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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2321/2023 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
FOPPA VINCENZINI GIORGIA e dall'AVV. MILANESE LUCIA, giusta procura in atti;
ATTORE
(C.F. , in qualità di erede di Parte_2 C.F._2 Per_1
rappresentato e difeso dall'avv. MILANESE LUCIA e dell'avv. FOPPA
[...]
VINCENZINI GIORGIA
ATTRICE
Contro
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'AVV. CANTERGIANI GIOVANNI, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: MERITO POSSESSORIO
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso ex art 703 c.p.c. i ricorrenti deducevano 1) di essere proprietari pro-indiviso di una serie di immobili, siti nel Comune di Palagano, via
Roncopezzuolo n. 17 inseriti all'interno di una borgata storica in località Fappiano, nella quale sono collocati anche degli immobili di proprietà della resistente, pagina 1 di 11 confinanti con le proprietà degli stessi ricorrenti;
2) che per accedere dalla pubblica via denominata Via Roncopezzuolo agli immobili di loro proprietà gli stessi ricorrenti dovevano attraversare i)l'area rurale di cui al mappale 614 di proprietà della resistente ii) la corte comune ex mappale 621(ora 615), CP_1
iii) l'area di cui al mappale 602 di proprietà della iv) l'area di cui al CP_1 mappale 813, v) l'area di cui al mappale 819; 3)che tale diritto di passaggio è sempre stato esercitato, prima della turbativa, dagli altri abitanti del borgo e dagli stessi ricorrenti sia a piedi che con l'utilizzo di piccoli mezzi agricoli, 4)che nell'estate del 2019 la aveva installato n. 2 cancelli impedendo di fatto ai CP_1 ricorrenti di esercitare la servitù da loro posseduta, rendendo di fatto gli immobili di loro proprietà interclusi, ed impedendo l'esercizio della servitù di passaggio che consentiva agli stessi di accedere ad una fonte di acqua ubicata a Nord della borgata.
I ricorrenti riferivano che la resistente aveva anche illegittimamente provveduto alla soppressione del mappale 621, che identificava la corte comune, facendo piantare una siepe posta che impedisce il passaggio della luce e dalla veduta dalle finestre.
In sintesi i ricorrenti allegavano: a) una turbativa e molestia dei diritti di servitù di passaggio (consistita nel posizionamento, da parte della resistente, di n. 2 cancelli;
b) una turbativa e molestia del diritto d'uso della corte comune
(consistita, da una parte, nel posizionamento di un muretto ed una siepe, così da escludere gli altri proprietari all'utilizzo della cosa stessa e, dall'altra nella predisposizione di una pavimentazione arbitraria, senza alcuna autorizzazione);
c)una turbativa e molestia del diritto di passaggio per accedere alla fonte comune
(consistita nel posizionamento di un filo spinato e di altri materiali per sbarrare l'ingresso che conduce a tale fonte.
Per tali motivi gli attori adivano il Tribunale di Modena al fine di essere reintegrai nel possesso pieno ed esclusivo dell'area di cui erano stati violentemente spogliati, con vittoria delle spese processuali.
pagina 2 di 11 2. Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la resistente, la quale contestava la fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.
3. Con ordinanza depositata in data 31 gennaio 2023 il Tribunale di Modena rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese.
4. In data 1° aprile 2023 e depositavano istanza per la Pt_1 Parte_3 prosecuzione del giudizio di merito ex art 703 c.p.c. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
-accertato che i signori e hanno posseduto in modo durevole Parte_1 Per_1
e pacifico in epoca prossima allo spoglio e, quindi anche al momento dello spoglio stesso, sui fondi di proprietà della sig.ra come esposto in Controparte_2 narrativa, il passaggio per accedere al fondo di loro proprietà della larghezza di ca. 2 metri identificato nel presente atto, il passaggio per recarsi alla sorgente
“Casa Mamone” identificato nel presente atto, ordinare alla sig.ra Controparte_2
la reintegrazione nel possesso delle suddette servitù di passaggio in favore
[...] dei signori e come identificate nel presente atto, con Parte_1 Per_1 condanna al ripristino della situazione ex ante, ovvero con la rimozione dei cancelli e/o di ogni altro manufatto ivi presente e con ogni costo e spesa a suo completo carico;
B. accertato che l'area prospicente la proprietà dei signori già mappale Pt_1
3173, poi mappale 621, è corte comune e che la stessa è stata oggetto di fusione con il mappale 615 di proprietà della sig.ra da parte di Controparte_2 quest'ultima senza alcun titolo, ordinare alla sig.ra la Controparte_2 reintegrazione nel possesso della suddetta corte comune in favore dei signori
e , con condanna alla rimozione del muretto, della siepe e Parte_1 Per_1 del cancello ivi posizionati, nonché alla presentazione delle pratiche catastali necessarie per l'attribuzione di un mappale autonomo di detta corte comune, con ogni costo ed onere a suo completo carico.
IN VIA SUBORDINATA
pagina 3 di 11 A. -accertato che i signori e hanno posseduto in modo Parte_1 Per_1 durevole e pacifico in epoca prossima allo spoglio e, quindi anche al momento dello spoglio stesso, sui fondi di proprietà della sig.ra il Controparte_2 passaggio per accedere al fondo di loro proprietà della larghezza di ca. 2 metri come identificato nel presente atto, il passaggio per recarsi alla sorgente “Casa
Mamone” come identificato nel presente atto, ordinare alla sig.ra Controparte_2
la reintegra nel possesso del suddetto diritto di passaggio, consegnando agli
[...] stessi le chiavi dei cancelli posizionati sui fondi di proprietà della stessa e, in ogni caso, ordinare alla sig.ra di spostare il cancello che Controparte_2 impedisce l'apertura della finestra al piano terra della casa dei signori Pt_1 posizionandolo in corrispondenza della proiezione del fabbricato di questi ultimi;
B. accertato che l'area prospicente la proprietà dei signori già mappale Pt_1
3173, poi mappale 621, è corte comune e che la stessa è stata oggetto di fusione con il mappale 615 di proprietà della sig.ra da parte di Controparte_2 quest'ultima senza alcun titolo, ordinare la reintegrazione nel possesso della suddetta corte comune in favore dei signori e nel corridoio Parte_1 Per_1 delimitato, da una parte dalla loro casa e, dall'altra parte, dalla siepe e dal muretto esistenti, con condanna della sig.ra a presentare le Controparte_2 pratiche catastali necessarie per l'attribuzione di un mappale autonomo della corte comune così individuata, con ogni costo ed onere a suo completo carico.
5. si costituiva in giudizio chiedendo: Controparte_2
In via preliminare
1) autorizzare e disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo d'ufficio relativo alla procedura distinta al n. RG 706/2022 radicata avanti codesto Tribunale;
2) rigettare le domande dei sigg. e per le motivazioni Parte_1 Persona_1 di cui al punto A) dichiarando inammissibile in toto il ricorso de quo;
In via principale e nel merito3) rigettare le domande dei sigg. e Parte_1 [...]
per le motivazioni di cui ai punti B) e C), respingendo la richiesta di Per_1 ammissione di ulteriori mezzi istruttori e l'ulteriore domanda proposta tardivamente di cui all'art. 1170 c.c., fissando di conseguenza l'udienza di discussione o di precisazioni delle conclusioni;
pagina 4 di 11 4) in ogni modo, rigettare le domande dei sigg. e per Parte_1 Persona_1 le motivazioni di cui al punto D), perché infondate in fatto e in diritto, non sussistendo i presupposti per la tutela possessoria invocata ai sensi dell'art. 703 e
669 c.p.c. e 1168 c.c., stante anche gli esiti dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio distinto al n. RG 706/2022 radicato avanti codesto Tribunale;
5) condannare i ricorrenti alla refusione delle spese di lite, oltre diritti ed onorari di causa e rimborso forfettario per spese generali.
6. In data 25/05/2024 decedeva il ricorrente Persona_1
Con comparsa, depositata in data 8 maggio 2025, interveniva in giudizio Pt_2 facendo proprie tutte le domande, ragioni ed eccezioni spiegate dal de
[...] cuius.
La convenuta allegava che la moglie ed i figli Parte_4 CP_3 CP_4
e nonché i nipoti chiamati per rappresentazione
[...] Controparte_5
e avevano rinunciavano all'eredità Persona_2 Controparte_6 rispettivamente del coniuge, del padre e del nonno, come da dichiarazioni rese avanti il Notaio in Milano Dott. ssa che produceva. Persona_3
7. Con provvedimento del 15 marzo 2024 il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo veniva quindi trattenuto per la decisione sulle conclusioni delle parti e con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. terzo comma all'udienza del 30 maggio 2025.
8. In via preliminare, in primo luogo vale la pena evidenziare che non possono essere esaminate le domande contenute nella istanza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio proposta ai sensi dell'art. 703 comma quarto c.p.c. dai ricorrenti aventi un oggetto differente dalla domanda proposta nella fase interdittale.
Al fine di correttamente statuire sul punto, occorre premettere dei brevi cenni sulla natura del procedimento possessorio.
A seguito della riforma del 1990, il procedimento possessorio è stato disciplinato a mezzo un generale rinvio alle norme del procedimento cautelare uniforme, sicché la Corte di cassazione a Sezioni Unite, intervenuta al fine di fare luce sul pagina 5 di 11 punto, ha precisato che il procedimento in parola doveva continuare a mantenere la struttura a due fasi, entrambe rette dal ricorso introduttivo della fase interdittale. La questione è stata nuovamente oggetto di riforma legislativa.
Difatti, la L n. 80 del 2005 ha introdotto il quarto comma dell'art. 703 c.c. in funzione del quale la seconda fase del procedimento non è più necessaria ed automatica, ma subordinata alla richiesta di una delle parti. Allo stato, pertanto, la prosecuzione del giudizio di merito possessorio avviene solamente in seguito ad un atto di impulso proveniente da una delle parti.
Orbene, a seguito della recente riforma su citata, deve concludersi che, pur avendo il legislatore previsto che il giudizio di merito possessorio sia meramente eventuale, eliminando la natura necessariamente bifasica dello stesso, tuttavia, non ne ha modificato la funzione prevedendo che il procedimento in parola sia destinato ad accertare la fondatezza dell'azione proposta nella fase sommaria. In altri termini, deve affermarsi che il merito possessorio costituisca, comunque, una
"prosecuzione" del procedimento proposto nella fase interdittale, con la conseguenza che non possono ritenersi ammissibili in tale fase nuove domande che non siano strumentali rispetto alla misura cautelare concessa.
Sul punto, al fine di correttamente delimitare il thema decidendum del presente giudizio, occorre rilevare che i ricorrenti hanno sostanzialmente riproposto le medesime domande avanzate nella fase sommaria, ovverosia, la condanna della resistente alla cessazione delle molestie e turbative, meglio descritte innanzi, ai sensi dell'art. 1168 c.c.
9. Ciò premesso la domanda possessoria avanzata dai ricorrenti è infondata e, con le precisazioni che seguono, deve essere confermata l'ordinanza resa dall'intestato Tribunale in data 31 gennaio 2023 e avendo la successiva fase di merito confermato le risultanze del prodromico giudizio sommario.
Più segnatamente, nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto una pronuncia di reintegra nel pieno possesso della servitù di passaggio del mappale 614 e della corte comune ex mappale 621.
Ai fini della risoluzione della controversia in oggetto, giova ricordare che la distinzione di maggior rilievo è quella tra servitù apparenti e non apparenti.
pagina 6 di 11 Solo le prime possono essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Le servitù apparenti sono quelle al cui esercizio vengono destinate opere visibile e permanenti, ad esempio le servitù di prospetto o di acquedotto. Le servitù non apparenti, invece, sono ad esempio la sevitus non aedificandi o la servitus altius non tollendi. Orbene, nel caso in esame, trattandosi di una servitù di passaggio, la stessa rientra nel novero di quelle non apparenti.
Deve anzitutto rilevarsi che, secondo quanto stabilito da giurisprudenza costante, la presenza di opere visibili e permanenti, indicative di un transito, costituisce un requisito ai fini dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma non anche per la tutela possessoria del passaggio medesimo, essendo a tal fine sufficiente la prova della effettuazione di detto transito sul bene altrui (cfr. tra tante: Sez. Un., 18 febbraio 1989, n. 958),
Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2002, n. 12604,).
In altri termini l'accoglimento della domanda di reintegrazione nella particolare ipotesi di spoglio di una servitù di passaggio non è subordinato, quindi, alla presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del transito, ma esclusivamente alla dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche quello nel momento dello spoglio stesso (cfr.: Cass. civ., sent. 18 maggio 1985,
n. 3055) dall'attore, nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato, non già come un qualsiasi occasionale passante.
Nell'azione possessoria, infatti, da un lato, va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente di una situazione di possesso (ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui) o di detenzione qualificata e la prova dell'aver effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto.
Sotto questo profilo giova ricordare che gli atti. 1168-1170 c.c. nel prevedere e disciplinare le azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano solo la situazione di fatto (il possesso appunto) del tutto prescindendo dalla situazione di pagina 7 di 11 diritto (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore).
Corollario di ciò è che, ai fini della tutela possessoria, la situazione di diritto
(titolarità della proprietà o di altro diritto reale) è irrilevante, occorrendo invece che sia data la prova dell'esistenza del possesso (cioè della situazione di fatto di cui all'art. 1140 c.c.) e della lesione dello stesso, ovvero della condotta in cui sia consistita la privazione del possesso (spoglio), ovvero la molestia dello stesso. È dunque sempre necessaria la dimostrazione del concreto esercizio del potere di fatto di cui il ricorrente lamenta l'avvenuta privazione (cfr. Corte di Cass. civile sez. II, 13.4.1995 n. 4271).
In sostanza, colui che assume di aver subito una molestia possessoria, onde conseguire la predetta tutela, deve fornire la prova, del concreto esercizio del potere di fatto di cui lamenta l'avvenuta privazione, ovverosia la prova del possesso ultrannuale, continuativo, non interrotto ed acquisito in modo non violento e clandestino, esercitato con riguardo al bene oggetto della denunciata condotta di turbativa (cfr. Corte di Cass. civ.
6.2.1975 n. 437, Cass. Civ.
17.7.1969 n. 2656).
Giova anche precisare che, il possesso che legittima una parte all'esercizio dell'azione di reintegrazione deve possedere il requisito dell'attualità al momento del sofferto spoglio (cfr., tra le tante Cass. Civile, sez II, 31 agosto 2005 n.
17567), e, sotto altro aspetto, che -come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità- gli atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo e, d'altra parte, la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale (cfr., Cassazione civile sez II, 20 agosto 1999 n. 8799)
All'uopo va detto, con riguardo al possesso di una servitù discontinua, (quale quella del caso di specie) la sporadicità del relativo esercizio è indissolubilmente pagina 8 di 11 connessa alla natura stessa delle servitù appartenenti a tale categoria, ma perché possa ritenersi che un soggetto ne sia in possesso, occorre che l'attività umana esplicata per la sua utilizzazione sia ripetuta con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo dominante ed al contenuto stesso della utilità perseguita, sì da evidenziare sia l'aspetto materiale dell'esercizio, sia l'intenzione dell'utente di realizzarlo come se esso corrispondesse ad un diritto ( Cfr. Corte di
Cassazione civ. II, 30 marzo 2000 n. 3906).
Tali essendo i principi a cui questo Giudice ritiene di doversi uniformare, ne deriva che l'istanza di tutela possessoria, come formulata dal ricorrente, è infondata e pertanto va respinta.
Ed invero, in primo luogo, le allegazioni contenute in ricorso, sulle quali si chiedeva che venissero escussi gli informatori, non appaiono finalizzate a fornire prova del possesso nei termini innanzi indicati (si veda il ricorso introduttivo: i ricorrenti hanno da sempre percorso la strada Roncopezzuolo… signori e, Pt_1 prima di loro, il dante causa signor , parcheggiavano le loro Controparte_7 auto ai bordi della strada Roncopezzuolo).
Da tali allegazioni, generiche nella loro formulazione e prive di riferimenti temporali, (i capitolati sono formulati nel seguente modo: “sino a giugno 2019” e
“nell'estate 2019”) non è dato evincere il requisito della reiterazione del passaggio poiché non è rappresentato a partire da quando e con quale frequenza si verificava il passaggio suoi luoghi indicati. A fronte di tali allegazioni non è conseguentemente possibile dedurre l'intenzione dell'utente di agire come un proprietario della cosa.
Da ciò consegue la mancata ammissione in questa sede delle prove testimoniali richieste, difettando i capitoli dedotti nel ricorso dei requisiti di precisione, determinatezza e rilevanza necessari.
10. Inoltre, neppure gli informatori sentiti nella fase interdittale, hanno offerto la prova nei termini suindicati.
Giova evidenziare che non vi è dubbio che le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase sommaria possano costituire elemento di prova, in quanto per giurisprudenza costante “le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a pagina 9 di 11 cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12089 del 08.05.2019).
Inoltre, occorre anche precisare che “nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da -1 considerare come provenienti da veri e propri testimoni” (Cass Sez 2, n. 24705 del 2006) com'è avvenuto nel presente procedimento.
11. Sicché il Tribunale ritiene di dover confermare quanto già valutato nella fase interdittale, in quanto l'attività istruttoria espletata in tale fase, in difetto di elementi nuovi e/o di segno contrario emersi nella presente fase di merito, non ha consentito di ritenere provato il possesso nei termini richiesti dalla giurisprudenza dominante, (si legge nell'ordinanza resa in fase interdittale: “dalla disamina delle emergenze processuali acquisite nel corso del giudizio non è dato desumere, quindi, un compendio probatorio idoneo ad asseverare una situazione di fatto in ordine al transito sui mappali oggetto del giudizio, tale da comprovare l'esercizio sullo stesso, da parte dei ricorrenti, al momento dell'ascritta condotta di spoglio del possesso uti dominus da essi affermato nel ricorso introduttivo. Pertanto, si ritiene che la rigorosa prova del concreto esercizio della servitù di passaggio non sia stata raggiunta secondo i parametri richiesti dalla giurisprudenza dominante”).
All'accertata inesistenza del presupposto oggettivo della richiesta tutela possessoria, vale a dire della situazione vantata dal ricorrente di esercizio di un potere di fatto sulla bene oggetto del giudizio, manifestatasi nell'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, consegue il rigetto del ricorso.
12. Le spese del procedimento seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37. Nel caso in esame il compenso può essere liquidato in misura corrispondente circa ai valori medi per fase (sole fasi di studio della controversia e introduzione del procedimento non essendo stata svolta pagina 10 di 11 attività istruttoria, e senza fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m., trattandosi di procedimento avente natura contenziosa, per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale
PQM
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Francesca Cerrone definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento di nei confronti di Parte_5 Parte_2
ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così Controparte_2 provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto, conferma l'ordinanza resa in data dall'intestato Tribunale in data 31 gennaio 2023;
2) Condanna i soccombenti in solido alla refusione in favore di
[...] delle spese del presente procedimento, liquidate in € CP_2
2.905,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.
Sentenza resa ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Modena 30 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2321/2023 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
FOPPA VINCENZINI GIORGIA e dall'AVV. MILANESE LUCIA, giusta procura in atti;
ATTORE
(C.F. , in qualità di erede di Parte_2 C.F._2 Per_1
rappresentato e difeso dall'avv. MILANESE LUCIA e dell'avv. FOPPA
[...]
VINCENZINI GIORGIA
ATTRICE
Contro
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'AVV. CANTERGIANI GIOVANNI, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: MERITO POSSESSORIO
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso ex art 703 c.p.c. i ricorrenti deducevano 1) di essere proprietari pro-indiviso di una serie di immobili, siti nel Comune di Palagano, via
Roncopezzuolo n. 17 inseriti all'interno di una borgata storica in località Fappiano, nella quale sono collocati anche degli immobili di proprietà della resistente, pagina 1 di 11 confinanti con le proprietà degli stessi ricorrenti;
2) che per accedere dalla pubblica via denominata Via Roncopezzuolo agli immobili di loro proprietà gli stessi ricorrenti dovevano attraversare i)l'area rurale di cui al mappale 614 di proprietà della resistente ii) la corte comune ex mappale 621(ora 615), CP_1
iii) l'area di cui al mappale 602 di proprietà della iv) l'area di cui al CP_1 mappale 813, v) l'area di cui al mappale 819; 3)che tale diritto di passaggio è sempre stato esercitato, prima della turbativa, dagli altri abitanti del borgo e dagli stessi ricorrenti sia a piedi che con l'utilizzo di piccoli mezzi agricoli, 4)che nell'estate del 2019 la aveva installato n. 2 cancelli impedendo di fatto ai CP_1 ricorrenti di esercitare la servitù da loro posseduta, rendendo di fatto gli immobili di loro proprietà interclusi, ed impedendo l'esercizio della servitù di passaggio che consentiva agli stessi di accedere ad una fonte di acqua ubicata a Nord della borgata.
I ricorrenti riferivano che la resistente aveva anche illegittimamente provveduto alla soppressione del mappale 621, che identificava la corte comune, facendo piantare una siepe posta che impedisce il passaggio della luce e dalla veduta dalle finestre.
In sintesi i ricorrenti allegavano: a) una turbativa e molestia dei diritti di servitù di passaggio (consistita nel posizionamento, da parte della resistente, di n. 2 cancelli;
b) una turbativa e molestia del diritto d'uso della corte comune
(consistita, da una parte, nel posizionamento di un muretto ed una siepe, così da escludere gli altri proprietari all'utilizzo della cosa stessa e, dall'altra nella predisposizione di una pavimentazione arbitraria, senza alcuna autorizzazione);
c)una turbativa e molestia del diritto di passaggio per accedere alla fonte comune
(consistita nel posizionamento di un filo spinato e di altri materiali per sbarrare l'ingresso che conduce a tale fonte.
Per tali motivi gli attori adivano il Tribunale di Modena al fine di essere reintegrai nel possesso pieno ed esclusivo dell'area di cui erano stati violentemente spogliati, con vittoria delle spese processuali.
pagina 2 di 11 2. Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la resistente, la quale contestava la fondatezza della domanda, chiedendo il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.
3. Con ordinanza depositata in data 31 gennaio 2023 il Tribunale di Modena rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese.
4. In data 1° aprile 2023 e depositavano istanza per la Pt_1 Parte_3 prosecuzione del giudizio di merito ex art 703 c.p.c. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
-accertato che i signori e hanno posseduto in modo durevole Parte_1 Per_1
e pacifico in epoca prossima allo spoglio e, quindi anche al momento dello spoglio stesso, sui fondi di proprietà della sig.ra come esposto in Controparte_2 narrativa, il passaggio per accedere al fondo di loro proprietà della larghezza di ca. 2 metri identificato nel presente atto, il passaggio per recarsi alla sorgente
“Casa Mamone” identificato nel presente atto, ordinare alla sig.ra Controparte_2
la reintegrazione nel possesso delle suddette servitù di passaggio in favore
[...] dei signori e come identificate nel presente atto, con Parte_1 Per_1 condanna al ripristino della situazione ex ante, ovvero con la rimozione dei cancelli e/o di ogni altro manufatto ivi presente e con ogni costo e spesa a suo completo carico;
B. accertato che l'area prospicente la proprietà dei signori già mappale Pt_1
3173, poi mappale 621, è corte comune e che la stessa è stata oggetto di fusione con il mappale 615 di proprietà della sig.ra da parte di Controparte_2 quest'ultima senza alcun titolo, ordinare alla sig.ra la Controparte_2 reintegrazione nel possesso della suddetta corte comune in favore dei signori
e , con condanna alla rimozione del muretto, della siepe e Parte_1 Per_1 del cancello ivi posizionati, nonché alla presentazione delle pratiche catastali necessarie per l'attribuzione di un mappale autonomo di detta corte comune, con ogni costo ed onere a suo completo carico.
IN VIA SUBORDINATA
pagina 3 di 11 A. -accertato che i signori e hanno posseduto in modo Parte_1 Per_1 durevole e pacifico in epoca prossima allo spoglio e, quindi anche al momento dello spoglio stesso, sui fondi di proprietà della sig.ra il Controparte_2 passaggio per accedere al fondo di loro proprietà della larghezza di ca. 2 metri come identificato nel presente atto, il passaggio per recarsi alla sorgente “Casa
Mamone” come identificato nel presente atto, ordinare alla sig.ra Controparte_2
la reintegra nel possesso del suddetto diritto di passaggio, consegnando agli
[...] stessi le chiavi dei cancelli posizionati sui fondi di proprietà della stessa e, in ogni caso, ordinare alla sig.ra di spostare il cancello che Controparte_2 impedisce l'apertura della finestra al piano terra della casa dei signori Pt_1 posizionandolo in corrispondenza della proiezione del fabbricato di questi ultimi;
B. accertato che l'area prospicente la proprietà dei signori già mappale Pt_1
3173, poi mappale 621, è corte comune e che la stessa è stata oggetto di fusione con il mappale 615 di proprietà della sig.ra da parte di Controparte_2 quest'ultima senza alcun titolo, ordinare la reintegrazione nel possesso della suddetta corte comune in favore dei signori e nel corridoio Parte_1 Per_1 delimitato, da una parte dalla loro casa e, dall'altra parte, dalla siepe e dal muretto esistenti, con condanna della sig.ra a presentare le Controparte_2 pratiche catastali necessarie per l'attribuzione di un mappale autonomo della corte comune così individuata, con ogni costo ed onere a suo completo carico.
5. si costituiva in giudizio chiedendo: Controparte_2
In via preliminare
1) autorizzare e disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo d'ufficio relativo alla procedura distinta al n. RG 706/2022 radicata avanti codesto Tribunale;
2) rigettare le domande dei sigg. e per le motivazioni Parte_1 Persona_1 di cui al punto A) dichiarando inammissibile in toto il ricorso de quo;
In via principale e nel merito3) rigettare le domande dei sigg. e Parte_1 [...]
per le motivazioni di cui ai punti B) e C), respingendo la richiesta di Per_1 ammissione di ulteriori mezzi istruttori e l'ulteriore domanda proposta tardivamente di cui all'art. 1170 c.c., fissando di conseguenza l'udienza di discussione o di precisazioni delle conclusioni;
pagina 4 di 11 4) in ogni modo, rigettare le domande dei sigg. e per Parte_1 Persona_1 le motivazioni di cui al punto D), perché infondate in fatto e in diritto, non sussistendo i presupposti per la tutela possessoria invocata ai sensi dell'art. 703 e
669 c.p.c. e 1168 c.c., stante anche gli esiti dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio distinto al n. RG 706/2022 radicato avanti codesto Tribunale;
5) condannare i ricorrenti alla refusione delle spese di lite, oltre diritti ed onorari di causa e rimborso forfettario per spese generali.
6. In data 25/05/2024 decedeva il ricorrente Persona_1
Con comparsa, depositata in data 8 maggio 2025, interveniva in giudizio Pt_2 facendo proprie tutte le domande, ragioni ed eccezioni spiegate dal de
[...] cuius.
La convenuta allegava che la moglie ed i figli Parte_4 CP_3 CP_4
e nonché i nipoti chiamati per rappresentazione
[...] Controparte_5
e avevano rinunciavano all'eredità Persona_2 Controparte_6 rispettivamente del coniuge, del padre e del nonno, come da dichiarazioni rese avanti il Notaio in Milano Dott. ssa che produceva. Persona_3
7. Con provvedimento del 15 marzo 2024 il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo veniva quindi trattenuto per la decisione sulle conclusioni delle parti e con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. terzo comma all'udienza del 30 maggio 2025.
8. In via preliminare, in primo luogo vale la pena evidenziare che non possono essere esaminate le domande contenute nella istanza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio proposta ai sensi dell'art. 703 comma quarto c.p.c. dai ricorrenti aventi un oggetto differente dalla domanda proposta nella fase interdittale.
Al fine di correttamente statuire sul punto, occorre premettere dei brevi cenni sulla natura del procedimento possessorio.
A seguito della riforma del 1990, il procedimento possessorio è stato disciplinato a mezzo un generale rinvio alle norme del procedimento cautelare uniforme, sicché la Corte di cassazione a Sezioni Unite, intervenuta al fine di fare luce sul pagina 5 di 11 punto, ha precisato che il procedimento in parola doveva continuare a mantenere la struttura a due fasi, entrambe rette dal ricorso introduttivo della fase interdittale. La questione è stata nuovamente oggetto di riforma legislativa.
Difatti, la L n. 80 del 2005 ha introdotto il quarto comma dell'art. 703 c.c. in funzione del quale la seconda fase del procedimento non è più necessaria ed automatica, ma subordinata alla richiesta di una delle parti. Allo stato, pertanto, la prosecuzione del giudizio di merito possessorio avviene solamente in seguito ad un atto di impulso proveniente da una delle parti.
Orbene, a seguito della recente riforma su citata, deve concludersi che, pur avendo il legislatore previsto che il giudizio di merito possessorio sia meramente eventuale, eliminando la natura necessariamente bifasica dello stesso, tuttavia, non ne ha modificato la funzione prevedendo che il procedimento in parola sia destinato ad accertare la fondatezza dell'azione proposta nella fase sommaria. In altri termini, deve affermarsi che il merito possessorio costituisca, comunque, una
"prosecuzione" del procedimento proposto nella fase interdittale, con la conseguenza che non possono ritenersi ammissibili in tale fase nuove domande che non siano strumentali rispetto alla misura cautelare concessa.
Sul punto, al fine di correttamente delimitare il thema decidendum del presente giudizio, occorre rilevare che i ricorrenti hanno sostanzialmente riproposto le medesime domande avanzate nella fase sommaria, ovverosia, la condanna della resistente alla cessazione delle molestie e turbative, meglio descritte innanzi, ai sensi dell'art. 1168 c.c.
9. Ciò premesso la domanda possessoria avanzata dai ricorrenti è infondata e, con le precisazioni che seguono, deve essere confermata l'ordinanza resa dall'intestato Tribunale in data 31 gennaio 2023 e avendo la successiva fase di merito confermato le risultanze del prodromico giudizio sommario.
Più segnatamente, nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto una pronuncia di reintegra nel pieno possesso della servitù di passaggio del mappale 614 e della corte comune ex mappale 621.
Ai fini della risoluzione della controversia in oggetto, giova ricordare che la distinzione di maggior rilievo è quella tra servitù apparenti e non apparenti.
pagina 6 di 11 Solo le prime possono essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Le servitù apparenti sono quelle al cui esercizio vengono destinate opere visibile e permanenti, ad esempio le servitù di prospetto o di acquedotto. Le servitù non apparenti, invece, sono ad esempio la sevitus non aedificandi o la servitus altius non tollendi. Orbene, nel caso in esame, trattandosi di una servitù di passaggio, la stessa rientra nel novero di quelle non apparenti.
Deve anzitutto rilevarsi che, secondo quanto stabilito da giurisprudenza costante, la presenza di opere visibili e permanenti, indicative di un transito, costituisce un requisito ai fini dell'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma non anche per la tutela possessoria del passaggio medesimo, essendo a tal fine sufficiente la prova della effettuazione di detto transito sul bene altrui (cfr. tra tante: Sez. Un., 18 febbraio 1989, n. 958),
Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2002, n. 12604,).
In altri termini l'accoglimento della domanda di reintegrazione nella particolare ipotesi di spoglio di una servitù di passaggio non è subordinato, quindi, alla presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del transito, ma esclusivamente alla dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche quello nel momento dello spoglio stesso (cfr.: Cass. civ., sent. 18 maggio 1985,
n. 3055) dall'attore, nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato, non già come un qualsiasi occasionale passante.
Nell'azione possessoria, infatti, da un lato, va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente di una situazione di possesso (ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui) o di detenzione qualificata e la prova dell'aver effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto.
Sotto questo profilo giova ricordare che gli atti. 1168-1170 c.c. nel prevedere e disciplinare le azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano solo la situazione di fatto (il possesso appunto) del tutto prescindendo dalla situazione di pagina 7 di 11 diritto (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore).
Corollario di ciò è che, ai fini della tutela possessoria, la situazione di diritto
(titolarità della proprietà o di altro diritto reale) è irrilevante, occorrendo invece che sia data la prova dell'esistenza del possesso (cioè della situazione di fatto di cui all'art. 1140 c.c.) e della lesione dello stesso, ovvero della condotta in cui sia consistita la privazione del possesso (spoglio), ovvero la molestia dello stesso. È dunque sempre necessaria la dimostrazione del concreto esercizio del potere di fatto di cui il ricorrente lamenta l'avvenuta privazione (cfr. Corte di Cass. civile sez. II, 13.4.1995 n. 4271).
In sostanza, colui che assume di aver subito una molestia possessoria, onde conseguire la predetta tutela, deve fornire la prova, del concreto esercizio del potere di fatto di cui lamenta l'avvenuta privazione, ovverosia la prova del possesso ultrannuale, continuativo, non interrotto ed acquisito in modo non violento e clandestino, esercitato con riguardo al bene oggetto della denunciata condotta di turbativa (cfr. Corte di Cass. civ.
6.2.1975 n. 437, Cass. Civ.
17.7.1969 n. 2656).
Giova anche precisare che, il possesso che legittima una parte all'esercizio dell'azione di reintegrazione deve possedere il requisito dell'attualità al momento del sofferto spoglio (cfr., tra le tante Cass. Civile, sez II, 31 agosto 2005 n.
17567), e, sotto altro aspetto, che -come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità- gli atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo e, d'altra parte, la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale (cfr., Cassazione civile sez II, 20 agosto 1999 n. 8799)
All'uopo va detto, con riguardo al possesso di una servitù discontinua, (quale quella del caso di specie) la sporadicità del relativo esercizio è indissolubilmente pagina 8 di 11 connessa alla natura stessa delle servitù appartenenti a tale categoria, ma perché possa ritenersi che un soggetto ne sia in possesso, occorre che l'attività umana esplicata per la sua utilizzazione sia ripetuta con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo dominante ed al contenuto stesso della utilità perseguita, sì da evidenziare sia l'aspetto materiale dell'esercizio, sia l'intenzione dell'utente di realizzarlo come se esso corrispondesse ad un diritto ( Cfr. Corte di
Cassazione civ. II, 30 marzo 2000 n. 3906).
Tali essendo i principi a cui questo Giudice ritiene di doversi uniformare, ne deriva che l'istanza di tutela possessoria, come formulata dal ricorrente, è infondata e pertanto va respinta.
Ed invero, in primo luogo, le allegazioni contenute in ricorso, sulle quali si chiedeva che venissero escussi gli informatori, non appaiono finalizzate a fornire prova del possesso nei termini innanzi indicati (si veda il ricorso introduttivo: i ricorrenti hanno da sempre percorso la strada Roncopezzuolo… signori e, Pt_1 prima di loro, il dante causa signor , parcheggiavano le loro Controparte_7 auto ai bordi della strada Roncopezzuolo).
Da tali allegazioni, generiche nella loro formulazione e prive di riferimenti temporali, (i capitolati sono formulati nel seguente modo: “sino a giugno 2019” e
“nell'estate 2019”) non è dato evincere il requisito della reiterazione del passaggio poiché non è rappresentato a partire da quando e con quale frequenza si verificava il passaggio suoi luoghi indicati. A fronte di tali allegazioni non è conseguentemente possibile dedurre l'intenzione dell'utente di agire come un proprietario della cosa.
Da ciò consegue la mancata ammissione in questa sede delle prove testimoniali richieste, difettando i capitoli dedotti nel ricorso dei requisiti di precisione, determinatezza e rilevanza necessari.
10. Inoltre, neppure gli informatori sentiti nella fase interdittale, hanno offerto la prova nei termini suindicati.
Giova evidenziare che non vi è dubbio che le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase sommaria possano costituire elemento di prova, in quanto per giurisprudenza costante “le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a pagina 9 di 11 cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12089 del 08.05.2019).
Inoltre, occorre anche precisare che “nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da -1 considerare come provenienti da veri e propri testimoni” (Cass Sez 2, n. 24705 del 2006) com'è avvenuto nel presente procedimento.
11. Sicché il Tribunale ritiene di dover confermare quanto già valutato nella fase interdittale, in quanto l'attività istruttoria espletata in tale fase, in difetto di elementi nuovi e/o di segno contrario emersi nella presente fase di merito, non ha consentito di ritenere provato il possesso nei termini richiesti dalla giurisprudenza dominante, (si legge nell'ordinanza resa in fase interdittale: “dalla disamina delle emergenze processuali acquisite nel corso del giudizio non è dato desumere, quindi, un compendio probatorio idoneo ad asseverare una situazione di fatto in ordine al transito sui mappali oggetto del giudizio, tale da comprovare l'esercizio sullo stesso, da parte dei ricorrenti, al momento dell'ascritta condotta di spoglio del possesso uti dominus da essi affermato nel ricorso introduttivo. Pertanto, si ritiene che la rigorosa prova del concreto esercizio della servitù di passaggio non sia stata raggiunta secondo i parametri richiesti dalla giurisprudenza dominante”).
All'accertata inesistenza del presupposto oggettivo della richiesta tutela possessoria, vale a dire della situazione vantata dal ricorrente di esercizio di un potere di fatto sulla bene oggetto del giudizio, manifestatasi nell'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, consegue il rigetto del ricorso.
12. Le spese del procedimento seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37. Nel caso in esame il compenso può essere liquidato in misura corrispondente circa ai valori medi per fase (sole fasi di studio della controversia e introduzione del procedimento non essendo stata svolta pagina 10 di 11 attività istruttoria, e senza fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m., trattandosi di procedimento avente natura contenziosa, per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale
PQM
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Francesca Cerrone definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento di nei confronti di Parte_5 Parte_2
ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così Controparte_2 provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto, conferma l'ordinanza resa in data dall'intestato Tribunale in data 31 gennaio 2023;
2) Condanna i soccombenti in solido alla refusione in favore di
[...] delle spese del presente procedimento, liquidate in € CP_2
2.905,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.
Sentenza resa ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Modena 30 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
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