CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1443/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Brindisi-Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250005127165000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
L'Avv. Ricorrente_1 si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso. La Dott.ssa Lupo si riporta agli scritti difensivi. L'Avv. Ricorrente_1 chiede un rinvio al fine di depositare una memoria di replica. La Dott.ssa Lupo si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, legale rappresentante della Società_1, adiva questa Corte ed impugnava due cartelle di pagamento, specificate in atti, notificategli in data 18.9.2025 da Agenzia Entrate
e Riscossione di Taranto, aventi ad oggetto recupero di diritto camerale in favore di CCIA di Taranto, annualità
2021, invocandone l'annullamento, per invalidità della notifica ed indebito oggettivo, in quanto la snc doveva ritenersi cancellata, per intervenuto scioglimento comunicato con autodichiarazione.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di invalidità della notifica, sull'assunto che mancherebbe una relata di notifica, è infondata, in quanto la cartella, quale atto meramente amministrativo, è recapitabile a mezzo di raccomandata ordinaria, senza relata di un messo o di ufficiale giudiziario.
In ogni caso, la proposizione del ricorso ha fatto raggiungere all'atto il suo scopo, in termini di conoscibilità ed impugnabilità.
Con l'autodichiarazione in atti, sostitutiva dell'atto notorio, la Società_1 ricorrente ha chiesto la cancellazione dell'iscrizione della società, attestando l'avvenuto scioglimento e l'assenza di attività per tre annualità consecutive.
In realtà, sembra trattarsi piuttosto di una ipotesi di cancellazione volontaria e non d'ufficio.
Infatti, la cancellazione d'ufficio opera soltanto quanto l'ente camerale “rileva”, cioè accerta, in modo comprovato, la ricorrenza di una delle cause che la legittimano, ai sensi dell'art. 3 del dpr 247 del 2004, non essendo ovviamente sufficiente una mera presa d'atto basata sulla comunicazione o dichiarazione della società.
Dunque, non ricorrevano i presupposti per la cancellazione d'ufficio.
Quanto alla richiesta di cancellazione, su base volontaria, certamente insita nella suddetta autodichiarazione, non c'è dubbio che la stessa poteva essere avanzata senza passare per la fase della liquidazione, trattandosi di società di persone, cui è riconosciuto ampio margine di operatività in materia, a differenza delle società di capitali (arg. ex art.2275, c.1, cc).
In sostanza, se non vi era alcunché da liquidare, non era evidentemente necessario che si aprisse una fase di liquidazione, sicché la richiesta di cancellazione poteva avvenire senza ( vedi Studio 203-2018/I del
Consiglio nazionale del notariato).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2296 cc., anche in assenza di una fase di liquidazione, perché non v'è nulla da liquidare, la società di persone può essere cancellata, così come fu costituita, solo in presenza di un atto pubblico o di una scrittura priva autenticata, da cui risultino la causa di scioglimento e la volontà dei soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione.
Mancando siffatta documentazione, la cancellazione richiesta non poteva ritenersi operativa.
Per la diffusa incertezza interpretativa sulle norme di riferimento, appare equo escludere le sanzioni e compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di annullamento. Esclude le sanzioni. Spese compensate. Taranto, 25.2.2026 Il
Presidente estensore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1443/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Brindisi-Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250005127165000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
L'Avv. Ricorrente_1 si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso. La Dott.ssa Lupo si riporta agli scritti difensivi. L'Avv. Ricorrente_1 chiede un rinvio al fine di depositare una memoria di replica. La Dott.ssa Lupo si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, legale rappresentante della Società_1, adiva questa Corte ed impugnava due cartelle di pagamento, specificate in atti, notificategli in data 18.9.2025 da Agenzia Entrate
e Riscossione di Taranto, aventi ad oggetto recupero di diritto camerale in favore di CCIA di Taranto, annualità
2021, invocandone l'annullamento, per invalidità della notifica ed indebito oggettivo, in quanto la snc doveva ritenersi cancellata, per intervenuto scioglimento comunicato con autodichiarazione.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di invalidità della notifica, sull'assunto che mancherebbe una relata di notifica, è infondata, in quanto la cartella, quale atto meramente amministrativo, è recapitabile a mezzo di raccomandata ordinaria, senza relata di un messo o di ufficiale giudiziario.
In ogni caso, la proposizione del ricorso ha fatto raggiungere all'atto il suo scopo, in termini di conoscibilità ed impugnabilità.
Con l'autodichiarazione in atti, sostitutiva dell'atto notorio, la Società_1 ricorrente ha chiesto la cancellazione dell'iscrizione della società, attestando l'avvenuto scioglimento e l'assenza di attività per tre annualità consecutive.
In realtà, sembra trattarsi piuttosto di una ipotesi di cancellazione volontaria e non d'ufficio.
Infatti, la cancellazione d'ufficio opera soltanto quanto l'ente camerale “rileva”, cioè accerta, in modo comprovato, la ricorrenza di una delle cause che la legittimano, ai sensi dell'art. 3 del dpr 247 del 2004, non essendo ovviamente sufficiente una mera presa d'atto basata sulla comunicazione o dichiarazione della società.
Dunque, non ricorrevano i presupposti per la cancellazione d'ufficio.
Quanto alla richiesta di cancellazione, su base volontaria, certamente insita nella suddetta autodichiarazione, non c'è dubbio che la stessa poteva essere avanzata senza passare per la fase della liquidazione, trattandosi di società di persone, cui è riconosciuto ampio margine di operatività in materia, a differenza delle società di capitali (arg. ex art.2275, c.1, cc).
In sostanza, se non vi era alcunché da liquidare, non era evidentemente necessario che si aprisse una fase di liquidazione, sicché la richiesta di cancellazione poteva avvenire senza ( vedi Studio 203-2018/I del
Consiglio nazionale del notariato).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2296 cc., anche in assenza di una fase di liquidazione, perché non v'è nulla da liquidare, la società di persone può essere cancellata, così come fu costituita, solo in presenza di un atto pubblico o di una scrittura priva autenticata, da cui risultino la causa di scioglimento e la volontà dei soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione.
Mancando siffatta documentazione, la cancellazione richiesta non poteva ritenersi operativa.
Per la diffusa incertezza interpretativa sulle norme di riferimento, appare equo escludere le sanzioni e compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di annullamento. Esclude le sanzioni. Spese compensate. Taranto, 25.2.2026 Il
Presidente estensore