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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5679 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
PERSICO RITA, Indirizzo Telematico
parte attrice contro
cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. OCONE VINCENZO, Controparte_1 P.IVA_1
VIA CORDUSIO 4 20123 MILANO
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PREGIUDIZIALE
laddove codesto Ecc.mo Tribunale nutrisse dei dubbi sulla portata e l'interpretazione delle norme e
principi di diritto UE richiamati in atti, sospendere il giudizio de quo ai fini di un rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE, affinché essa abbia a pronunciarsi sul
seguente quesito o su altri e diversi che ritenga opportuno sollevare:
«1) Se l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea debba essere
interpretato nel senso che costituisce un aiuto di Stato una normativa nazionale, quale l'art. 7 del
D.M. 23 giugno 1997, che consente al sostituto d'imposta ( di calcolare il Controparte_1
rendimento di uno strumento di risparmio a lungo termine (buono postale fruttifero) mediante
capitalizzazione annuale degli interessi al netto di un'imposta che, secondo la normativa primaria,
è dovuta dal risparmiatore solo al momento della percezione finale del reddito, permettendo così al
sostituto d'imposta di trattenere e disporre delle somme corrispondenti all'imposta per l'intera
durata dell'investimento, fino a trenta anni, senza corresponsione di interessi.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione Europea imponga al giudice nazionale di disapplicare la suddetta
normativa nazionale, in quanto aiuto di Stato non notificato, e di ordinare il calcolo del rendimento
dovuto al risparmiatore sulla base della capitalizzazione degli interessi al lordo dell'imposta,
disapplicando la ritenuta anticipata».
NEL MERITO, in via principale: per l'intero periodo corrente dalle rispettive sottoscrizioni dei
BFP per cui è causa alle loro scadenze, accertare e dichiarare che gli interessi maturati sui medesimi
BFP devono essere misurati al lordo del prelievo fiscale, tempo per tempo fissato dalla legge e, per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della signora Controparte_1 [...]
dell'ulteriore somma pari a euro 9.257,11 oltre interessi disciplinati dall'art. 1284, Parte_1
c.
4. cc. dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: si chiede sin da ora di ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio atta ad accertare
la contabile volta all'individuazione delle somme dovute al risparmiatore in applicazione: (i) dei
rendimenti previsti in conformità al contenuto testuale dei buoni, (ii) del DM 13.6.1986 nonché della
normativa fiscale applicabile e, segnatamente, (iii) degli artt. 26 del DPR n. 600/1973, (iv) dall'art.
1 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e (v) dagli artt. 44 - 45 del
DPR n. 917/1986 (TUIR) ed ancora (vi) del D. Lgs. n. 239/1996 e dell'ancillare DM 511/1998, volta
alla determinazione del corretto importo da riconoscere per l'investimento in bpf oggetto di
contenzioso all'esponente.
Per parte convenuta:
nel merito: accertare e dichiarare che – in applicazione del D.M. 13.6.1986 e del D.M. 23.6.1997 -,
le somme dovute da a parte attrice risultano essere esclusivamente quelle già Controparte_1
correttamente corrisposte dall'ufficio postale, così come quantificate nell'allegato doc. n. 2,
conseguentemente, respingere ogni maggiore richiesta di pagamento avanzata da parte attrice, in
quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenerne al condanna all'integrazione delle somme corrisposte alla scadenza Controparte_1
di alcuni Buoni Fruttiferi Postali.
L'attrice in particolare esponeva:
- che sottoscriveva presso l'ufficio postale di Paratico (BS), i seguenti buoni fruttiferi postali,
tutti aventi l'indicazione “P.F.R.”, acronimo di pari facoltà di rimborso:
1) n. 000.413, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 14.1.1991 (doc. 2);
2) n. 000.130, serie Q, valore nominale £ 2.000.000, del 3.8.1992 (doc. 4);
3) n. 000.392, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 12.10.1990 (doc. 6);
4) n. 000.202, serie Q, valore nominale £ 500.000, del 13.1.1990 (doc. 8); 5) n. 000.276, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 18.9.1989 (doc. 10);
6) n. 000.292, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 13.10.1989 (doc. 12);
7) n. 000.257, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 28.7.1989 (doc. 14);
8) n. 000.245, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 12.7.1989 (doc. 16).
- che tra l'anno 2019 e l'anno 2022, l'attrice, raggiunta di volta in volta la maturazione di ciascun BFP sottoscritto, si recava presso l'ufficio postale di emissione per ottenerne il rimborso;
- che, tuttavia, l'attrice si avvedeva del fatto che la somma riconosciuta era inferiore rispetto a quanto dovuto, avendo capitalizzato gli interessi per il primo ventennio di validità del buono al netto della ritenuta fiscale, anziché al lordo;
- che, infatti, a fronte della contestazione, comunicava che “gi interessi maturati CP_1
annualmente sui BFP emessi a partire dal 21.
9.1986 fino al 31.12.1996 (appartenenti alla serie “Q”, “R” e “S”) dovevano essere capitalizzati annualmente al lordo della ritenuta fiscale.”;
- che la normativa in materia fiscale, infatti, si era sempre basata sul principio di cassa, per cui il prelievo fiscale opera solo nel momento in cui il collocatore consegna al risparmiatore le somme dovutegli a titolo di interessi;
- che, in particolare, l'art. 5, 2 comma del d.L.vo 239/1996 disponeva che “Per i titoli di cui
all'art.1 [nel cui ambito rientrano i BFP] non depositati presso gli intermediari di cui all'art.
2, comma 2, gli interessi, premi ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole
o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li
eroga”;
- che, pertanto, anche con riferimento alla citata ultima normativa continuava a trovare applicazione il principio di cassa di cui all'art. 26 del DPR 600/1973;
- che, infatti, il riferito art. 5, 2 comma indicava espressamente che la ritenuta operava solo in relazione alla effettiva dazione delle somme alla scadenza del relativo debito;
- che, pertanto, aveva complessivamente erogato la somma di euro 47.856,26, a CP_1
fronte di un rendimento complessivo di euro 57.113,37, con un credito residuo a favore dell'attrice ammontante a euro 9.257,11.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando la correttezza del conteggio degli interessi in ragione dell'imposizione fiscale prevista dalla normativa di riferimento.
Il giudice originario assegnatario della causa non dava corso a istruttoria alcuna e rinviava per la decisione della causa.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del presente fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 18.12.2025 per la discussione e decisone della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Parte attrice, infatti, ha contestato la liquidazione dei effettuata dalla Controparte_2
convenuta, invocando alcuni precedenti giurisprudenziali e sostenendo come il montante, che costituisce la base su cui va applicato di anno in anno l'interesse composito per i primi 20 anni di durata del buono trentennale, vada calcolato al lordo della ritenuta fiscale e dell'imposta sostitutiva,
con l'effetto che il trattamento a tasso fisso previsto per l'ultimo decennio venga determinato con riferimento al montante al lordo delle imposte, anziché al netto.
In particolare si è sostenuto come la materia sia disciplinata dall'art. 3, comma 2, lett. d) ed e) del
DPR 602/1973, richiamato dall'art. 1, comma 3, lett. b) del D.L. 556/1986 in relazione all'attività
dell'Amministrazione Postale, che prevede che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui
all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo di imposta ancorché non
corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato
al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti.”
A detta dell'attrice, quindi, come ben evidenziato dall'uso dei vocaboli ”corrisposti” e “percepiti”, le discipline fiscali suesposte rispondono al cd. principio di cassa, di tal che esse collocano il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono.
Ne conseguirebbe che il D.M. 23.06/1997, che all'art. 7 III comma recita: “…Per i buoni delle serie
ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore
di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale” dovrebbe essere disapplicato, in quanto trattasi di un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove difforme a queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene alla considerazione indebitamente anticipata del momento impositivo e che non trova ulteriore ragione normativa di efficacia in ragione della sua eventuale corrispondenza ad anteriori prassi e/o alla Risoluzione del
Ministero delle Finanze (RIS) n. 58/E del 9 maggio 2020, che certo non assurge a normazione primaria.
Sennonchè ritiene questo giudice di non poter condividere l'interpretazione sopra offerta in termini di contrasto fra la disciplina fiscale dettata dal D.M. citato, rispetto a quella del DPR 602/1973.
Le espressioni “corrisposti” e/o “percepiti”, infatti, non necessariamente devono essere intesi come inequivocabilmente evocanti il principio di cassa, ma piuttosto devono essere intesi come riferiti al momento in cui detti interessi producano un effetto contabile a vantaggio del soggetto tenuto al regime di imposizione fiscale;
in tale chiave, quindi, il successivo D.M. 23.6.1997, riferito alla particolare materia in esame, ha chiarito la disciplina in ragione della specificità della fattispecie,
ribadendo come “gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Correttamente la convenuta ha evidenziato come, ragionando nel senso opposto, si giungerebbe a un effetto paradossale, per cui l'imposta sostitutiva maturata di anno in anno per i primi venti anni di validità del titolo, concorrendo a formare il montante finale su cui operare la rendita in misura fissa per l'ultimo decennio, contribuirebbe a maturare interessi a favore del privato risparmiatore, titolare del buono, sebbene dette somme spetterebbero allo Stato, quale imposta da versare in regime differito,
secondo il criterio di cassa.
Né tale soluzione comporta un inammissibile aiuto di Stato in favore del sostituto di imposta.
Tali considerazioni, pertanto, portano a rigettare la domanda attorea, non ravvisandosi errori o violazioni di norme in sede di liquidazione dei buoni postali oggetto di causa.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto, peraltro, costituisce giustificato motivo che giustifica la compensazione delle sperse di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 19 dicembre 2025
Il giudice
RA ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
PERSICO RITA, Indirizzo Telematico
parte attrice contro
cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. OCONE VINCENZO, Controparte_1 P.IVA_1
VIA CORDUSIO 4 20123 MILANO
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PREGIUDIZIALE
laddove codesto Ecc.mo Tribunale nutrisse dei dubbi sulla portata e l'interpretazione delle norme e
principi di diritto UE richiamati in atti, sospendere il giudizio de quo ai fini di un rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE, affinché essa abbia a pronunciarsi sul
seguente quesito o su altri e diversi che ritenga opportuno sollevare:
«1) Se l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea debba essere
interpretato nel senso che costituisce un aiuto di Stato una normativa nazionale, quale l'art. 7 del
D.M. 23 giugno 1997, che consente al sostituto d'imposta ( di calcolare il Controparte_1
rendimento di uno strumento di risparmio a lungo termine (buono postale fruttifero) mediante
capitalizzazione annuale degli interessi al netto di un'imposta che, secondo la normativa primaria,
è dovuta dal risparmiatore solo al momento della percezione finale del reddito, permettendo così al
sostituto d'imposta di trattenere e disporre delle somme corrispondenti all'imposta per l'intera
durata dell'investimento, fino a trenta anni, senza corresponsione di interessi.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione Europea imponga al giudice nazionale di disapplicare la suddetta
normativa nazionale, in quanto aiuto di Stato non notificato, e di ordinare il calcolo del rendimento
dovuto al risparmiatore sulla base della capitalizzazione degli interessi al lordo dell'imposta,
disapplicando la ritenuta anticipata».
NEL MERITO, in via principale: per l'intero periodo corrente dalle rispettive sottoscrizioni dei
BFP per cui è causa alle loro scadenze, accertare e dichiarare che gli interessi maturati sui medesimi
BFP devono essere misurati al lordo del prelievo fiscale, tempo per tempo fissato dalla legge e, per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della signora Controparte_1 [...]
dell'ulteriore somma pari a euro 9.257,11 oltre interessi disciplinati dall'art. 1284, Parte_1
c.
4. cc. dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: si chiede sin da ora di ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio atta ad accertare
la contabile volta all'individuazione delle somme dovute al risparmiatore in applicazione: (i) dei
rendimenti previsti in conformità al contenuto testuale dei buoni, (ii) del DM 13.6.1986 nonché della
normativa fiscale applicabile e, segnatamente, (iii) degli artt. 26 del DPR n. 600/1973, (iv) dall'art.
1 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e (v) dagli artt. 44 - 45 del
DPR n. 917/1986 (TUIR) ed ancora (vi) del D. Lgs. n. 239/1996 e dell'ancillare DM 511/1998, volta
alla determinazione del corretto importo da riconoscere per l'investimento in bpf oggetto di
contenzioso all'esponente.
Per parte convenuta:
nel merito: accertare e dichiarare che – in applicazione del D.M. 13.6.1986 e del D.M. 23.6.1997 -,
le somme dovute da a parte attrice risultano essere esclusivamente quelle già Controparte_1
correttamente corrisposte dall'ufficio postale, così come quantificate nell'allegato doc. n. 2,
conseguentemente, respingere ogni maggiore richiesta di pagamento avanzata da parte attrice, in
quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenerne al condanna all'integrazione delle somme corrisposte alla scadenza Controparte_1
di alcuni Buoni Fruttiferi Postali.
L'attrice in particolare esponeva:
- che sottoscriveva presso l'ufficio postale di Paratico (BS), i seguenti buoni fruttiferi postali,
tutti aventi l'indicazione “P.F.R.”, acronimo di pari facoltà di rimborso:
1) n. 000.413, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 14.1.1991 (doc. 2);
2) n. 000.130, serie Q, valore nominale £ 2.000.000, del 3.8.1992 (doc. 4);
3) n. 000.392, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 12.10.1990 (doc. 6);
4) n. 000.202, serie Q, valore nominale £ 500.000, del 13.1.1990 (doc. 8); 5) n. 000.276, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 18.9.1989 (doc. 10);
6) n. 000.292, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 13.10.1989 (doc. 12);
7) n. 000.257, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 28.7.1989 (doc. 14);
8) n. 000.245, serie Q, valore nominale £ 1.000.000, del 12.7.1989 (doc. 16).
- che tra l'anno 2019 e l'anno 2022, l'attrice, raggiunta di volta in volta la maturazione di ciascun BFP sottoscritto, si recava presso l'ufficio postale di emissione per ottenerne il rimborso;
- che, tuttavia, l'attrice si avvedeva del fatto che la somma riconosciuta era inferiore rispetto a quanto dovuto, avendo capitalizzato gli interessi per il primo ventennio di validità del buono al netto della ritenuta fiscale, anziché al lordo;
- che, infatti, a fronte della contestazione, comunicava che “gi interessi maturati CP_1
annualmente sui BFP emessi a partire dal 21.
9.1986 fino al 31.12.1996 (appartenenti alla serie “Q”, “R” e “S”) dovevano essere capitalizzati annualmente al lordo della ritenuta fiscale.”;
- che la normativa in materia fiscale, infatti, si era sempre basata sul principio di cassa, per cui il prelievo fiscale opera solo nel momento in cui il collocatore consegna al risparmiatore le somme dovutegli a titolo di interessi;
- che, in particolare, l'art. 5, 2 comma del d.L.vo 239/1996 disponeva che “Per i titoli di cui
all'art.1 [nel cui ambito rientrano i BFP] non depositati presso gli intermediari di cui all'art.
2, comma 2, gli interessi, premi ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole
o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li
eroga”;
- che, pertanto, anche con riferimento alla citata ultima normativa continuava a trovare applicazione il principio di cassa di cui all'art. 26 del DPR 600/1973;
- che, infatti, il riferito art. 5, 2 comma indicava espressamente che la ritenuta operava solo in relazione alla effettiva dazione delle somme alla scadenza del relativo debito;
- che, pertanto, aveva complessivamente erogato la somma di euro 47.856,26, a CP_1
fronte di un rendimento complessivo di euro 57.113,37, con un credito residuo a favore dell'attrice ammontante a euro 9.257,11.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando la correttezza del conteggio degli interessi in ragione dell'imposizione fiscale prevista dalla normativa di riferimento.
Il giudice originario assegnatario della causa non dava corso a istruttoria alcuna e rinviava per la decisione della causa.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del presente fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 18.12.2025 per la discussione e decisone della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Parte attrice, infatti, ha contestato la liquidazione dei effettuata dalla Controparte_2
convenuta, invocando alcuni precedenti giurisprudenziali e sostenendo come il montante, che costituisce la base su cui va applicato di anno in anno l'interesse composito per i primi 20 anni di durata del buono trentennale, vada calcolato al lordo della ritenuta fiscale e dell'imposta sostitutiva,
con l'effetto che il trattamento a tasso fisso previsto per l'ultimo decennio venga determinato con riferimento al montante al lordo delle imposte, anziché al netto.
In particolare si è sostenuto come la materia sia disciplinata dall'art. 3, comma 2, lett. d) ed e) del
DPR 602/1973, richiamato dall'art. 1, comma 3, lett. b) del D.L. 556/1986 in relazione all'attività
dell'Amministrazione Postale, che prevede che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui
all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo di imposta ancorché non
corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato
al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti.”
A detta dell'attrice, quindi, come ben evidenziato dall'uso dei vocaboli ”corrisposti” e “percepiti”, le discipline fiscali suesposte rispondono al cd. principio di cassa, di tal che esse collocano il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono.
Ne conseguirebbe che il D.M. 23.06/1997, che all'art. 7 III comma recita: “…Per i buoni delle serie
ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore
di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale” dovrebbe essere disapplicato, in quanto trattasi di un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove difforme a queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene alla considerazione indebitamente anticipata del momento impositivo e che non trova ulteriore ragione normativa di efficacia in ragione della sua eventuale corrispondenza ad anteriori prassi e/o alla Risoluzione del
Ministero delle Finanze (RIS) n. 58/E del 9 maggio 2020, che certo non assurge a normazione primaria.
Sennonchè ritiene questo giudice di non poter condividere l'interpretazione sopra offerta in termini di contrasto fra la disciplina fiscale dettata dal D.M. citato, rispetto a quella del DPR 602/1973.
Le espressioni “corrisposti” e/o “percepiti”, infatti, non necessariamente devono essere intesi come inequivocabilmente evocanti il principio di cassa, ma piuttosto devono essere intesi come riferiti al momento in cui detti interessi producano un effetto contabile a vantaggio del soggetto tenuto al regime di imposizione fiscale;
in tale chiave, quindi, il successivo D.M. 23.6.1997, riferito alla particolare materia in esame, ha chiarito la disciplina in ragione della specificità della fattispecie,
ribadendo come “gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere
capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Correttamente la convenuta ha evidenziato come, ragionando nel senso opposto, si giungerebbe a un effetto paradossale, per cui l'imposta sostitutiva maturata di anno in anno per i primi venti anni di validità del titolo, concorrendo a formare il montante finale su cui operare la rendita in misura fissa per l'ultimo decennio, contribuirebbe a maturare interessi a favore del privato risparmiatore, titolare del buono, sebbene dette somme spetterebbero allo Stato, quale imposta da versare in regime differito,
secondo il criterio di cassa.
Né tale soluzione comporta un inammissibile aiuto di Stato in favore del sostituto di imposta.
Tali considerazioni, pertanto, portano a rigettare la domanda attorea, non ravvisandosi errori o violazioni di norme in sede di liquidazione dei buoni postali oggetto di causa.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto, peraltro, costituisce giustificato motivo che giustifica la compensazione delle sperse di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 19 dicembre 2025
Il giudice
RA ER