Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
La condizione di affidamento per ragioni di istruzione, di vigilanza o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.) può avere carattere temporaneo o occasionale, potendo configurarsi anche quando il soggetto attivo non sia l'insegnante diretto del minore, ma appartenga comunque alla stessa struttura scolastica, all'interno della quale venga a diretto contatto con la vittima in ragione dell'incarico di svolgere lezioni o sostituzioni nelle varie classi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2012, n. 27282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27282 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 14/03/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 699
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 28982/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.M. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 2479/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Alessandra Stefano.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 2 marzo 2011, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Pavia del 21 novembre 2006, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e art. 609 quater c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiuto atti sessuali (toccamenti reciproci delle parti intime e rapporti sessuali completi) con una minore di anni 16, a lui affidata per ragioni di istruzione vigilanza, essendo la stessa allieva della scuola ove l'imputato era docente di storia dell'arte.
2 - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di impugnazione, si contestano la sussistenza del rapporto qualificato di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione circa l'affidamento della persona offesa all'imputato. Lamenta la difesa che la Corte d'appello, anziché attingere a concreti elementi di fatto tali da dimostrare la sussistenza di detto rapporto, ne ha affermato la sussistenza solo ed esclusivamente in virtù del fatto che l'imputato era docente presso il plesso scolastico frequentato dalla persona offesa. Precisa la difesa che l'imputato era stato presente nella classe frequentata dalla vittima soltanto per due ore di sostituzione del docente della classe stessa, ma in epoca successiva alla conoscenza tra i due e all'inizio della loro frequentazione;
frequentazione che era cominciata liberamente e indipendentemente dai ruoli ricoperti all'interno della scuola. Ne conseguirebbe che nessun condizionamento era stato esercitato sulla capacità volitiva e decisionale della minore dalla sua qualità di docente. Del resto, anche in linea di principio, l'affidamento occasionale o temporaneo dovrebbe comunque essere connotato dal requisito della costanza, pur con qualche interruzione.
2.2. - Si deducono, in secondo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 609 quater c.p., comma 3 e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova della sussistenza del fatto. Rileva il ricorrente che, a favore della configurabilità della fattispecie come di minore gravità, depone il numero dei rapporti sessuali, che sarebbero stati solo tre in un arco temporale compreso tra la fine di (omesso) . Da
ciò deriverebbe che l'imputato e la persona offesa non avevano attribuito grande importanza alla sfera sessuale nell'ambito del loro rapporto, il quale coinvolgeva, piuttosto, la sfera affettiva ed emotiva. A ciò dovrebbe aggiungersi - prosegue la difesa - la considerazione che i rapporti sessuali erano avvenuti in luoghi aperti al pubblico (parcheggi) e che vi erano stati fitti scambi di sms affettuosi fra i due. Quanto allo svolgimento della relazione, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente individuato come giorno del primo rapporto sessuale completo la data del "fidanzamento" tra i due ((omesso) ) e non un momento successivo, nel quale la minore aveva già compiuto 16 anni (essendo nata nel (omesso) ).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. - Con un primo motivo di doglianza, si contesta la configurabilità della relazione di affidamento per ragioni di istruzione di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), sul rilievo che l'imputato non sarebbe stato un docente della classe frequentata dalla persona offesa e che sarebbe stato presente in quella classe solo per una sostituzione ed in epoca successiva all'inizio della sua frequentazione con la persona offesa stessa. La censura è infondata.
Quanto al rapporto di affidamento per ragioni di istruzione di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), deve rilevarsi che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 3, 30 settembre 2002, n. 38057, Rv. 223789; sez. 3, 22 maggio 2007, n. 21815, Rv. 236735; Sez. 3, 13 maggio 2009, n. 24803, Rv. 244124; Sez. 3, 7 luglio 2010, n. 35809, Rv. 248619) - tale rapporto sussiste anche quando si tratti di un affidamento temporaneo od occasionale. Correttamente, dunque, si è ritenuto che, nella specie, gli abusi sessuali siano stati commessi nell'ambito del rapporto di affidamento che si instaura tra insegnanti e alunni della medesima struttura scolastica;
sicché è irrilevante che la minore, che frequentava la scuola, non fosse allieva diretta dell'imputato. Nella specie, l'imputato, era sicuramente, anche in assenza di un diretto rapporto di istruzione con la vittima, componente della struttura scolastica e, dunque, investito di compiti di vigilanza e custodia di tutti gli allievi che la frequentavano, essendo anche incaricato di svolgere sostituzioni nelle varie classi, che lo ponevano in diretto contatto con essi.
3.2. - Del pari infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui si contestano la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 609 quater cod. pen., comma 4 e, più in generale, la motivazione della sentenza circa scansione temporale della relazione tra l'imputato e la persona offesa.
Deve rilevarsi che, quanto alla mancata configurabilità dell'ipotesi di minore gravità, la sentenza censurata contiene una motivazione ampiamente circostanziata e corretta, perché rileva, in sintesi, che: a) contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la vittima non può essere qualificata come un soggetto disinibito e disinvolto;
b) i luoghi scelti dall'imputato per appartarsi non hanno particolare significato, essendo comunque sufficientemente isolati, frequentati anche di notte e del tutto idonei a compiere attività sessuali di ogni tipo;
c) anche a prescindere dalla data di compimento di atti sessuali completi (in ogni caso verificatisi), l'inesperienza della persona offesa, collegata alla creazione di un rapporto di dipendenza con l'imputato e le conseguenze da lei patite sul piano psicologico, costituiscono un profilo di gravità rilevante.
Quanto, poi, alla scansione temporale dei rapporti sessuali completi, la Corte d'appello correttamente osserva che la stessa è irrilevante, perché dalle dichiarazioni della persona offesa - da considerarsi ampiamente circostanziate e credibili - emerge che vi erano stati, comunque, numerosi atti sessuali prima del compimento del sedicesimo anno di età; atti che - visto il tenore generale e onnicomprensivo della norma incriminatrice - integrano pacificamente la fattispecie di reato, per la quale, in ogni caso, è stato applicato un complessivo trattamento sanzionatorio prossimo al minimo edittale.
4. - Ne consegue il rigetto dei ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012