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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8577 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
22.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 8159/2025 avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via Scipione Rovito 22, presso lo studio dell'avv. Giovanni Gallotto, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
LC De PE n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PE : in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario di invalido totale e permanente (100%) utile per la pensione d'inabilità dalla data della domanda amministrativa o da quella ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PE L : dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 01.04.2025, la ricorrente esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 4703/2024), a seguito di domanda amministrativa del 05.06.2023, per accertare la sussistenza del requisito sanitario di
1 invalido totale utile per la pensione d'inabilità dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa ritenuta in giustizia.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. , Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato in capo alla ricorrente:” […] PUÒ essere considerata pensionabile ex lege, configurandosi attualmente un grado di invalidità del 81 %
(ottantuno percento), a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (GIUGNO 2023)”.
Contestava, pertanto, le conclusioni del C.T.U. limitatamente al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari di invalido totale e permanente (100%) utile per la pensione d'inabilità, deducendo l'errata valutazione delle patologie che la affliggono e del quadro clinico sofferto.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, eccependo la contraddittorietà dell'assunto, in virtù delle proprie condizioni sanitarie, in quanto portatore di un quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità e complessità.
Censurava l'omessa valutazione da parte del CTU di tutte le patologie sofferte contestando in particolare il metodo di calcolo delle percentuali con riferimento alle patologie concorrenti.
Tanto premesso, con la presente opposizione, la ricorrente concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido totale e permanente (100%) utile per la pensione d'inabilità dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP e disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u., l'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo alla ricorrente le seguenti patologie:
“Esiti di pregresso adenocarcinoma gastrico, in attuale follow-up riferito sino ad ora sempre negativo per segni e/o sintomi di ripresa e/o progressione di malattia, cT3 N + M0 sottoposta a trattamento neoadiuvante (3 TCF) nel 2014 prima ed 1 ciclo (sospeso per pessima compliance)
2 dopo l'intervento di gastrectomia totale e linfoadenectomia D2 eseguito nel gennaio 2015; successiva comparsa di recidiva tumorale locoregionale a settembre 2015 trattata prima con nuova chemioradioterapia neoadiuvante con cisplatino e poi con intervento chirurgico di surrenectomia sinistra e linfoadenopatia, colecistectomia ➢ Evidenza alla tac di fenomeni involutivi fibrotici verosimilmente su base post-attinica del corpo pancreatico con riferita dumping sindrome e frequenti crisi ipoglicemiche, allo stato attuale trattate con solo regime dietetico ➢ Depressione del tono dell'umore ➢ Reflusso esofageo con pirosi retrosternale da reflusso ➢ Distiroidismo tiroideo nodulare in eutiroidismo naturale ➢ Ptosi rene dx secondaria all'epatomegalia ➢ Anemia secondaria da carenza di ferro e vitamina B12 e ipovitaminosi D ➢
Esiti di remota appendicectomia ➢ Esiti di asportazione di leiomioma cardiale nel 2008 “ Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta: “Sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente si può affermare che tutte le patologie sopra descritte possono considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa (giugno 2023); successivamente a tale data, nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario, confrontando quanto emerge dallo studio della documentazione in atti, non è documentato un significativo aggravamento del quadro clinico, né l'insorgenza di nuove o comunque significativamente incidenti sulla valutazione medico legale. 3 – Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità di lavoro, si può affermare, che esse allo stato attuale NON HANNO determinato la necessità di un prolungato intervento socio sanitario multidisciplinare e NON HANNO determinato una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa, bensì una superiore al 74 %.
Pertanto, all'esito dell'esame, così concludeva: “si può affermare anche che la Sig.ra
, sulla scorta dell'esame clinico diretto e dello studio della Parte_1 documentazione agli atti necessaria e sufficiente, PUÒ essere considerata pensionabile ex lege, configurandosi attualmente un grado di invalidità del 81 % (ottantuno percento), a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (GIUGNO 2023).”
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato tutte le patologie indicate nel presente ricorso in opposizione, in ragione delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento del requisito sanitario di invalido totale e permanente (100%) utile per la pensione d'inabilità.
Va, altresì ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione della pensione di inabilità, ha chiarito che: “L'art. 8 della l. n. 222 del 1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della
l. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato
3 raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.”, (cfr. Cass. ord. n.
8678/2018).
Va, infine, osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. In particolare in materia di invalidità civile, la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio e quelle di parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico non è sufficiente a determinare un vizio di motivazione della sentenza, occorrendo che gli errori e le lacune della consulenza si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, ovvero nell'omissione di accertamenti strumentali indispensabili per una corretta diagnosi.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. , tali doglianze non possono Persona_1 inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n.
4254).
Peraltro va sottolineato che nel caso di specie l'istante non ha provato che le eventuali deficienze o insufficienti valutazioni delle patologie erano in guisa tale da determinare il raggiungimento dell'(unica) percentuale utile per la prestazione invocata ovvero la pensione di invalidità che richiede il 100%. Infatti , come è noto, applicandosi il criterio del calcolo riduzionistico (cd. metodo di Balthazard) solo l'individuazione di un codice tabellare che preveda la percentuale di 100 consente il raggiungimento di tale valore poiché , in ogni altro caso , per effetto della formula riduzionistica la sommatoria delle singole percentuali non può mai pervenire al risultato invocato da parte ricorrente . Orbene nel caso di specie l'unica patologia ( la neoplasia) poteva determinare l'applicazione di tale valore se ritenuta a prognosi sfavorevole;
tuttavia il CTU sulla scorta della documentazione in atti ha correttamente ritenuto con giudizio immune da vizi logici e giuridici che il pregresso adenocarcinoma gastrico, è in attuale follow-up riferito sino ad ora sempre negativo per segni e/o sintomi di ripresa e/o progressione di malattia con conseguente riconoscimento del codice 9323 con percentuale (fissa) 70.
Alla luce di tali considerazioni, va rigettata la presente opposizione.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 –
4 e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
22.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 8159/2025 avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via Scipione Rovito 22, presso lo studio dell'avv. Giovanni Gallotto, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
LC De PE n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PE : in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario di invalido totale e permanente (100%) utile per la pensione d'inabilità dalla data della domanda amministrativa o da quella ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PE L : dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 01.04.2025, la ricorrente esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 4703/2024), a seguito di domanda amministrativa del 05.06.2023, per accertare la sussistenza del requisito sanitario di
1 invalido totale utile per la pensione d'inabilità dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa ritenuta in giustizia.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. , Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato in capo alla ricorrente:” […] PUÒ essere considerata pensionabile ex lege, configurandosi attualmente un grado di invalidità del 81 %
(ottantuno percento), a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (GIUGNO 2023)”.
Contestava, pertanto, le conclusioni del C.T.U. limitatamente al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari di invalido totale e permanente (100%) utile per la pensione d'inabilità, deducendo l'errata valutazione delle patologie che la affliggono e del quadro clinico sofferto.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, eccependo la contraddittorietà dell'assunto, in virtù delle proprie condizioni sanitarie, in quanto portatore di un quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità e complessità.
Censurava l'omessa valutazione da parte del CTU di tutte le patologie sofferte contestando in particolare il metodo di calcolo delle percentuali con riferimento alle patologie concorrenti.
Tanto premesso, con la presente opposizione, la ricorrente concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido totale e permanente (100%) utile per la pensione d'inabilità dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP e disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u., l'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo alla ricorrente le seguenti patologie:
“Esiti di pregresso adenocarcinoma gastrico, in attuale follow-up riferito sino ad ora sempre negativo per segni e/o sintomi di ripresa e/o progressione di malattia, cT3 N + M0 sottoposta a trattamento neoadiuvante (3 TCF) nel 2014 prima ed 1 ciclo (sospeso per pessima compliance)
2 dopo l'intervento di gastrectomia totale e linfoadenectomia D2 eseguito nel gennaio 2015; successiva comparsa di recidiva tumorale locoregionale a settembre 2015 trattata prima con nuova chemioradioterapia neoadiuvante con cisplatino e poi con intervento chirurgico di surrenectomia sinistra e linfoadenopatia, colecistectomia ➢ Evidenza alla tac di fenomeni involutivi fibrotici verosimilmente su base post-attinica del corpo pancreatico con riferita dumping sindrome e frequenti crisi ipoglicemiche, allo stato attuale trattate con solo regime dietetico ➢ Depressione del tono dell'umore ➢ Reflusso esofageo con pirosi retrosternale da reflusso ➢ Distiroidismo tiroideo nodulare in eutiroidismo naturale ➢ Ptosi rene dx secondaria all'epatomegalia ➢ Anemia secondaria da carenza di ferro e vitamina B12 e ipovitaminosi D ➢
Esiti di remota appendicectomia ➢ Esiti di asportazione di leiomioma cardiale nel 2008 “ Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta: “Sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente si può affermare che tutte le patologie sopra descritte possono considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa (giugno 2023); successivamente a tale data, nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario, confrontando quanto emerge dallo studio della documentazione in atti, non è documentato un significativo aggravamento del quadro clinico, né l'insorgenza di nuove o comunque significativamente incidenti sulla valutazione medico legale. 3 – Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità di lavoro, si può affermare, che esse allo stato attuale NON HANNO determinato la necessità di un prolungato intervento socio sanitario multidisciplinare e NON HANNO determinato una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa, bensì una superiore al 74 %.
Pertanto, all'esito dell'esame, così concludeva: “si può affermare anche che la Sig.ra
, sulla scorta dell'esame clinico diretto e dello studio della Parte_1 documentazione agli atti necessaria e sufficiente, PUÒ essere considerata pensionabile ex lege, configurandosi attualmente un grado di invalidità del 81 % (ottantuno percento), a decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (GIUGNO 2023).”
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato tutte le patologie indicate nel presente ricorso in opposizione, in ragione delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento del requisito sanitario di invalido totale e permanente (100%) utile per la pensione d'inabilità.
Va, altresì ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione della pensione di inabilità, ha chiarito che: “L'art. 8 della l. n. 222 del 1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della
l. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato
3 raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.”, (cfr. Cass. ord. n.
8678/2018).
Va, infine, osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. In particolare in materia di invalidità civile, la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio e quelle di parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico non è sufficiente a determinare un vizio di motivazione della sentenza, occorrendo che gli errori e le lacune della consulenza si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, ovvero nell'omissione di accertamenti strumentali indispensabili per una corretta diagnosi.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. , tali doglianze non possono Persona_1 inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n.
4254).
Peraltro va sottolineato che nel caso di specie l'istante non ha provato che le eventuali deficienze o insufficienti valutazioni delle patologie erano in guisa tale da determinare il raggiungimento dell'(unica) percentuale utile per la prestazione invocata ovvero la pensione di invalidità che richiede il 100%. Infatti , come è noto, applicandosi il criterio del calcolo riduzionistico (cd. metodo di Balthazard) solo l'individuazione di un codice tabellare che preveda la percentuale di 100 consente il raggiungimento di tale valore poiché , in ogni altro caso , per effetto della formula riduzionistica la sommatoria delle singole percentuali non può mai pervenire al risultato invocato da parte ricorrente . Orbene nel caso di specie l'unica patologia ( la neoplasia) poteva determinare l'applicazione di tale valore se ritenuta a prognosi sfavorevole;
tuttavia il CTU sulla scorta della documentazione in atti ha correttamente ritenuto con giudizio immune da vizi logici e giuridici che il pregresso adenocarcinoma gastrico, è in attuale follow-up riferito sino ad ora sempre negativo per segni e/o sintomi di ripresa e/o progressione di malattia con conseguente riconoscimento del codice 9323 con percentuale (fissa) 70.
Alla luce di tali considerazioni, va rigettata la presente opposizione.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 –
4 e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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