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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2024, n. 5500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5500 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.12433/2019 del ruolo generale dei procedimenti civili avente a oggetto: controversie in materia di locazione
TRA
rappresentato e difeso, come da Parte_1
procura in atti dall'avv. Belvini Gennaro del foro di Napoli con il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli al C.so Nicola Terracciano n. 28
giusta procura in calce ricorso introduttivo
ATTORE
E
in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_1
pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vitolo con il quale elettivamente domicilia in Salerno al c.so garibaldi n.181 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato il 30.12.19 e notificato in data 10.03.2020 in uno al decreto di fissazione di udienza la Parte_1
conveniva in giudizio il innanzi a codesto
[...] Controparte_1
Tribunale per ivi sentir accogliere l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.3273/19, con cui era stata condannata a corrispondere all'Ente la complessiva somma di € 13.883,34, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n.231/02, a titolo di mancato pagamento del canone di locazione (per l'anno 2019 e per il secondo semestre del 2018)
di un locale, sito in Via Cimitero e riportato in Catasto al foglio 4, p.lla in aderenza alla 125, giusta contratto sottoscritto il 10.10.14, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno il 04.11.14 al n.9955 .
A sostegno della proposta opposizione, la eccepiva in Parte_1
via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Amministrativo, nonché l'infondatezza nel merito della pretesa, stante, a suo dire, la nullità del contratto di locazione nella parte in cui, all'art. 5,
determina il canone di locazione in violazione della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 93 del D. Lgs. n.259/03, come novellato dall'art. 68, comma 2, del D. Lgs. n.70/12, secondo cui sarebbe vietato agli Enti
locali chiedere agli operatori di comunicazioni elettroniche il pagamento di qualsiasi onere finanziario o reale diverso dalla Tosap o dalla Cosap, a titolo di occupazione di spazi e aree pubbliche. Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, il si Controparte_1
costituiva in giudizio evidenziando la fondatezza delle propria pretesa e,
per l'effetto, l'assoluta inconsistenza e pretestuosità delle eccezioni e deduzioni sollevate in sede di opposizione dalla Controparte_2
2
[...] Dopo il susseguirsi di rinvii e cambi di giudicante, la causa veniva trattata all'udienza del 19.11.2024 e decisa in pari data.-
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Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.-
Secondo la prospettazione dell'opponente la fattispecie in esame rientrerebbe nella cognizione del Giudice Amministrativo, venendo in rilievo l'esercizio del potere discrezionale e valutativo esercitato dall'Ente
comunale nella determinazione del canone di locazione.
E invero, come chiarito da tempo in giurisprudenza in casi identici, “…la
conclusione – tra e una società privata di telecomunicazioni – di CP_1
un contratto di locazione avente ad oggetto un'area di proprietà comunale (…) dà luogo ad una vicenda dai tratti puramente privatistici al di fuori dell'esercizio di qualsiasi potere autoritativo e rientrante nell'ambito dell'attività negoziale iure privatorum (Cfr. Cassaz. sez. un.
n.4054 del 1993; Cass., sez. un., n.26807 del 2009), pur nel
perseguimento di fini pubblici ed istituzionali.” (Cfr. T.A.R. Lombardia-
Brescia, Sez. I, 01.02.17, n.1549; T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. II,
18.12.10., n.4597; Cons. Stato, Sez. III, 20.01.15, n.154).
In altri termini, quando un Comune stipula un contratto di locazione con un operatore privato di telefonia, come avvenuto nella specie, è tenuto a rispettare i principi e le norme civilistiche, al pari del suo contraente. Ciò
in quanto, in questi casi, l'Ente non si trova in una posizione di supremazia dettata da norme pubblicistiche o dalla necessità di perseguire un interesse pubblico, ma è del tutto allineato alla medesima posizione del privato, con cui interagisce in piena posizione di parità.
3 Passando al merito della controversia, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.-
Va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e,
cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così
come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
4 La società opponente ha sostenuto che il contratto di locazione sottoscritto con il Comune di in data 10.10.14 sarebbe nullo nella CP_1
parte in cui (art. 5) è stato determinato il canone di locazione annuo (pari ad € 14.500,00) in violazione dell'art. 93 del D. Lgs. 259/03, come novellato dall'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 70/12, che vieta agli Enti
locali di richiedere agli operatori di comunicazioni elettroniche il pagamento di qualsiasi onere finanziario o reale diverso dalla Tosap o dalla Cosap per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
L'assunto è privo di pregio.
E invero, la richiamata previsione normativa non si applica ai beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente, come si evince dalla mera lettura dell'art. 38, commi 1 e 5, del D. Lgs. n.507/93, disciplinante la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche.
L'art. 38, comma 1, stabilisce, infatti, che “Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade,
nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.”. Il successivo comma 5 prevede, poi, che “Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.”
Sicché, in definitiva, l'occupazione dell'immobile in questione da parte della società opponente non può essere soggetta né a Tosap né a Cosap,
bensì soltanto alle comuni regole del diritto privato, poiché l'art. 93 in commento, nel fare salva l'applicazione di tali tributi, non può che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della
5 normativa che la prevede, con l'esclusione quindi di spazi e aree pubbliche facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente.
Infatti, sia la disciplina della Tosap che quella della Cosap fanno esclusivo riferimento ai beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile dei
Comuni, nonché alle aree private sulle quali risulta costituita una servitù
di passaggio.
Di conseguenza, il divieto contemplato nella richiamata normativa non può applicarsi alle occupazioni riguardanti beni pubblici disponibili, in relazione ai quali si instaura un rapporto di tipo privatistico tra Comuni e gestori, in base al quale questi ultimi corrispondono un canone di locazione. Nel caso di tale tipologia di beni, infatti, la pubblica amministrazione si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e,
può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone da parte del soggetto occupante il suolo di proprietà pubblica.
E di tanto è sicuramente ben conscia la società opponente atteso che quanto dianzi evidenziato è espressamente chiarito nel “Protocollo
d'Intesa” dalla stessa sottoscritto in data 11.12.15 con l'Associazione
Nazionale dei Comuni (Anci), proprio al fine di dirimere le numerose controversie insorte tra vari Comuni e le compagnie di telefonia mobile a seguito del tentativo di queste ultime di ridurre unilateralmente i canoni di locazione degli immobili comunali su cui insistono le varie stazioni radio-base.
Peraltro, la giurisprudenza, anche di recente ha rigettato la pretesa della ribadendo l'inapplicabilità dell'art. 93, comma 2, e Parte_1
dell'art. 88, comma 12, del D. Lgs. 259/03 nel caso di locazione di beni facenti parte del patrimonio disponibile di un Ente pubblico, posto che
6 l'occupazione degli stessi soggiace unicamente alle comuni regole del diritto privato ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Ciò in quanto la detenzione di tali beni “…non consegue ad un' “autorizzazione” o ad una
“concessione” amministrativa – entrambe attributive della titolarità della
Tosap e della Cosap – bensì ad uno strumento di autonomia negoziale privata, nella specie ad un “contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo”…” (Cfr. Trib. Torino, VIII Sez. Civ., 30.10.18, n. 5059; Corte
di Appello di Milano, Sez. III, sent. 4178/2018; Trib. Monza,
sent.367/2018).
Precisando, altresì, che “…la destinazione di un bene ad un pubblico servizio non è di per sé sufficiente ad annoverarlo nel patrimonio indisponibile, occorrendo altresì una specifica manifestazione di volontà
dell'ente mediante l'adozione di un “atto amministrativo” da cui risulta il suo intendimento espresso di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio.
Secondo la S.C. “affinché un bene appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico. In difetto d tali condizioni e della
7 conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del “nome iuris” che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione” (Cass. Civ. Sez.
Unite, 28/6/2006, n,.14865; idem Cass. Civ. Sez. II, 13/3/2007, n. 5867;
Cass. Civ. Sez. Unite Ord., 25/3/2016, n.6019; TAR Veneto, Sez. I,
16/1/2018, n.43).”
Orbene, nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dalla opponente, non sussistono affatto i presupposti per l'applicazione della previsione dell'art. dell'art. 93 del D. Lgs. 259/03, considerato che, come attestato dal Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva del
[...]
con la nota prot. n.3825 del 29.05.20 che si allega, “…la CP_1
porzione del locale di guardiania del cimitero comunale sito nel NCEU
al foglio 4 particella in aderenza alla n. 125, locato alla Società Vodafone
Omnitel B.V., giusto contratto di locazione rep. N.135 del 10.10.2014,
rientra nel patrimonio disponibile di questo Ente.”
Da qui, pertanto, l'infondatezza della proposta opposizione che va,
pertanto, integralmente rigettata.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
PQM
Il Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Barbara Iorio in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, da
8 nei confronti del Parte_2 Controparte_1
respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.3273/2019 emesso dal Tribunale di Salerno che dichiara esecutivo;
2. Condanna l'opponente società al Parte_1
pagamento, in favore dell'opposta della somma di € 13.883,34
oltre interessi dalla scadenza di ciascun insoluto al saldo, nonché
le spese del procedimento monitorio;
3. condanna la società opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio che liquida in complessivi € 4.835,00
oltre iva CPA e rimborso spese generali dovute come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppe Vitolo per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Salerno 19.11. 2024
Il Giudice onorario di Pace
Avv. Barbara Iorio
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