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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 4101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4101 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TI Presidente dott. NR DO ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3218/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona e quale già titolare della ditta individuale Parte_1
“CALZIFICIO CHIARA di MA GIANNELLI”, con gli avv. Mario Fasano e
UC CO
APPELLANTE
E
, con l'avv. Elena D'Errico Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5922/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2023 in proprio e quale titolare Parte_1 della ditta individuale “Calzificio Chiara di MA Giannelli”, proponeva opposizione davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro avverso il verbale conclusivo di accertamento ispettivo n. 1/2023 emesso a suo carico dalla CP_1
il 13 marzo 2023 in relazione al periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre
[...]
2022. Esponeva che detto verbale aveva ravvisato elementi tali da ricondurre il rapporto
Pag. 1 di 7 intrattenuto con al contratto di agenzia, Parte_2 con la conseguenza dell'obbligo di versamento dei relativi contributi per un totale di €
22.120,33 compresi interessi e sanzioni;
che il ricorso amministrativo proposto non aveva avuto esito positivo.
Sosteneva dunque l'infondatezza della pretesa contributiva azionata da per CP_1 errata qualificazione giuridica del rapporto in questione, deducendo di realizzare e confezionare calze per conto terzi e che i contratti intercorsi con avevano Parte_2 ad oggetto la realizzazione di specifici prodotti richiesti da due società riferibili allo stesso
, vale a dire e che dunque, all'esigenza, lo Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
proponeva al come ad altre ditte operanti nel settore, di effettuare la Parte_2 Parte_1 produzione di determinati e specifici capi sulla base di campionature e dettagliate schede tecniche ad un determinato prezzo;
che si trattava pertanto di rapporti occasionali, basati su accordi verbali di volta in volta assunti;
che intratteneva un rapporto Parte_2 stabile di agenzia con le società in precedenza indicate.
Addotta la mancanza di prova attesa la mera induttività dell'accertamento ispettivo e l'illegittimità del riconoscimento del rapporto di agenzia per difetto di stabilità, con insussistenza di qualsiasi obbligo di denuncia, concludeva richiedendo l'annullamento del verbale impugnato e della propria iscrizione presso Enasarco, vinte le spese da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ribadendo la legittimità e Controparte_1 fondatezza della propria pretesa;
in via riconvenzionale richiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 26.915,81 maturata a seguito del ricalcolo delle sanzioni.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 5922/2024, depositata il 21 maggio 2024, che respingeva l'opposizione, altresì dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da per difetto della richiesta di fissazione CP_1 della nuova udienza, così compensando per 1/3 le spese processuali e ponendo la restante parte a carico dell'opponente.
Con atto depositato il 21 novembre 2024 il impugnava tempestivamente la Parte_1 sentenza lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, ribadendo la veste ricoperta dallo e l'implausibilità dell'intermediazione di un agente in un settore Parte_2 ove si opera con utili ridottissimi. Pertanto, si doveva ritenere che altro Parte_2 non fosse che l'ufficio acquisiti delle società committenti e non certo l'agente
Pag. 2 di 7 dell'appellante, che aveva solo l'obbligo di remunerarlo per ogni fornitura andata a buon fine, come da imposizione delle stesse committenti, senza che quanto versato costituisse una provvigione, attesa la posizione di debolezza contrattuale del cd. fasonista.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in prime cure, vinte le spese del doppio grado di giudizio, anche reiterando la richiesta di prova orale articolata in primo grado e non ammessa dal Tribunale.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 richiedendo il rigetto del gravame stante l'infondatezza delle doglianze proposte dalla società. Riproponeva, inoltre, la domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile dal primo giudice, concludendo per la condanna della società al pagamento della somma di
€ 26.915,81
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Appare opportuno evidenziare in primo luogo che la mancanza di un atto scritto, che peraltro non è richiesto dalla legge ad substantiam nel caso del contratto di agenzia, non esclude che si possa accertare che un rapporto riconducibile alla disciplina di cui all'art. 1742 c.c. sia intercorso tra le parti nella realtà fattuale. Diversamente opinando, basterebbe limitarsi a non stipulare formalmente per iscritto l'accordo per sottrarsi agevolmente alle conseguenze che derivano dal contratto di agenzia, il che risulta del tutto insostenibile.
Ciò posto, come è noto (si vedano per tutte Cass. n. 31353/2021; Cass. n. 16565/2020),
l'istituto dell'agenzia si caratterizza per la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo, con quest'ultimo, una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato (quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione), tutti tendenti
Pag. 3 di 7 alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente;
sicché, l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. Inoltre, l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine (Cass. n. 6482/2004; Cass. n. 18686/2008; Cass. n.
20453/2018).
Ritiene la Corte che tutti i caratteri fino a questo punto tratteggiati siano rinvenibili nel rapporto pluriennale intercorso tra il e la Parte_3 [...]
in quanto emerge una relazione connotata da stabilità e continuità e Controparte_4 dall'incarico di svolgere, a proprio rischio e per conto della casa mandante, un'attività indeterminata di promozione commerciale finalizzata alla conclusione dei contratti, cui era espressamente condizionata l'erogazione della corrispondente remunerazione.
Si deve, in particolare, rilevare che contrasta con la dedotta sporadicità e occasionalità della prestazione, in primo luogo, la circostanza che i clienti nei confronti dei quali
[...]
eseguiva la sua intermediazione fossero fissi (segnatamente, Parte_2 Controparte_2
e e che la stessa promuovesse i capi che il calzificio Controparte_3 Parte_2 avrebbe dovuto produrre, sollecitando gli ordinativi da parte delle società appena citate.
Si consideri, inoltre, la durata pluriennale del rapporto, protrattosi per l'intero quinquennio oggetto di accertamento e la cadenza regolare e trimestrale delle fatturazioni
– eseguite in tutti gli anni in esame invariabilmente nel mese di gennaio, nel mese di aprile, nel mese di luglio e nel mese di ottobre – il che dimostra plasticamente che non si versava in un'ipotesi di procacciamento, di per sé occasionale, ma piuttosto di una relazione stabile e continuativa, peraltro assai redditizia per l'odierna appellante, se si
Pag. 4 di 7 considera che gli importi delle fatture prodotte in atti sfiorano l'ammontare complessivo di € 100.000,00 e che queste riportano sistematicamente la clausola del buon fine dell'affare, tipica del contratto di agenzia.
Si aggiunga che le argomentazioni difensive del non hanno trovato alcun Parte_1 riscontro negli atti acquisiti, atteso che non è emerso che operasse come Parte_2 una sorta di ufficio acquisti delle altre società, e dunque in sostanza quale agente di queste ultime, ma che avesse piuttosto un rapporto autonomo con il calzificio, ben potendo oltretutto lo stesso soggetto operare per conto di diversi committenti poiché la clausola di esclusiva non è indispensabile nel contratto di agenzia. Né ha rilievo la coincidenza soggettiva tra il legale rappresentante della e quello delle società Parte_2 committenti se solo si considera che quello che vale ai fini della qualificazione del rapporto oggetto del giudizio è come esso si sia concretamente sviluppato.
Come ha poi opportunamente evidenziato la fondazione, un documento prodotto dalla stessa appellante in questo grado di appello – vale a dire la visura camerale di
[...] prodotta sub c) – conferma paradossalmente la natura agenziale Parte_2 dell'attività svolta. Dalla visura emerge, infatti, che l'oggetto sociale e l'attività prevalente, svolta dalla società è costituita da “attività di rappresentanza articoli abbigliamento in genere”, classificata con codice ATECO 46.16, che contraddistingue
“intermediari del commercio di prodotti tessili e abbigliamento”, in disparte il rilievo che la stessa S&S risulta iscritta sin dal 2013 presso la Camera di commercio nella sezione
“agenti e rappresentanti di commercio”, con il che le doglianze vanno respinte, ivi comprese le istanze istruttorie, rinnovate in questo grado, che risultano irrilevanti alla luce dell'evidente quadro probatorio emergente dagli atti.
Si deve esaminare a questo punto la domanda riconvenzionale proposta in prime cure da e dichiarata inammissibile con pronuncia espressa dal Tribunale. La CP_1 CP_1 non ha inteso proporre appello incidentale sul punto reputando sufficiente la sua riproposizione, come ben chiarito alla pagina 15 della memoria di costituzione in questo grado, richiamando a suffragio della propria posizione due pronunce della Corte di cassazione.
Ritiene la Corte che tale modo di procedere sia inammissibile, se solo si considera che la proposizione dell'appello incidentale è stata stabilita nel caso la parte totalmente vittoriosa intenda censurare la sentenza nella parte in cui un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta oppure se
Pag. 5 di 7 intenda devolvere al giudice di appello un'eccezione di rito sulla quale il Tribunale, pur rigettando nel merito la domanda, ha omesso di decidere (sul punto, Cass. SS.UU. n.
11799/2017). Pertanto, si potrebbe dire a fortiori, risulta necessaria la presentazione dell'appello incidentale nel caso di pronuncia esplicita su una domanda, come nel caso di specie. Occorre, inoltre, rilevare che le decisioni di legittimità menzionate nella memoria difensiva non trattano assolutamente della questione in esame, atteso che l'ordinanza n.
14998/2018 ha ad oggetto materia tributaria (segnatamente, omesso versamento di IRPEF
e IVA) e che l'ordinanza n. 30838/2021 è stata emessa in materia di immigrazione, senza che si rinvenga in esse alcun passaggio o alcuna pronuncia in ordine al trattamento di una qualunque domanda riconvenzionale eventualmente dichiarata inammissibile. Si aggiunga che la riproposizione mera ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ha ormai assunto una modalità residuale, che può avere ad oggetto solamente questioni non esaminate dal primo giudice perché tecnicamente assorbite nella vittoria altrimenti conseguita: ogni qual volta, invece, ci si dolga della soluzione sfavorevole di una questione, o si miri alla modifica di un capo qualsiasi della sentenza di primo grado, occorrerà osservare le forme e i termini dell'appello incidentale.
In conclusione, l'appello deve respinto, mentre la semplice riproposizione della domanda riconvenzionale da parte di risulta inammissibile, meritando integrale conferma CP_1 la sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 21 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
5922/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge;
Pag. 6 di 7 - dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR DO ED TO CO TI
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TI Presidente dott. NR DO ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3218/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona e quale già titolare della ditta individuale Parte_1
“CALZIFICIO CHIARA di MA GIANNELLI”, con gli avv. Mario Fasano e
UC CO
APPELLANTE
E
, con l'avv. Elena D'Errico Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5922/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2023 in proprio e quale titolare Parte_1 della ditta individuale “Calzificio Chiara di MA Giannelli”, proponeva opposizione davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro avverso il verbale conclusivo di accertamento ispettivo n. 1/2023 emesso a suo carico dalla CP_1
il 13 marzo 2023 in relazione al periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre
[...]
2022. Esponeva che detto verbale aveva ravvisato elementi tali da ricondurre il rapporto
Pag. 1 di 7 intrattenuto con al contratto di agenzia, Parte_2 con la conseguenza dell'obbligo di versamento dei relativi contributi per un totale di €
22.120,33 compresi interessi e sanzioni;
che il ricorso amministrativo proposto non aveva avuto esito positivo.
Sosteneva dunque l'infondatezza della pretesa contributiva azionata da per CP_1 errata qualificazione giuridica del rapporto in questione, deducendo di realizzare e confezionare calze per conto terzi e che i contratti intercorsi con avevano Parte_2 ad oggetto la realizzazione di specifici prodotti richiesti da due società riferibili allo stesso
, vale a dire e che dunque, all'esigenza, lo Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
proponeva al come ad altre ditte operanti nel settore, di effettuare la Parte_2 Parte_1 produzione di determinati e specifici capi sulla base di campionature e dettagliate schede tecniche ad un determinato prezzo;
che si trattava pertanto di rapporti occasionali, basati su accordi verbali di volta in volta assunti;
che intratteneva un rapporto Parte_2 stabile di agenzia con le società in precedenza indicate.
Addotta la mancanza di prova attesa la mera induttività dell'accertamento ispettivo e l'illegittimità del riconoscimento del rapporto di agenzia per difetto di stabilità, con insussistenza di qualsiasi obbligo di denuncia, concludeva richiedendo l'annullamento del verbale impugnato e della propria iscrizione presso Enasarco, vinte le spese da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ribadendo la legittimità e Controparte_1 fondatezza della propria pretesa;
in via riconvenzionale richiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 26.915,81 maturata a seguito del ricalcolo delle sanzioni.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 5922/2024, depositata il 21 maggio 2024, che respingeva l'opposizione, altresì dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da per difetto della richiesta di fissazione CP_1 della nuova udienza, così compensando per 1/3 le spese processuali e ponendo la restante parte a carico dell'opponente.
Con atto depositato il 21 novembre 2024 il impugnava tempestivamente la Parte_1 sentenza lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, ribadendo la veste ricoperta dallo e l'implausibilità dell'intermediazione di un agente in un settore Parte_2 ove si opera con utili ridottissimi. Pertanto, si doveva ritenere che altro Parte_2 non fosse che l'ufficio acquisiti delle società committenti e non certo l'agente
Pag. 2 di 7 dell'appellante, che aveva solo l'obbligo di remunerarlo per ogni fornitura andata a buon fine, come da imposizione delle stesse committenti, senza che quanto versato costituisse una provvigione, attesa la posizione di debolezza contrattuale del cd. fasonista.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in prime cure, vinte le spese del doppio grado di giudizio, anche reiterando la richiesta di prova orale articolata in primo grado e non ammessa dal Tribunale.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 richiedendo il rigetto del gravame stante l'infondatezza delle doglianze proposte dalla società. Riproponeva, inoltre, la domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile dal primo giudice, concludendo per la condanna della società al pagamento della somma di
€ 26.915,81
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Appare opportuno evidenziare in primo luogo che la mancanza di un atto scritto, che peraltro non è richiesto dalla legge ad substantiam nel caso del contratto di agenzia, non esclude che si possa accertare che un rapporto riconducibile alla disciplina di cui all'art. 1742 c.c. sia intercorso tra le parti nella realtà fattuale. Diversamente opinando, basterebbe limitarsi a non stipulare formalmente per iscritto l'accordo per sottrarsi agevolmente alle conseguenze che derivano dal contratto di agenzia, il che risulta del tutto insostenibile.
Ciò posto, come è noto (si vedano per tutte Cass. n. 31353/2021; Cass. n. 16565/2020),
l'istituto dell'agenzia si caratterizza per la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo, con quest'ultimo, una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato (quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione), tutti tendenti
Pag. 3 di 7 alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente;
sicché, l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. Inoltre, l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine (Cass. n. 6482/2004; Cass. n. 18686/2008; Cass. n.
20453/2018).
Ritiene la Corte che tutti i caratteri fino a questo punto tratteggiati siano rinvenibili nel rapporto pluriennale intercorso tra il e la Parte_3 [...]
in quanto emerge una relazione connotata da stabilità e continuità e Controparte_4 dall'incarico di svolgere, a proprio rischio e per conto della casa mandante, un'attività indeterminata di promozione commerciale finalizzata alla conclusione dei contratti, cui era espressamente condizionata l'erogazione della corrispondente remunerazione.
Si deve, in particolare, rilevare che contrasta con la dedotta sporadicità e occasionalità della prestazione, in primo luogo, la circostanza che i clienti nei confronti dei quali
[...]
eseguiva la sua intermediazione fossero fissi (segnatamente, Parte_2 Controparte_2
e e che la stessa promuovesse i capi che il calzificio Controparte_3 Parte_2 avrebbe dovuto produrre, sollecitando gli ordinativi da parte delle società appena citate.
Si consideri, inoltre, la durata pluriennale del rapporto, protrattosi per l'intero quinquennio oggetto di accertamento e la cadenza regolare e trimestrale delle fatturazioni
– eseguite in tutti gli anni in esame invariabilmente nel mese di gennaio, nel mese di aprile, nel mese di luglio e nel mese di ottobre – il che dimostra plasticamente che non si versava in un'ipotesi di procacciamento, di per sé occasionale, ma piuttosto di una relazione stabile e continuativa, peraltro assai redditizia per l'odierna appellante, se si
Pag. 4 di 7 considera che gli importi delle fatture prodotte in atti sfiorano l'ammontare complessivo di € 100.000,00 e che queste riportano sistematicamente la clausola del buon fine dell'affare, tipica del contratto di agenzia.
Si aggiunga che le argomentazioni difensive del non hanno trovato alcun Parte_1 riscontro negli atti acquisiti, atteso che non è emerso che operasse come Parte_2 una sorta di ufficio acquisti delle altre società, e dunque in sostanza quale agente di queste ultime, ma che avesse piuttosto un rapporto autonomo con il calzificio, ben potendo oltretutto lo stesso soggetto operare per conto di diversi committenti poiché la clausola di esclusiva non è indispensabile nel contratto di agenzia. Né ha rilievo la coincidenza soggettiva tra il legale rappresentante della e quello delle società Parte_2 committenti se solo si considera che quello che vale ai fini della qualificazione del rapporto oggetto del giudizio è come esso si sia concretamente sviluppato.
Come ha poi opportunamente evidenziato la fondazione, un documento prodotto dalla stessa appellante in questo grado di appello – vale a dire la visura camerale di
[...] prodotta sub c) – conferma paradossalmente la natura agenziale Parte_2 dell'attività svolta. Dalla visura emerge, infatti, che l'oggetto sociale e l'attività prevalente, svolta dalla società è costituita da “attività di rappresentanza articoli abbigliamento in genere”, classificata con codice ATECO 46.16, che contraddistingue
“intermediari del commercio di prodotti tessili e abbigliamento”, in disparte il rilievo che la stessa S&S risulta iscritta sin dal 2013 presso la Camera di commercio nella sezione
“agenti e rappresentanti di commercio”, con il che le doglianze vanno respinte, ivi comprese le istanze istruttorie, rinnovate in questo grado, che risultano irrilevanti alla luce dell'evidente quadro probatorio emergente dagli atti.
Si deve esaminare a questo punto la domanda riconvenzionale proposta in prime cure da e dichiarata inammissibile con pronuncia espressa dal Tribunale. La CP_1 CP_1 non ha inteso proporre appello incidentale sul punto reputando sufficiente la sua riproposizione, come ben chiarito alla pagina 15 della memoria di costituzione in questo grado, richiamando a suffragio della propria posizione due pronunce della Corte di cassazione.
Ritiene la Corte che tale modo di procedere sia inammissibile, se solo si considera che la proposizione dell'appello incidentale è stata stabilita nel caso la parte totalmente vittoriosa intenda censurare la sentenza nella parte in cui un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta oppure se
Pag. 5 di 7 intenda devolvere al giudice di appello un'eccezione di rito sulla quale il Tribunale, pur rigettando nel merito la domanda, ha omesso di decidere (sul punto, Cass. SS.UU. n.
11799/2017). Pertanto, si potrebbe dire a fortiori, risulta necessaria la presentazione dell'appello incidentale nel caso di pronuncia esplicita su una domanda, come nel caso di specie. Occorre, inoltre, rilevare che le decisioni di legittimità menzionate nella memoria difensiva non trattano assolutamente della questione in esame, atteso che l'ordinanza n.
14998/2018 ha ad oggetto materia tributaria (segnatamente, omesso versamento di IRPEF
e IVA) e che l'ordinanza n. 30838/2021 è stata emessa in materia di immigrazione, senza che si rinvenga in esse alcun passaggio o alcuna pronuncia in ordine al trattamento di una qualunque domanda riconvenzionale eventualmente dichiarata inammissibile. Si aggiunga che la riproposizione mera ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ha ormai assunto una modalità residuale, che può avere ad oggetto solamente questioni non esaminate dal primo giudice perché tecnicamente assorbite nella vittoria altrimenti conseguita: ogni qual volta, invece, ci si dolga della soluzione sfavorevole di una questione, o si miri alla modifica di un capo qualsiasi della sentenza di primo grado, occorrerà osservare le forme e i termini dell'appello incidentale.
In conclusione, l'appello deve respinto, mentre la semplice riproposizione della domanda riconvenzionale da parte di risulta inammissibile, meritando integrale conferma CP_1 la sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 21 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
5922/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge;
Pag. 6 di 7 - dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR DO ED TO CO TI
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