Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 238
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Invalidità della notifica

    L'eccezione è infondata poiché la cartella, quale atto amministrativo, può essere recapitata a mezzo raccomandata ordinaria. Inoltre, la proposizione del ricorso ha sanato ogni vizio di notifica rendendo l'atto conoscibile.

  • Rigettato
    Indebito oggettivo per cancellazione della società

    La cancellazione d'ufficio non era avvenuta in quanto non sussistevano i presupposti normativi. La cancellazione volontaria, pur possibile per le società di persone senza fase di liquidazione, richiedeva un atto pubblico o scrittura privata autenticata che attestasse lo scioglimento e la volontà dei soci di procedere direttamente alla cancellazione, documentazione mancante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 238
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 238
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo