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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 26
e il 27 Marzo 2025 in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2646 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, in via Parte_1
Polonia n. 9, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, ad Agrigento, nella via Cicerone n. 20, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Accolla
e Federica Cumbo, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente,
giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'ufficio legale dell'Avvocatura di Agrigento, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Sebastiano Caruso, Viviana Carlisi e Giantony Ilardo in virtù di procura generale alle liti a rogito del Notaio Dott. del 22/03/2024, repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, Persona_1
allegata agli atti di causa,
- resistente -
Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 1.- In fatto. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 e art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011,
depositato il 30 Agosto 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il signor proponeva opposizione avanti l'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-
000592415, Protocollo n. .0100.08/07/2024.0214149, notificatagli il 31 Luglio 2024. CP_1
Specificando che con tale provvedimento, relativo all'atto di accertamento n.
.0100.17/01/2022.0012166 del 17 Gennaio 2022 riferito all'anno 2019, l' CP_1 [...]
- sede di Agrigento, gli aveva ingiunto, alla stregua di legale Parte_2
rappresentante/responsabile della individuata quale Parte_3
obbligata in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981, il pagamento dell'importo di € 7.201,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre le spese di notifica. Ciò perché, nella spiegata qualità, aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2,
comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 12 Settembre 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 dell'11 Novembre 1983, come sostituito dall'art. 3, VI comma, del D. Lgs. n. 8 del 15
Gennaio 2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48 del 4 Maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 Luglio 2023. All'uopo l'opponente specificava di avere rivestito la qualifica di legale rappresentante della citata società a far data dal 2009. Esponendo
che, con provvedimento n. 6 del 4 Giugno 2019 il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato il fallimento di quest'ultima. Sul piano del diritto eccepiva l'illegittimità della suddetta ordinanza
- ingiunzione per l'insussistenza dei presupposti per la rispettiva emissione. Obiettando che, la stessa era illegittima dal punto di vista formale e sostanziale in conseguenza della mancata osservanza da parte dell'ente resistente degli adempimenti previsti per legge per la sua adozione. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato. Nel merito, di dichiarare sia che il provvedimento sanzionatorio in parola era illegittimo, nullo e privo di effetti giuridici;
sia, di conseguenza, che nulla era dovuto da esso istante.
L' , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 13 Marzo 2025 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto deduceva che, a seguito di riesame della posizione in questione, aveva provveduto ad annullare in autotutela la menzionata ordinanza -
ingiunzione con la disposizione n. 010000-25-0089 del 6 Marzo 2025. Sulla base di tale fatto
2 domandava al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di dichiarare cessata la materia del contendere.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 26 e il 27 Marzo 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_1
in seno alla memoria di costituzione e difesa depositata il 13 Marzo 2025, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, il prefato ente ha provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000592415, Protocollo n.
.0100.08/07/2024.0214149, opposta, notificata al signor il 31 Luglio CP_1 Parte_1
2024, relativa all'atto di accertamento n. .0100.17/01/2022.0012166 del 17 Gennaio 2022 CP_1 riferito all'anno 2019. Tale decisione discende dal fatto che, nel caso di specie l'enunciato non ha rinvenuto degli specifici fatti impeditivi del rispetto del termine di cui all'art. 14 CP_1
della legge n. 689/1981 con riferimento alla notifica del nominato accertamento. Di guisa che,
risultando fondata l'eccezione di tardività di quest'ultima, sollevata dal ricorrente nel ricorso introduttivo del procedimento de quo, il medesimo è giunto alla determinazione di annullare in autotutela il provvedimento sanzionatorio in dibattito. Il che è stato disposto dal dirigente responsabile della sede di Agrigento dell' con la disposizione n. 010000-25-0089 del 6 CP_1
Marzo 2025, allegata nel rispettivo fascicolo di parte, che è stata da egli sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, II comma, del D. Lgs. n. 39/1993. In conseguenza di quanto testé rilevato viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la vertenza processuale sottoposta a disamina. Tant'è vero che, da un lato, l' CP_1 nell'ambito della ricordata memoria ha chiesto all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
dall'altro, con le note scritte depositate il 27 Marzo 2025 il legale dell'opponente ne ha preso atto, associandosi alla richiamata richiesta. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Or dunque,
3 nel caso di specie la circostanza che in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fissata ex art. 127ter c.p.c. per il 28 Marzo 2025, l' , CP_1
mediante la citata disposizione, ha annullato in autotutela l'ordinanza - ingiunzione in contestazione, determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti in causa a ottenere la normale definizione della controversia. Peraltro, come sopra evidenziato, il fatto che nell'ipotesi qui considerata è cessata la materia oggetto del contendere, oltre che essere debitamente dedotto dall' , è stato CP_1
riconosciuto anche dall'odierno istante. Sicché, a fronte di tale innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si palesa necessario sottolineare un significativo aspetto. Precipuamente, l'atto con il quale l'ente resistente ha annullato in autotutela il citato provvedimento sanzionatorio, con cui ha azionato la posizione creditoria controversa, è stato adottato prima dello svolgimento dell'udienza su indicata. Ragion
per cui, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 28 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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