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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 964/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
MA TO, TO
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7078/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 CA - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202490151239 QUOTA CONSORTIL 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202490151239 QUOTA CONSORTIL 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202490151239 QUOTA CONSORTIL 2022
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 120221000078128 CONSORTILE 2019
- INGIUNZIONE n. 120241000019808 CONSORTILE 2020
- INGIUNZIONE n. 120241000019808 CONSORTILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1599/2025 depositato il
25/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso avverso l' intimazione di pagamento n. 202490151239, notificata in data
18.10.2024 recante pretese creditorie aventi ad oggetto la quota consortile anni 2019, 2020 e 2022, per un importo di euro 6.149,23. Lamenta l'incompetenza territoriale della gefil s.p.a. di La spezia alla notifica dell' impugnata intimazione di pagamento in ragione della residenza e del domicilio fiscale della contribuente in
Sarno, provincia di Salerno. Ritiene che trovi applicazione l'art. 24 e 46 Dpr. 602/1973, con la conseguenza che l' intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall' ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede. La parte ricorrente sottolinea che la sua è una civile abitazione avente un piano seminterrato, sita Indirizzo_1, per cui, come potrebbe ricevere un beneficio fondiario per il sol fatto di essere ricompresa in un piano di classifica. Trattasi di una civile abitazione con seminterrato e non di un terreno. Eccepisce la nullita' dell' impugnata intimazione di pagamento in ragione della mancata e/o errata notifica, da parte dell' ente Sarno-consorzio, degli avvisi n. 4821822509, 4862404120, 4862277272
e la nullita' dell' impugnata intimazione di pagamento in ragione della mancata e/o errata notifica delle sottostanti ingiunzioni di pagamento n. 120221000078128 e n. 120241000019808.
Si costituisce il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno che argomenta tutte le proprietà che ricadono nel perimetro di contribuenza, siano esse agricole o extra-agricole, sono assoggettate al contributo consortile a nulla rilevando la tipologia e/o classe catastale di appartenenza. Le proprietà della ricorrente sono ubicate nel Comune di Sarno, territorio che ricade interamente entro il comprensorio di bonifica del Sarno. Tale circostanza sarebbe già da sola sufficiente a sostenere che dette proprietà godano del c.d. beneficio idraulico. Il Consorzio assolve la prova presuntiva del presupposto impositivo anche mediante la produzione in giudizio del Piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale, che esplica efficacia nei confronti dei singoli consorziati. Rappresenta che l'avviso di pagamento n.
4821822509 (anno 2019) è stato notificato il 07.05.2019; l'avviso di notifica n. 4862404120 (anno 2020) è stato notificato il 19.11.2020; l'avviso di notifica n. 4862277272 (anno 2022) è stato notificato il 24.11.2022;
l'ingiunzione di pagamento anno 20219 è stata notificata il 27.10.2021; l'ingiunzione di pagamento anni 2020
e 2022 è stata notificata il 19.07.2023. L'avviso di notifica n. 4862404120 (anno 2020) è stato già oggetto di ricorso ed il relativo procedimento si è concluso con Sentenza n. 323/2021 depositata il 01.02.2021 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado Sez. VII ha ritenuto il ricorso infondato. Allega relazione tecnica di parte.
Nelle successive memorie il ricorrente lamenta la violazione ex art. 25-bis, nuovo comma 5-bis, d. lgs.
546/92, alla luce della riforma del processo tributario cl d. lgs. 220/2023, in ragione della mancata attestazione di conformita' di tutti gli allegati delle parti resistenti. Contesta la violazione del termine perentorio ex art. 32
d. lgs. 546/92 da parte del consorzio di bonifica in ragione della produzione dell' intera documentazione in data 11.03.2024, ossia, a meno di 20 giorni liberi dall' udienza. Contesta nuovamente la fruizione di un beneficio fondiario da parte del consorzio di bonifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto. L'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce che “le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1.” Qualora la parte resistente depositi documenti a meno di venti giorni liberi dall'udienza la
Corte non può tenerli in considerazione né ai fini istruttori né ai fini decisori. Si veda ex multis Cass. 11.04.2008,
n. 9511 ; Cass. Ordinanza 20.02.2020, nn. 4433; Cass. 727/2023. Ora, posto che l'udienza per la comparizione delle parti era fissata per il giorno 24 marzo 2024 e che la costituzione in giudizio di parte resistente è avvenuta solo 13 giorni prima della detta udienza (in data 11 marzo 2024), deve ritenersi la tardività della produzione documentale operata da parte resistente e la sua conseguente inutilizzabilità.
Consegue da tanto che resta inibito al giudice fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti, sicchè le sollevate eccezioni in questione devono ritenersi fondate atteso che il ricorrente eccependo l'inammissibilità della costituzione, ha implicitamente ed inequivocabilmente esteso l'eccezione anche alla documentazione prodotta.
Tale decisione rende ultroneo e superfluo ogni ulteriore esame del contenuto del ricorso.
Alla stregua di quanto precede, assorbito ogni altro motivo di censura, si ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese di lite considerato che il motivo del rigetto del ricorso è correlato alla mera violazione di una disposizione processuale di carattere formale.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
MA TO, TO
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7078/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 CA - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202490151239 QUOTA CONSORTIL 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202490151239 QUOTA CONSORTIL 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202490151239 QUOTA CONSORTIL 2022
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Del Sarno - 80009450653
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 120221000078128 CONSORTILE 2019
- INGIUNZIONE n. 120241000019808 CONSORTILE 2020
- INGIUNZIONE n. 120241000019808 CONSORTILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1599/2025 depositato il
25/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso avverso l' intimazione di pagamento n. 202490151239, notificata in data
18.10.2024 recante pretese creditorie aventi ad oggetto la quota consortile anni 2019, 2020 e 2022, per un importo di euro 6.149,23. Lamenta l'incompetenza territoriale della gefil s.p.a. di La spezia alla notifica dell' impugnata intimazione di pagamento in ragione della residenza e del domicilio fiscale della contribuente in
Sarno, provincia di Salerno. Ritiene che trovi applicazione l'art. 24 e 46 Dpr. 602/1973, con la conseguenza che l' intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall' ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede. La parte ricorrente sottolinea che la sua è una civile abitazione avente un piano seminterrato, sita Indirizzo_1, per cui, come potrebbe ricevere un beneficio fondiario per il sol fatto di essere ricompresa in un piano di classifica. Trattasi di una civile abitazione con seminterrato e non di un terreno. Eccepisce la nullita' dell' impugnata intimazione di pagamento in ragione della mancata e/o errata notifica, da parte dell' ente Sarno-consorzio, degli avvisi n. 4821822509, 4862404120, 4862277272
e la nullita' dell' impugnata intimazione di pagamento in ragione della mancata e/o errata notifica delle sottostanti ingiunzioni di pagamento n. 120221000078128 e n. 120241000019808.
Si costituisce il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno che argomenta tutte le proprietà che ricadono nel perimetro di contribuenza, siano esse agricole o extra-agricole, sono assoggettate al contributo consortile a nulla rilevando la tipologia e/o classe catastale di appartenenza. Le proprietà della ricorrente sono ubicate nel Comune di Sarno, territorio che ricade interamente entro il comprensorio di bonifica del Sarno. Tale circostanza sarebbe già da sola sufficiente a sostenere che dette proprietà godano del c.d. beneficio idraulico. Il Consorzio assolve la prova presuntiva del presupposto impositivo anche mediante la produzione in giudizio del Piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale, che esplica efficacia nei confronti dei singoli consorziati. Rappresenta che l'avviso di pagamento n.
4821822509 (anno 2019) è stato notificato il 07.05.2019; l'avviso di notifica n. 4862404120 (anno 2020) è stato notificato il 19.11.2020; l'avviso di notifica n. 4862277272 (anno 2022) è stato notificato il 24.11.2022;
l'ingiunzione di pagamento anno 20219 è stata notificata il 27.10.2021; l'ingiunzione di pagamento anni 2020
e 2022 è stata notificata il 19.07.2023. L'avviso di notifica n. 4862404120 (anno 2020) è stato già oggetto di ricorso ed il relativo procedimento si è concluso con Sentenza n. 323/2021 depositata il 01.02.2021 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado Sez. VII ha ritenuto il ricorso infondato. Allega relazione tecnica di parte.
Nelle successive memorie il ricorrente lamenta la violazione ex art. 25-bis, nuovo comma 5-bis, d. lgs.
546/92, alla luce della riforma del processo tributario cl d. lgs. 220/2023, in ragione della mancata attestazione di conformita' di tutti gli allegati delle parti resistenti. Contesta la violazione del termine perentorio ex art. 32
d. lgs. 546/92 da parte del consorzio di bonifica in ragione della produzione dell' intera documentazione in data 11.03.2024, ossia, a meno di 20 giorni liberi dall' udienza. Contesta nuovamente la fruizione di un beneficio fondiario da parte del consorzio di bonifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto. L'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce che “le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1.” Qualora la parte resistente depositi documenti a meno di venti giorni liberi dall'udienza la
Corte non può tenerli in considerazione né ai fini istruttori né ai fini decisori. Si veda ex multis Cass. 11.04.2008,
n. 9511 ; Cass. Ordinanza 20.02.2020, nn. 4433; Cass. 727/2023. Ora, posto che l'udienza per la comparizione delle parti era fissata per il giorno 24 marzo 2024 e che la costituzione in giudizio di parte resistente è avvenuta solo 13 giorni prima della detta udienza (in data 11 marzo 2024), deve ritenersi la tardività della produzione documentale operata da parte resistente e la sua conseguente inutilizzabilità.
Consegue da tanto che resta inibito al giudice fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti, sicchè le sollevate eccezioni in questione devono ritenersi fondate atteso che il ricorrente eccependo l'inammissibilità della costituzione, ha implicitamente ed inequivocabilmente esteso l'eccezione anche alla documentazione prodotta.
Tale decisione rende ultroneo e superfluo ogni ulteriore esame del contenuto del ricorso.
Alla stregua di quanto precede, assorbito ogni altro motivo di censura, si ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese di lite considerato che il motivo del rigetto del ricorso è correlato alla mera violazione di una disposizione processuale di carattere formale.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.