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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VI
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 20 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato
Francesca BARGELLONI
e
C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca BARGELLONI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Le parti, vista la relazione dei Servizi Sociali in data
12.2.2025, concordemente chiedono che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in IG (VI) in Parte_1 Controparte_1
data 20/04/2016 con rito civile, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di IG (VI) perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti concordate condizioni:
1)i minori e restano affidati ai nonni materni Persona_1 Persona_2 CP_2
ed , con collocazione presso i predetti, così come stabilito
[...] Persona_3
con provvedimento in data 5.4.2023 dal Tribunale per i Minorenni di EN
(procedimento n. 373/2020 RR, definito);
2)i genitori trascorreranno con i figli due week end al mese ciascuno, secondo la regola dell'alternanza accordandosi direttamente con i nonni affidatari;
potranno altresì
trascorrere singole giornate con i figli in occasione di recite, eventi sportivi, compleanni e festività in accordo con i nonni affidatari;
3)i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli versando ai nonni materni affidatari entro il giorno 25 di ogni mese, , la somma di euro 150,00 mensili e Parte_1
la somma di euro 250,00, mensili somme queste rivalutabili Controparte_1
annualmente secondo gli indici Istat;
4)le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
5)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, visto l'accordo raggiunto dalle parti,
2 conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02.01.2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in IG (VI) in data 20.04.2016, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e successivamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.,
una volta decorsi i termini di legge, anche lo scioglimento del vincolo coniugale.
Con sentenza n. 911/2024 il Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
All'udienza del 28.2.2025, dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi insistevano entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero esprimeva parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge ex art. 3 legge 898/1970 ed è passata in giudicato, in data 7.11.2024, la sentenza di separazione n. 911/2024;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 - i figli minori e resteranno affidati ai nonni materni come da Persona_1 Per_2
provvedimento del Tribunale per i Minorenni di EN del 05.04.2023, reso nel procedimento n. 373/2020 RR;
-il diritto di visita nei confronti dei due figli verrà esercitato dai genitori in autonomia,
secondo la modalità indicate in dispositivo, che i Servizi Sociali, con relazione in data
12.2.2025 depositata in atti, hanno ritenuto rispondenti all'interesse dei minori;
- stante il reperimento di un'attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, nulla osta all'impegno assunto dagli stessi di contribuire al mantenimento dei figli versando ai nonni materni, la somma mensile di euro 150,00 e Parte_1 CP_1
la somma mensile di euro 250,00, importi che si ritengono congrui e adeguati
[...]
alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in IG il 20.4.2016 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b)ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IG al n 8, parte I, anno 2016;
4 c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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