Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23377 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23377/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09417/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9417 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Cravero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza emesso nei confronti della ricorrente del 25.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 la dott.ssa MA AR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 14.9.2021 -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale le è stato denegata la cittadinanza italiana.
Il provvedimento è stato impugnato lamentando eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti in quanto il Ministero degli Interni ha basato il proprio provvedimento sulla circostanza che risulta a suo carico una condanna per gli articoli 582, 610 c.p., pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 3 luglio 2003, che la stessa non ha indicato nel momento della richiesta cittadinanza.
Trattandosi di richiesta molto risalente nel tempo conclusa con la concessione della sospensione condizionale della pena e poi estinta come da riabilitazione, la ricorrente ritiene che l’istanza avrebbe dovuto avere diverso esito.
Afferma che con memoria a seguito di 10 bis (n.d.r. si presume: preavviso di rigetto emesso ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/90) è stata depositata copiosa documentazione che attesterebbe il pieno inserimento della medesima nel tessuto sociale, ricordiamo a proposito (contratto di lavoro a tempo indeterminato, estratto conto INPS, redditi 2018, 2019, carta soggiorno, residenza e stato di famiglia e l’atto di acquisto dell’immobile ove vive).
Anche i redditi sarebbero superiori alla soglia minima richiesta.
2. Si è costituito il Ministero depositando documentazione.
3. Il 2.10.2025 la ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione.
La causa è passata in decisione all’udienza di smaltimento del 3.10.2025.
4. Va in primo luogo precisato che il ricorso è completamente sprovvisto di documenti a sostegno delle argomentazioni svolte.
Non è stato allegato neppure il provvedimento impugnato, che infatti il Collegio ha potuto visionare solo a seguito del deposito, peraltro fuori termine, da parte dell’Avvocatura dello Stato.
Volendo quindi attenersi scrupolosamente alla normativa sui termini di deposito e sull’onere di allegazione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per assoluta genericità, posto che non è stato allegato alcun documento, neanche l’atto impugnato, certamente nella disponibilità della parte, come pure non sono stati allegati i documenti asseritamente depositati con la memoria di risposta al preavviso di rigetto (memoria della cui esistenza non vi è prova in quanto non depositata dall’Avvocatura di Stato).
In ogni caso, l’esame del provvedimento impugnato – che il Collegio ritiene di non considerare fuori termine, trattandosi dell’oggetto del ricorso che andrebbe comunque acquisito d’ufficio – dimostra che la decisione dell’Amministrazione è perfettamente legittima.
In esso infatti viene riportata la seguente circostanza: “ CONSIDERATO che è emerso nel corso dell'istruttoria il seguente pregiudizio di carattere penale: Sentenza del Tribunale di Torino del 3.7.2003, divenuta irrevocabile in data 16.10.2003, per i reati di cui agli artt 56, 110, 610 c.p. (violenza privata tentata in concorso) e agli artt. 110, 582 c.p. (lesione personale in concorso)”.
Sempre nel medesimo provvedimento si dà atto che la ricorrente ha affermato all'interno dell'istanza di non aver riportato condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., rendendo conseguentemente dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Pertanto, il diniego è stato comprensibilmente motivato dalla P.A. anche in ragione della omessa dichiarazione dei precedenti penali della richiedente.
Infatti, la non veritiera dichiarazione nella domanda circa la pendenza di condanne penali integra ictu oculi, anche si tratti di un falso penalmente non rilevante, una causa di inammissibilità della stessa, e rappresenta un indizio di inadeguata conoscenza e/o adesione alle regole ed ai valori che informano l’ordinamento di cui si chiede lo status.
La giurisprudenza sul punto è infatti concorde nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva, infatti, sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco.
L’omessa dichiarazione è, quindi, comunque indicativa di una non compiuta integrazione e può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi (anche di collaborazione e buona fede) che devono permeare i rapporti con l’Amministrazione (tra le tante, v. TAR Lazio, Roma, Sez. V, sent. n. 4011/2025).
5. Il Ministero ha, in ogni caso, ritenuto di valutare i fatti acclarati utilizzando l’ampia discrezionalità che caratterizza i procedimenti in questione.
Pertanto il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio della doglianza formulata nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. V Bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280, 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. 9) della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa “allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto, che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato-comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, Sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
5.1. Ora, nella fattispecie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia adeguatamente motivato la propria decisione, in linea con i principi sopra brevemente riassunti, seguendo un percorso logico giuridico condivisibile.
Invero, nel decreto è chiarito:
-quali siano i procedimenti penali rilevati a carico della istante (non contestati), che anche se risalenti (circostanza ammessa dallo stesso Ministero) indicano una non corretta integrazione della ricorrente nel tessuto sociale e nella comunità nazionale;
- che la ricorrente “all’atto della presentazione dell’istanza, ha autocertificato di non aver mai riportato condanne penali, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato”;
- che da ciò si inferisce una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano;
- che quindi nella fattispecie concreta in considerazione non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana.
5.2. A riguardo si ritiene che le circostanze di cui sopra non irragionevolmente possono essere considerate come indice di non piena integrazione rispetto ai valori fondanti l’ordinamento.
Inoltre la ricorrente non ha depositato alcun documento e neppure la riabilitazione che afferma di aver ottenuto, tutti provvedimenti nella sua disponibilità e per i quali il Collegio non ha alcun obbligo di effettuare l’acquisizione istruttoria.
Peraltro è stato ormai sancito in giurisprudenza che la riabilitazione non pone nell’indifferenza giuridica la condotta già accertata (e il relativo disvalore), con la conseguenza che la P.A. ha legittimamente potuto apprezzarne il rilievo come fatto storico, indicativo di una personalità non irreprensibile.
In tal senso, si è infatti condivisibilmente affermato che “Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
D’altro canto, le fattispecie di particolare gravità possono essere apprezzate nel loro particolare valore “sintomatico” anche oltre il decennio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 10678/13) e persino ove sia intervenuta la riabilitazione (TAR Lazio, Sez. II Quater, 1833/2015).
6. In conclusione, per tutto quanto detto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. Le difese di stile della parte resistente giustificano, comunque, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AR CA, Presidente FF, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Francesca MAni, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA AR CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.