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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 742/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR GIUSEPPA, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4636/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032502062/2025 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11 novembre 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. TG9032502062/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale
I di Milano, in materia di IRES per l'anno di imposta 2019..
Il ricorso veniva iscritto con n. 4636/2025 R.G.R.
La ricorrente osservava come con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate avesse rideterminato in aumento il reddito di impresa della società, ritenendo indeducibili i costi per euro 17.701,07 per godimento beni di terzi (in particolare, con riferimento a contratto di affitto alla ricorrente da parte di Nominativo_1 e Nominativo_2 di una parte del Fondo_1) e per euro 31.157,09 riferibili al costo di acqua agricola relativamente ai terreni agricoli affittati alla Società_1
.
Segnalando che la società ricorrente nel 2019 aveva affittato plurimi terreni di sua proprietà, rilevava la piena deducibilità dei costi suindicati.
Rilevava che i fondi affittati alla società da Nominativo_1 e Nominativo_2 non erano stati affatto poi affittati alla Società_1, ma alla Società_2 s.r.l. per uso escavazione, sicchè il costo poteva essere dedotto, in quanto certamente inerente all'attività di impresa.
Quanto ai costi per acqua agricola, osservava come la Società_1 avesse a suo carico solo una minima parte delle spese in materia, rimanendo a carico della ricorrente i costi poi dedotti.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava infatti che la parte del Fondo_1 , affittati alla società ricorrente da Nominativo_1 e Nominativo_2 non erano stati affatto poi affittati alla Società_2 s.r.l., in quanto il contratto stipulato con la stessa prevedeva espressamente l'affitto di terreni nella esclusiva proprietà della ricorrente.
Riguardo alle spese dedotte per costi per acqua agricola, essi concernevano i fondi affittati all' Società_1 ed erano dunque fondi agricoli, dovendosi dunque applicare l'art. 90 TUIR, il cui secondo comma, espressamente, vieta la deducibilità di costi ad essi relativi.
Rilevava infine come anche per l'anno 2018 l'Agenzia delle Entrate avesse contestato analoghe indeducibilità dei medesimi costi e la ricorrente aveva aderito alla proposta di adesione dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Legittimamente l'atto impositivo ha rideterminato in aumento il reddito di impresa della società ricorrente, ritenendo indeducibili i costi per euro 17.701,07 per godimento beni di terzi (in particolare, con riferimento a contratto di affitto alla ricorrente da parte di Nominativo_1 e Nominativo_2 di una parte del Fondo_1) e per euro 31.157,09 riferibili al costo di acqua agricola relativamente ai terreni agricoli affittati alla Società_1.
Riguardo all'affitto da parte di Nominativo_1 e Nominativo_2 di una parte del Fondo_1, dalla documentazione in atti non risulta in alcun modo che tali terreni rientrino tra quelli poi affittati alla Società_2 s.r.l. per escavazione cava, in quanto nel contratto stipulato tra le parti è espressamente indicato che la ricorrente è proprietaria esclusiva (e non mera affittuaria) dei terreni affittati.
Riguardo alle spese dedotte per costi per acqua agricola, essi concernono evidentemente i fondi affittati all'Società_1; tali fondi sono pacificamente fondi agricoli e deve dunque applicarsi l'art. 90 TUIR, secondo comma, che, espressamente, vieta la deducibilità di costi ad essi relativi.
Tale norma, in quanto speciale, prevale sulla regola generale della deducibilità di costi inerenti all'attività di impresa ex art. 109 TUIR.
L'atto impugnato è pertanto pienamente legittimo, stante la indeducibilità dei costi suindicati.
Stante la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che, in ragione del valore della causa, si liquidano in euro 1.400,00 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.400,00 onnicomprensivi.
Milano, 17.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
EN AV
IL PRESIDENTE
PA SA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR GIUSEPPA, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4636/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032502062/2025 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il
17/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11 novembre 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. TG9032502062/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale
I di Milano, in materia di IRES per l'anno di imposta 2019..
Il ricorso veniva iscritto con n. 4636/2025 R.G.R.
La ricorrente osservava come con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate avesse rideterminato in aumento il reddito di impresa della società, ritenendo indeducibili i costi per euro 17.701,07 per godimento beni di terzi (in particolare, con riferimento a contratto di affitto alla ricorrente da parte di Nominativo_1 e Nominativo_2 di una parte del Fondo_1) e per euro 31.157,09 riferibili al costo di acqua agricola relativamente ai terreni agricoli affittati alla Società_1
.
Segnalando che la società ricorrente nel 2019 aveva affittato plurimi terreni di sua proprietà, rilevava la piena deducibilità dei costi suindicati.
Rilevava che i fondi affittati alla società da Nominativo_1 e Nominativo_2 non erano stati affatto poi affittati alla Società_1, ma alla Società_2 s.r.l. per uso escavazione, sicchè il costo poteva essere dedotto, in quanto certamente inerente all'attività di impresa.
Quanto ai costi per acqua agricola, osservava come la Società_1 avesse a suo carico solo una minima parte delle spese in materia, rimanendo a carico della ricorrente i costi poi dedotti.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava infatti che la parte del Fondo_1 , affittati alla società ricorrente da Nominativo_1 e Nominativo_2 non erano stati affatto poi affittati alla Società_2 s.r.l., in quanto il contratto stipulato con la stessa prevedeva espressamente l'affitto di terreni nella esclusiva proprietà della ricorrente.
Riguardo alle spese dedotte per costi per acqua agricola, essi concernevano i fondi affittati all' Società_1 ed erano dunque fondi agricoli, dovendosi dunque applicare l'art. 90 TUIR, il cui secondo comma, espressamente, vieta la deducibilità di costi ad essi relativi.
Rilevava infine come anche per l'anno 2018 l'Agenzia delle Entrate avesse contestato analoghe indeducibilità dei medesimi costi e la ricorrente aveva aderito alla proposta di adesione dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Legittimamente l'atto impositivo ha rideterminato in aumento il reddito di impresa della società ricorrente, ritenendo indeducibili i costi per euro 17.701,07 per godimento beni di terzi (in particolare, con riferimento a contratto di affitto alla ricorrente da parte di Nominativo_1 e Nominativo_2 di una parte del Fondo_1) e per euro 31.157,09 riferibili al costo di acqua agricola relativamente ai terreni agricoli affittati alla Società_1.
Riguardo all'affitto da parte di Nominativo_1 e Nominativo_2 di una parte del Fondo_1, dalla documentazione in atti non risulta in alcun modo che tali terreni rientrino tra quelli poi affittati alla Società_2 s.r.l. per escavazione cava, in quanto nel contratto stipulato tra le parti è espressamente indicato che la ricorrente è proprietaria esclusiva (e non mera affittuaria) dei terreni affittati.
Riguardo alle spese dedotte per costi per acqua agricola, essi concernono evidentemente i fondi affittati all'Società_1; tali fondi sono pacificamente fondi agricoli e deve dunque applicarsi l'art. 90 TUIR, secondo comma, che, espressamente, vieta la deducibilità di costi ad essi relativi.
Tale norma, in quanto speciale, prevale sulla regola generale della deducibilità di costi inerenti all'attività di impresa ex art. 109 TUIR.
L'atto impugnato è pertanto pienamente legittimo, stante la indeducibilità dei costi suindicati.
Stante la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che, in ragione del valore della causa, si liquidano in euro 1.400,00 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.400,00 onnicomprensivi.
Milano, 17.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
EN AV
IL PRESIDENTE
PA SA