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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente
Opposizione . a SENTENZA precetto nella causa civile iscritta al n.6808/2023 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Grecuccio mandato in atti
Opponente
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Tellini mandato in atti CP_1
Opposta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a ET del 29.09.2023
regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
il per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto CP_1
di precetto opposto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato per
€.16.985,27 Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale dichiarava di rinunciare al Controparte_1
precetto notificato in data 24.07.2023 .
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione integrale delle spese. 2
L'opponente preso atto della rinuncia al precetto chiedeva la condanna alle spese dell'opposta atteso che l'atto di rinuncia al predetto atto interveniva solo con la costituzione nel presente giudizio di opposizione.
All'udienza del 25.06.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Alla luce di quanto sopra riportato a questo Giudicante, non rimane altro che prendere atto della rinuncia al precetto di cui alla presente opposizione e dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del sig. e determinate come indicate nel Controparte_1
dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) condanna il sig. alla rifusione in favore dell'opponente CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €.800,00 di cui €.100,00= per spese, oltre rimb.forf. ed accessori come per legge.
Lecce, 01.12.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente
Opposizione . a SENTENZA precetto nella causa civile iscritta al n.6808/2023 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Grecuccio mandato in atti
Opponente
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Tellini mandato in atti CP_1
Opposta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a ET del 29.09.2023
regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
il per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto CP_1
di precetto opposto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato per
€.16.985,27 Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale dichiarava di rinunciare al Controparte_1
precetto notificato in data 24.07.2023 .
Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione integrale delle spese. 2
L'opponente preso atto della rinuncia al precetto chiedeva la condanna alle spese dell'opposta atteso che l'atto di rinuncia al predetto atto interveniva solo con la costituzione nel presente giudizio di opposizione.
All'udienza del 25.06.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Alla luce di quanto sopra riportato a questo Giudicante, non rimane altro che prendere atto della rinuncia al precetto di cui alla presente opposizione e dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del sig. e determinate come indicate nel Controparte_1
dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) condanna il sig. alla rifusione in favore dell'opponente CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €.800,00 di cui €.100,00= per spese, oltre rimb.forf. ed accessori come per legge.
Lecce, 01.12.2025
Il G.O. Marilena Caroppo