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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 9662/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2025 da
1) Parte_1 nata a [...], l'[...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Milano (MI) con l'Avv. Viviana A. Cugnasca e l'Avv. Paola Zanoni presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Milano (MI) con l'Avv. Federica Pistorello e l'Avv. Francesca Artoni presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia (VE), in data 23 giugno 2001 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 88, parte II, serie A, anno 2001) in separazione dei beni;
con i seguenti figli:
, nata a [...], il [...], cittadina italiana Persona_1
, nato a [...], [...], cittadino italiano Parte_3
, nata a [...], il [...], cittadina italiana Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., per la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, personalmente sottoscritto e depositato in data 9 agosto 2025, successivamente integrato con l'indicazione delle loro condizioni reddituali e patrimoniali e degli oneri a loro carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi
[nata a [...], l'[...], codice fiscale e Parte_1 C.F._1
[nato a [...], il [...], codice fiscale ], i Parte_2 C.F._2 quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia (VE), in data 23 giugno 2001 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 88, parte II, serie A, anno 2001), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito e, omologando gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo. 2) Decorsi i sei mesi prescritti dall'art. 3, comma 4, L. 898/1970 e ss.mm.ii., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai GNi Parte_1
[nata a [...], l'[...], codice fiscale e C.F._1 Parte_2
[nato a [...], il [...], codice fiscale ] a Venezia (VE), in C.F._2 data 23 giugno 2001 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 88, parte II, serie A, anno 2001), ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
3) Dare atto che i coniugi vivranno separati, e poi divorziati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Part
4) Dare atto che i figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i Pt_3 genitori, che continueranno ad assumere insieme tutte le decisioni più importanti relative al loro futuro e alla loro crescita, con delega a ciascuno, nei rispettivi tempi, per le questioni di quotidiana e ordinaria amministrazione, ex art. 337-ter co. 3 c.c. Part
5) Dare atto che i figli minori e rimarranno prevalentemente collocati, anche ai fini Pt_3 della residenza anagrafica, presso la madre, nella ex casa familiare sita a Milano (MI), in Via Autari Per_ n. 27, ove continuerà a vivere anche la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
6) Dare atto che la ex casa familiare, sita a Milano (MI), in Via Autari n. 27, di proprietà di entrambi i coniugi e per la quale gli stessi hanno contratto n° 4 mutui ipotecari cointestati (nn. 8165310, 8083849, 8083845 e 8083839, tutti con , rimarrà assegnata, con tutto Controparte_1 quanto l'arreda e correda e con le relative pertinenze (cantina inclusa), alla madre prevalentemente collocataria, dandosi atto le parti che il GN se ne allontanerà, per accordo tra i coniugi, Pt_2 entro e non oltre il 1° ottobre 2025, termine entro il quale lo stesso, alla tassativa presenza della GNa , provvederà altresì ad asportare esclusivamente i propri beni ed effetti personali. Pt_1
7) Dare atto che il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti e nel rispetto dei desideri Part di e potrà vedere e tenere con sé i figli minori: Pt_3
− nei tempi ordinari (vale a dire nei periodi di ordinaria frequenza scolastica), a weekend alternati, dal venerdì (con prelievo direttamente all'uscita da scuola, o, in caso di non frequenza scolastica, presso la casa materna alle ore 18,00) alla domenica sera (con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 23,00), nonché, infrasettimanalmente, per un giorno (indicativamente il martedì) nelle settimane che terminano con weekend di competenza del padre, e per due giorni (indicativamente il martedì e il mercoledì) nelle settimane che terminano con weekend di competenza della madre. Ai fini della decorrenza dell'alternanza dei fine settimana, resta inteso tra le parti che il primo weekend di spettanza paterna, successivo al rientro dei minori dal periodo di vacanza estiva con la madre, sarà quello del 12-14 settembre 2025.
Le parti concordano che – sino a quando il GN non avrà reperito una soluzione Pt_2 abitativa giudicata, da entrambi i genitori, avuto riguardo all'esclusivo interesse dei figli, nonché dai figli stessi, adeguata ad ospitarli nei tempi di spettanza paterna – i ragazzi rientreranno, per il pernottamento, presso la casa materna.
A questo proposito, le parti si impegnano sin d'ora a rivedere e rimodulare la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, allorquando il GN , risolta la Pt_2 attuale situazione di esposizione debitoria, avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare i figli, nel senso suindicato;
− durante le vacanze scolastiche natalizie, per la metà del complessivo periodo di vacanza, dalla fine alla ripresa delle lezioni, comprensivo, ad anni alterni con la madre del giorno di Natale o di quello di Capodanno;
− durante le vacanze scolastiche di Pasqua o quelle di Carnevale, alternando di anno in anno con la madre i relativi periodi;
− durante le vacanze scolastiche estive, per metà del complessivo periodo, nel rispetto degli accordi che saranno assunti tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
− i ponti previsti dal calendario scolastico e le altre festività saranno trascorsi dai minori con il genitore con cui trascorreranno il weekend più prossimo (vale a dire il precedente, se i giorni di vacanza scolastica comprendono il lunedì e/o il martedì; il successivo, se comprendono il giovedì e/o il venerdì). 8) Dare atto che il padre, con decorrenza dal mese di settembre 2025 (incluso), contribuirà al Part Per_ mantenimento dei figli minori e nonché della figlia maggiorenne ma non Pt_3 economicamente indipendente, versando alla madre prevalentemente collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo complessivo di € 1.100,00 mensili (vale a dire € 367,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente ex indici Istat (prima rivalutazione settembre 2026, base settembre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli, disciplinate come da Linee Guida del Tribunale di Milano, secondo il seguente schema:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9) Dare atto che, con specifico riferimento alle spese scolastiche dei figli, e anche in deroga a Part quanto previsto al punto n. 8 che precede, i genitori concordano sin d'ora di iscrivere la figlia per il prossimo a.s. 2025-26, presso il medesimo Istituto scolastico dalla stessa attualmente frequentato (vale a dire l'Istituto Orsoline di San RL), in modo da consentirle di ivi completare il ciclo delle scuole secondarie di primo grado, con costi suddivisi tra i genitori nei termini di cui al punto n. 10 che segue.
10) Dare atto che del contributo statale “Dote Scuola”, riconosciuto ai figli a seguito della presentazione dell'ISEE aggiornato agli Istituti scolastici dai medesimi frequentati (presentazione a cui entrambi i coniugi formalmente si impegnano per gli anni a seguire), usufruiranno entrambi i genitori, per la quota del 50% ciascuno, detraendo la relativa quota da quanto rispettivamente dovuto per il pagamento dei costi scolastici dei figli.
Anche in conseguenza di quanto precede, la GNa , anche con riferimento al debito Pt_1 maturato nei confronti dell'istituto scolastico e a condizione della corretta percezione da parte della medesima della quota a lei spettante del credito d'imposta di cui al punto 12) che segue, contribuirà Part ai costi scolastici dei figli minori e presso l'Istituto Orsoline di San RL, nei limiti Pt_3 dell'importo di € 2.765,00 (vale a dire € 3.950,00, ai quali vanno detratti € 1.000,00 relativi al bonus
“Dote Scuola” di sua spettanza, nonché € 185,00, quale quota di spettanza paterna per “Bellaria Part Volley”) per l'anno scolastico appena conclusosi (2024-25), nonché a quelli di del prossimo anno scolastico (2025-26) nei limiti dell'importo di € 2.855,00, da cui dovrà essere detratto il 50% del contributo statale “Dote Scuola” eventualmente riconosciuto all'esito della consegna all'Istituto scolastico dell'ISEE 2025. La residua parte del debito per il pregresso e dei costi per la frequenza di Part al prossimo anno scolastico (2025/2026) saranno a diretto e integrale carico del GN . Pt_2
11) Dare atto che gli Assegni Unici relativi ai figli saranno integralmente percepiti dalla madre prevalentemente collocataria, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo.
A tal fine, il GN (attualmente percettore dell'intero importo) si impegna a prestare Pt_2 ogni collaborazione utile e necessaria – entro e non oltre il rilascio, da parte sua, dell'ex abitazione familiare – all'aggiornamento e alla variazione, sul portale INPS, della domanda a nome della madre collocataria, indicando quale IBAN di accredito del complessivo importo quello della GNa Pt_1 avente IT58S0347501605CC0010124893. Sino ad allora, il GN si impegna a versare, con Pt_2 decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, alla GNa l'intero importo dal Pt_1 medesimo ricevuto dall'INPS a titolo di Assegni Unici per i figli. 12) Dare atto che il credito d'imposta, spettante ad entrambi i coniugi per l'avvenuta ristrutturazione dell'immobile a loro cointestato, sarà percepito dagli stessi nella misura del 50% ciascuno, in conformità al titolo di comproprietà sull'immobile.
A tal fine, essendo il credito d'imposta erogato, con cadenza annuale, integralmente al GN
, quest'ultimo provvederà a versare alla GNa , entro e non oltre il 28 luglio di ogni Pt_2 Pt_1 anno, con decorrenza dall'anno 2025, la quota del 50% di spettanza della stessa del complessivo importo ricevuto. 13) Dare atto che la GNa , in qualità di cointestataria, con il marito, dei mutui Pt_1 relativi all'immobile sito a Milano in Via Autari n. 27 (n. 8165310, n. 8083849, n. 8083845 e n. 8083839) e di ulteriori prestiti/finanziamenti (n. 8158332, n. 2398868, n. 2177213 e n. 4589274) contratti durante gli anni del matrimonio, si rende disponibile a chiedere alla BA, congiuntamente al marito, entro il 27 agosto 2025 la moratoria degli stessi per il complessivo periodo massimo di un anno. Rimane inteso tra le parti che il finanziamento n. 19873761, denominato “compact extra”, rimarrà a diretto e integrale carico del GN , che riconosce espressamente di non avere Pt_2 nulla a che pretendere, per tale finanziamento, dalla GNa . Pt_1
In tal senso, le parti dichiarano di essere consapevoli che la concessione della moratoria è subordinata all'insindacabile decisione dell'Istituto di credito, il quale – a fronte delle rate già scadute dei suindicati mutui e del prestito/finanziamento n. 8158332 e con riferimento alle stesse – ha proposto al GN un piano di rientro complessivo, la cui rata mensile verrà trattenuta Pt_2 direttamente e integralmente dallo stipendio del medesimo (il quale, nei rapporti interni tra le parti, riconosce di essere tenuto in via esclusiva al pagamento delle singole rate mensili dovute per l'arretrato) per tutta la durata della moratoria. Rimane inteso tra le parti che le rate scadute e non pagate alla data di sottoscrizione dei documenti per la richiesta di moratoria alla BA (in particolare, le rate da aprile 2025 sino alla concessione della moratoria), degli ulteriori prestiti/finanziamenti per i quali è prevista la mera sospensione dei pagamenti per il medesimo periodo, senza alcun piano di rientro dell'arretrato (vale a dire i prestiti/finanziamenti n. 2177213, n. 2398868 e n. 4589274), rimarranno, nel rispetto di quanto sempre avvenuto in costanza di convivenza matrimoniale, a integrale carico del GN
. Per l'effetto, le parti concordano che, allo scadere dei singoli periodi di moratoria, le prime Pt_2 rate dei suindicati prestiti/finanziamenti coincidenti con il numero di quelle pregresse non pagate saranno integralmente coperte dal GN , mentre la GNa contribuirà, per la quota Pt_2 Pt_1
(del 50%) alla medesima riferibile, al pagamento di quelle successive. Qualunque ulteriore mutuo e/o finanziamento, non richiamato nel presente atto, intestato al GN e/o cointestato ai coniugi, rimarrà a carico diretto ed esclusivo del GN , Pt_2 Pt_2 con esonero della GNa da qualunque responsabilità in merito. Pt_1
Quanto alle rate dei mutui e degli ulteriori prestiti/finanziamenti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, il GN , con riferimento ai pagamenti pregressi, riconosce Pt_2 espressamente di non avere nulla a che pretendere dalla GNa . Pt_1
14) Dare atto che, qualora la moratoria fosse concessa, le somme disponibili (vale a dire quelle che, in assenza di moratoria, sarebbero destinate al pagamento delle rate mensili dei mutui e dei prestiti/finanziamenti in essere) di pertinenza del GN , unitamente alla quota di spettanza Pt_2 del medesimo dei crediti fiscali maturati nel corso del presente anno e in quelli successivi, saranno dallo stesso prioritariamente destinati al saldo dei debiti attualmente in essere con il
[...]
(per mancato pagamento delle spese condominiali pregresse) nel rispetto di quanto Controparte_2 previsto alla clausola 17) che segue e con l'Istituto Orsoline di San RL (frequentato, durante Part l'appena concluso a.s. 2024-25, da e nel rispetto della clausola 10) che precede, nonché Pt_3 Part al pagamento della retta del prossimo anno scolastico 2025-26 di (l'ultimo) presso il medesimo Istituto (rispetto al quale le parti si impegnano a formulare un piano di rientro), e, infine, all'accantonamento dei fondi in vista della ripresa del pagamento dei mutui e dei prestiti/finanziamenti al termine della moratoria accordata dalla BA.
15) Dare atto che, al termine del periodo di sospensione del pagamento della rate dei mutui e dei prestiti/finanziamenti accordato dalla banca, le singole rate dei mutui gravanti sull'ex abitazione familiare, nonché dei prestiti/finanziamenti cointestati (fatta salva la previsione di cui al punto n. 13 che precede per quanto concerne le prime rate dei finanziamenti nn. 2398868, 2177213 e 4589274) saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che, affinché sia la GNa a provvedere materialmente al pagamento dell'intera rata, il GN Pt_1 Pt_2 corrisponderà alla moglie, in aggiunta all'importo del contributo paterno al mantenimento dei figli, di cui al punto 8 che precede, dunque entro il giorno 5 di ogni mese, l'ulteriore importo pari alla metà di sua spettanza delle rate dei mutui e dei prestiti/finanziamenti.
16) Dare atto che le spese condominiali straordinarie relative all'ex casa familiare, deliberate successivamente al rilascio della stessa da parte del GN , saranno sostenute dai coniugi Pt_2 nella misura del 50% ciascuno, nel rispetto del regime di comproprietà sull'immobile.
17) Dare atto che, in considerazione dell'equilibrio complessivo degli impegni economici assunti dalle parti con la sottoscrizione del presente accordo (e, in particolare, tenuto conto del gravoso onere economico assunto dalla moglie con riferimento al pagamento delle rate future dei prestiti/finanziamenti, cui, in costanza di matrimonio, ha sempre provveduto in via esclusiva il marito), i coniugi concordano che il debito accumulato, alla data di sottoscrizione del presente accordo, con il Condominio di cui fa parte l'ex casa familiare, per mancato pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, sarà coperto in via integrale ed esclusiva dal GN , Pt_2 senza che egli nulla possa pretendere dalla moglie a tale titolo.
18) Dare atto che le parti dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico. 19) Le parti danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
20) Dare atto che le parti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio Part e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori e Pt_3
21) Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Venezia il 23 giugno 2001.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura asl definitivo .
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, nonché All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chioggia, ove l'atto è parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delato dr. Fulvia De Luca . Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG