CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27414 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME BR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato GIANCARLO DE CO nel corpo del motivo nuovo presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. che, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
4 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27414 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 aprile 2022 la Corte di appello di L'Aquila, a seguito del gravame interposto da AB ME, ha confermato la pronuncia del 24 febbraio 2021, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Chieti — all'esito di giudizio abbreviato - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di cui agli artt. 61, comma 1, n. 2, e 495 cod. pen. nonché per la contravvenzione prevista dall'art. 16, commi 15 e 17, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del ME ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), poiché la Corte di merito non avrebbe argomentato sufficientemente sulla doglianza relativa alla qualificazione giuridica della condotta sussunta nell'art. 495 cod. pen., rendendo anzi una motivazione apparente. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in ordine alla qualificazione del fatto dell'imputato sub specie dell'art. 495 cod. pen., adducendo che esso avrebbe dovuto sussumersi nell'ipotesi prevista dall'art. 496 cod. pen. in quanto l'elemento che distingue le due fattispecie dovrebbe individuarsi nella spontaneità delle dichiarazioni rese dal soggetto agente, propria del più grave reato di cui all'art. 495 cod. pen., spontaneità che nella specie difetterebbe, poiché l'imputato avrebbe riposto alle domande degli agenti accertatori, a nulla rilevando che le sue dichiarazioni sia state trasfuse nel verbale da loro redatto. 3. Il difensore ha presentato un motivo nuovo, con il quale ha addotto la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata negli artt. 530 cod. proc. pen., 495 e 131-bis cod. pen., assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi presentati con l'originario atto di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Deve, anzitutto, rilevarsi che «in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la 2 soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 280027 - 05), ragion per cui non può giovare ex se all'imputato il vizio di motivazione addotto con il primo motivo di ricorso, dovendo invece aversi riguardo alla prospettazione difensiva proprio sotto il profilo della violazione della legge penale oggetto del secondo motivo, con il quale in effetti è stata denunciata «l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Ebbene, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata. Questa Corte ha chiarito - anche dopo la novella della norma incriminatrice (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b-ter), decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) - che la fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. è «configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato (Sez. 5, n. 4420 del 04/12/2007 - dep. 2008, Durastanti, Rv. 238343)», laddove il delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. è «integrato [...] in relazione ad attestazioni preordinate a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo appunto novellato, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010 - dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707; conf. Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 - dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014 - dep. 2015, Cantini, Rv. 262667; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324)» (Sez. 5, n. 4054 del 11/01/2019, Tarascio, Rv. 275489 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01, e Sez. 5, n. 10691 del 07/12/2021 - dep. 2022, Angelini, n.m.). Per quel che qui rileva, nel caso in esame - come si trae dalle conformi pronunce di merito, senza che il ricorso (il cui tenore è stato sopra esposto) abbia mosso censure al riguardo - risulta che l'imputato, sottoposto a controllo dai Carabinieri (che ne avevano rilevato la pericolosa condotta di guida di un ciclomotore), ha fornito false generalità (in particolare, rappresentando loro di chiamarsi NT NA ME ed indicando una data di nascita diversa dalla propria), destinate ad essere riportate nell'atto pubblico da stilare da parte dei medesimi operanti in relazione all'attività compiuta (segnatamente il processo verbale nella specie redatto). Ragion per cui il fatto dell'imputato è stato correttamente qualificato dai Giudici di merito, in ossequio ai princìpi posti da questa Corte. 3 2. Il motivo nuovo è inammissibile sia in ragione dell'inammissibilità dei motivi articolati con il ricorso (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01), sia perché non riferibile ai motivi principali («in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione»: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01); il che esime da ogni ulteriore considerazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato GIANCARLO DE CO nel corpo del motivo nuovo presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. che, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
4 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27414 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 aprile 2022 la Corte di appello di L'Aquila, a seguito del gravame interposto da AB ME, ha confermato la pronuncia del 24 febbraio 2021, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Chieti — all'esito di giudizio abbreviato - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di cui agli artt. 61, comma 1, n. 2, e 495 cod. pen. nonché per la contravvenzione prevista dall'art. 16, commi 15 e 17, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del ME ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), poiché la Corte di merito non avrebbe argomentato sufficientemente sulla doglianza relativa alla qualificazione giuridica della condotta sussunta nell'art. 495 cod. pen., rendendo anzi una motivazione apparente. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in ordine alla qualificazione del fatto dell'imputato sub specie dell'art. 495 cod. pen., adducendo che esso avrebbe dovuto sussumersi nell'ipotesi prevista dall'art. 496 cod. pen. in quanto l'elemento che distingue le due fattispecie dovrebbe individuarsi nella spontaneità delle dichiarazioni rese dal soggetto agente, propria del più grave reato di cui all'art. 495 cod. pen., spontaneità che nella specie difetterebbe, poiché l'imputato avrebbe riposto alle domande degli agenti accertatori, a nulla rilevando che le sue dichiarazioni sia state trasfuse nel verbale da loro redatto. 3. Il difensore ha presentato un motivo nuovo, con il quale ha addotto la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata negli artt. 530 cod. proc. pen., 495 e 131-bis cod. pen., assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi presentati con l'originario atto di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Deve, anzitutto, rilevarsi che «in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la 2 soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 280027 - 05), ragion per cui non può giovare ex se all'imputato il vizio di motivazione addotto con il primo motivo di ricorso, dovendo invece aversi riguardo alla prospettazione difensiva proprio sotto il profilo della violazione della legge penale oggetto del secondo motivo, con il quale in effetti è stata denunciata «l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Ebbene, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata. Questa Corte ha chiarito - anche dopo la novella della norma incriminatrice (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b-ter), decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) - che la fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. è «configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato (Sez. 5, n. 4420 del 04/12/2007 - dep. 2008, Durastanti, Rv. 238343)», laddove il delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. è «integrato [...] in relazione ad attestazioni preordinate a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo appunto novellato, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010 - dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707; conf. Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 - dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014 - dep. 2015, Cantini, Rv. 262667; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324)» (Sez. 5, n. 4054 del 11/01/2019, Tarascio, Rv. 275489 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01, e Sez. 5, n. 10691 del 07/12/2021 - dep. 2022, Angelini, n.m.). Per quel che qui rileva, nel caso in esame - come si trae dalle conformi pronunce di merito, senza che il ricorso (il cui tenore è stato sopra esposto) abbia mosso censure al riguardo - risulta che l'imputato, sottoposto a controllo dai Carabinieri (che ne avevano rilevato la pericolosa condotta di guida di un ciclomotore), ha fornito false generalità (in particolare, rappresentando loro di chiamarsi NT NA ME ed indicando una data di nascita diversa dalla propria), destinate ad essere riportate nell'atto pubblico da stilare da parte dei medesimi operanti in relazione all'attività compiuta (segnatamente il processo verbale nella specie redatto). Ragion per cui il fatto dell'imputato è stato correttamente qualificato dai Giudici di merito, in ossequio ai princìpi posti da questa Corte. 3 2. Il motivo nuovo è inammissibile sia in ragione dell'inammissibilità dei motivi articolati con il ricorso (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01), sia perché non riferibile ai motivi principali («in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione»: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01); il che esime da ogni ulteriore considerazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2023.