
il Giudice
Michele Cappai
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