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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 215/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 2 maggio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Brunella Bonofiglio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al viale G. Mancini, n. 222, E (c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_2 gata dall'avv. Martina Vetere ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via F. Acri, n. 3, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 2/5/2025 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 27/1/2025 e ritualmente notificato, Parte_1 ha premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con
[...]
con cui ha convissuto nel comune di Cosenza dal 2017 sino Controparte_1 al mese di settembre 2022, dalla quale, in data 29/4/2019, è nato il figlio
, riconosciuto da entrambi i genitori. Persona_1
La ricorrente ha riferito che il rapporto more uxorio si è logorato a causa di gravi dissapori intervenuti tra le parti e che, su suo invito, il ha lasciato la CP_1 casa familiare, trasferendosi altrove. Ha, altresì, narrato che da quel momento, il resistente si è disinteressato del figlio, moralmente e materialmente, delegando alla madre ogni incombenza relativa al minore, recandosi a vederlo in maniera irregolare e contribuendo al mantenimento solo occasionalmente e con somme esigue. In ordine alla situazione economica delle parti, la Pt_1 ha rappresentato di svolgere lavoretti occasionali e di essere priva di redditi propri, ricorrendo all'aiuto dei suoi congiunti per le spese familiari, mentre il resistente gestisce, insieme al padre, attività di vendita al dettaglio di corredo e biancheria da casa e detiene una piccola quota della società intestataria dell'attività commerciale. Ha, infine, rappresentato di avere rinnovato il contratto di locazione della casa familiare dove vive insieme al figlio minore. La ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di disporre l'affidamento Pt_1 condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre nella casa familiare, disciplina del diritto di visita del padre, con obbligo di costui di provvedere al mantenimento del minore nella misura di € 500,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alle Controparte_1 condizioni di affido, collocamento e diritto di visita invocate dalla ricorrente, si è opposto a quelle economiche, deducendo di non potere corrispondere l'importo ex adverso richiesto essendo disoccupato, fatta eccezione per qualche lavoretto saltuario, oltre che onerato della corresponsione di altro assegno mensile di € 200,00 in favore del figlio minore nato da una precedente Per_2 relazione sentimentale. Ha, quindi, chiesto di essere onerato della corresponsione di soli € 200,00 per il mantenimento di , oltre al Persona_1
50% delle spese straordinarie. Alla prima udienza del 2/5/2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo nel senso di prevedere l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre da svolgersi secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un pomeriggio alla settimana, nella giornata di mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, oltre a tutti i fine settimana dalle ore 16:00 del sabato pomeriggio alle ore 20:00 della domenica. Durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per una settimana nel mese di luglio e per un'altra nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 15 giugno di ciascun anno;
durante le festività natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni della Vigilia di Natale, Capodanno ed Epifania con un genitore e i giorni di Natale, Capodanno ed Epifania con l'altro, secondo una turnazione che verrà concordata;
durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo (c.d. pasquetta) con l'altro. Il minore trascorrerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà col padre;
allo stesso modo trascorrerà con la madre il giorno del compleanno di questa e col padre il giorno del compleanno di questo. Nella giornata del compleanno del
Pagina 2 di 3 bambino, i genitori si impegnano ad organizzarsi in modo tale che Per_1
possa vederli entrambi. Le parti si sono anche accordate nel senso che il
[...] re provvederà al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario e obbligo di mantenimento a suo carico del figlio minore può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse del minore, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto al quale sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo. Restano fermi tutti gli altri impegni assunti dalle parti in ordine alla attribuzione per intero alla dell'assegno unico Pt_1 universale. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- il figlio minore nato a [...], il [...], è Persona_3 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le parti;
- è obbligato a versare a per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore un assegno di € 200,00, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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