Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2012, n. 27282
CASS
Sentenza 14 marzo 2012

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La condizione di affidamento per ragioni di istruzione, di vigilanza o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.) può avere carattere temporaneo o occasionale, potendo configurarsi anche quando il soggetto attivo non sia l'insegnante diretto del minore, ma appartenga comunque alla stessa struttura scolastica, all'interno della quale venga a diretto contatto con la vittima in ragione dell'incarico di svolgere lezioni o sostituzioni nelle varie classi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2012, n. 27282
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27282
    Data del deposito : 14 marzo 2012

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