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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
proc. n. 351/2020 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dr.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 351/2020 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Aloi (c.f. ) - pec: C.F._2 Email_1
appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna CP_1 C.F._3
Polimeni ) - pec: ; CodiceFiscale_4 Email_2 appellata
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successionelesione - appello avverso la sentenza n.1437/2019emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 24/10/2019,nell'ambito del procedimento recante n.628/2006.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07.02.2006, in giudizio dinanzi al Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria, la RE e la sorella chiedendo che, CP_2 CP_1 previa dichiarazione di apertura della successione del padre , deceduto il 5 gennaio Persona_1
1 2005 venisse disposta l'assegnazione delle quote ereditarie secondo le disposizioni di legge, nonché la condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali.
A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva che il de cuius aveva lasciato in eredità alcuni beni immobili, che indicava ed identificava , nonché rilevanti somme di denaro investite in parte presso il Banco NA San PA IMI e in parte presso Banca Generali S.p.A. Precisava che il conto corrente acceso presso il Banco di NA cointestato con la coniuge presentava, CP_2 al momento del decesso, un saldo di € 200.000,00, somma da ritenersi in comunione tra i coniugi, con conseguente apertura della successione sulla quota di spettanza del defunto. Indicava quali coeredi, oltre sé stessa, la RE e la sorella, ciascuna titolare di una quota pari ad un terzo dell'asse ereditario.
Assumeva, altresì, il deterioramento dei rapporti familiari, comprovato dall'instaurazione di un giudizio promosso dalla RE per il rilascio di un immobile precedentemente concesso in uso all'attrice, circostanza che rendeva impossibile una gestione pacifica dell'eredità. Lamentava infine condotte elusive da parte della in merito alla trasparente ricostruzione dell'asse ereditario. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta, le convenute e si costituivano CP_2 CP_1 in giudizio, contestando integralmente le domande formulate da parte attricee svolgendo domanda riconvenzionale.
In via principale, eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di divisione ereditaria, sostenendo che il de cuius aveva già provveduto in vita alla distribuzione del proprio patrimonio mediante atti di donazione a favore delle figlie, anche per la quota eccedente la legittima.
In particolare, evidenziavano che l'attrice aveva ricevuto la nuda proprietà di un appartamento e la piena proprietà di un magazzino, beni di valore superiore rispetto a quelli attribuiti alla sorella e che tali attribuzioni dovevano essere considerate ai fini della determinazione della quota CP_1 ereditaria.
Concludevano chiedendo che fosse accertata l'inutilità del giudizio e l'insussistenza della divisione ereditaria, in quanto già superata dalle attribuzioni patrimoniali effettuate in vita dal de cuius; che le spese sostenute per funerale, sepoltura e successione, pari ad € 9.176,31, fossero imputate al relitto ereditario, con condanna dell'attrice alla rifusione pro quota; che fosse dichiarata la lite temeraria e l'attrice condannata in modo esemplare.
In via riconvenzionale, chiedevano che fosse riconosciuto lo stato di bisogno di e CP_2 che l'attrice fosse condannata alla corresponsione di un assegno mensile di € 250,00 per il suo sostentamento, nonché che le somme percepite dall'attrice a titolo di locazione del magazzino donatole fossero imputate all'asse ereditario, con condanna alla ripetizione della quota eccedente la legittima.
2 Con ordinanza del 28/12/2007, il giudice disponeva, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione nei confronti della Banca Generali S.p.A., affinché producesse in giudizio il rendiconto delle azioni SICAV INVESCO intestate a , rigettando, per contro, l'analoga istanza Persona_1 formulata nei confronti del Banco di NA (già San PA IMI), ritenuta generica ed esplorativa.
La causa veniva istruita con prove documentali e con prova testimoniale (teste Testimone_1 escussa all'udienza del 04/03/2008), nonché mediante espletamento di CTU a mezzo dell'ing Per_2 finalizzata all'accertamento della consistenza e del valore dei beni relitti, alla valutazione delle attribuzioni patrimoniali effettuate in vita dal de cuius e alla predisposizione di un progetto di divisione tra i coeredi.
Depositato l'elaborato peritale in data 7.4.2011, dopo una serie di udienze e differimenti, ordinanza del 14/03/2019 il giudice formulava una analitica proposta conciliativa che riprendeva il progetto divisionale redatto dal CTU, invitando le parti a prendere posizione e comparire personalmente o tramite procuratori speciali per sottoscrivere l'accordo o, in caso contrario, per precisare le conclusioni.
La proposta non era accettata dall'attrice, e le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
13.6.2019 , alla quale erano concessi i termini dell'art 190 cpc .
Con Sentenza n. 1437/2019, pubblicata in data 24 ottobre 2019, il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, provvedendo all'assegnazione dei beni immobili secondo i criteri già delineati nella proposta conciliativa. Il giudice di prime cure riteneva la soluzione equa, pratica e funzionale, in quanto idonea ad attribuire a ciascun condividente la piena proprietà di beni già gravati da usufrutto in favore della RE , nonché la quota di comproprietà spettante su altri beni, tenuto conto che il de CP_2 cuius ne era titolare solo per la metà. La decisione veniva dichiarata “assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni poste dalle parti”, e le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti in causa.
Con atto introduttivo del presente giudizio, iscritto a ruolo in data 01/07/2020, Parte_1 impugnava parzialmente la sentenza resa dal Tribunale di Reggio Calabria, convenendo in giudizio in proprio e nella qualità di erede della defunta RE , ed articolando CP_1 CP_2 due motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante deduceva l'erronea valutazione del petitum contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, lamentando che la sentenza impugnata, pur statuendo sulla divisione dei beni immobili caduti in successione, avesse omesso qualsivoglia pronuncia in ordine alla distinta domanda di accertamento e divisione delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati al de cuius presso gli istituti bancari Generali S.p.A. e già Controparte_3
3 specificamente indicati nell'atto di citazione e documentati mediante produzione della relativa corrispondenza bancaria.
Lamentava, in particolare, che la motivazione adottata dal primo giudice – secondo cui le questioni non espressamente trattate si intenderebbero assorbite – fosse inidonea a giustificare l'omissione, trattandosi, a suo dire, di domanda autonoma e non assorbibile. Deduceva, pertanto, la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che la sentenza fosse affetta da vizio di omessa pronuncia, per non aver statuito – né in senso di accoglimento né di rigetto – sulla domanda relativa alla divisione delle somme di denaro, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la mancata apertura di un'istruttoria in ordine alle somme di denaro indicate, nonostante esse fossero state specificamente indicate nell'atto introduttivo e ribadite nelle richieste istruttorie, assumendo piena rilevanza nel contesto del giudizio divisorio.
Adduceva che tali somme non potevano essere ignorate “ipso facto” e in assenza di una motivazione contraria, essendo state documentate e correttamente introdotte nel processo.
In via istruttoria, l'appellante chiedeva, pertanto, l'acquisizione degli estratti conto relativi ai depositi esistenti al momento del decesso del de cuius, ovvero l'autorizzazione a richiedere ed esibire la documentazione bancaria, o ancora l'ammissione di una informativa della Guardia di Finanza o di una consulenza tecnica contabile.
L'appellante concludeva chiedendo - in parziale riforma della sentenza impugnata –che fosse disposta la divisione ereditaria anche delle somme di denaro giacenti presso gli istituti di credito indicati. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 05/02/2021, si costituiva l'appellata CP_1
in proprio e nella qualità di erede della RE , deceduta in data 29/12/2019,
[...] CP_2 eccependo in via preliminare l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello sottomolteplici profili,
e chiedendone, nel merito,il rigetto.
In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'appello, in quanto l'iscrizione a ruolo non era stata preceduta dalla notifica al procuratore costituito nel giudizio di primo grado. La notifica risultava infatti eseguita nei confronti di un avvocato omonimo, diverso dal difensore effettivamente costituito.
Secondo l'appellata, tale notifica doveva considerarsi inesistente, e non semplicemente nulla, e pertanto non sanabile mediante la successiva costituzione in giudizio del destinatario, avvenuta solo a seguito di conoscenza fortuita dell'impugnazione. Rilevava altresì che la notificazione dell'atto, effettuata al corretto destinatario, era intervenuta oltre il termine lungo di un anno e trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, senza il rispetto dei termini liberi a comparire e in assenza della preventiva autorizzazione del collegio.
4 Sempre in via preliminare, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c., per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, rilevando come l'appello si fondasse su una questione già affrontata e risolta dal Giudice di primo grado con due distinte ordinanze, nelle quali la richiesta dell'appellante era stata qualificata come generica ed esplorativa, in assenza di deduzioni specifiche.
Rilevava, altresì, la violazione dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dell'atto di appello, che non individuerebbe con chiarezza le parti della sentenza da riformare, né le circostanze da cui deriverebbe la pretesa violazione di legge, mancando anche l'indicazione delle modifiche richieste.
Nel merito, l'appellata eccepiva l'inammissibilità, l'irritualità e la tardività delle nuove istanze istruttorie formulate dall'appellante, con conseguente decadenza dal relativo potere, trattandosi di richieste già state escluse in primo grado mediante due ordinanze del giudice istruttore, motivate puntualmente in relazione al loro carattere esplorativo e generico. Sottolineava altresì che l'appellante, pur indicata come erede nella dichiarazione di successione, non aveva svolto alcuna attività preliminare di verifica circa l'esistenza delle somme oggi contestate, e che tale inerzia non poteva giustificare la riapertura dell'istruttoria, né essere posta a carico della sorella CP_1 soprattutto dopo il decesso della RE, unica persona che aveva avuto disponibilità dell'asse ereditario. Osservava, infine, che la sorella oltre ai diritti successori, aveva anche Parte_1 obblighi mai assolti, e che oggi non fosse più materialmente possibile discutere di ulteriori quote ereditarie del defunto . La domanda, pertanto, risultava inammissibile, improcedibile Persona_1
e non opponibile.
L'appellata deduceva, ulteriormente, il difetto di contraddittorio, assumendo che l'appello, ove ritenuto ammissibile, avrebbe dovuto estendersi, avuto riguardo al testamento di e CP_2 all'immissione nel possesso dei beni da parte dell'appellante , a – IA di Controparte_4 Pt_1
e TE della de cuius .
[...]
Rappresentava, in particolare, che l'appellante, già assegnataria in primo grado di beni immobili siti nello stabile in cui abitava la RE, era divenuta, per testamento di quest'ultima, proprietaria di ulteriori cespiti immobiliari, mentre la IA era subentrata nella titolarità di tutte le somme CP_4 di denaro intestate alla giacenti presso la BNL al momento della morte, beni nei quali CP_2 risultava già immessa in possesso.
Sottolineava, pertanto, che le domande proposte in appello avrebbero avuto quali reali destinatari anche la stessa e la IA , con conseguente necessità della loro evocazione Parte_1 CP_4 in giudizio.
Contestava, infine, la compensazione delle spese disposta in primo grado, osservando che la sentenza impugnata aveva integralmente accolto la proposta conciliativa formulata dal giudice,
5 successivamente respinta dall'appellante. Riteneva, pertanto, che la mancata definizione bonaria della controversia fosse imputabile esclusivamente alla condotta ostinata e immotivata della sorella Pt_1
Concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante
[...] alla rifusione delle spese e competenze a favore del procuratore antistatario di entrambi i gradi del giudizio.
A seguito di alcuni differimenti, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.A scioglimento della riserva il
Collegio poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta, che però risultano tutte infondate.
I
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Deve, infatti, rilevarsi che il meccanismo di filtro previsto dalla norma citata risulta superato, essendo il giudizio pervenuto alla fase decisoria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, una volta avviata la trattazione della causa, l'eccezione in parola non può più trovare ingresso, né può essere oggetto di rilievo d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10422).
II
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata ai sensi dell'art 342 cpc è palesemente infondata: la lettura dell'atto di impugnazione chiarisce quali siano le parti della sentenza contestate, le ragioni delle doglianze, e quali siano le istanze di riforma delle decisioni che hanno concluso il processo, soddisfacendo i requisiti richiesti dalla norma.
III
Quanto all'ulteriore eccezione sollevata dalla parte appellata, in ordine alla dedotta inesistenza della notificazione dell'atto di appello, la stessa non può trovare accoglimento.
Innanzitutto la parte appellata costituitasi in giudizio in data 5.02.2021, ha eccepito l'improcedibilità dell'impugnazione, assumendo che l'iscrizione a ruolo del giudizio non fosse stata preceduta da valida notificazione dell'atto di appello al procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Ha altresì dedotto che la successiva notificazione, indirizzata al difensore effettivamente costituito, sarebbe intervenuta oltre il termine lungo di un anno e trenta giorni dalla pubblicazione
6 della sentenza impugnata, senza il rispetto dei termini liberi a comparire e in assenza di preventiva autorizzazione da parte del collegio.
Dalla documentazione agli atti risulta che l'atto di appello è stato notificato, in data 23.06.2020, a mezzo PEC, ad un indirizzo riferibile ad un avvocato omonimo ( , Controparte_5 soggetto del tutto estraneo al giudizio di primo grado. A tale notificazione ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo del giudizio, avvenuta il 1° luglio 2020.
Successivamente l'appellante ha proceduto ad una seconda notificazione, questa volta indirizzata correttamente all'indirizzo PEC del procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
La Corte di Cassazione ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che laddove sia ravvisabile un collegamento, anche minimo, con il destinatario legittimo, la notificazione è affetta da nullità, sanabile con effetto ex tunc mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione dell'atto, sia essa disposta dal giudice o effettuata spontaneamente dalla parte (Cass., SS.UU., 20 luglio 2016, n.
14916).
Né della prima né della seconda notifica è stata però fornita prova documentale del perfezionamento non essendo state prodotte né le ricevute di accettazione né quelle di consegna della PEC.
Ciononostante, è lo stesso procuratore della parte appellata a dare atto dell'avvenuta ricezione dell'atto, dichiarando di averlo ricevuto in data 10.11.2020 e allegando copia dell'atto di appello notificato, contenente la citazione per l'udienza del 14.12.2020.
La produzione dell'atto di appello ad opera dell'appellato esclude che la notifica possa ritenersi inesistente, e l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità, qualora la consegna abbia comunque prodotto la legale conoscenza dell'atto da parte del destinatario (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2020, n. 8815; Cass. civ., Sez. Un., 28 settembre 2018, n.
23620).
Ciò esclude che la notifica – come dichiarata dall'appellata – sia intervenuta tardivamente , posto che il 10.11.2020 il termine lungo per appellare era certamente in corso, .
Il termine lungo che si applica al caso di specie è infatti annuale (art 327 cpc , vecchia formulazione) perché il processo in primo grado è iniziato nel 2006 .
All'anno deve aggiungesi un mese per la sospensione feriale , e il periodo di sospensione straordinaria per il COVID – dal 9 marzo 11 maggio 2020 .
Quindi , poiché la sentenza di primo grado risulta pubblicata in data 24 ottobre 2019 e non risulta essere stata notificata, il termine lungo per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., era ancora in corso
La notifica che l'appellata ha dichiarato essere intervenuta nel novembre 2020 è quindi perfettamente tempestiva, anche senza aggiungere al temine la sospensione straordinaria dei
7 termini processuali disposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 36, comma 1, del D.L. n. 23/2020.
Il principio sancito da Cass., SS.UU., 20 luglio 2016, n. 14916, per cui il notificante che si accorga della irritualità o nullità della notifica deve riattivarsi autonomamente per rinnovarla, priva di ogni rilievo l'eccezione di appellata, secondo cui la notificazione successiva dell'atto di appello avrebbe richiesto la previa autorizzazione del collegio.
Poiché, come si è detto la parte appellata si è costituita producendo l'atto di citazione si verifica la sanatoria della nullità, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per raggiungimento dello scopo efficacia retroattiva (ex tunc) anche quando la costituzione del destinatario avvenga al solo fine di eccepire il vizio (Cass., SS.UU., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2024, n.
24329).
A completamento del quadro, va considerata la circostanza che l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello è stata effettuata in data antecedente rispetto alla seconda notificazione, quella indirizzata al procuratore effettivamente costituito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale inversione temporale tra notificazione e iscrizione a ruolo non comporta l'inesistenza né l'inefficacia dell'atto introduttivo, né determina una nullità insanabile della costituzione dell'attore.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento” (Cass. civ., sez. VI, ord. 9 luglio 2020, n. 19118; v. anche Cass. 29 novembre 1999, n.
13315; Cass. 21 maggio 2012, n. 8003).
Tale principio trova conferma anche nell'art. 165, comma 2, c.p.c., che, in caso di pluralità di convenuti, consente la notificazione ad alcuni di essi anche dopo l'iscrizione a ruolo, nonché nella L.
20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3, che contempla espressamente l'ipotesi di un processo iniziato con citazione notificata successivamente all'iscrizione.
Nel caso in esame, pertanto, l'iscrizione a ruolo avvenuta in data 1 luglio 2020, pur precedendo la notificazione regolare del 10 novembre 2020, non incide sulla validità del procedimento, potendo le due attività essere ricondotte al medesimo processo, regolarmente instaurato.
8 Da ultimo, non emerge che l'appellata abbia tempestivamente chiesto di essere rimessa in termini per articolare compiute difese per avere avuto un temine a difesa inferiore ai 90 gg tra la notifica e l'udienza di comparizione .
Nell'atto di costituzione non v è alcuna eccezione di questo tenore, ma una compiuta difesa anche nel merito. E' pertanto tardiva l'eccezione avanzata solo con la comparsa conclusionale
IV
Altrettanto infondata è l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata da parte appellata, per l'assenza in giudizio di , perché non risulta che la stessa sia divenuta erede della Controparte_4
Per_ nonna , che era erede del marito e che era stata parte del processo di primo grado. Controparte_2
Basti rilevare che l'unica istituita erede per testamento della è propri la IA CP_2 [...]
mentre sia l'appellante che la di lei IA sono state destinate dalla CP_1 Controparte_4
solo di specifici legati , come appare chiaro dalla lettura del testamento pubblico del CP_2
16.10.2017, registrato in data 01.06.2020. Con tale atto, la testatrice ha attribuito alla TE CP_4 tutte le somme esistenti a suo nome, al momento della morte, presso la Banca Nazionale
[...] del Lavoro.
La lettura del testamento , alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
(art. 588 c.c.), si deve ritenere che la testatrice ha manifestato in modo inequivoco la volontà di attribuire alla TE un bene specifico, senza alcun riferimento all'universalità del patrimonio o a una quota dello stesso (“lego e lascio a mia TE , IA di mia IA , tutte le Controparte_4 Pt_1 somme esistenti a mio nome, al momento della mia morte, presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A.”). Ne consegue che è succeduta a titolo particolare alla de cuius Controparte_4 CP_2
, di cui non è erede e che non deve essere presente nel giudizio.
[...]
Invece, poiché a mente dello stesso testamento è istituita espressamente erede solo la IA
[...]
la presenza di quest'ultima in giurdizio garantisce l'integrità del contraddittorio . CP_1
V
Infine, nel merito è infondato l'appello che lamenta l'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., con riferimento alla domanda di divisione delle somme di denaro.
La parte che assuma che l'asse ereditario è composto da somme di denaro o titoli ha l'onere di dimostrare l'esistenza ed entità di tali beni , ai fini della divisione (o della tutela dei diritti successori)
A tal fine ha l'onere di chiedere – ed il diritto di ottenere – dagli enti e società , istituti di credito, ecc. esatte notizie sull'ammontare delle sostanze già prima di avviare il processo di divisione, non potendo pretendere che all'inerzia supplisca l'attività del giudice
9 L'appellante ha indicato sin dall'atto introduttivo del giudizio l'esistenza di rapporti bancari intestati al de cuius presso Banco di NA San PA IMI e Banca Generali S.p.A., stimando in circa €
200.000,00 l'importo giacente presso il primo istituto, e ha prodotto documentazione bancaria relativa alle azioni Sicav INVESCO, tra cui le note prot. 15898 del 27.07.2005, prot. 25094 del 25.10.2005 e prot. 13251 del 13.06.2006, che confermavano l'esistenza dei titoli e richiedono documentazione successoria per la definizione della pratica.
È stata altresì acquisita risposta della Banca San PA, nella quale si dà atto dell'esistenza di due rapporti cointestati alla data del decesso (04.01.2005), ma senza indicazione degli importi giacenti, né dei titolari effettivi, né della disponibilità delle somme.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza del 28.12.2007, il giudice istruttore ha disposto l'acquisizione del rendiconto delle azioni Sicav INVESCO presso la Banca Generali, ma tale rendiconto non è mai stato acquisito, né risulta che l'appellante abbia sollecitato l'esecuzione dell'ordinanza, né che si sia attivata per acquisire elementi utili per conoscere i dati nonostante l'omessa risposta del terzo
Quanto al Banco di NA, l'istanza istruttoria è stata rigettata perché ritenuta generica ed esplorativa, e la successiva istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria non è stata seguita da alcuna attività concreta. All'udienza del 10.03.2008 nessuna parte è comparsa, e la questione non è stata più coltivata. L'ordinanza appare del tutto condivisibile, non avendo la parte tempestivamente provveduto ad acquisire notizie al fine di documentare l'esistenza di fondi presso l'istituto
La documentazione prodotta, pur confermando l'esistenza di rapporti bancari intestati al de cuius, non consente di accertare l'entità delle somme disponibili al momento dell'apertura della successione, né la titolarità esclusiva o cointestata delle stesse. Le risposte bancarie acquisite nel corso del giudizio sono generiche e prive di indicazioni utili ai fini della determinazione dell'asse.
La documentazione prodotta in appello (Prospetto Fondi e SICAV – INVESCO CP_6
A ACC EUR al 26.01.2021) non è idonea a dimostrare l'entità delle somme disponibili al
[...] momento dell'apertura della successione (è riferita ad epoche successive alla data del decesso del
), né può supplire al difetto di prova dell'appellante, ed è inammissibile ai sensi dell'arr Persona_1
345 cpc .
Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto a tale onere, non avendo fornito tempestivamente, con l'ordinaria diligenza, elementi idonei a dimostrare l'esistenza e l'entità delle somme di cui era titolare il de cuius al momento dell'apertura della successione
Alla luce di quanto esposto, e considerata l'assenza di elementi istruttori idonei a superare il difetto probatorio, pur essendo fondata la censura quanto al vizio di omessa pronuncia, il motivo di appello deve essere rigettato nel merito per difetto di prova, ed in concreto per la carenza di concreti elementi
10 atti a documentare l'esistenza e l'esatta entità di depositi e titoli che impediscono l'accoglimento della domanda nel merito.
VI
Nonostante l'integrale rigetto dell'appello , la natura divisoria della causa, le circostanze emergenti in atti, i rapporti familiari che hanno frapposto ostacoli all'effettiva conoscibilità dell'entità di fondi o titoli di cui vi sono pure indizi di effettiva esistenza, impongono di compensare le spese del presente grado (e per le medesime ragioni di escludere fondatezza alle doglianze sulla compensazione delle spese di primo grado, tenuto conto altresì che la causa è iniziata in primo grado nel 2006 e che si applicano le regole antevigenti alla riforma del 2009 in materia di regolazione di spese di lite
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 1437/2019 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data
24/10/2019, nel procedimento n. RG 628/2006, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa interamente le spese di lite del presente grado
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria il 29 settembre 2025 La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
11
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dr.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dr.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 351/2020 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Aloi (c.f. ) - pec: C.F._2 Email_1
appellante
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna CP_1 C.F._3
Polimeni ) - pec: ; CodiceFiscale_4 Email_2 appellata
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successionelesione - appello avverso la sentenza n.1437/2019emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 24/10/2019,nell'ambito del procedimento recante n.628/2006.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07.02.2006, in giudizio dinanzi al Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria, la RE e la sorella chiedendo che, CP_2 CP_1 previa dichiarazione di apertura della successione del padre , deceduto il 5 gennaio Persona_1
1 2005 venisse disposta l'assegnazione delle quote ereditarie secondo le disposizioni di legge, nonché la condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali.
A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva che il de cuius aveva lasciato in eredità alcuni beni immobili, che indicava ed identificava , nonché rilevanti somme di denaro investite in parte presso il Banco NA San PA IMI e in parte presso Banca Generali S.p.A. Precisava che il conto corrente acceso presso il Banco di NA cointestato con la coniuge presentava, CP_2 al momento del decesso, un saldo di € 200.000,00, somma da ritenersi in comunione tra i coniugi, con conseguente apertura della successione sulla quota di spettanza del defunto. Indicava quali coeredi, oltre sé stessa, la RE e la sorella, ciascuna titolare di una quota pari ad un terzo dell'asse ereditario.
Assumeva, altresì, il deterioramento dei rapporti familiari, comprovato dall'instaurazione di un giudizio promosso dalla RE per il rilascio di un immobile precedentemente concesso in uso all'attrice, circostanza che rendeva impossibile una gestione pacifica dell'eredità. Lamentava infine condotte elusive da parte della in merito alla trasparente ricostruzione dell'asse ereditario. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta, le convenute e si costituivano CP_2 CP_1 in giudizio, contestando integralmente le domande formulate da parte attricee svolgendo domanda riconvenzionale.
In via principale, eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di divisione ereditaria, sostenendo che il de cuius aveva già provveduto in vita alla distribuzione del proprio patrimonio mediante atti di donazione a favore delle figlie, anche per la quota eccedente la legittima.
In particolare, evidenziavano che l'attrice aveva ricevuto la nuda proprietà di un appartamento e la piena proprietà di un magazzino, beni di valore superiore rispetto a quelli attribuiti alla sorella e che tali attribuzioni dovevano essere considerate ai fini della determinazione della quota CP_1 ereditaria.
Concludevano chiedendo che fosse accertata l'inutilità del giudizio e l'insussistenza della divisione ereditaria, in quanto già superata dalle attribuzioni patrimoniali effettuate in vita dal de cuius; che le spese sostenute per funerale, sepoltura e successione, pari ad € 9.176,31, fossero imputate al relitto ereditario, con condanna dell'attrice alla rifusione pro quota; che fosse dichiarata la lite temeraria e l'attrice condannata in modo esemplare.
In via riconvenzionale, chiedevano che fosse riconosciuto lo stato di bisogno di e CP_2 che l'attrice fosse condannata alla corresponsione di un assegno mensile di € 250,00 per il suo sostentamento, nonché che le somme percepite dall'attrice a titolo di locazione del magazzino donatole fossero imputate all'asse ereditario, con condanna alla ripetizione della quota eccedente la legittima.
2 Con ordinanza del 28/12/2007, il giudice disponeva, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione nei confronti della Banca Generali S.p.A., affinché producesse in giudizio il rendiconto delle azioni SICAV INVESCO intestate a , rigettando, per contro, l'analoga istanza Persona_1 formulata nei confronti del Banco di NA (già San PA IMI), ritenuta generica ed esplorativa.
La causa veniva istruita con prove documentali e con prova testimoniale (teste Testimone_1 escussa all'udienza del 04/03/2008), nonché mediante espletamento di CTU a mezzo dell'ing Per_2 finalizzata all'accertamento della consistenza e del valore dei beni relitti, alla valutazione delle attribuzioni patrimoniali effettuate in vita dal de cuius e alla predisposizione di un progetto di divisione tra i coeredi.
Depositato l'elaborato peritale in data 7.4.2011, dopo una serie di udienze e differimenti, ordinanza del 14/03/2019 il giudice formulava una analitica proposta conciliativa che riprendeva il progetto divisionale redatto dal CTU, invitando le parti a prendere posizione e comparire personalmente o tramite procuratori speciali per sottoscrivere l'accordo o, in caso contrario, per precisare le conclusioni.
La proposta non era accettata dall'attrice, e le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
13.6.2019 , alla quale erano concessi i termini dell'art 190 cpc .
Con Sentenza n. 1437/2019, pubblicata in data 24 ottobre 2019, il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, provvedendo all'assegnazione dei beni immobili secondo i criteri già delineati nella proposta conciliativa. Il giudice di prime cure riteneva la soluzione equa, pratica e funzionale, in quanto idonea ad attribuire a ciascun condividente la piena proprietà di beni già gravati da usufrutto in favore della RE , nonché la quota di comproprietà spettante su altri beni, tenuto conto che il de CP_2 cuius ne era titolare solo per la metà. La decisione veniva dichiarata “assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni poste dalle parti”, e le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti in causa.
Con atto introduttivo del presente giudizio, iscritto a ruolo in data 01/07/2020, Parte_1 impugnava parzialmente la sentenza resa dal Tribunale di Reggio Calabria, convenendo in giudizio in proprio e nella qualità di erede della defunta RE , ed articolando CP_1 CP_2 due motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante deduceva l'erronea valutazione del petitum contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, lamentando che la sentenza impugnata, pur statuendo sulla divisione dei beni immobili caduti in successione, avesse omesso qualsivoglia pronuncia in ordine alla distinta domanda di accertamento e divisione delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati al de cuius presso gli istituti bancari Generali S.p.A. e già Controparte_3
3 specificamente indicati nell'atto di citazione e documentati mediante produzione della relativa corrispondenza bancaria.
Lamentava, in particolare, che la motivazione adottata dal primo giudice – secondo cui le questioni non espressamente trattate si intenderebbero assorbite – fosse inidonea a giustificare l'omissione, trattandosi, a suo dire, di domanda autonoma e non assorbibile. Deduceva, pertanto, la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che la sentenza fosse affetta da vizio di omessa pronuncia, per non aver statuito – né in senso di accoglimento né di rigetto – sulla domanda relativa alla divisione delle somme di denaro, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la mancata apertura di un'istruttoria in ordine alle somme di denaro indicate, nonostante esse fossero state specificamente indicate nell'atto introduttivo e ribadite nelle richieste istruttorie, assumendo piena rilevanza nel contesto del giudizio divisorio.
Adduceva che tali somme non potevano essere ignorate “ipso facto” e in assenza di una motivazione contraria, essendo state documentate e correttamente introdotte nel processo.
In via istruttoria, l'appellante chiedeva, pertanto, l'acquisizione degli estratti conto relativi ai depositi esistenti al momento del decesso del de cuius, ovvero l'autorizzazione a richiedere ed esibire la documentazione bancaria, o ancora l'ammissione di una informativa della Guardia di Finanza o di una consulenza tecnica contabile.
L'appellante concludeva chiedendo - in parziale riforma della sentenza impugnata –che fosse disposta la divisione ereditaria anche delle somme di denaro giacenti presso gli istituti di credito indicati. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 05/02/2021, si costituiva l'appellata CP_1
in proprio e nella qualità di erede della RE , deceduta in data 29/12/2019,
[...] CP_2 eccependo in via preliminare l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello sottomolteplici profili,
e chiedendone, nel merito,il rigetto.
In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'appello, in quanto l'iscrizione a ruolo non era stata preceduta dalla notifica al procuratore costituito nel giudizio di primo grado. La notifica risultava infatti eseguita nei confronti di un avvocato omonimo, diverso dal difensore effettivamente costituito.
Secondo l'appellata, tale notifica doveva considerarsi inesistente, e non semplicemente nulla, e pertanto non sanabile mediante la successiva costituzione in giudizio del destinatario, avvenuta solo a seguito di conoscenza fortuita dell'impugnazione. Rilevava altresì che la notificazione dell'atto, effettuata al corretto destinatario, era intervenuta oltre il termine lungo di un anno e trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, senza il rispetto dei termini liberi a comparire e in assenza della preventiva autorizzazione del collegio.
4 Sempre in via preliminare, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c., per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, rilevando come l'appello si fondasse su una questione già affrontata e risolta dal Giudice di primo grado con due distinte ordinanze, nelle quali la richiesta dell'appellante era stata qualificata come generica ed esplorativa, in assenza di deduzioni specifiche.
Rilevava, altresì, la violazione dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dell'atto di appello, che non individuerebbe con chiarezza le parti della sentenza da riformare, né le circostanze da cui deriverebbe la pretesa violazione di legge, mancando anche l'indicazione delle modifiche richieste.
Nel merito, l'appellata eccepiva l'inammissibilità, l'irritualità e la tardività delle nuove istanze istruttorie formulate dall'appellante, con conseguente decadenza dal relativo potere, trattandosi di richieste già state escluse in primo grado mediante due ordinanze del giudice istruttore, motivate puntualmente in relazione al loro carattere esplorativo e generico. Sottolineava altresì che l'appellante, pur indicata come erede nella dichiarazione di successione, non aveva svolto alcuna attività preliminare di verifica circa l'esistenza delle somme oggi contestate, e che tale inerzia non poteva giustificare la riapertura dell'istruttoria, né essere posta a carico della sorella CP_1 soprattutto dopo il decesso della RE, unica persona che aveva avuto disponibilità dell'asse ereditario. Osservava, infine, che la sorella oltre ai diritti successori, aveva anche Parte_1 obblighi mai assolti, e che oggi non fosse più materialmente possibile discutere di ulteriori quote ereditarie del defunto . La domanda, pertanto, risultava inammissibile, improcedibile Persona_1
e non opponibile.
L'appellata deduceva, ulteriormente, il difetto di contraddittorio, assumendo che l'appello, ove ritenuto ammissibile, avrebbe dovuto estendersi, avuto riguardo al testamento di e CP_2 all'immissione nel possesso dei beni da parte dell'appellante , a – IA di Controparte_4 Pt_1
e TE della de cuius .
[...]
Rappresentava, in particolare, che l'appellante, già assegnataria in primo grado di beni immobili siti nello stabile in cui abitava la RE, era divenuta, per testamento di quest'ultima, proprietaria di ulteriori cespiti immobiliari, mentre la IA era subentrata nella titolarità di tutte le somme CP_4 di denaro intestate alla giacenti presso la BNL al momento della morte, beni nei quali CP_2 risultava già immessa in possesso.
Sottolineava, pertanto, che le domande proposte in appello avrebbero avuto quali reali destinatari anche la stessa e la IA , con conseguente necessità della loro evocazione Parte_1 CP_4 in giudizio.
Contestava, infine, la compensazione delle spese disposta in primo grado, osservando che la sentenza impugnata aveva integralmente accolto la proposta conciliativa formulata dal giudice,
5 successivamente respinta dall'appellante. Riteneva, pertanto, che la mancata definizione bonaria della controversia fosse imputabile esclusivamente alla condotta ostinata e immotivata della sorella Pt_1
Concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante
[...] alla rifusione delle spese e competenze a favore del procuratore antistatario di entrambi i gradi del giudizio.
A seguito di alcuni differimenti, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 06.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.A scioglimento della riserva il
Collegio poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta, che però risultano tutte infondate.
I
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Deve, infatti, rilevarsi che il meccanismo di filtro previsto dalla norma citata risulta superato, essendo il giudizio pervenuto alla fase decisoria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, una volta avviata la trattazione della causa, l'eccezione in parola non può più trovare ingresso, né può essere oggetto di rilievo d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10422).
II
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata ai sensi dell'art 342 cpc è palesemente infondata: la lettura dell'atto di impugnazione chiarisce quali siano le parti della sentenza contestate, le ragioni delle doglianze, e quali siano le istanze di riforma delle decisioni che hanno concluso il processo, soddisfacendo i requisiti richiesti dalla norma.
III
Quanto all'ulteriore eccezione sollevata dalla parte appellata, in ordine alla dedotta inesistenza della notificazione dell'atto di appello, la stessa non può trovare accoglimento.
Innanzitutto la parte appellata costituitasi in giudizio in data 5.02.2021, ha eccepito l'improcedibilità dell'impugnazione, assumendo che l'iscrizione a ruolo del giudizio non fosse stata preceduta da valida notificazione dell'atto di appello al procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Ha altresì dedotto che la successiva notificazione, indirizzata al difensore effettivamente costituito, sarebbe intervenuta oltre il termine lungo di un anno e trenta giorni dalla pubblicazione
6 della sentenza impugnata, senza il rispetto dei termini liberi a comparire e in assenza di preventiva autorizzazione da parte del collegio.
Dalla documentazione agli atti risulta che l'atto di appello è stato notificato, in data 23.06.2020, a mezzo PEC, ad un indirizzo riferibile ad un avvocato omonimo ( , Controparte_5 soggetto del tutto estraneo al giudizio di primo grado. A tale notificazione ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo del giudizio, avvenuta il 1° luglio 2020.
Successivamente l'appellante ha proceduto ad una seconda notificazione, questa volta indirizzata correttamente all'indirizzo PEC del procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
La Corte di Cassazione ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che laddove sia ravvisabile un collegamento, anche minimo, con il destinatario legittimo, la notificazione è affetta da nullità, sanabile con effetto ex tunc mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione dell'atto, sia essa disposta dal giudice o effettuata spontaneamente dalla parte (Cass., SS.UU., 20 luglio 2016, n.
14916).
Né della prima né della seconda notifica è stata però fornita prova documentale del perfezionamento non essendo state prodotte né le ricevute di accettazione né quelle di consegna della PEC.
Ciononostante, è lo stesso procuratore della parte appellata a dare atto dell'avvenuta ricezione dell'atto, dichiarando di averlo ricevuto in data 10.11.2020 e allegando copia dell'atto di appello notificato, contenente la citazione per l'udienza del 14.12.2020.
La produzione dell'atto di appello ad opera dell'appellato esclude che la notifica possa ritenersi inesistente, e l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità, qualora la consegna abbia comunque prodotto la legale conoscenza dell'atto da parte del destinatario (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2020, n. 8815; Cass. civ., Sez. Un., 28 settembre 2018, n.
23620).
Ciò esclude che la notifica – come dichiarata dall'appellata – sia intervenuta tardivamente , posto che il 10.11.2020 il termine lungo per appellare era certamente in corso, .
Il termine lungo che si applica al caso di specie è infatti annuale (art 327 cpc , vecchia formulazione) perché il processo in primo grado è iniziato nel 2006 .
All'anno deve aggiungesi un mese per la sospensione feriale , e il periodo di sospensione straordinaria per il COVID – dal 9 marzo 11 maggio 2020 .
Quindi , poiché la sentenza di primo grado risulta pubblicata in data 24 ottobre 2019 e non risulta essere stata notificata, il termine lungo per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., era ancora in corso
La notifica che l'appellata ha dichiarato essere intervenuta nel novembre 2020 è quindi perfettamente tempestiva, anche senza aggiungere al temine la sospensione straordinaria dei
7 termini processuali disposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 36, comma 1, del D.L. n. 23/2020.
Il principio sancito da Cass., SS.UU., 20 luglio 2016, n. 14916, per cui il notificante che si accorga della irritualità o nullità della notifica deve riattivarsi autonomamente per rinnovarla, priva di ogni rilievo l'eccezione di appellata, secondo cui la notificazione successiva dell'atto di appello avrebbe richiesto la previa autorizzazione del collegio.
Poiché, come si è detto la parte appellata si è costituita producendo l'atto di citazione si verifica la sanatoria della nullità, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per raggiungimento dello scopo efficacia retroattiva (ex tunc) anche quando la costituzione del destinatario avvenga al solo fine di eccepire il vizio (Cass., SS.UU., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2024, n.
24329).
A completamento del quadro, va considerata la circostanza che l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello è stata effettuata in data antecedente rispetto alla seconda notificazione, quella indirizzata al procuratore effettivamente costituito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale inversione temporale tra notificazione e iscrizione a ruolo non comporta l'inesistenza né l'inefficacia dell'atto introduttivo, né determina una nullità insanabile della costituzione dell'attore.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento” (Cass. civ., sez. VI, ord. 9 luglio 2020, n. 19118; v. anche Cass. 29 novembre 1999, n.
13315; Cass. 21 maggio 2012, n. 8003).
Tale principio trova conferma anche nell'art. 165, comma 2, c.p.c., che, in caso di pluralità di convenuti, consente la notificazione ad alcuni di essi anche dopo l'iscrizione a ruolo, nonché nella L.
20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3, che contempla espressamente l'ipotesi di un processo iniziato con citazione notificata successivamente all'iscrizione.
Nel caso in esame, pertanto, l'iscrizione a ruolo avvenuta in data 1 luglio 2020, pur precedendo la notificazione regolare del 10 novembre 2020, non incide sulla validità del procedimento, potendo le due attività essere ricondotte al medesimo processo, regolarmente instaurato.
8 Da ultimo, non emerge che l'appellata abbia tempestivamente chiesto di essere rimessa in termini per articolare compiute difese per avere avuto un temine a difesa inferiore ai 90 gg tra la notifica e l'udienza di comparizione .
Nell'atto di costituzione non v è alcuna eccezione di questo tenore, ma una compiuta difesa anche nel merito. E' pertanto tardiva l'eccezione avanzata solo con la comparsa conclusionale
IV
Altrettanto infondata è l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata da parte appellata, per l'assenza in giudizio di , perché non risulta che la stessa sia divenuta erede della Controparte_4
Per_ nonna , che era erede del marito e che era stata parte del processo di primo grado. Controparte_2
Basti rilevare che l'unica istituita erede per testamento della è propri la IA CP_2 [...]
mentre sia l'appellante che la di lei IA sono state destinate dalla CP_1 Controparte_4
solo di specifici legati , come appare chiaro dalla lettura del testamento pubblico del CP_2
16.10.2017, registrato in data 01.06.2020. Con tale atto, la testatrice ha attribuito alla TE CP_4 tutte le somme esistenti a suo nome, al momento della morte, presso la Banca Nazionale
[...] del Lavoro.
La lettura del testamento , alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
(art. 588 c.c.), si deve ritenere che la testatrice ha manifestato in modo inequivoco la volontà di attribuire alla TE un bene specifico, senza alcun riferimento all'universalità del patrimonio o a una quota dello stesso (“lego e lascio a mia TE , IA di mia IA , tutte le Controparte_4 Pt_1 somme esistenti a mio nome, al momento della mia morte, presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A.”). Ne consegue che è succeduta a titolo particolare alla de cuius Controparte_4 CP_2
, di cui non è erede e che non deve essere presente nel giudizio.
[...]
Invece, poiché a mente dello stesso testamento è istituita espressamente erede solo la IA
[...]
la presenza di quest'ultima in giurdizio garantisce l'integrità del contraddittorio . CP_1
V
Infine, nel merito è infondato l'appello che lamenta l'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112
c.p.c., con riferimento alla domanda di divisione delle somme di denaro.
La parte che assuma che l'asse ereditario è composto da somme di denaro o titoli ha l'onere di dimostrare l'esistenza ed entità di tali beni , ai fini della divisione (o della tutela dei diritti successori)
A tal fine ha l'onere di chiedere – ed il diritto di ottenere – dagli enti e società , istituti di credito, ecc. esatte notizie sull'ammontare delle sostanze già prima di avviare il processo di divisione, non potendo pretendere che all'inerzia supplisca l'attività del giudice
9 L'appellante ha indicato sin dall'atto introduttivo del giudizio l'esistenza di rapporti bancari intestati al de cuius presso Banco di NA San PA IMI e Banca Generali S.p.A., stimando in circa €
200.000,00 l'importo giacente presso il primo istituto, e ha prodotto documentazione bancaria relativa alle azioni Sicav INVESCO, tra cui le note prot. 15898 del 27.07.2005, prot. 25094 del 25.10.2005 e prot. 13251 del 13.06.2006, che confermavano l'esistenza dei titoli e richiedono documentazione successoria per la definizione della pratica.
È stata altresì acquisita risposta della Banca San PA, nella quale si dà atto dell'esistenza di due rapporti cointestati alla data del decesso (04.01.2005), ma senza indicazione degli importi giacenti, né dei titolari effettivi, né della disponibilità delle somme.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza del 28.12.2007, il giudice istruttore ha disposto l'acquisizione del rendiconto delle azioni Sicav INVESCO presso la Banca Generali, ma tale rendiconto non è mai stato acquisito, né risulta che l'appellante abbia sollecitato l'esecuzione dell'ordinanza, né che si sia attivata per acquisire elementi utili per conoscere i dati nonostante l'omessa risposta del terzo
Quanto al Banco di NA, l'istanza istruttoria è stata rigettata perché ritenuta generica ed esplorativa, e la successiva istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria non è stata seguita da alcuna attività concreta. All'udienza del 10.03.2008 nessuna parte è comparsa, e la questione non è stata più coltivata. L'ordinanza appare del tutto condivisibile, non avendo la parte tempestivamente provveduto ad acquisire notizie al fine di documentare l'esistenza di fondi presso l'istituto
La documentazione prodotta, pur confermando l'esistenza di rapporti bancari intestati al de cuius, non consente di accertare l'entità delle somme disponibili al momento dell'apertura della successione, né la titolarità esclusiva o cointestata delle stesse. Le risposte bancarie acquisite nel corso del giudizio sono generiche e prive di indicazioni utili ai fini della determinazione dell'asse.
La documentazione prodotta in appello (Prospetto Fondi e SICAV – INVESCO CP_6
A ACC EUR al 26.01.2021) non è idonea a dimostrare l'entità delle somme disponibili al
[...] momento dell'apertura della successione (è riferita ad epoche successive alla data del decesso del
), né può supplire al difetto di prova dell'appellante, ed è inammissibile ai sensi dell'arr Persona_1
345 cpc .
Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto a tale onere, non avendo fornito tempestivamente, con l'ordinaria diligenza, elementi idonei a dimostrare l'esistenza e l'entità delle somme di cui era titolare il de cuius al momento dell'apertura della successione
Alla luce di quanto esposto, e considerata l'assenza di elementi istruttori idonei a superare il difetto probatorio, pur essendo fondata la censura quanto al vizio di omessa pronuncia, il motivo di appello deve essere rigettato nel merito per difetto di prova, ed in concreto per la carenza di concreti elementi
10 atti a documentare l'esistenza e l'esatta entità di depositi e titoli che impediscono l'accoglimento della domanda nel merito.
VI
Nonostante l'integrale rigetto dell'appello , la natura divisoria della causa, le circostanze emergenti in atti, i rapporti familiari che hanno frapposto ostacoli all'effettiva conoscibilità dell'entità di fondi o titoli di cui vi sono pure indizi di effettiva esistenza, impongono di compensare le spese del presente grado (e per le medesime ragioni di escludere fondatezza alle doglianze sulla compensazione delle spese di primo grado, tenuto conto altresì che la causa è iniziata in primo grado nel 2006 e che si applicano le regole antevigenti alla riforma del 2009 in materia di regolazione di spese di lite
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 1437/2019 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data
24/10/2019, nel procedimento n. RG 628/2006, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa interamente le spese di lite del presente grado
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria il 29 settembre 2025 La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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