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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2320/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 11/09/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2320 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RT IA e dall'Avv. RANFAGNI ANDREA e dall'Avv. CONTE ANDREA, con domicilio eletto PIAZZA DEI ROSSI 1 - FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. Controparte_1
NA, con P.IVA_1 domicilio eletto in VIALE EUROPA 780 - LUCCA
RESISTENTE
Oggetto: lavoro privato – inquadramento- mansioni superiori -diritto alle differenze retributive Conclusioni: PARTE RICORRENTE ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente almeno dal 1994 e/o dalla diversa data che emergerà in corso di causa, sono ascrivibili al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Distribuzione Cooperativa e all'acquisizione definitiva del livello a decorrere dall'aprile 2013; conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante alla ricorrente in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale del CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto effettivamente percepito, a far data dal luglio 2007 o dalla diversa data che emergerà al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo. Vinte le spese. PARTE RESISTENTE ha concluso chiedendo - limitata comunque l'indagine giudiziale al periodo successivo al 2007 - nel merito e in via principale, di rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata: preliminarmente con riferimento al diritto di credito retributivo, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto connesso all'eventuale svolgimento di mansioni superiori risalente al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo e dunque al periodo anteriore al 30 gennaio 2019 o al diverso periodo ritenuto di giustizia in ragione di quanto esposto nel presente atto;
sempre preliminarmente con riferimento al diritto alla superiore qualifica, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al superiore inquadramento per il periodo precedente al 30 gennaio 2014, ossia al decennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo o al diverso periodo ritenuto di giustizia in ragione di quanto esposto nel presente atto e, per l'effetto e subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione di cui al punto 1, con riferimento al diritto di credito retributivo, accertare e dichiarare anche la prescrizione del predetto diritto per il periodo anteriore al 30 gennaio 2014 o al diverso periodo ritenuto di giustizia in ragione di quanto esposto nel presente atto. Con vittoria in ogni caso di spese di lite e compensi di avvocato.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 20/07/2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio la della quale è dipendente sin dal 1994 con Controparte_2 l'attuale inquadramento nel 4° livello del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, per il riconoscimento del superiore inquadramento nel 3° livello (parametro 167) a decorrere da gennaio 2013 e per ottenere la condanna generica al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dal limite massimo di decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti vale a dire luglio 2007.
In punto di fatto, la ricorrente ha allegato di essere stata sin dall'assunzione addetta presso il punto vendita di ON che è stato negozio Ipercoop fino al 2013 quando, a seguito di ristrutturazione, è diventato Superstore. Dal 2008 al 2016 – e ugualmente dal luglio 2022 - la stessa è stata addetta al reparto generi vari che è diviso in “microreparti”, segnatamente addetta al reparto “liquidi” che comprendeva dall'acqua a tutte le bibite, i vini da tavola e più pregiati, gli aperitivi alcoolici e le birre. Nel medesimo reparto erano in vendita e quindi di competenza della ricorrente anche le noccioline, i salatini per gli aperitivi. Ha quindi sostenuto di aver svolto in via continuativa, mansioni proprie del liv III parametro 167 CCNL, essendosi occupata giornalmente del rifornimento e dell'approvvigionamento del magazzino del punto vendita con riguardo al settore bevande. Lo stesso vale per il per il periodo successivo al 2016 al 2022, quando la ricorrente veniva addetta al reparto extralimentare che, successivamente alla ristrutturazione del negozio, era divenuto una sorta di “macroreparto”, non diviso in reparti distinti. Anche in tale reparto la ricorrente, dove si occupava prevalentemente del materiale di cancelleria, dei materiali scolastici e dell'allestimento del reparto scuola oltre che di tutti i prodotti
“stagionali”, provvedeva altresì dell'approvvigionamento di detto materiale ben potendo essere chiamata a rifornire e fare gli ordini anche di prodotti diversi.
2. - resistendo in giudizio, eccepita la prescrizione Controparte_3 quinquennale dei crediti articolata in varie subordinate, ha contestato contestava che le mansioni svolte in concreto dalla ricorrente corrispondessero al superiore inquadramento invocato e ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso come da conclusioni in atti.
La causa istruita, ritenuta non bisognevole di ulteriore istruzione, è decisa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
3. - La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
3.1. - In sintesi, riguardo ai fatti di causa, si evidenzia non sono in discussione sia le mansioni generali svolte dalla ricorrente in ciascun periodo dedotto in giudizio, corrispondenti a quelle di addetta alle vendite e alle operazioni ausiliarie alle vendite presso il punto vendita di ON. E' pacifico che la stessa abbia operato nel reparto generi vari (dal 2008 al 2016 e nuovamente dal luglio 2022 a oggi, occupandosi di liquidi, bibite, vini, noccioline, e poi del settore detersivi e pulitori) e nel reparto extralimentari (dal 2016 al luglio 2022, occupandosi di cancelleria, materiali scolastici e prodotti stagionali).
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3.2. - Parimenti non sono in discussione i compiti assolti dalla lavoratrice nello svolgimento di tali mansioni ( per le quali si sostiene che esse siano riconducibili al superiore inquadramento in considerazione del grado di autonomia e responsabilità che le caratterizzerebbero), analiticamente descritti in ricorso:
- rifornimento e allestimento degli scaffali, attingendo alle scorte di magazzino e ai pancali e curando l'allestimento di aree dedicate, come il settore scuola;
- effettuazione degli ordini (cd “riordino della merce”), utilizzando di fatto un lettore ottico/scanner (cd “pistola”), per inserire manualmente il numero di colli da ordinare, implicante una serie di valutazioni specifiche circa le giacenze di magazzino, le promozioni in corso, la stagionalità, la frequenza di consegna di fornitori, eventuali divieti di transito per i camionisti che richiedevano l'anticipazione degli ordini, le mode del periodo ed eventuali campagne pubblicitarie;
- ricevimento merci e controllo mediante verifica a vista e controllo manuale della rispondenza quantitativa tra merce consegnata e bolla (DDT) e annotazione sulla bolla di eventuali differenze o colli danneggiati, assumendosi la responsabilità di tali annotazioni;
- gestione dei resi predisponendo un inventario manuale ed inserendo i dati nel programma informatico per creare una "bozza di reso", e trasformandola in bolla di spedizione al momento del ritiro del corriere, curando la relativa documentazione amministrativa e rispettando i termini di reso.
3.4. - Ebbene, la società resistente, riguardo al mansionario, non contesta lo svolgimento di tali attività; piuttosto contesta – decisamente – la sussistenza dei caratteri propri di un livello di inquadramento superiore a quello di appartenenza in considerazione del fatto che la lavoratrice nello svolgimento dei su decritti compiti non richiederebbero una spiccata autonomia operativa trattandosi di natura esecutiva e d'ordine, mancando di responsabilità, autonomia e conoscenze tecniche specifiche richieste per il rivendicato terzo livello.
Per vero, secondo la tesi resistente, le suindicate attività ausiliarie alla vendita sarebbero proprio quelle di rifornimento materiale degli scaffali e di segnalazione dello scoperto, oltre a prezzatura, marcatura, incasso e relative registrazioni, tutte attività promiscue previste per il Livello IV.
In particolare, nella descrizione delle singole operazioni si sostiene che il rifornimento coincide con l'inserire i prodotti negli scaffali per mantenerli ben forniti, mentre l'allestimento è deciso dalla sede centrale o dal capo reparto (inquadrato al Livello III) tramite piantine espositive. L'addetta non sceglie discrezionalmente l'allestimento; la sua autonomia è limitata a decisioni materiali minime, come quanto stringere lo spazio per far entrare un pacchetto in più.
Quanto alla segnalazione dello scoperto, l'addetta non effettua ordini diretti ai fornitori esterni con scelta di fornitore, prodotto, e condizioni di acquisto bensì utilizza la "pistola" unicamente per segnalare lo scoperto (prodotti mancanti) al computer del capo reparto. Tale segnalazione si muove all'interno della cooperativa e riguarda merce già acquistata e decisa centralmente. Secondo la difesa resistente, tali attività non richiederebbero comunque preparazione tecnica specifica né alcuna autonomia operativa.
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Rispetto all'attività di ricevimento essa si esplica, invece, in una movimentazione fisica delle merci, senza compiere controlli concettuali, qualitativi o quantitativi che vadano oltre il mero controllo visivo della corrispondenza numerica dei colli o di eventuali danni evidenti. Per la gestione dei resi, poi, vale la politica decisa a livello centrale dall'azienda sicché, dopo la stampa di un'apposita lista, l'addetta si occupa solo di recuperare i prodotti indicati e preparare fisicamente il pancale per la restituzione.
Nessuna operazione complessa, dunque, che possa in qualche modo implicare un'assunzione di responsabilità del dipendente ivi addetto e l'impiego di particolari competenze e esperienze di settore.
3.5. - Alla stregua di quanto rappresentato dall'azienda, dunque, appare evidente che l'accertamento che qui si richiede non riguarda lo svolgimento effettivo di tali mansioni ma la corretta applicazione dei livelli di inquadramento sulla base degli elementi caratterizzanti gli specifici compiti assegnati alla ricorrente.
3.6. - Ne consegue che è del tutto superflua l'espletamento di ogni ulteriore attività istruttoria, postulando la verifica di corrispondenza o meno delle mansioni come descritte e pacificamente svolte dalla ricorrente un'attività meramente interpretativa delle risultanze processuali e segnatamente delle declaratorie contrattuali, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità che si è formata nel tempo riguardo alla medesima fattispecie.
4. – Nel merito, l'azienda definisce le mansioni della ricorrente come elementari e ausiliarie, sempre subordinate al potere gerarchico del capo reparto (Livello III), concentrandosi su rifornimento e segnalazione di carenza. La lavoratrice descrive le stesse attività, in particolare l'ordinazione e la gestione di arrivi/resi, come complesse, autonome e caratterizzate dalla piena assunzione di responsabilità e dall'uso dell'esperienza
4.1. - Vale osservare, sotto tale pregnante profilo di indagine, che dal raffronto tra le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente – non specificamente contestate dall'azienda datrice per quanto sopra precisato - e le declaratorie contrattuali relative alle mansioni delle quali si discute (art. 44 C.C.N.L. per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa), è pacifico che il livello rivendicato (III) spetta ai “lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede un'adeguata preparazione professionale nonché lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite”.
Nell'ambito del suddetto livello sono individuati, tra gli altri, i seguenti profili cui spetta il parametro 167
“Lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico-pratica. Esempi: - magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
..omissis..
“Lavoratori che, con comprovata esperienza nell'attività specifica, hanno la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per l'allestimento e lo stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei
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resi e curano la relativa documentazione amministrativa. Esempio: - ricevitore responsabile merci di ipermercato”.
Il livello riconosciuto (IV parametro 144 ) spetta invece ai “lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro” ed in particolare /( tra gli altri) ai “lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto e di rifornimento merci dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci”.
4.2. - Nel caso di specie, il complesso delle allegazioni ha reso chiaro come l'attività di rifornimento degli scaffali svolta dalla ricorrente non era limitata alla mera movimentazione fisica delle bevande e collocazione delle stesse sugli scaffali con modalità e in quantitativi definiti, ma si estendeva anche all'effettuazione degli ordini che, lungi dal costituire un'attività di rilevanza esterna mediante contatto o addirittura scelta dei fornitori ( nel senso propugnato dalla difesa datrice), richiedeva ( e richiede) l'utilizzo qualificato di uno strumento messo a disposizione dall'azienda, vale a dire un lettore ottico/scanner in gergo chiamato “pistola”.
4.3. - A questo punto è sufficiente richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. un precedente (pure allegato dalla difesa ricorrente) della Corte territoriale che si è espressa, in modo del tutto condivisibile da parte di questo Tribunale e come pure è stato avallato dal Giudice di legittimità, in ordine all'interpretazione datene dell'uso della cd “pistola” ( pacificamente utilizzata anche dalla ricorrente) e della sua valenza ai fini dell'esatto inquadramento contrattuale nell'ambito dei compiti di “riordino merce” svolti dagli addetti all'attività ausiliarie alla vendita.
In particolare, la Corte di appello, con la sentenza n. 379/2020 così ha motivato:
<< |…| In punto di fatto è pacifico che ciascuno dei tre appellati sia addetto ad uno specifico reparto del superstore di ON ( al reparto generi vari e le Pt_2 due donne invece al reparto cosiddetto PLS- prodotti alimentari a libero servizio) ed è poi dimostrato che tutti abbiano aggiunto quotidianamente alle routinarie operazioni di rifornimento materiale dei banchi e scaffali e di prezzatura e segnalazione dello scoperto altre mansioni sulla base delle quali la loro domanda è stata fondata: le mansioni di ordinazione delle merci per rifornire gli scaffali e quelle di ricevimento delle merci ordinate in magazzino, con effettuazione di un primo controllo visivo dei
“pancali” e dei mezzi di trasporto usati dai fornitori e sottoscrizione della documentazione fiscale di trasporto e consegna.
Si tratta di mansioni la cui effettuazione continuativa da parte di ciascuno dei tre lavoratori appellati è stata confermata da tutti i testimoni escussi dal Tribunale e che, invero, nemmeno l'appellante società nega.
In contestazione resta, piuttosto, la valenza in termini professionali di tali mansioni assumendo la società trattarsi di compiti indistinguibili, per qualità e quantità, da quelli di un qualunque addetto ai reparti.
Tale affermazione non può essere condivisa.
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Intanto deve rilevarsi come non tutti gli addetti ai reparti siano chiamati a svolgere quelle ulteriori mansioni, quanto meno con continuità: ne consegue che tali ulteriori mansioni, svolte quotidianamente, qualificano l'attività lavorativa dei tre odierni appellati, così che resta irrilevante la quantificazione oraria del tempo dedicato ad esse, per essere escluso il loro carattere meramente complementare od accessorio rispetto agli altri compiti (art. 46 CCNL).
I tre addetti si occupano, alla pari dei colleghi, di rifornire gli scaffali secondo il criterio del riassortimento, nel senso che effettuano un controllo visivo degli scaffali verificando le merci mancanti (segnalazione scoperto), provvedendo al rifornimento Tes mediante prelievo dal magazzino del numero degli articoli mancanti (così il teste ).
Aggiungono però a tale compito ordinario anche quello di addetti al rifornimento effettuando gli ordini quando la merce mancante non è presente in magazzino o comunque al fine di evitare che anche in magazzino possa mancare. Devono quindi operare una valutazione in relazione alle vendite prevedibili ed alle scorte presenti, a seconda della tipologia di prodotto, delle promozioni in corso e di altre evenienze quali, per fare degli esempi, la stagionalità del prodotto e l'affluenza prevedibile della clientela.
Questo compito è svolto attraverso un apparecchio elettronico portatile, una
“pistola” che puntata sul codice del prodotto segnala già la quantità presente in Testi magazzino, così come l'andamento delle vendite nell'ultima settimana ( così il teste Tes
…, ancora il teste la teste ) ed il numero dei prodotti in arrivo quello stesso
[...] Tes_3 Te giorno ( così la teste ).
All'addetto resta però il compito di determinare, in base a tali elementi, la corretta quantità da ordinare, coordinando dunque tutti questi dati con le variabili sopra dette.
Operata questa valutazione, ne inserisce il risultato quantitativo nell'apposita
“finestra” che compare sulla “pistola”, così trasmettendo il dato al sistema computerizzato centrale del punto vendita.
Compiuta questa operazione l'addetto si confronta con i colleghi per verificare che tutto il fabbisogno del reparto sia stato registrato e quindi procede, controllando l'esattezza dei dati, all'invio tramite computer dell'ordine. Tale ulteriore operazione va eseguita tenendo conto che le merci vanno ordinate in determinate fasce orarie, così da consentirne l'arrivo nella giornata successiva. Per ogni tipologia di merce sono previsti rifornimenti ad orari distinti.
Dalla descrizione che precede è evidente che l'addetto al rifornimento viene chiamato ad eseguire, utilizzando appositi strumenti elettronici e telematici, una autonoma valutazione di elementi variabili, per quanto non complessa, restando in capo all'addetto al rifornimento, che invia l'ordinativo, la prima responsabilità dell'esito di tale valutazione, riscontrabile di fatto con il rifornimento quotidiano del magazzino.
Del tutto irrilevante è invece la circostanza che non si tratti di un ordine con effetti negoziali “ esterni”, per essere il fornitore o la stessa attraverso i suoi CP_1 magazzini, ovvero ditte esterne ma già vincolate ad da contratti “ aperti” di CP_1 fornitura: non è infatti in discussione la ( di certo inesistente) facoltà in capo all'addetto al rifornimento di rappresentare all'esterno la società, trattandosi piuttosto di verificare se ( come risulta dimostrato) all'addetto sia richiesto di garantire una ulteriore capacità, questa volta valutativa, fondata sulla conoscenza ed utilizzazione di
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appositi strumenti elettronici e procedure informatiche, per quanto non complessi, che certamente lo responsabilizzano diversamente rispetto al semplice addetto alle vendite.
L'ulteriore mansione che caratterizza il lavoro dei tre appellati consiste nella ricezione delle merci in magazzino.
In questo caso mentre il trasportatore scarica la merce in apposita area, il ricevitore ne deve registrare l'ingresso servendosi sempre della “ pistola” il cui lettore ottico punta sul codice del prodotto di ogni “pancale”. Effettua poi, per i prodotti che provengono da fornitori esterni, un controllo visivo sull'integrità dei pancali, sulla corrispondenza delle quantità ordinate a quelle consegnate, nonché sulle condizioni sanitarie dei cassoni dei mezzi di trasporto, verificando in sostanza il rispetto della pulizia interna e delle temperature di conservazione e trasporto degli alimenti. Solo all'esito sottoscrive, sempre per i fornitori esterni, la documentazione di trasporto e Tes Tes_ Te consegna ( così i testi , , ).
La merce viene poi stoccata nel magazzino dallo stesso ricevitore, secondo il Tes criterio dell'urgenza ( così il teste ).
Per entrambe le dette mansioni, allora, è certamente richiesta una capacità valutativa ed un impegno di natura non meramente esecutiva ed automatica.
Si tratta dunque di lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede conoscenze tecniche, capacità valutative ed adeguate capacità di esecuzione pratica che ben si attagliano alla declaratoria del superiore livello professionale rivendicato e sopra riportata.>> ( CdA Firenze 379/2020 cit.).
4.4. - La Corte di Cassazione ha confermato siffatta pronuncia rimarcando che con la sua motivazione la Corte distrettuale “è approdata ad un risultato ermeneutico logicamente e congruamente motivato (diverso da quello propugnato dalla società ricorrente), privilegiando la natura qualitativa (in verità quali-quantitativa) delle mansioni di maggiore contenuto professionale qualificanti ai fini del superiore inquadramento rivendicato e riconosciuto;
ciò, dando rilevanza alla quotidianità e continuità delle mansioni di maggiore contenuto professionale e descrivendo il contenuto dell'ulteriore compito di addetti all'ordinazione ed alla ricezione delle merci dal magazzino (riferibile alla declaratoria descrittiva di uno dei 14 diversi profili professionali di cui al parametro 167 - livello III), rispetto alle mansioni ordinarie di addetti al rifornimento materiale di banchi e scaffali e di prezzatura e segnalazione dello scoperto (di inquadramento nel parametro 144 - livello IV quali addetti a operazioni ausiliarie alla vendita);
|…| la Corte di merito ha valutato le prove alla luce della pertinente normativa contrattuale collettiva con interpretazione logica e motivata, ancorata al tradizionale e consolidato criterio della prevalenza contenutistica, e che resiste alle critiche di parte ricorrente, non risultando in alcun modo dal testo della disposizione contrattuale collettiva, per come riportata in ricorso, che il criterio discretivo tra le mansioni vada individuato con riferimento ad una quantificazione temporale - per così dire della metà più uno - dell'orario di lavoro;
7. come si desume dai principi specificati già da Cass. n. 1987/2004, è funzione della norma collettiva fissare, nell'ipotesi di mansioni promiscue, il parametro per l'accertamento della mansione prevalente;
ove la norma collettiva, nel rispetto delle disposizioni inderogabili, abbia fissato questo parametro, il
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giudice non può disapplicarlo ne' modificarlo adeguandolo ad astratti principi, pertanto;
ove la disposizione contrattuale esiga, ai fini del riconoscimento ex art. 2103, la prevalenza della mansione superiore con riguardo al tempo, tale disposizione contrattuale va applicata dal giudice non essendo in contrasto con la norma inderogabile;
a contrario, se il parametro quantitativo, come nel caso di specie, non è contemplato nella norma collettiva, al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere l'attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza…” (Cass. 21640/2023).
4.5. - Insomma, la incontrovertibile necessità di valutazione ed interpretazione dei dati forniti dagli strumenti messi a disposizione dall'azienda (cd “pistola”), secondo l'uso generalizzato da parte degli addetti ausiliari alla vendita, costituisce sicuro elemento di discrimine tra le mansioni qualitativamente proiettate verso la superiore qualifica dell'addetto rispetto a quelle che presuppongono lo svolgimento di operazioni meramente esecutive che connotano invece il quarto livello attribuito alla ricorrente, essendo addirittura intuitivo oltre che logico ritenere che il riordino di merce venga fatto in quantità variabili dipendendo ciò da una pluralità di fattori, che l'operatore addetto è chiamato a valutare, eseguendo poi in concreto l'ordine della quantità di merce ritenuta adeguata, senza alcun (necessario) controllo preventivo attribuito al capo reparto.
4.6. - Se, dunque, si tratta di un'attività che implica l'apprezzamento di una serie di fattori (oltre alle giacenze di magazzino, i tempi normali di vendita di ciascun prodotto e l'esistenza di condizioni che incidano su tali tempi), essa è riservata solo a lavoratori in possesso di quelle “specifiche conoscenze tecniche” (in specie relative sia alle diverse categorie di merci sia all'andamento delle vendite nell'esercizio di assegnazione), previste dal terzo livello, rivendicato in ricorso, come connotato essenziale della relativa professionalità, lì dove, più specificamente al parametro 167, n. 3 sono compresi i “lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico pratica”.
4.7. - Quanto al rilievo che si tratti nella specie di mansioni promiscue, dovendosi così operare, ai fini dell'inquadramento, il giudizio di prevalenza secondo il criterio previsto dalle norme collettive applicate al rapporto e in specie dall'art. 45 CCNL, secondo cui si assume prevalente la mansione “di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare”, vale osservare che è pacifico in quanto non specificamente contestato che le mansioni relative agli ordini siano state svolte dalla ricorrente per anni e continuativamente, tanto da escluderne il carattere “accessorio e complementare”, “…unitamente al fatto che l'esecuzione degli ordini sia all'evidenza un'attività comunque di primaria importanza nell'organizzazione del punto vendita e quindi certamente non secondaria, né accessoria o marginale.” ( v. sul punto, CdA Firenze sent. n. 324/2025).
Tanto basta a ritenere fondata la domanda di accertamento del superiore inquadramento.
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5. - Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive scaturenti dallo svolgimento di mansioni superiori, essa è pure meritevole di accoglimento in forma di condanna generica, su richiesta di parte, per come è agevole desumere dal tenore della stessa domanda giudiziale.
Sul punto è sufficiente richiamare l'indirizzo interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, processualmente nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica, con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché la domanda sia stata limitata sin dall'inizio, cioè con il ricorso introduttivo, all'accertamento dell'an ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare le originarie richieste, senza possibilità di dare rilievo all'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (in termini, Cass. n. 21620/2007). Tale orientamento è stato di recente ribadito da Cass. S.U. n. 29862/2022, successivamente all'isolato precedente richiamato dalla difesa resistente, e costituisce consolidato ius receptum per la giurisprudenza giuslavoristica ( vedi, per tutte, Cass. Cass. S.L. n. 23855/2024).
6. - L'eccezione di prescrizione siccome sollevata dalla società datrice non è fondata posto che, secondo il più recente ed accreditato indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( Cass. 26426/2022; v. pure conf. Cass. 18008/2024).
Pertanto, poiché la difesa ricorrente ha limitato la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere da luglio 2007, non possono ritenersi prescritti i crediti maturati nel quinquennio antecedente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge “Fornero”); mentre, quanto all'accertamento del superiore inquadramento il diritto è prescritto per il periodo antecedente al 18 luglio 2002.
7. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al Parte_1 livello III parametro 167 CCNL Distribuzione cooperativa a decorrere da luglio 2002; per l'effetto condanna la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante in ragione del riconosciuto superiore inquadramento e quanto effettivamente percepito a far data dal 18.7.2007 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
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Tribunale di Firenze
II) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 4.629,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, € 259,00 per C.U., Iva e cpa come per legge. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 11/09/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2320 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RT IA e dall'Avv. RANFAGNI ANDREA e dall'Avv. CONTE ANDREA, con domicilio eletto PIAZZA DEI ROSSI 1 - FIRENZE
RICORRENTE
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( c.f. Controparte_1
NA, con P.IVA_1 domicilio eletto in VIALE EUROPA 780 - LUCCA
RESISTENTE
Oggetto: lavoro privato – inquadramento- mansioni superiori -diritto alle differenze retributive Conclusioni: PARTE RICORRENTE ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente almeno dal 1994 e/o dalla diversa data che emergerà in corso di causa, sono ascrivibili al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Distribuzione Cooperativa e all'acquisizione definitiva del livello a decorrere dall'aprile 2013; conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante alla ricorrente in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale del CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto effettivamente percepito, a far data dal luglio 2007 o dalla diversa data che emergerà al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo. Vinte le spese. PARTE RESISTENTE ha concluso chiedendo - limitata comunque l'indagine giudiziale al periodo successivo al 2007 - nel merito e in via principale, di rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata: preliminarmente con riferimento al diritto di credito retributivo, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto connesso all'eventuale svolgimento di mansioni superiori risalente al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo e dunque al periodo anteriore al 30 gennaio 2019 o al diverso periodo ritenuto di giustizia in ragione di quanto esposto nel presente atto;
sempre preliminarmente con riferimento al diritto alla superiore qualifica, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al superiore inquadramento per il periodo precedente al 30 gennaio 2014, ossia al decennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo o al diverso periodo ritenuto di giustizia in ragione di quanto esposto nel presente atto e, per l'effetto e subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione di cui al punto 1, con riferimento al diritto di credito retributivo, accertare e dichiarare anche la prescrizione del predetto diritto per il periodo anteriore al 30 gennaio 2014 o al diverso periodo ritenuto di giustizia in ragione di quanto esposto nel presente atto. Con vittoria in ogni caso di spese di lite e compensi di avvocato.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 20/07/2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio la della quale è dipendente sin dal 1994 con Controparte_2 l'attuale inquadramento nel 4° livello del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, per il riconoscimento del superiore inquadramento nel 3° livello (parametro 167) a decorrere da gennaio 2013 e per ottenere la condanna generica al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dal limite massimo di decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti vale a dire luglio 2007.
In punto di fatto, la ricorrente ha allegato di essere stata sin dall'assunzione addetta presso il punto vendita di ON che è stato negozio Ipercoop fino al 2013 quando, a seguito di ristrutturazione, è diventato Superstore. Dal 2008 al 2016 – e ugualmente dal luglio 2022 - la stessa è stata addetta al reparto generi vari che è diviso in “microreparti”, segnatamente addetta al reparto “liquidi” che comprendeva dall'acqua a tutte le bibite, i vini da tavola e più pregiati, gli aperitivi alcoolici e le birre. Nel medesimo reparto erano in vendita e quindi di competenza della ricorrente anche le noccioline, i salatini per gli aperitivi. Ha quindi sostenuto di aver svolto in via continuativa, mansioni proprie del liv III parametro 167 CCNL, essendosi occupata giornalmente del rifornimento e dell'approvvigionamento del magazzino del punto vendita con riguardo al settore bevande. Lo stesso vale per il per il periodo successivo al 2016 al 2022, quando la ricorrente veniva addetta al reparto extralimentare che, successivamente alla ristrutturazione del negozio, era divenuto una sorta di “macroreparto”, non diviso in reparti distinti. Anche in tale reparto la ricorrente, dove si occupava prevalentemente del materiale di cancelleria, dei materiali scolastici e dell'allestimento del reparto scuola oltre che di tutti i prodotti
“stagionali”, provvedeva altresì dell'approvvigionamento di detto materiale ben potendo essere chiamata a rifornire e fare gli ordini anche di prodotti diversi.
2. - resistendo in giudizio, eccepita la prescrizione Controparte_3 quinquennale dei crediti articolata in varie subordinate, ha contestato contestava che le mansioni svolte in concreto dalla ricorrente corrispondessero al superiore inquadramento invocato e ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso come da conclusioni in atti.
La causa istruita, ritenuta non bisognevole di ulteriore istruzione, è decisa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
3. - La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
3.1. - In sintesi, riguardo ai fatti di causa, si evidenzia non sono in discussione sia le mansioni generali svolte dalla ricorrente in ciascun periodo dedotto in giudizio, corrispondenti a quelle di addetta alle vendite e alle operazioni ausiliarie alle vendite presso il punto vendita di ON. E' pacifico che la stessa abbia operato nel reparto generi vari (dal 2008 al 2016 e nuovamente dal luglio 2022 a oggi, occupandosi di liquidi, bibite, vini, noccioline, e poi del settore detersivi e pulitori) e nel reparto extralimentari (dal 2016 al luglio 2022, occupandosi di cancelleria, materiali scolastici e prodotti stagionali).
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3.2. - Parimenti non sono in discussione i compiti assolti dalla lavoratrice nello svolgimento di tali mansioni ( per le quali si sostiene che esse siano riconducibili al superiore inquadramento in considerazione del grado di autonomia e responsabilità che le caratterizzerebbero), analiticamente descritti in ricorso:
- rifornimento e allestimento degli scaffali, attingendo alle scorte di magazzino e ai pancali e curando l'allestimento di aree dedicate, come il settore scuola;
- effettuazione degli ordini (cd “riordino della merce”), utilizzando di fatto un lettore ottico/scanner (cd “pistola”), per inserire manualmente il numero di colli da ordinare, implicante una serie di valutazioni specifiche circa le giacenze di magazzino, le promozioni in corso, la stagionalità, la frequenza di consegna di fornitori, eventuali divieti di transito per i camionisti che richiedevano l'anticipazione degli ordini, le mode del periodo ed eventuali campagne pubblicitarie;
- ricevimento merci e controllo mediante verifica a vista e controllo manuale della rispondenza quantitativa tra merce consegnata e bolla (DDT) e annotazione sulla bolla di eventuali differenze o colli danneggiati, assumendosi la responsabilità di tali annotazioni;
- gestione dei resi predisponendo un inventario manuale ed inserendo i dati nel programma informatico per creare una "bozza di reso", e trasformandola in bolla di spedizione al momento del ritiro del corriere, curando la relativa documentazione amministrativa e rispettando i termini di reso.
3.4. - Ebbene, la società resistente, riguardo al mansionario, non contesta lo svolgimento di tali attività; piuttosto contesta – decisamente – la sussistenza dei caratteri propri di un livello di inquadramento superiore a quello di appartenenza in considerazione del fatto che la lavoratrice nello svolgimento dei su decritti compiti non richiederebbero una spiccata autonomia operativa trattandosi di natura esecutiva e d'ordine, mancando di responsabilità, autonomia e conoscenze tecniche specifiche richieste per il rivendicato terzo livello.
Per vero, secondo la tesi resistente, le suindicate attività ausiliarie alla vendita sarebbero proprio quelle di rifornimento materiale degli scaffali e di segnalazione dello scoperto, oltre a prezzatura, marcatura, incasso e relative registrazioni, tutte attività promiscue previste per il Livello IV.
In particolare, nella descrizione delle singole operazioni si sostiene che il rifornimento coincide con l'inserire i prodotti negli scaffali per mantenerli ben forniti, mentre l'allestimento è deciso dalla sede centrale o dal capo reparto (inquadrato al Livello III) tramite piantine espositive. L'addetta non sceglie discrezionalmente l'allestimento; la sua autonomia è limitata a decisioni materiali minime, come quanto stringere lo spazio per far entrare un pacchetto in più.
Quanto alla segnalazione dello scoperto, l'addetta non effettua ordini diretti ai fornitori esterni con scelta di fornitore, prodotto, e condizioni di acquisto bensì utilizza la "pistola" unicamente per segnalare lo scoperto (prodotti mancanti) al computer del capo reparto. Tale segnalazione si muove all'interno della cooperativa e riguarda merce già acquistata e decisa centralmente. Secondo la difesa resistente, tali attività non richiederebbero comunque preparazione tecnica specifica né alcuna autonomia operativa.
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Rispetto all'attività di ricevimento essa si esplica, invece, in una movimentazione fisica delle merci, senza compiere controlli concettuali, qualitativi o quantitativi che vadano oltre il mero controllo visivo della corrispondenza numerica dei colli o di eventuali danni evidenti. Per la gestione dei resi, poi, vale la politica decisa a livello centrale dall'azienda sicché, dopo la stampa di un'apposita lista, l'addetta si occupa solo di recuperare i prodotti indicati e preparare fisicamente il pancale per la restituzione.
Nessuna operazione complessa, dunque, che possa in qualche modo implicare un'assunzione di responsabilità del dipendente ivi addetto e l'impiego di particolari competenze e esperienze di settore.
3.5. - Alla stregua di quanto rappresentato dall'azienda, dunque, appare evidente che l'accertamento che qui si richiede non riguarda lo svolgimento effettivo di tali mansioni ma la corretta applicazione dei livelli di inquadramento sulla base degli elementi caratterizzanti gli specifici compiti assegnati alla ricorrente.
3.6. - Ne consegue che è del tutto superflua l'espletamento di ogni ulteriore attività istruttoria, postulando la verifica di corrispondenza o meno delle mansioni come descritte e pacificamente svolte dalla ricorrente un'attività meramente interpretativa delle risultanze processuali e segnatamente delle declaratorie contrattuali, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità che si è formata nel tempo riguardo alla medesima fattispecie.
4. – Nel merito, l'azienda definisce le mansioni della ricorrente come elementari e ausiliarie, sempre subordinate al potere gerarchico del capo reparto (Livello III), concentrandosi su rifornimento e segnalazione di carenza. La lavoratrice descrive le stesse attività, in particolare l'ordinazione e la gestione di arrivi/resi, come complesse, autonome e caratterizzate dalla piena assunzione di responsabilità e dall'uso dell'esperienza
4.1. - Vale osservare, sotto tale pregnante profilo di indagine, che dal raffronto tra le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente – non specificamente contestate dall'azienda datrice per quanto sopra precisato - e le declaratorie contrattuali relative alle mansioni delle quali si discute (art. 44 C.C.N.L. per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa), è pacifico che il livello rivendicato (III) spetta ai “lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede un'adeguata preparazione professionale nonché lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite”.
Nell'ambito del suddetto livello sono individuati, tra gli altri, i seguenti profili cui spetta il parametro 167
“Lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico-pratica. Esempi: - magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
..omissis..
“Lavoratori che, con comprovata esperienza nell'attività specifica, hanno la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per l'allestimento e lo stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei
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resi e curano la relativa documentazione amministrativa. Esempio: - ricevitore responsabile merci di ipermercato”.
Il livello riconosciuto (IV parametro 144 ) spetta invece ai “lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro” ed in particolare /( tra gli altri) ai “lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto e di rifornimento merci dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci”.
4.2. - Nel caso di specie, il complesso delle allegazioni ha reso chiaro come l'attività di rifornimento degli scaffali svolta dalla ricorrente non era limitata alla mera movimentazione fisica delle bevande e collocazione delle stesse sugli scaffali con modalità e in quantitativi definiti, ma si estendeva anche all'effettuazione degli ordini che, lungi dal costituire un'attività di rilevanza esterna mediante contatto o addirittura scelta dei fornitori ( nel senso propugnato dalla difesa datrice), richiedeva ( e richiede) l'utilizzo qualificato di uno strumento messo a disposizione dall'azienda, vale a dire un lettore ottico/scanner in gergo chiamato “pistola”.
4.3. - A questo punto è sufficiente richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. un precedente (pure allegato dalla difesa ricorrente) della Corte territoriale che si è espressa, in modo del tutto condivisibile da parte di questo Tribunale e come pure è stato avallato dal Giudice di legittimità, in ordine all'interpretazione datene dell'uso della cd “pistola” ( pacificamente utilizzata anche dalla ricorrente) e della sua valenza ai fini dell'esatto inquadramento contrattuale nell'ambito dei compiti di “riordino merce” svolti dagli addetti all'attività ausiliarie alla vendita.
In particolare, la Corte di appello, con la sentenza n. 379/2020 così ha motivato:
<< |…| In punto di fatto è pacifico che ciascuno dei tre appellati sia addetto ad uno specifico reparto del superstore di ON ( al reparto generi vari e le Pt_2 due donne invece al reparto cosiddetto PLS- prodotti alimentari a libero servizio) ed è poi dimostrato che tutti abbiano aggiunto quotidianamente alle routinarie operazioni di rifornimento materiale dei banchi e scaffali e di prezzatura e segnalazione dello scoperto altre mansioni sulla base delle quali la loro domanda è stata fondata: le mansioni di ordinazione delle merci per rifornire gli scaffali e quelle di ricevimento delle merci ordinate in magazzino, con effettuazione di un primo controllo visivo dei
“pancali” e dei mezzi di trasporto usati dai fornitori e sottoscrizione della documentazione fiscale di trasporto e consegna.
Si tratta di mansioni la cui effettuazione continuativa da parte di ciascuno dei tre lavoratori appellati è stata confermata da tutti i testimoni escussi dal Tribunale e che, invero, nemmeno l'appellante società nega.
In contestazione resta, piuttosto, la valenza in termini professionali di tali mansioni assumendo la società trattarsi di compiti indistinguibili, per qualità e quantità, da quelli di un qualunque addetto ai reparti.
Tale affermazione non può essere condivisa.
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Intanto deve rilevarsi come non tutti gli addetti ai reparti siano chiamati a svolgere quelle ulteriori mansioni, quanto meno con continuità: ne consegue che tali ulteriori mansioni, svolte quotidianamente, qualificano l'attività lavorativa dei tre odierni appellati, così che resta irrilevante la quantificazione oraria del tempo dedicato ad esse, per essere escluso il loro carattere meramente complementare od accessorio rispetto agli altri compiti (art. 46 CCNL).
I tre addetti si occupano, alla pari dei colleghi, di rifornire gli scaffali secondo il criterio del riassortimento, nel senso che effettuano un controllo visivo degli scaffali verificando le merci mancanti (segnalazione scoperto), provvedendo al rifornimento Tes mediante prelievo dal magazzino del numero degli articoli mancanti (così il teste ).
Aggiungono però a tale compito ordinario anche quello di addetti al rifornimento effettuando gli ordini quando la merce mancante non è presente in magazzino o comunque al fine di evitare che anche in magazzino possa mancare. Devono quindi operare una valutazione in relazione alle vendite prevedibili ed alle scorte presenti, a seconda della tipologia di prodotto, delle promozioni in corso e di altre evenienze quali, per fare degli esempi, la stagionalità del prodotto e l'affluenza prevedibile della clientela.
Questo compito è svolto attraverso un apparecchio elettronico portatile, una
“pistola” che puntata sul codice del prodotto segnala già la quantità presente in Testi magazzino, così come l'andamento delle vendite nell'ultima settimana ( così il teste Tes
…, ancora il teste la teste ) ed il numero dei prodotti in arrivo quello stesso
[...] Tes_3 Te giorno ( così la teste ).
All'addetto resta però il compito di determinare, in base a tali elementi, la corretta quantità da ordinare, coordinando dunque tutti questi dati con le variabili sopra dette.
Operata questa valutazione, ne inserisce il risultato quantitativo nell'apposita
“finestra” che compare sulla “pistola”, così trasmettendo il dato al sistema computerizzato centrale del punto vendita.
Compiuta questa operazione l'addetto si confronta con i colleghi per verificare che tutto il fabbisogno del reparto sia stato registrato e quindi procede, controllando l'esattezza dei dati, all'invio tramite computer dell'ordine. Tale ulteriore operazione va eseguita tenendo conto che le merci vanno ordinate in determinate fasce orarie, così da consentirne l'arrivo nella giornata successiva. Per ogni tipologia di merce sono previsti rifornimenti ad orari distinti.
Dalla descrizione che precede è evidente che l'addetto al rifornimento viene chiamato ad eseguire, utilizzando appositi strumenti elettronici e telematici, una autonoma valutazione di elementi variabili, per quanto non complessa, restando in capo all'addetto al rifornimento, che invia l'ordinativo, la prima responsabilità dell'esito di tale valutazione, riscontrabile di fatto con il rifornimento quotidiano del magazzino.
Del tutto irrilevante è invece la circostanza che non si tratti di un ordine con effetti negoziali “ esterni”, per essere il fornitore o la stessa attraverso i suoi CP_1 magazzini, ovvero ditte esterne ma già vincolate ad da contratti “ aperti” di CP_1 fornitura: non è infatti in discussione la ( di certo inesistente) facoltà in capo all'addetto al rifornimento di rappresentare all'esterno la società, trattandosi piuttosto di verificare se ( come risulta dimostrato) all'addetto sia richiesto di garantire una ulteriore capacità, questa volta valutativa, fondata sulla conoscenza ed utilizzazione di
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appositi strumenti elettronici e procedure informatiche, per quanto non complessi, che certamente lo responsabilizzano diversamente rispetto al semplice addetto alle vendite.
L'ulteriore mansione che caratterizza il lavoro dei tre appellati consiste nella ricezione delle merci in magazzino.
In questo caso mentre il trasportatore scarica la merce in apposita area, il ricevitore ne deve registrare l'ingresso servendosi sempre della “ pistola” il cui lettore ottico punta sul codice del prodotto di ogni “pancale”. Effettua poi, per i prodotti che provengono da fornitori esterni, un controllo visivo sull'integrità dei pancali, sulla corrispondenza delle quantità ordinate a quelle consegnate, nonché sulle condizioni sanitarie dei cassoni dei mezzi di trasporto, verificando in sostanza il rispetto della pulizia interna e delle temperature di conservazione e trasporto degli alimenti. Solo all'esito sottoscrive, sempre per i fornitori esterni, la documentazione di trasporto e Tes Tes_ Te consegna ( così i testi , , ).
La merce viene poi stoccata nel magazzino dallo stesso ricevitore, secondo il Tes criterio dell'urgenza ( così il teste ).
Per entrambe le dette mansioni, allora, è certamente richiesta una capacità valutativa ed un impegno di natura non meramente esecutiva ed automatica.
Si tratta dunque di lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede conoscenze tecniche, capacità valutative ed adeguate capacità di esecuzione pratica che ben si attagliano alla declaratoria del superiore livello professionale rivendicato e sopra riportata.>> ( CdA Firenze 379/2020 cit.).
4.4. - La Corte di Cassazione ha confermato siffatta pronuncia rimarcando che con la sua motivazione la Corte distrettuale “è approdata ad un risultato ermeneutico logicamente e congruamente motivato (diverso da quello propugnato dalla società ricorrente), privilegiando la natura qualitativa (in verità quali-quantitativa) delle mansioni di maggiore contenuto professionale qualificanti ai fini del superiore inquadramento rivendicato e riconosciuto;
ciò, dando rilevanza alla quotidianità e continuità delle mansioni di maggiore contenuto professionale e descrivendo il contenuto dell'ulteriore compito di addetti all'ordinazione ed alla ricezione delle merci dal magazzino (riferibile alla declaratoria descrittiva di uno dei 14 diversi profili professionali di cui al parametro 167 - livello III), rispetto alle mansioni ordinarie di addetti al rifornimento materiale di banchi e scaffali e di prezzatura e segnalazione dello scoperto (di inquadramento nel parametro 144 - livello IV quali addetti a operazioni ausiliarie alla vendita);
|…| la Corte di merito ha valutato le prove alla luce della pertinente normativa contrattuale collettiva con interpretazione logica e motivata, ancorata al tradizionale e consolidato criterio della prevalenza contenutistica, e che resiste alle critiche di parte ricorrente, non risultando in alcun modo dal testo della disposizione contrattuale collettiva, per come riportata in ricorso, che il criterio discretivo tra le mansioni vada individuato con riferimento ad una quantificazione temporale - per così dire della metà più uno - dell'orario di lavoro;
7. come si desume dai principi specificati già da Cass. n. 1987/2004, è funzione della norma collettiva fissare, nell'ipotesi di mansioni promiscue, il parametro per l'accertamento della mansione prevalente;
ove la norma collettiva, nel rispetto delle disposizioni inderogabili, abbia fissato questo parametro, il
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giudice non può disapplicarlo ne' modificarlo adeguandolo ad astratti principi, pertanto;
ove la disposizione contrattuale esiga, ai fini del riconoscimento ex art. 2103, la prevalenza della mansione superiore con riguardo al tempo, tale disposizione contrattuale va applicata dal giudice non essendo in contrasto con la norma inderogabile;
a contrario, se il parametro quantitativo, come nel caso di specie, non è contemplato nella norma collettiva, al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere l'attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza…” (Cass. 21640/2023).
4.5. - Insomma, la incontrovertibile necessità di valutazione ed interpretazione dei dati forniti dagli strumenti messi a disposizione dall'azienda (cd “pistola”), secondo l'uso generalizzato da parte degli addetti ausiliari alla vendita, costituisce sicuro elemento di discrimine tra le mansioni qualitativamente proiettate verso la superiore qualifica dell'addetto rispetto a quelle che presuppongono lo svolgimento di operazioni meramente esecutive che connotano invece il quarto livello attribuito alla ricorrente, essendo addirittura intuitivo oltre che logico ritenere che il riordino di merce venga fatto in quantità variabili dipendendo ciò da una pluralità di fattori, che l'operatore addetto è chiamato a valutare, eseguendo poi in concreto l'ordine della quantità di merce ritenuta adeguata, senza alcun (necessario) controllo preventivo attribuito al capo reparto.
4.6. - Se, dunque, si tratta di un'attività che implica l'apprezzamento di una serie di fattori (oltre alle giacenze di magazzino, i tempi normali di vendita di ciascun prodotto e l'esistenza di condizioni che incidano su tali tempi), essa è riservata solo a lavoratori in possesso di quelle “specifiche conoscenze tecniche” (in specie relative sia alle diverse categorie di merci sia all'andamento delle vendite nell'esercizio di assegnazione), previste dal terzo livello, rivendicato in ricorso, come connotato essenziale della relativa professionalità, lì dove, più specificamente al parametro 167, n. 3 sono compresi i “lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico pratica”.
4.7. - Quanto al rilievo che si tratti nella specie di mansioni promiscue, dovendosi così operare, ai fini dell'inquadramento, il giudizio di prevalenza secondo il criterio previsto dalle norme collettive applicate al rapporto e in specie dall'art. 45 CCNL, secondo cui si assume prevalente la mansione “di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare”, vale osservare che è pacifico in quanto non specificamente contestato che le mansioni relative agli ordini siano state svolte dalla ricorrente per anni e continuativamente, tanto da escluderne il carattere “accessorio e complementare”, “…unitamente al fatto che l'esecuzione degli ordini sia all'evidenza un'attività comunque di primaria importanza nell'organizzazione del punto vendita e quindi certamente non secondaria, né accessoria o marginale.” ( v. sul punto, CdA Firenze sent. n. 324/2025).
Tanto basta a ritenere fondata la domanda di accertamento del superiore inquadramento.
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5. - Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive scaturenti dallo svolgimento di mansioni superiori, essa è pure meritevole di accoglimento in forma di condanna generica, su richiesta di parte, per come è agevole desumere dal tenore della stessa domanda giudiziale.
Sul punto è sufficiente richiamare l'indirizzo interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, processualmente nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica, con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché la domanda sia stata limitata sin dall'inizio, cioè con il ricorso introduttivo, all'accertamento dell'an ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare le originarie richieste, senza possibilità di dare rilievo all'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (in termini, Cass. n. 21620/2007). Tale orientamento è stato di recente ribadito da Cass. S.U. n. 29862/2022, successivamente all'isolato precedente richiamato dalla difesa resistente, e costituisce consolidato ius receptum per la giurisprudenza giuslavoristica ( vedi, per tutte, Cass. Cass. S.L. n. 23855/2024).
6. - L'eccezione di prescrizione siccome sollevata dalla società datrice non è fondata posto che, secondo il più recente ed accreditato indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( Cass. 26426/2022; v. pure conf. Cass. 18008/2024).
Pertanto, poiché la difesa ricorrente ha limitato la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere da luglio 2007, non possono ritenersi prescritti i crediti maturati nel quinquennio antecedente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge “Fornero”); mentre, quanto all'accertamento del superiore inquadramento il diritto è prescritto per il periodo antecedente al 18 luglio 2002.
7. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al Parte_1 livello III parametro 167 CCNL Distribuzione cooperativa a decorrere da luglio 2002; per l'effetto condanna la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante in ragione del riconosciuto superiore inquadramento e quanto effettivamente percepito a far data dal 18.7.2007 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
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II) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 4.629,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, € 259,00 per C.U., Iva e cpa come per legge. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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