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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/09/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9563/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GIANNELLI ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
*** FATTO E DIRITTO La ricorrente ha chiesto il ripristino dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase di ATP, anche in considerazione di un sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Il CTU ha infatti rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso che l'attuale quadro patologico determina la necessità di assistenza continua, stante l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, da NOVEMBRE 2024, periodo in cui si rendono più evidenti le difficoltà globali da cui è affetta la ricorrente. In particolare, il ctu ha così concluso: “Diagnosi Medica Legale: Trapianto renale già doppio in malattia renale cronica stadio 3 in sindrome di Goodpasture, in terapia farmacologica (cod. 9330); Cardiopatia ipertensiva in protesi meccanica valvola mitralica e anuloplastica valvola tricuspide (cod. 6442);Sindrome ansioso-depressiva (cod. 2207). Pur ritenendo detto quadro significativo e importante, ai fini dell'oggetto di richiesta ed in risposta al quesito posto in considerazione dei requisiti sanitari previsti per Legge, è opportuno evidenziare che l'obiettività rilevata in visita ha permesso di accertare che la deambula e si sposta autonomamente, è lucida, orientata, Pt_1 collaborante, non presenta oggettivo decadimento cognitivo severo né, in particolare e nello specifico della patologia renale predominante, non effettua trattamento dialitico né terapie sistemiche responsabili di grave defedamento organico. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, si conclude che quanto sopra, determina certamente una condizione di totale e permanente invalidità senza tuttavia essere causa per la perizianda, non sussistendo i requisiti sanitari previsti per legge, di necessaria assistenza continuativa nel quotidiano. Pertanto, per la richiesta ed in risposta al quesito posto in considerazione dei requisiti sanitari previsti per legge, si conclude che la globale condizione clinica accertata non determina nella ricorrente la necessità di assistenza continuativa e quindi si condivide il giudizio già espresso di non necessità dell'indennità di accompagnamento sin dall'epoca della revoca per le esposte motivazioni. Con note scritte del 27.03.2025, la ricorrente ha depositato certificato medico del 14.12.2024 nel quale viene certificato che la sig.ra effettua trattamento emodialitico trisettimanale presso Pt_1
l'Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Scorrano. E' stata quindi disposta integrazione della consulenza;
il ctu ha così risposto:
“Pertanto, sulla scorta del certificato prodotto attestante chiaramente, rispetto alla condizione clinica riscontrata in visita del 2023, l'evoluzione negativa della malattia renale uremia cronica, progredita fino a necessitare di trattamento emodialitico a ritmo trisettimanale a far data dicembre 2024 e in relazione all'oggetto di richiesta secondo requisiti sanitari previsti per Legge, si ritiene che la perizianda per quanto sopra necessiti di assistenza continuativa nel quotidiano per lo svolgimento delle sue ordinarie attività trattandosi di stadio di malattia avanzata e debilitante ora ad elevata incidenza in termini di perdita di autonomia. Per la richiesta, si conclude che la recente condizione clinica certificata determini nella ricorrente la necessità di essere assistita in modo continuativo in ADL e IADL e quindi il diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento ponendo la decorrenza di quest'ultimo da novembre 2024 epoca immediatamente precedente al documentato avvio di emodialisi.” Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, al quale si ritiene di aderire, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), per cui l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario viene demandato all' e il pagamento della prestazione CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . Pt_2
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 12.09.2022 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza da NOVEMBRE 2024 e condanna l' al pagamento in suo favore della prestazione oltre CP_1 interessi o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 30.09.2025 Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo