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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/09/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1772/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
Dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1772/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LUIGI MARINELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Torremaggiore (FG) alla Via
Ugo La Malfa, n.135
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LEONARDO Controparte_1 CodiceFiscale_2
IVAN DE SANTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Paolo di Civitate (FG) alla
Via S. Pellico, n.6
RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
16.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10.04.2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal proprio coniuge, essendo venuto meno Controparte_1
l'affectio coniugalis nell'ambito del loro matrimonio contratto in San Paolo di Civitate (FG) il
01.10.2005, come risulta nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Paolo di Civitate nell'anno 2005 (Atto n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2005), in regime di separazione dei beni e dal quale nascevano le figlie, , il 15.02.2006, maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, , nata il [...], e , nata il [...]. Persona_2 Persona_3
Con atto depositato il 04.07.2025, si costituiva in giudizio , il quale, pur concordando Controparte_1 con la richiesta di separazione pervenuta dalla ricorrente, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, comprese le richieste relative al contributo economico da versare in favore delle figlie.
All'udienza di prima comparizione del 09.07.2025, fissata dal Presidente con decreto del 15.04.2025, il
Giudice relatore designato, alla presenza di entrambi i coniugi, dando atto del fallimento del tentativo di conciliazione, accoglieva la richiesta formulata dai difensori di un breve rinvio per la trasformazione in consensuale dell'instauratosi giudizio di separazione giudiziale, rinviando la causa all'udienza cartolare del 16.07.2025.
Le parti, attraverso il deposito di note scritte per la ridetta udienza, raggiungevano un accordo e, pertanto, formulavano istanza congiunta per la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, allegando i patti e le condizioni, sottoscritti da entrambi i coniugi, chiedendone l'omologazione.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.07.2025, con ordinanza del
12.08.2025, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 25.08.2025.
*****
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nell'accordo sottoscritto dalle parti il giorno 11.07.2025.
Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] Parte_1
Giovanni Rotondo -FG- il 28.05.1986) e (nato a [...] - Controparte_1
FG- il 08.02.1982), che hanno contratto matrimonio concordatario in San Paolo di Civitate
(FG) il 01.10.2005 (Atto n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2005);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo dell'11.07.2025, depositate per l'udienza del 16.07.2025, che devono intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 12.09.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
Dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1772/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LUIGI MARINELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Torremaggiore (FG) alla Via
Ugo La Malfa, n.135
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LEONARDO Controparte_1 CodiceFiscale_2
IVAN DE SANTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Paolo di Civitate (FG) alla
Via S. Pellico, n.6
RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
16.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10.04.2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal proprio coniuge, essendo venuto meno Controparte_1
l'affectio coniugalis nell'ambito del loro matrimonio contratto in San Paolo di Civitate (FG) il
01.10.2005, come risulta nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Paolo di Civitate nell'anno 2005 (Atto n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2005), in regime di separazione dei beni e dal quale nascevano le figlie, , il 15.02.2006, maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, , nata il [...], e , nata il [...]. Persona_2 Persona_3
Con atto depositato il 04.07.2025, si costituiva in giudizio , il quale, pur concordando Controparte_1 con la richiesta di separazione pervenuta dalla ricorrente, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, comprese le richieste relative al contributo economico da versare in favore delle figlie.
All'udienza di prima comparizione del 09.07.2025, fissata dal Presidente con decreto del 15.04.2025, il
Giudice relatore designato, alla presenza di entrambi i coniugi, dando atto del fallimento del tentativo di conciliazione, accoglieva la richiesta formulata dai difensori di un breve rinvio per la trasformazione in consensuale dell'instauratosi giudizio di separazione giudiziale, rinviando la causa all'udienza cartolare del 16.07.2025.
Le parti, attraverso il deposito di note scritte per la ridetta udienza, raggiungevano un accordo e, pertanto, formulavano istanza congiunta per la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, allegando i patti e le condizioni, sottoscritti da entrambi i coniugi, chiedendone l'omologazione.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.07.2025, con ordinanza del
12.08.2025, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 25.08.2025.
*****
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nell'accordo sottoscritto dalle parti il giorno 11.07.2025.
Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] Parte_1
Giovanni Rotondo -FG- il 28.05.1986) e (nato a [...] - Controparte_1
FG- il 08.02.1982), che hanno contratto matrimonio concordatario in San Paolo di Civitate
(FG) il 01.10.2005 (Atto n. 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2005);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo dell'11.07.2025, depositate per l'udienza del 16.07.2025, che devono intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 12.09.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3