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25 novembre 2014
25 novembre 2014
Art. 69-sexies. (( 1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarita' presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.
2. In caso di controversia sulla titolarita' dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-bis.
3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana )) ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all' articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".
2. In caso di controversia sulla titolarita' dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-bis.
3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana )) ((43)) --------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all' articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".
Commentario • 1
- 1. Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamentohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati dell'Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 69 sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d'Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformità delle disposizioni dell'Unione europea(1). 2. La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, promuovere o partecipare a un …
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