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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9715/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 13 settembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9715/2023 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], c.f. , residenti a [...]nella
[...] C.F._2
via San Leone n. 11, n. q. di esercenti la responsabilità genitoriale del loro figlio minore nato a [...] il [...], c.f. , rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi dall'avv. Melissa Stracquadaino e dall'avv. Giuseppina Romano che li rappresenta e difense per procura in atti
CONTRO
, in persona del Presidente, Controparte_1
legale rappresentante pro tempore - codice fiscale rappresentato e difeso dai P.IVA_1
Funzionari , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , nella qualità di funzionari
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 delegati, ai sensi dell'art. 10 d.l. n°203 del 30/09/2005, n°203, convertito nella legge n° 248 del 2/12/2005, nominati con ordine di servizio del Direttore della sede provinciale di Catania prot. N 2019/2100/000041 del 27/11/2019, depositato presso la Cancelleria dell'intestato pagina 1 di 5 Tribunale in data 07/01/2020, ed elettivamente domiciliati presso la propria Sede piazza della
Repubblica, 26- 95131 CATANIA
RESISTENTE
OGGETTO: ripristino prestazione sospesa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 settembre 2023 parte ricorrente ha chiesto “… accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al ripristino (con decorrenza dalla data della sospensione) della prestazione sospesa e, conseguentemente, il diritto ad una nuova convocazione a visita medica per l'accertamento della permanenza dei requisiti dell'invalidità civile e, per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei già maturati CP_9
della indennità di frequenza ripristinata a partire dal mese di luglio 2021 e, segnatamente,
n. 6 ratei da €. 287,09 per l'anno 2021 per un totale di €. 1.722,54, n. 12 ratei da €. 291,98 per l'anno 2022, per un totale di €. 3.503,76, n. 9 ratei da €. 313,91 per l'anno 2023 per un totale di €.2.825,19, il tutto per un importo complessivo di €. 8.051,49, oltre quelli maturandi fino alla definizione del presente giudizio e quelli maturandi fino all'esito della eventuale revisione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese
e ai compensi del presente giudizio”.
Al riguardo, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di interruzione e/o sospensione e/o revoca dell'erogazione dell'indennità di frequenza e della mancata riconvocazione a visita per l'accertamento dell'invalidità civile per violazione della normativa sulle notificazioni.
CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 8 febbraio 2024 ed ha dedotto, tra l'altro, “… la CML-INPS, a seguito della presentazione del presente ricorso, valutate le gravi condizioni sanitarie del minore in base alle linee Persona_1 guida in materia di rivedibilità, ha preso in considerazione l'ipotesi dell'apertura di un procedimento in autotutela volto al ripristino della prestazione revocata. Poiché l'esito della suddetta autotutela potrebbe determinare una cessazione della materia del contendere”, chiedendo un rinvio al fine di consentire e alla di adottare un possibile CP_10
provvedimento che ripristini la prestazione oggetto del presente giudizio.
All'udienza del 10 luglio 2024 parte resistente ha rappresentato che “… per errore il minore era stato convocato a visita, nonostante sia affetto da patologia non suscettibile di
pagina 2 di 5 revisione fino al compimento del 18° anno di età”, dichiarando che la prestazione sarebbe stata ripristinata fin dalla revoca, approfondendo da quale data fossero stati sospesi i pagamenti.
In esito all'udienza del 13 settembre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Parte resistente nelle note depositate in data 5 settembre 2024 ha dedotto e comprovato l'avvenuto ripristino della prestazione già in godimento e il pagamento della medesima, chiedendo di voler dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione di tutte le spese ed onorari di lite.
Parte ricorrente ha dato atto del ripristino e della liquidazione della prestazione illegittimamente revocata, rappresentando la mancata liquidazione del rateo relativo al periodo 12.10.2023 al 28.11.2023 per irreperibilità erroneamente accertata dal Comune di
Catania, avendo i ricorrenti acquistato il loro appartamento il 18/09/2019 censito nel Catasto dei fabbricati del Comune di Catania al foglio 28, particella 2409, sub 18, coincidente sia con via San Leone n. 11 che con via Carlo Pisacane n. 38, ove hanno sempre continuato a risiedere, come da documentazione in atti ed hanno insistito pertanto nella condanna alla liquidazione dei ratei maturati nel periodo suindicato.
Ciò premesso, occorre rilevare che le prestazioni di natura assistenziale vengono sospese nel caso di soggetti senza fissa dimora o dichiarati irreperibili ed è quanto accaduto alla parte ricorrente con riguardo al periodo dal 12 ottobre 2023 al 28 novembre 2023 come risulta dalla documentazione versata in atti dall' . CP_9
Al riguardo, è sufficiente rilevare che per consolidato orientamento della Cassazione
l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento.
Quanto al valore probatorio delle certificazioni amministrative, è stato affermato
“I certificati amministrativi, fra cui quelli anagrafici, non assurgono al valore di Atti pubblici facenti fede sino a querela di falso. Se essi concernono annotazioni inserite in pubblici registri sulla scorta di accertamenti compiuti ex officio ovvero di dichiarazioni rese alla p.a., hanno piena efficacia probatoria soltanto relativamente alla esistenza di dette
pagina 3 di 5 annotazioni e dichiarazioni, ma non anche in merito alla corrispondenza delle stesse alla realtà oggettiva, e possono pertanto concorrere alla formazione del convincimento del giudice quali presunzioni semplici, superabili da prova contraria” (Cass. n. 180/1973).
Ebbene, ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, parte ricorrente ha fornito prova di aver mantenuto la propria residenza nello stesso immobile, accessibile sia da via San Leone n. 11 che da via Carlo Pisacane n. 38, come documentato in atti, sì da escludersi l'irreperibilità pur certificata dal comune, nonché la conseguente sospensione della prestazione assistenziale nel periodo dal 12 ottobre 2023 al 28 novembre
2023.
Sulla base delle considerazioni che precedono, preso atto della parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla liquidazione effettuata in favore di parte ricorrente, superata la presunzione di irreperibilità risultante dagli accertamenti anagrafici del comune di Catania, l'istituto deve essere condannato al pagamento della residua prestazione per il periodo dal 12 ottobre 2023 al 28 novembre 2023, già sospesa per irreperibilità.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite tenuto conto da una parte, del parziale accoglimento della domanda attorea e della circostanza che l'istituto si sia attivato in autotutela per il ripristino della prestazione e dall'altra, delle ragioni della sospensione della prestazione, atto dovuto in ragione dell'accertamento effettuato dal comune di residenza.
La restante quota deve essere liquidata come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i tenuto conto della natura e del valore della controversia e delle questioni affrontate con applicazione dei valori tariffari medi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e Parte_1
, n. q. di esercenti la responsabilità genitoriale del loro figlio minore Parte_2 Per_1
con ricorso depositato in data 23 settembre 2023 nei confronti dell' in persona
[...] CP_9
del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità di frequenza per il periodo dal 12 ottobre 2023 al 28 novembre 2023, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione come per legge;
pagina 4 di 5 CP_
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che liquida già ridotte in
€ 884,50 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Catania, 7 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 13 settembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9715/2023 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], c.f. , residenti a [...]nella
[...] C.F._2
via San Leone n. 11, n. q. di esercenti la responsabilità genitoriale del loro figlio minore nato a [...] il [...], c.f. , rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi dall'avv. Melissa Stracquadaino e dall'avv. Giuseppina Romano che li rappresenta e difense per procura in atti
CONTRO
, in persona del Presidente, Controparte_1
legale rappresentante pro tempore - codice fiscale rappresentato e difeso dai P.IVA_1
Funzionari , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , nella qualità di funzionari
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 delegati, ai sensi dell'art. 10 d.l. n°203 del 30/09/2005, n°203, convertito nella legge n° 248 del 2/12/2005, nominati con ordine di servizio del Direttore della sede provinciale di Catania prot. N 2019/2100/000041 del 27/11/2019, depositato presso la Cancelleria dell'intestato pagina 1 di 5 Tribunale in data 07/01/2020, ed elettivamente domiciliati presso la propria Sede piazza della
Repubblica, 26- 95131 CATANIA
RESISTENTE
OGGETTO: ripristino prestazione sospesa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 settembre 2023 parte ricorrente ha chiesto “… accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al ripristino (con decorrenza dalla data della sospensione) della prestazione sospesa e, conseguentemente, il diritto ad una nuova convocazione a visita medica per l'accertamento della permanenza dei requisiti dell'invalidità civile e, per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei già maturati CP_9
della indennità di frequenza ripristinata a partire dal mese di luglio 2021 e, segnatamente,
n. 6 ratei da €. 287,09 per l'anno 2021 per un totale di €. 1.722,54, n. 12 ratei da €. 291,98 per l'anno 2022, per un totale di €. 3.503,76, n. 9 ratei da €. 313,91 per l'anno 2023 per un totale di €.2.825,19, il tutto per un importo complessivo di €. 8.051,49, oltre quelli maturandi fino alla definizione del presente giudizio e quelli maturandi fino all'esito della eventuale revisione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese
e ai compensi del presente giudizio”.
Al riguardo, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di interruzione e/o sospensione e/o revoca dell'erogazione dell'indennità di frequenza e della mancata riconvocazione a visita per l'accertamento dell'invalidità civile per violazione della normativa sulle notificazioni.
CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 8 febbraio 2024 ed ha dedotto, tra l'altro, “… la CML-INPS, a seguito della presentazione del presente ricorso, valutate le gravi condizioni sanitarie del minore in base alle linee Persona_1 guida in materia di rivedibilità, ha preso in considerazione l'ipotesi dell'apertura di un procedimento in autotutela volto al ripristino della prestazione revocata. Poiché l'esito della suddetta autotutela potrebbe determinare una cessazione della materia del contendere”, chiedendo un rinvio al fine di consentire e alla di adottare un possibile CP_10
provvedimento che ripristini la prestazione oggetto del presente giudizio.
All'udienza del 10 luglio 2024 parte resistente ha rappresentato che “… per errore il minore era stato convocato a visita, nonostante sia affetto da patologia non suscettibile di
pagina 2 di 5 revisione fino al compimento del 18° anno di età”, dichiarando che la prestazione sarebbe stata ripristinata fin dalla revoca, approfondendo da quale data fossero stati sospesi i pagamenti.
In esito all'udienza del 13 settembre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Parte resistente nelle note depositate in data 5 settembre 2024 ha dedotto e comprovato l'avvenuto ripristino della prestazione già in godimento e il pagamento della medesima, chiedendo di voler dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione di tutte le spese ed onorari di lite.
Parte ricorrente ha dato atto del ripristino e della liquidazione della prestazione illegittimamente revocata, rappresentando la mancata liquidazione del rateo relativo al periodo 12.10.2023 al 28.11.2023 per irreperibilità erroneamente accertata dal Comune di
Catania, avendo i ricorrenti acquistato il loro appartamento il 18/09/2019 censito nel Catasto dei fabbricati del Comune di Catania al foglio 28, particella 2409, sub 18, coincidente sia con via San Leone n. 11 che con via Carlo Pisacane n. 38, ove hanno sempre continuato a risiedere, come da documentazione in atti ed hanno insistito pertanto nella condanna alla liquidazione dei ratei maturati nel periodo suindicato.
Ciò premesso, occorre rilevare che le prestazioni di natura assistenziale vengono sospese nel caso di soggetti senza fissa dimora o dichiarati irreperibili ed è quanto accaduto alla parte ricorrente con riguardo al periodo dal 12 ottobre 2023 al 28 novembre 2023 come risulta dalla documentazione versata in atti dall' . CP_9
Al riguardo, è sufficiente rilevare che per consolidato orientamento della Cassazione
l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento.
Quanto al valore probatorio delle certificazioni amministrative, è stato affermato
“I certificati amministrativi, fra cui quelli anagrafici, non assurgono al valore di Atti pubblici facenti fede sino a querela di falso. Se essi concernono annotazioni inserite in pubblici registri sulla scorta di accertamenti compiuti ex officio ovvero di dichiarazioni rese alla p.a., hanno piena efficacia probatoria soltanto relativamente alla esistenza di dette
pagina 3 di 5 annotazioni e dichiarazioni, ma non anche in merito alla corrispondenza delle stesse alla realtà oggettiva, e possono pertanto concorrere alla formazione del convincimento del giudice quali presunzioni semplici, superabili da prova contraria” (Cass. n. 180/1973).
Ebbene, ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, parte ricorrente ha fornito prova di aver mantenuto la propria residenza nello stesso immobile, accessibile sia da via San Leone n. 11 che da via Carlo Pisacane n. 38, come documentato in atti, sì da escludersi l'irreperibilità pur certificata dal comune, nonché la conseguente sospensione della prestazione assistenziale nel periodo dal 12 ottobre 2023 al 28 novembre
2023.
Sulla base delle considerazioni che precedono, preso atto della parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla liquidazione effettuata in favore di parte ricorrente, superata la presunzione di irreperibilità risultante dagli accertamenti anagrafici del comune di Catania, l'istituto deve essere condannato al pagamento della residua prestazione per il periodo dal 12 ottobre 2023 al 28 novembre 2023, già sospesa per irreperibilità.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite tenuto conto da una parte, del parziale accoglimento della domanda attorea e della circostanza che l'istituto si sia attivato in autotutela per il ripristino della prestazione e dall'altra, delle ragioni della sospensione della prestazione, atto dovuto in ragione dell'accertamento effettuato dal comune di residenza.
La restante quota deve essere liquidata come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i tenuto conto della natura e del valore della controversia e delle questioni affrontate con applicazione dei valori tariffari medi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e Parte_1
, n. q. di esercenti la responsabilità genitoriale del loro figlio minore Parte_2 Per_1
con ricorso depositato in data 23 settembre 2023 nei confronti dell' in persona
[...] CP_9
del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità di frequenza per il periodo dal 12 ottobre 2023 al 28 novembre 2023, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione come per legge;
pagina 4 di 5 CP_
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che liquida già ridotte in
€ 884,50 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Catania, 7 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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