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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/05/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
sent. n. ______
cont. n. ______
cron. n. ______
rep. n. _______
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI VERONA
sezione prima civile
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Antonella Guerra - Presidente
Silvia Rizzuto - Giudice
Virginia Manfroni - Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 806/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa con ricorso depositato il 28/01/2025
da
(c. f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. DE BONA MARIKA presso il cui studio elettivamente domiciliata, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero
o 0 o
Oggetto: scioglimento del matrimonio – sentenza parziale
o 0 o
Conclusioni per la parte ricorrente
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile a Villafranca di Verona
(VR) in data 18/03/2017, risultano separati in forza di sentenza di separazione del Tribunale di Verona n. 823/2023 pubblicata in data 20 maggio 2024.
L'udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data 09/11/2022 e, pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 28/01/2025, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio,
dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2 La causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande delle parti.
Il regolamento delle spese processuali avverrà con la sentenza definitiva.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69
lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a VILLAFRANCA DI
VERONA (VR) in data 18/03/2017 tra i signori Parte_1
e matrimonio trascritto nei registri degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (VR) al n. 10
– Parte I – Serie / – anno 2017.
2. Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la trattazione e l'istruzione sulle ulteriori domande;
3. Rimette alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.5.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
La Giudice rel.
Virginia Manfroni
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