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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7900 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 45556 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Simona Barbaliscia – ricorrente, Parte_1 opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Cristiana Giordano – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione avviso di addebito
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto (n. 397 2024 0015182053 000) per l'insussistenza dell'obbligo del ricorrente a contribuire nella Gestione Commercianti;
b) dichiara il diritto del ricorrente alla cancellazione da tale Gestione;
c) condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in €. 60,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 11/12/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1
l' proponendo opposizione avverso avviso di addebito n. 397 2024 CP_1
0015182053 000, notificatogli il 14/11/2024, col quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 25.488,85 a titolo di contributi fissi omessi nella Gestione Commercianti relativi al periodo che va dalla 4^ rata dell'anno 2018 alla 3^ rata dell'anno 2023. A fondamento dell'opposizione, volta all'invalidazione del titolo ed alla cancellazione dell'iscrizione, premesso di essere stato iscritto quale socio accomandatario della S.E.G. Immobiliare S.a.s., deduceva (in sintesi): a) insussistenza dei presupposti per l'iscrizione e la contribuzione, posto che: i) la società non svolgeva attività commerciale, ma di mera messa in locazione di due immobili di proprietà; ii) egli non vi prestava lavoro abituale. Resisteva l' chiedendo respingersi l'opposizione perché (in sintesi): l'attività CP_1 di locazione di immobili aveva natura commerciale;
poiché la società era attiva e non aveva dipendenti né addetti doveva presumersi che il si desse Pt_1 ~ 2 ~
abitualmente carico dell'attività aziendale anche sul piano esecutivo/operativo, potendo questa anche assumere carattere intellettuale organizzativo/direttivo; tanto più che egli ne era socio accomandatario e socio unico;
né egli svolgeva alcun'altra attività soggetta a contribuzione;
l'iscrizione era avvenuta automaticamente ai sensi dell'art. 44, co.8, del D.L. n. 269/2003, conv. in legge n.326/2003. La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. L'opposizione appare fondata.
2. Risulta incontroverso, nonché palesato dai dati documentati dell'anagrafe tributaria, delle dichiarazioni dei redditi della SEG Immobiliare S.a.s. (codice Ateco 602001), dai prodotti contratti di locazione e dalla deposizione del teste che detta società ha sempre svolto solo attività di locazione di Tes_1 immobili propri.
3. Il giudicante non ha motivo di ulteriormente discostarsi dall'insegnamento, ormai consolidatosi, di legittimità, secondo il quale l'attività svolta da tali società non può ritenersi commerciale ai fini che qui occupano dell'obbligo contributivo dei soci d'opera, qualora si risolva nella mera riscossione dei canoni, senza attività di intermediazione commerciale (Cass. 3145/2013, 17643/2016, 485/2017, 29642/2017, 126/2018, 12981/2018).
4. Né assume rilevanza il fatto che in un arresto precedente tra le stesse parti (Trib. Roma 2260 del 7/3/2016) questo stesso giudice abbia giudicato sul punto diversamente, posto che anche l'avviso di addebito del 2014 che formava oggetto di quel procedimento è stato dichiarato inefficace per insussistenza dell'obbligo contributivo (benchè in quel caso, solo per mancanza di prova di lavoro abituale), sicchè quell'assunto non è stato determinante per la decisione, il che esclude il giudicato implicito. D'altronde, dopo quella sentenza questo stesso Tribunale, con sentenza n. 4224 del 3/7/2021, ha annullato successiva pretesa creditoria tra le stesse parti basandosi anche sulla natura non commerciale dell'attività sociale, sicchè a ragionare diversamente il giudicato caduto anche su tale sentenza supererebbe il precedente.
5. Malgrado tale rilievo sia assorbente, osserva ulteriormente il giudicante che è insegnamento ormai largamente consolidato e qui condiviso che i soci di società commerciali non sono come tali tenuti a contribuire nella gestione commercianti se non in quanto prestino nell'impresa collettiva lavoro personale abituale e prevalente (Cass SU n. 3240/2010; Cass. 11804/2012, 2139/2014, 9873/2014, 3835/2016, 5210/2017, 4440/2017, 19273/2018, 31286/2019, 1684/2021, 2665/2021); e che a tal fine non rileva nemmeno siano in ipotesi amministratori, dovendosi distinguere, anche nel lavoro intellettuale, tra l'attività di organizzazione dei fattori produttivi, di decisione;
e quella di partecipazione abituale al ciclo produttivo. Si è infatti condivisibilmente rimarcato che “….detta assicurazione (ossia l'AGO Commercianti) è posta a protezione, sin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo…….ma per il fatto che….siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa ~ 3 ~
abituale, nel suo momento esecutivo….”. (Cass. SU n.3240/2010); sicchè il lavoro cui si riferisce l'art. 1, co.203 cit. va considerato “al netto dell'attività svolta quale amministratore” (Cass. 4440/2017, 19273/2018, 1759/2021, 24439/2023), in termini di “ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo dell'impresa” (da ultimo Cass. 24439/2023).
6. Ed invero, se è vero che l'art. 1, co.203, della legge n.662/96 ha la finalità di fornire assicurazione obbligatoria Ivs ai soci di srl che lavorano abitualmente in azienda, cosa che avviene spesso specie in Italia in ragione della proliferazione di “microimprese”; è anche irrevocabile in dubbio che una assicurazione Ivs, ossia avente la funzione di coprire il rischio derivante dall'impossibilità di lavorare per età o vecchiaia, con base periodica fissa indipendente dal reddito (quale quella prevista per la gestione commercianti), ha senso solo se si svolge un'attività lavorativa che, anche se intellettuale, abbia una consistenza sufficiente perché esista concretamente il rischio da perdita di capacità reddituale da lavoro in senso tecnico.
7. L'onere della prova grava sull' (Cass. 3835/2016, 2665/2021, CP_1
24439/2023); che quindi, prima di procedere ad iscrizioni officiose, dovrebbe svolgere concreti accertamenti;
e non può affatto essere ritorto contro il privato sol perché l' ricava da meri dati camerali meri indizi. CP_1
8. Le prospettazioni difensive dell' palesano invece la prosecuzione di una CP_1 prassi volta a procedere ad iscrizioni sulla base di indizi che, a prescindere dalla manifesta inidoneità a condurre a valide presunzioni secondo l'art. 2729 c.c. non possono che apparire manifestamente inconsistenti.
9. Il fatto che, come nella specie, una società composta da due soci (v. visura: l'attore è socio al 50%; l'assunto dell secondo il quale egli sarebbe socio CP_1 unico è smentito “ex tabulas”) risulti cameralmente priva di dipendenti non prova affatto che uno in particolare di essi vi lavori in modo abituale anche nel senso di non occasionale, perché è possibile che vi lavori solo l'altro socio o la società si avvalga di collaboratori esterni, o non ci sia bisogno di alcun lavoro abituale.
10. L'art.44, co.8, del d.l. n.269/2003, conv. in legge n. 326/2003 prevede che le domande di iscrizione alla CCIAA hanno effetto anche ai fini dell'iscrizione previdenziale “sussistendo i presupposti di legge”; e poiché nessuna legge prevede che i soci di s.r.l. vanno iscritti come tali o sulla base di presunzioni traibili da dati camerali alla Gestione Commercianti, non porta nulla agli assunti dell' CP_1
11. Non c'è alcuna evidenza che l'attore abbia mai chiesto di essere iscritto.
12. V'è peraltro da aggiungere che intanto si può ritenere accertato che un socio di una società commerciale abbia svolto lavoro abituale aziendale, in quanto si dimostri almeno che ci sia lavoro aziendale abituale in generale, il che non è affatto detto, e che l' non ha nemmeno tentato di provare. CP_1
13. Dalla deposizione del teste consulente fiscale della società dalla Tes_2 costituzione della stessa, risulta che il non ha mai svolto alcun lavoro Pt_1 aziendale, peraltro nemmeno necessario, visto che la società non fa che ~ 4 ~
riscuotere i canoni di locazione dei due immobili di proprietà dai due locatari, che sono sempre gli stessi, cosa che rende non necessaria persino una attività di interrelazione con gli stessi, che peraltro, se del caso, è svolta dallo stesso teste.
14. L'avviso di addebito opposto va pertanto dichiarato inefficace per insussistenza dell'obbligo contributivo. E visto che è la terza volta che l' pretende CP_1 infondatamente contribuzione, a buon diritto l'attore chiede dichiararsi il suo diritto ad essere cancellato alla Gestione Commercianti.
15. Una condanna in tal senso è invece inammissibile, non potendo le PP.AA. essere condannate ad un “facere” infungibile, in base ai limiti posti dalla giurisdizione dall'art. 4 LAC (Cass. 5825/2021).
16. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 3 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 45556 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Simona Barbaliscia – ricorrente, Parte_1 opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Cristiana Giordano – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione avviso di addebito
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto (n. 397 2024 0015182053 000) per l'insussistenza dell'obbligo del ricorrente a contribuire nella Gestione Commercianti;
b) dichiara il diritto del ricorrente alla cancellazione da tale Gestione;
c) condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in €. 60,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 11/12/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1
l' proponendo opposizione avverso avviso di addebito n. 397 2024 CP_1
0015182053 000, notificatogli il 14/11/2024, col quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 25.488,85 a titolo di contributi fissi omessi nella Gestione Commercianti relativi al periodo che va dalla 4^ rata dell'anno 2018 alla 3^ rata dell'anno 2023. A fondamento dell'opposizione, volta all'invalidazione del titolo ed alla cancellazione dell'iscrizione, premesso di essere stato iscritto quale socio accomandatario della S.E.G. Immobiliare S.a.s., deduceva (in sintesi): a) insussistenza dei presupposti per l'iscrizione e la contribuzione, posto che: i) la società non svolgeva attività commerciale, ma di mera messa in locazione di due immobili di proprietà; ii) egli non vi prestava lavoro abituale. Resisteva l' chiedendo respingersi l'opposizione perché (in sintesi): l'attività CP_1 di locazione di immobili aveva natura commerciale;
poiché la società era attiva e non aveva dipendenti né addetti doveva presumersi che il si desse Pt_1 ~ 2 ~
abitualmente carico dell'attività aziendale anche sul piano esecutivo/operativo, potendo questa anche assumere carattere intellettuale organizzativo/direttivo; tanto più che egli ne era socio accomandatario e socio unico;
né egli svolgeva alcun'altra attività soggetta a contribuzione;
l'iscrizione era avvenuta automaticamente ai sensi dell'art. 44, co.8, del D.L. n. 269/2003, conv. in legge n.326/2003. La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. L'opposizione appare fondata.
2. Risulta incontroverso, nonché palesato dai dati documentati dell'anagrafe tributaria, delle dichiarazioni dei redditi della SEG Immobiliare S.a.s. (codice Ateco 602001), dai prodotti contratti di locazione e dalla deposizione del teste che detta società ha sempre svolto solo attività di locazione di Tes_1 immobili propri.
3. Il giudicante non ha motivo di ulteriormente discostarsi dall'insegnamento, ormai consolidatosi, di legittimità, secondo il quale l'attività svolta da tali società non può ritenersi commerciale ai fini che qui occupano dell'obbligo contributivo dei soci d'opera, qualora si risolva nella mera riscossione dei canoni, senza attività di intermediazione commerciale (Cass. 3145/2013, 17643/2016, 485/2017, 29642/2017, 126/2018, 12981/2018).
4. Né assume rilevanza il fatto che in un arresto precedente tra le stesse parti (Trib. Roma 2260 del 7/3/2016) questo stesso giudice abbia giudicato sul punto diversamente, posto che anche l'avviso di addebito del 2014 che formava oggetto di quel procedimento è stato dichiarato inefficace per insussistenza dell'obbligo contributivo (benchè in quel caso, solo per mancanza di prova di lavoro abituale), sicchè quell'assunto non è stato determinante per la decisione, il che esclude il giudicato implicito. D'altronde, dopo quella sentenza questo stesso Tribunale, con sentenza n. 4224 del 3/7/2021, ha annullato successiva pretesa creditoria tra le stesse parti basandosi anche sulla natura non commerciale dell'attività sociale, sicchè a ragionare diversamente il giudicato caduto anche su tale sentenza supererebbe il precedente.
5. Malgrado tale rilievo sia assorbente, osserva ulteriormente il giudicante che è insegnamento ormai largamente consolidato e qui condiviso che i soci di società commerciali non sono come tali tenuti a contribuire nella gestione commercianti se non in quanto prestino nell'impresa collettiva lavoro personale abituale e prevalente (Cass SU n. 3240/2010; Cass. 11804/2012, 2139/2014, 9873/2014, 3835/2016, 5210/2017, 4440/2017, 19273/2018, 31286/2019, 1684/2021, 2665/2021); e che a tal fine non rileva nemmeno siano in ipotesi amministratori, dovendosi distinguere, anche nel lavoro intellettuale, tra l'attività di organizzazione dei fattori produttivi, di decisione;
e quella di partecipazione abituale al ciclo produttivo. Si è infatti condivisibilmente rimarcato che “….detta assicurazione (ossia l'AGO Commercianti) è posta a protezione, sin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo…….ma per il fatto che….siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa ~ 3 ~
abituale, nel suo momento esecutivo….”. (Cass. SU n.3240/2010); sicchè il lavoro cui si riferisce l'art. 1, co.203 cit. va considerato “al netto dell'attività svolta quale amministratore” (Cass. 4440/2017, 19273/2018, 1759/2021, 24439/2023), in termini di “ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo dell'impresa” (da ultimo Cass. 24439/2023).
6. Ed invero, se è vero che l'art. 1, co.203, della legge n.662/96 ha la finalità di fornire assicurazione obbligatoria Ivs ai soci di srl che lavorano abitualmente in azienda, cosa che avviene spesso specie in Italia in ragione della proliferazione di “microimprese”; è anche irrevocabile in dubbio che una assicurazione Ivs, ossia avente la funzione di coprire il rischio derivante dall'impossibilità di lavorare per età o vecchiaia, con base periodica fissa indipendente dal reddito (quale quella prevista per la gestione commercianti), ha senso solo se si svolge un'attività lavorativa che, anche se intellettuale, abbia una consistenza sufficiente perché esista concretamente il rischio da perdita di capacità reddituale da lavoro in senso tecnico.
7. L'onere della prova grava sull' (Cass. 3835/2016, 2665/2021, CP_1
24439/2023); che quindi, prima di procedere ad iscrizioni officiose, dovrebbe svolgere concreti accertamenti;
e non può affatto essere ritorto contro il privato sol perché l' ricava da meri dati camerali meri indizi. CP_1
8. Le prospettazioni difensive dell' palesano invece la prosecuzione di una CP_1 prassi volta a procedere ad iscrizioni sulla base di indizi che, a prescindere dalla manifesta inidoneità a condurre a valide presunzioni secondo l'art. 2729 c.c. non possono che apparire manifestamente inconsistenti.
9. Il fatto che, come nella specie, una società composta da due soci (v. visura: l'attore è socio al 50%; l'assunto dell secondo il quale egli sarebbe socio CP_1 unico è smentito “ex tabulas”) risulti cameralmente priva di dipendenti non prova affatto che uno in particolare di essi vi lavori in modo abituale anche nel senso di non occasionale, perché è possibile che vi lavori solo l'altro socio o la società si avvalga di collaboratori esterni, o non ci sia bisogno di alcun lavoro abituale.
10. L'art.44, co.8, del d.l. n.269/2003, conv. in legge n. 326/2003 prevede che le domande di iscrizione alla CCIAA hanno effetto anche ai fini dell'iscrizione previdenziale “sussistendo i presupposti di legge”; e poiché nessuna legge prevede che i soci di s.r.l. vanno iscritti come tali o sulla base di presunzioni traibili da dati camerali alla Gestione Commercianti, non porta nulla agli assunti dell' CP_1
11. Non c'è alcuna evidenza che l'attore abbia mai chiesto di essere iscritto.
12. V'è peraltro da aggiungere che intanto si può ritenere accertato che un socio di una società commerciale abbia svolto lavoro abituale aziendale, in quanto si dimostri almeno che ci sia lavoro aziendale abituale in generale, il che non è affatto detto, e che l' non ha nemmeno tentato di provare. CP_1
13. Dalla deposizione del teste consulente fiscale della società dalla Tes_2 costituzione della stessa, risulta che il non ha mai svolto alcun lavoro Pt_1 aziendale, peraltro nemmeno necessario, visto che la società non fa che ~ 4 ~
riscuotere i canoni di locazione dei due immobili di proprietà dai due locatari, che sono sempre gli stessi, cosa che rende non necessaria persino una attività di interrelazione con gli stessi, che peraltro, se del caso, è svolta dallo stesso teste.
14. L'avviso di addebito opposto va pertanto dichiarato inefficace per insussistenza dell'obbligo contributivo. E visto che è la terza volta che l' pretende CP_1 infondatamente contribuzione, a buon diritto l'attore chiede dichiararsi il suo diritto ad essere cancellato alla Gestione Commercianti.
15. Una condanna in tal senso è invece inammissibile, non potendo le PP.AA. essere condannate ad un “facere” infungibile, in base ai limiti posti dalla giurisdizione dall'art. 4 LAC (Cass. 5825/2021).
16. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 3 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)