Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 01/04/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. AL CA EL RO Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere- relatore dr. Federico Lorenzini Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23971 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 29 maggio 2025 nei confronti di:
CC PP (c.f. [...]), nato a [...] il 28/8/1963, residente a [...]del Tronto (AP), in via E. Fileni Gabrielli del Foro di Ascoli Piceno, PEC: avvsergiogabrielli01@puntopec.it;
visto ;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026 la segretaria dr.ssa Susanna Ciarapica, il relatore dr. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara, e
. Sergio Gabrielli in favore del convenuto CC, presente in aula.
FATTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato il 3/6/2025, preceduto Contabile, la Procura regionale ha convenuto in giudizio CC PP, fatti impiegato di San Benedetto del Tronto, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del medesimo Istituto previdenziale, 6.476,08, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
A tal proposito, la Procura riferiva che, con nota assunta al protocollo in data 31/1/2020, .N.P.S. delle Marche aveva inoltrato formale denunzia, segnalando un potenziale danno subito dall mministrazi comportamento tenuto dal CC.
II. Questi, in sintesi, i fatti salienti.
Con e-mail del 10/12/2019 la Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi .N.P.S. aveva segnalato alla Direzione Risorse U i sistemi informatici da parte del personale dipendente , non giustificati, a banche dati I.N.P.S., impiegato CC PP, in servizio presso Tronto, con riguardo ad estratti contributivi e ad estratti di pagamento di prestazioni previdenziali, relativi ad utenti (assicurati o pensionati)
competenza della suddetta Agenzia.
Mediante un apposito report veniva documentato, relativamente al CC,
- su un numero totale di 5695 accessi per la di estratto contributivo , ben 5306 riguardavano residenti fuori provincia (93.17%);
- su un numero totale di 5547 accessi per la di riepilogo pagamenti , ben 4482 concernevano residenti fuori provincia (80,80%);
- su un numero totale di 11250 accessi per la consultazione anagrafica RC , ben 8552 riguardavano residenti fuori provincia (76,02%).
Numerosi altri accessi venivano, poi, riscontrati come effettuati dal CC anche nelle date del 13 e del 17 dicembre 2019.
geva, altresì, qualsiasi correlazione tra gli accessi segnalati come abusivi e la lavorazione di pratiche di specifica competenza del CC della medesima Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi).
i ulteriori attività ispettive (tra cui un accesso diretto in data San Benedetto del Tronto, in cui veniva sentito il CC), veniva instaurato un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo CC, al quale, con determinazione n. 37 del 22/9/2020, veniva inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso .
Avverso tale sanzione il CC proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, che lo Per i medesimi fatti veniva avviato a carico del CC anche il procedimento penale n. 2101/2020 R.G.N.R., tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, -ter del c.p. (accessi abusivi a sistema informatico); in tale procedimento III. Sotto il profilo del danno erariale, il P.M. ha riferito che .N.P.S.
aveva quantificato in 222,58 le ore lavorative che erano state indebitamente retribuite al CC, nonostante che egli si fosse dedicato ad attività estranee ai propri specifici compiti d ufficio, così violando i doveri di servizio; ,
riscontri incrociati, aveva moltiplicato la retribuzione lorda previdenziale media oraria, pari ad 20,11 anno 2019, per 222,58 ore, pervenendo così 4.476,08.
IV. Ciò premesso ha ribadito che il CC, nel periodo in questione, aveva effettuato, utilizzando le proprie credenziali, numerosissimi accessi abusivi alle banche dati , estraendo informazioni maniera massiva, senz alcuna valida giustificazione e sovente con riferimento ad un bacino d utenza diverso da quello rientrante nella competenza territoriale dell di appartenenza; ciò era avvenuto per scopi diversi rispetto alle specifiche esigenze di servizio affidate alla cura del CC, il quale, in violazione dei propri doveri, aveva così orientato una parte delle proprie energie lavorative al perseguimento di finalità extra istituzionali.
In particolare, la Procura ha sottolineato che con tali condotte il CC aveva reiteratamente trasgredito le chiare prescrizioni contenute nelle seguenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali:
- artt. 3 e 11 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(D.P.R. n. 62 del 16/4/2013), i quali sanciscono che: Il dipendente non che:
Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni d ufficio e i servizi telematici Amministrazione ;
- artt. 4 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti I.N.P.S.,
secondo cui: Il dipendente svolge gli adempimenti di servizio perseguendo esclusivamente finalità istituzionali, con esclusione di ogni iniziativa diretta
; Al fine di tutelare la sicurezza Istituto, il dipendente osserva le regole per
;
- art. 60, commi 1, 2 e 3, lettere A, B, C, J, K, L, del C.C.N.L. 2016-2018 per il Comparto Funzioni Centrali, i quali: richiamano il dovere di servire la Repubblica con impegno e responsabilità (art. 54 Cost.) e di rispettare i principi di buon andamento ed amministrativa (art. 97 Cost.); prevedono, tra gli obblighi del dipendente, quelli di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d ufficio e di non avvalersi di quanto è di proprietà Amministrazione per ragioni che non siano di servizio.
Peraltro, secondo il P.M., nella condotta del CC appare ravvisabile anche una grave violazione dei canoni di lealtà e di buona fede, cui tutti debbono nell esecuzione dei rapporti contrattuali, tra cui quelli lavorativi, del c.c.
In tale contesto, la Procura ha rammentato che era stato lo stesso CC ad ammettere di aver effettuato varie consultazioni delle , finalizzate ad acquisire, delle proprie credenziali, estratti contributivi e previdenziali di iscritti e ciò per rendere favori, per ragioni di amicizia, a suoi conoscenti (il direttore della filiale di una banca e il direttore
), che intendevano acquisire dati e informazioni riguardanti soggetti che avevano presentato domande per la concessione di prestiti e finanziamenti.
Inoltre, il P.M. ha sottolineato che, avendo egli effettuato accessi abusivi urante orario di lavoro, le condotte del CC si configurano come antigiuridiche non soltanto sotto il profilo dell dei doveri di servizio ma anche e soprattutto sotto quello della violazione del rapporto sinallagmatico tra attività svolte e retribuzione percepita.
le condotte del CC sono state caratterizzate dal dolo, in quanto egli era consapevole di agire contra legem nonché di arrecare un danno d appartenenza, che lo retribuiva anche per il tempo, destinato all espletamento delle ordinarie mansioni, in cui egli, invece, distraeva le proprie energie lavorative, utilizzando le credenziali assegnategli e il sistema informatico per perseguire scopi extra istituzionali.
Infine, secondo la Procura, le condotte illecite del CC avrebbero cagionato un ulteriore danno, derivante dal disservizio correlato
dati e notizie riservati.
Per tali ragioni, la Procura, tenuto conto del gran numero di indebiti accessi alle banche dati effettuati dal CC, ha ritenuto condivisibile la quantificazione del danno effe stimando in 222,58 (espresse in centesimi) le ore retribuite al CC nonostante il medesimo si fosse dedicato ad attività estranee ai suoi specifici compiti d ufficio, è pervenuto importo di 4.476,08 (prendendo a base una retribuzione lorda media oraria di 20,11 poi moltiplicata per 222,58 ore).
Il P.M. ha, infine, il danno da disservizio, derivante dalla rivelazione, da parte del CC, di dati e notizie riservati a soggetti estranei.
V. Il on memoria depositata in data 31 dicembre 2025.
V.1 Preliminarmente, egli ha eccepito l incompetenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale per le Marche, dovendo ritenersi competente la Sezione per il Lazio.
Infatti, ad avviso del CC, la Procura avrebbe fatto erronea a giustizia contabile, non avendo tenuto conto che l .N.P.S. non è un Ente regionale bensì un Ente pubblico nazionale, articolato in sedi territoriali.
Pertanto, la competenza territoriale della Corte dei conti per i danni causati dal dipendente di un Ente pubblico nazionale non potrebbe essere automaticamente determinata in base al luogo di prestazione del servizio da parte del medesimo dipendente ma andrebbe individuata con riferimento al luogo in cui si sarebbe concretamente centri decisionali.
Orbene, secondo il CC, sia il danno da distrazione delle energie lavorative rispetto ai fini istituzionali sia quello da rivelazione di dati riservati si sarebbero prodotti per effetto di accessi abusivi, da parte sua, ad un sistema informatico centralizzato, è ubicato presso la sede nazionale .N.P.S. di Roma.
operato anche in regime di sussidiarietà , avendo gestito varie pratiche riguardanti utenti provenienti da zone, fuori provincia di Ascoli Piceno, colpite dal terremoto del 2016, che erano temporaneamente ospitati nel territorio provinciale.
Con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione n. 17325/2015, richiamata dalla Procura, secondo cui il luogo di consumazione del reato di accesso abusivo a sistema informatico è quello in cui si trovava il soggetto che aveva effettuato l , il CC ha sostenuto che tale principio non sarebbe automaticamente applicabile nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, che risponderebbe a logiche diverse rispetto a quello penale.
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, infatti, il criterio di collegamento territoriale va individuato in relazione al luogo di produzione del danno erariale e non al luogo di compimento della condotta materiale.
Pertanto, se il danno consiste nel pregiudizio arrecato al sistema informatico centralizzato di un ente nazionale, ubicato presso la sede principa del Giudice contabile andrebbe individuata in rapporto a tale sede (che, nel caso di specie, è quella di Roma nel Lazio).
V.2 In secondo luogo, il CC ha eccepito la prescrizione quinquennale di responsabilità amministrativa proposta nei suoi confronti, non sussistendo alcun occultamento doloso del danno.
Infatti, l conoscere i presunti fatti illeciti, ossia gli accessi abusivi alle banche dati informatiche, sin dalla loro verificazione, mediante i sistemi di monitoraggio interno, come effettivamente avvenuto già a partire dal dicembre 2019.
Con riguardo alla costituzione di parte civile nel procedimento , avvenuta il 4/7/2022, il CC ha sostenuto che essa avrebbe avuto effetto interruttivo soltanto così instauratosi in sede penale.
anche ammettendosi che la costituzione di parte civile avuto efficacia interruttiva della prescrizione pure , tale effetto non potrebbe avere, comunque, carattere permanente.
L , quindi, essere dichiarata prescritta, essendo decorso oltre un quinquennio tra il periodo (dal 28/5/2019 al dicembre 2019) in cui si erano verificati gli accessi abusivi al sistema informatico e la notifica, avvenuta in data 9/1/2025, a dedurre da parte della Procura contabile.
V.3 Nel merito, il CC ha contestato la sussistenza di profili di antigiuridicità nei comportamenti da lui tenuti.
In primo luogo, il CC ha sostenuto che egli non aveva neutralizzato illecitamente alcuna misura di sicurezza, essendosi limitato ad accedere alle banche dati informatiche , quale impiegato autorizzato, avvalendosi esclusivamente della password, del personal computer e delle ulteriori credenziali di accesso ai programmi di liquidazione delle prestazioni previdenziali, ossia degli strumenti che gli erano stati assegnati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle sue mansioni.
In secondo luogo, anche le consultazioni delle banche dati, da lui talvolta effettuate su richiesta di TE PP (direttore della filiale di una banca) e di VE AU nota Finanziaria), sarebbero rientrate i normali attività di sportello, rispondendo, comunque, a scopi istituzionali.
Si sarebbe trattato, infatti, di controlli sulla veridicità di posizioni contributive e previdenziali, richiesti da tali funzionari al fine di scongiurare eventuali truffe ai danni del sistema creditizio, e, di ere ordite, mediante la produzione di documentazioni contraffatte, dai soggetti che domandavano la concessione di prestiti o finanziamenti, invocando presunte garanzie da concedersi da parte de In terzo luogo, il CC ha riferito che nel 2019 il sistema informatico e, sono state accertate numerose violazioni dei sistemi di sicurezza da parte di organizzazioni criminali, dedite al furto di credenziali ed abusivo alle banche dati pubbliche.
Pertanto, non può escludersi che le credenziali del CC siano state utilizzate da tali gruppi criminali, a sua insaputa.
operava un soggetto addetto a fornire assistenza tecnica specializzata, che era a conoscenza delle password di tutti gli impiegati in servizio in tali sedi.
Non può, dunque, neppure escludersi che le credenziali del CC siano state illecitamente utilizzate da tale addetto.
In quarto luogo, il CC ha sostenuto che talune contestazioni formulate a suo carico dalla Procura sarebbero basate su informazioni, i incongruità.
In particolare:
appare inverosimile che egli potesse aver effettuato accessi abusivi al in Tribunale, in quanto coinvolto in un procedimento penale;
sarebbe non plausibile, come, invece, sostenuto nelle relazioni ispettive ., che egli potesse aver effettuato, utilizzando le proprie credenziali, plurimi accessi da diverse postazioni informatiche, ad intervalli di 15/20 secondi ;
l Agenzia I.N.P.S. di San Benedetto del Tronto non disponeva di stampanti a colori; ciò nonostante, nella relazione ispettiva si fa riferimento a stampe a colori di estratti contributivi.
Inoltre, il CC ha sostenuto presunto danno da disservizio derivante dalla divulgazione a terzi di dati e notizie riservati.
informazioni, peraltro già in possesso di richiedenti esterni (quali il direttore della banca o quello della Finanziaria), non integrerebbe alcuna fattispecie divulgazione di dati riservati.
di consultazione, da cui, comunque, non sarebbe derivato alcun danno
I.N.P.S.
V.4 il CC ha sostenuto che i suoi comportamenti non sarebbero stati caratterizzati da dolo, in quanto egli avrebbe operato nella convinzione di agire mansioni e per finalità di servizio, ritenendo che i direttori dei suddetti Istituti di credito avessero titolo a richiedere informazioni previdenziali di coloro che, nel domandare la concessione di prestiti o finanziamenti, facevano riferimento a convenzioni esistenti tra tali Istituti di credito Secondo il CC, i suoi comportamenti non sarebbero stati connotati neppure da colpa grave I.N.P.S. che vietassero ai dipendenti di consultare le banche dati per rispondere ad istanze di verifica, anche informali, provenienti da soggetti esterni.
V.5 In ogni caso, ad avviso del CC, la quantificazione dei presunti danni, effettuata dalla Procura sulla base dei dati forniti In primo luogo, il criterio utilizzato (ore lavorative x retribuzione media oraria) presuppone che, quando effettuava i presunti accessi abusivi alle banche dati, il CC non svolgesse alcun altra attività lavorativa e ciò sarebbe indimostrato.
In secondo luogo, .N.P.S., che ha stimato in 222,58 le ore sarebbe sproporzionato.
In terzo luogo, non v è prova che i presunti accessi abusivi abbiano determinato disservizi .
effetto della rivelazione a terzi di dati riservati.
V.6 I che sarebbe stato instaurato nei suoi confronti, considerato che in precedenza, sempre su denunzia egli era stato coinvolto in un altro procedimento penale, conclusosi con la sentenza di assoluzione piena n. 88/2021, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno e passata in giudicato.
V.7 Conclusivamente, il CC ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti dalla Procura; in subordine, il medesimo ha chiesto che sia esercitato in suo favore il potere riduttivo , in considerazione di vari elementi, quali:
il problematico contesto lavorativo in cui ;
personale, derivante dai presunti accessi abusivi alle banche dati ;
la mancanza di precedenti disciplinari a suo carico;
le sue precarie condizioni economiche, avendo egli già subito il licenziamento disposto .
V.8 A fini istruttori, il CC ha chiesto:
che siano acquisiti i verbali contenenti le trascrizioni delle deposizioni testimoniali assunte nel procedimento penale n. 2101/2020 R.G.N.R.,
pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno;
l i prove testimoniali sui capitoli specificati nella memoria di costituzione.
VI. Va rammentato che con decreto del Presidente di questa Sezione n. 24/2025 era stata prospettata al CC bilità al rito monitorio, di cui mediante il pagamento di un a fronte di danni contestatigli dalla Procura per .
Il convenuto, tuttavia, non ha ritenuto di dover accedere a tale rito.
VII. .
di citazione ed al materiale probatorio allegato, ha illustrato, in sintesi, i profili salienti del presente giudizio, confutando le eccezioni sollevate dal convenuto; il difensore del CC ha replicato, insistendo sull eccezione d incompetenza territoriale, su quella di prescrizione e sulle altre argomentazioni esposte nella memoria di costituzione e reiterando, altresì, le istanze formulate a fini istruttori.
DIRITTO
1. Il sussistenza della responsabilità amministrativa, che la Procura regionale ha contestato a CC PP, in qualità di ex dipendente
.N.P.S., Agenzia di San Benedetto del Tronto, per i danni erariali che il medesimo avrebbe dolosamente cagionato Infatti, secondo la prospettazione della Procura, il CC avrebbe effettuato numerosissimi accessi abusivi alle banche dati informatiche Istituto previdenziale, estraendo in maniera massiva informazioni dagli archivi telematici valida giustificazione e sovente appartenenza; ciò sarebbe avvenuto per scopi esulanti dalle specifiche mansioni di servizio assegnate al CC, il quale, in violazione dei propri doveri, avrebbe così orientato una parte delle proprie energie lavorative al perseguimento di finalità extra istituzionali.
fine di rendere favori, per ragioni di amicizia, a suoi conoscenti (il Finanziaria), che intendevano ottenere dati e informazioni riguardanti soggetti che avevano presentato domande per la concessione di prestiti e finanziamenti.
In tal modo, secondo la Procura, il CC avrebbe arrecato sia un danno pari agli emolumenti retributivi, 4.476,08, indebitamente percepiti per le ore non dedicate allo svolgimento delle mansioni lavorative di sua specifica pertinenza ma agli accessi abusivi in questione;
dal disservizio correlato alla rivelazione a terzi di dati riservati.
2. Orbene, in base al sistema delineato dagli artt. 101 e 102 del c.g.c., il Collegio deve decidere gradatamente le questioni pregiudiziali e merito della causa.
3. In via preliminare, , sollevata dal CC, d incompetenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale per le Marche in favore della Sezione giurisdizionale per il Lazio.
Il Collegio giudicante ritiene che tale eccezione vada rigettata, in quanto priva di giuridico fondamento.
In proposito, deve rammentarsi che, a lettera b, del codice di giustizia contabile, sono attribuiti alla Sezione I giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di Uffici ed Organi dello Stato e di Enti pubblici aventi sede o uffici nella Regione, territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della Regione
Orbene, considerato che:
l CC era impiegato in servizio presso I.N.P.S. di San Benedetto del Tronto, ubicata nel territorio della Regione Marche;
le attività oggetto di contestazione da parte della Procura sono consistite in numerosissimi accessi abusivi alle banche dati Benedetto del Tronto;
lo sviamento, da parte del CC, di parte delle proprie energie competenza, al fine di dedicarsi ad attività extra istituzionali non autorizzate, con conseguente indebita percezione di emolumenti risulta evidente che la competenza territoriale per la trattazione del giudizio di responsabilità amministrativa, instaurato a carico del medesimo CC dalla Procura regionale per le Marche, non può che essere radicata presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche.
Va, altresì, sottolineato che, c se, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o
-ter c.p., sia quello in cui si trova il soggetto che s introduce nel sistema o, invece, quello nel quale è collocato il server che , le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17235 del 26/3/2015, hanno chiaramente affermato che: Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o
-ter del c.p., è quello nel quale si trova il soggetto
.
4. Sempre preliminarmente, va rammentato che, a fini istruttori, il CC ha chiesto che: siano acquisiti i verbali contenenti le trascrizioni delle deposizioni testimoniali assunte nel procedimento penale n. 2101/2020 R.G.N.R., attualmente pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno; siano ammesse le prove testimoniali sui capitoli specificati nella memoria di costituzione.
Orbene, il Collegio ritiene che tali richieste istruttorie vadano disattese, considerato che, tenuto conto del cospicuo materiale probatorio già acquisito al fascicolo processuale, esse appaiono prive di significativa rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale.
5. Sotto altro profilo, il CC s è soffermato sul presunto contesto persecutorio che avrebbe caratterizzato il procedimento disciplinare, senza preavviso per la vicenda in questione, considerato che, in precedenza, egli era stato coinvolto, sempre su segnalazione procedimento penale, che, però, era stato definito con la sentenza di assoluzione piena n. 88/2021, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno e passata in giudicato.
Orbene, il Collegio ritiene che tali doglianze siano inconferenti ai fini della disamina della specifica fattispecie oggetto del presente giudizio, nella documentazione allegata al fascicolo processuale.
6. , sollevata dal CC, di maturata prescrizione amministrativa promossa nei suoi confronti dalla Procura.
Anche tale eccezione risulta priva di giuridico fondamento.
In proposito, va, preliminarmente, rammentato che le condotte antigiuridiche del CC risalgono al periodo dal 28/5/2019 al dicembre 2019 e si sono palesate in tutte le loro componenti essenziali, ivi compreso il danno , a seguito degli emolumenti retributivi indebitamente erogati al CC, soltanto a conclusione, nel marzo 2020, delle attività ispettive, iniziatesi nel dicembre 2019, attivato il procedimento disciplinare, poi definito con determinazione n. 37 del 22/9/2020 di licenziamento del CC.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, prescrizione, assume valenza dirimente la circostanza della
.N.P.S. nel procedimento penale a carico del CC, avvenuta in data 4/7/2022, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno.
Infatti, tale costituzione di parte civile ha avuto efficacia interruttiva della prescrizione anche ai fini della proposizione, da parte della amministrativa per danno erariale, e ciò con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato della sentenza penale (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8348/2013; in tal senso, nella giurisprudenza contabile, ex multis: Sezione III Appello, sent. n. 421/2021; Sezione sentenze nn. 58/2021, 48/2019, 37/2018; SS.RR. della Corte dei conti in sede giurisdizionale, sent. n. 8/QM/2004).
In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza, dubbio da parte dell mministrazione danneggiata relativa pretesa risarcitoria sono unici, sia che si attivi per il risarcimento Amministrazione danneggiata, con la costituzione di parte civile nel
(v., di recente, Sez.
I Appello, sent. n. 277/2023; Sez. II Appello, sent. n. 367/2022).
Ad abundantiam, va sottolineato che anche laddove, per mera ipotesi, volesse farsi riferimento alla data del 2 dicembre 2019, indicata dal CC quale momento della scoperta, da parte i da lui compiuti al sistema , si perverrebbe, comunque, al rigetto dell eccezione di prescrizione.
Deve, infatti, evidenziarsi che, ai fini della determinazione della scadenza del termine quinquennale di prescrizione, andrebbe computato anche il periodo di sospensione (176 giorni), dovuto D.L. n. 18/2020.
In proposito, il Collegio osserva che, come correttamente rammentato disposto che: In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, requirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei agosto 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A intendono sospesi anche i termini connessi alle Orbene, in primo luogo, si osserva che la previsione di un regime civile, tributaria e militare).
In secondo luogo, evidenti elementi testuali emergenti dalla
A
al primo periodo della disposizione (8/3-31/8/2020) e quello di cui al secondo periodo della medesima.
a fronte di identiche esigenze sostanziali e processuali, in assenza di elementi per opinare diversamente e, per converso, in presenza di regime omogeneo di sospensione appare il logico corollario.
Conclusivamente, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (v. ex multis: Corte dei conti, Sez. II sentenze nn. 57/2024, 19/2024, 275/2023; Sez. I 470/2023; Sez. Marche, sent. n. 2/2025), condiviso da questo Collegio, va ravvisata e dichiarata la sussistenza del periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale ri il 31 agosto 2020, pari a 176 giorni.
Conseguentemente, appare evidente che nella fattispecie in esame, anche ove volesse tenersi conto della tesi difensiva del CC, il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 2 dicembre 2019, incrementato dei 176 giorni dovuti ope ancora scaduto
(9/1/2025) di notifica al CC.
7. Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno derivante dalla distrazione, da parte del CC, di parte delle proprie energie lavorative, al fine di dedicarsi a massivi accessi abusivi alle banche dati informatizzate , per il conseguimento di scopi extra istituzionali, con conseguente indebita percezione dei relativi emolumenti retributivi, debba essere accolta, ricorrendo tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità amministrativa.
Infatti, il complessivo quadro probatorio, come compendiato nella documentazione contenuta nel fascicolo processuale, rende indubbiamente solida icostruzione dei fatti prospettata
.
7.1. In primo luogo, sulla base di quanto chiaramente evidenziato nelle relazioni -
(trasmessa con e-mail del 14/1/2020) ed in altri documenti acquisiti al fascicolo processuale, è incontestabile che gli accessi massivi effettuati dal CC, mediante le proprie credenziali, alle banche dati
.N.P.S. non fossero attinenti alle specifiche mansioni attribuitegli,
.
D a fronte delle dettagliate contestazioni, basate su analitici riscontri incrociati, m CC ha ammesso di aver effettuato, in più occasioni, accessi alle banche di amicizia, a suoi conoscenti (il direttore della filiale di una banca e il ottenere
informazioni riguardanti soggetti, che avevano presentato domande per la concessione di prestiti e finanziamenti.
Pertanto, appare evidente che, effettuando accessi alle banche dati presso e sovente con riferimento a soggetti residenti al di fuori del territorio provinciale, il CC era consapevole, in primo luogo, di violare le disposizioni di cui:
- agli artt. 3 e 11 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Il dipendente non Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni d
A ;
- agli artt. 4 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti Il dipendente svolge gli adempimenti di servizio perseguendo esclusivamente finalità istituzionali, con esclusione di ogni
; Al fine di Istituto, il dipendente
- al -
2018 per il Comparto Funzioni Centrali, i quali: richiamano il dovere di servire la Repubblica con impegno e responsabilità (art. 54 Cost.) e amministrativa (art. 97 Cost.); prevedono, tra gli obblighi del di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per In secondo luogo, il CC era indubbiamente consapevole che, agendo in tal modo, una parte delle proprie energie lavorative e una quota rilevante del proprio orario di servizio venivano da lui mansioni assegnategli, con conseguente indebita percezione dei correlativi emolumenti retributivi.
In proposito, va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza, il danno derivante dalla violazione del nesso sinallagmatico è ravvisabile allorquando le energie lavorative del dipendente vengano distratte, anche soltanto in parte, dai compiti istituzionali al medesimo affidati, il cui espletamento giustifica l erogazione della retribuzione da parte della P.A. datrice di lavoro.
Deve, pertanto, ritenersi che i comportamenti tenuti dal CC, risalenti al 2019, siano stati caratterizzati da dolo.
7.2 Ciò assodato, il Collegio giudicante rileva che le argomentazioni difensive del CC, secondo cui gli accessi alle banche dati, da lui talvolta effettuati su richiesta di due direttori di Istituti di credito privati, rientrerebbero informazione e di verifica della veridicità di dati contributivi e previdenziali, che fornire a terzi istanti, anche in maniera informale, sono state già smentite previdenziale sia da altro Giudice.
Risulta, infatti, che con sentenza emessa in data 8/9/2022 dal Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, è stato respinto il ricorso proposto dal CC avverso il provvedimento di
.N.P.S.
Dalla disamina delle motivazioni di tale sentenza si evince chiaramente che è stato escluso che gli accessi massivi alle banche dati, effettuati dal CC, fossero riconducibili ad ordinarie attività di sportello, tanto più che si trattava di operazioni che, sovente, si susseguivano a distanza di pochi secondi In particolare, a pag. 13 della suddetta sentenza, si legge che: Da quanto esposto devono, pertanto, ritenersi provati ed addebitabili al ricorrente
.N.P.S., relative alla contribuzione e al pagamento di prestazioni, avvenuti per motivi estranei 7.3 Sotto altri profili, il Collegio giudicante osserva che il CC ha inteso stigmatizzare talune incongruenze ravvisabili nelle contestazioni che gli erano state mosse in sede ispettiva.
In primo luogo, egli ha evidenziato che taluni accessi effettuati con a momenti in cui egli era u
recato presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
Orbene, nel provvedimento disciplinare, oggetto della sentenza del Giudice del lavoro, che ha respinto il ricorso del CC avverso la sanzione del licenziamento, è stato evidenziato che taluni accessi abusivi contestati, in sede ispettiva, al CC, benchè risultasse momentaneamente assente dal servizio, costituivano, in realtà, una minima percentuale rispetto a quelli riscontrati come effettuati in giornate in cui egli era indubbiamente presente in ufficio.
In secondo luogo, il CC ha osservato che l I N.P.S.
di San Benedetto del Tronto non disponeva di stampanti a colori, ragion per cui egli non avrebbe potuto effettuare stampe a colori di estratti contributivi.
In realtà, nella determinazione n. 37/2020 .N.P.S., che ha irrogato al CC la sanzione disciplinare del licenziamento, la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza del Giudice del Lavoro, è stato evidenziato (cfr. pag. 4) che: Il sistema informatico in uso presso
.N.P.S. considera e registra come stampato
.
log - Stampa estratto c non la sua effettiva stampa su carta. Il file PDF può essere così salvato, ad esempio, sulla memoria di una pennetta USB od essere riprodotto fotograficamente e, quindi, il dipendente non avrebbe bisogno di stampare in ufficio e di recarsi alla stampante per prelevarlo .
7.4 In ordine alla tesi del CC, secondo cui gli accessi abusivi alle banche dati mediante le sue credenziali potrebbero essere stati effettuati da terzi, a sua insaputa, il Collegio giudicante rileva che dagli atti acquisiti non emerge affatto che nel 2019 vi fossero stati episodi di attacchi informatici, da parte di hackers, con riguardo
(cfr. teste Cilla,
: Non mi risultano violazioni informatiche nel 2019, ma solo una nel 2020, imputabile alla s
informatici , né che altri impiegati della medesima Agenzia avessero, in quello stesso periodo, lamentato sottrazioni ed illeciti utilizzi, da parte di terzi, delle loro credenziali informatiche.
d quelli di custodire accuratamente e gelosamente le proprie credenziali, di non metterle a disposizione di estranei e di rispettare scrupolosamente le istruzioni loro impartite a tutela della riservatezza (v., in proposito, quanto dettagliamente illustrato nella memoria di costituzione quale data 4/7/2022, nel procedimento penale pendente a carico del CC dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, memoria in cui sono anche riepilogate le risultanze degli accertamenti eseguiti nei riguardi del CC).
8. Sulla base di una valutazione complessiva di tutti i molteplici elementi probatori acquisiti, il Collegio giudicante reputa, dunque, che sia fondata la tesi della Procura, secondo cui il CC, Istituto
previdenziale, risultati esulanti dalle sue specifiche mansioni addetto a aveva orientato una parte delle proprie energie lavorative al perseguimento di finalità extra istituzionali, sinallagmatico, caratterizzante il rapporto di pubblico impiego, di parte degli emolumenti retributivi corrispostigli nel periodo in cui egli aveva compiuto tali accessi abusivi.
Il Collegio ritiene, altresì, sostanzialmente congrua e condivisibile, in quanto basata su analitici parametri (retribuzione media oraria moltiplicata per il complessivo numero di ore verosimilmente dedicate dal CC ad attività, quali gli accessi abusivi alle banche dati, esulanti dalle specifiche mansioni di sua competenza), la quantificazione in del convenuto 9. Il Collegio reputa, invece, che non sussistano i presupposti per Procura, la quale ha sostenuto che le condotte illecite del CC avrebbero cagionato anche un altro danno, da individuarsi nel disservizio derivante dalla rivelazione a soggetti estranei , riguardanti iscritti
.
Infatti, la Procura non ha allegato concreti e validi elementi probatori di tale presunto danno da disservizio, che ovviamente non potrebbe costituire una mera duplicazione del danno scaturito dalla distrazione delle energie lavorative.
di terzi, pregiudizi loro derivati dalla violazione della riservatezza dei propri dati personali.
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate parte condannata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
condanna CC PP al pagamento della somma di 4.476,08; tale somma dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalla notifica, avvenuta il 3 giugno 2025, pubblicazione di questa andranno calcolati gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.
L domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno da disservizio viene respinta.
Le spese di giudizio, da rifondersi in favore dello Stato, vengono di CC PP.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente Guido Petrigni AL CA EL RO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)