Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5398
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata detrazione della liberazione anticipata

    La Corte di appello ha rigettato l'istanza poiché il periodo di liberazione anticipata era già stato detratto in un precedente provvedimento di cumulo. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la rideterminazione della pena in sede esecutiva a seguito del riconoscimento della continuazione non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione. La Corte ha inoltre dettagliato la complessa vicenda esecutiva del ricorrente, dando conto dei diversi provvedimenti di cumulo emessi e delle liberazioni anticipate concesse, giungendo alla rideterminazione della nuova scadenza della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5398
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5398
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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