Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/06/2002, n. 8144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8144 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
EPUBBLICA0814 4 / 0 2 A I R E T A M T 3 N A . 1 A N 1 . B 2 . N L . 6 9 / 1 9 4 / 6 2 . . P R D E L T S N I D R E S G T D A S E A N I N I I E S E E O E Z A R IN NOME DEL POPO ITALIANO P I N A E D S I C I R L ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DISCIPLINARE SEZIONI UNITE CIVILI AVVOCATI sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELLI PRISCOLI- Primo Presidente f.f.- Dott. Mario R.G.N. 30803/01 - Presidente di sezione Dott. Rafaele CORONA Cron. 22379 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Rep. ConsigliereDott. Antonino ELEFANTE Ud. 11/04/02 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: GH IS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE DI MATTIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FORENSE, 2002 CONSIGLIO NAZIONALE CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA, PROCURATORE GENERALE PRESSO 694 -1- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati avverso la decisione n. 211/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 19/10/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con deliberazione 3 luglio-18 settembre 2000 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona irrogava all'avv. Cristiano Ghidelli la sanzione disciplinare della sospensione dagli albi professionali per mesi quattro con riferimento ai seguenti procedimenti disciplinari: a) n.2511/1998, per avere usato in un atto giudiziario espressioni sconvenienti e offensive nei confronti del Giudice di pace;
b) n.2823/1999, per avere, in occasione di una richiesta di conciliazione per onorari, usato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine; c) n.3844/1998, per avere, in relazione al contenzioso per onorari insorto con una società sua cliente: 1) richiesto sette procedimenti n e ingiuntivi e non uno solo unificando i crediti;
2) fatto uso di informazioni relative alla situazione della società ex cliente al fine di ottenere la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi;
3) usato, nella procedura presso il Consiglio dell'Ordine, espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei componenti dello stesso Consiglio. Contro tale deliberazione l'avv. Ghidelli proponeva ricorso al Consiglio nazionale forense che, con decisione depositata il 19 ottobre 2001, lo rigettava, osservando che l'avv. Ghidelli aveva usato "espressioni sconvenienti e gravemente offensive della reputazione del Giudice di pace e dei Consiglieri dell'Ordine di Verona", essendo irrilevante che tali espressioni fossero state “virgolettate". In ordine alla contestazione degli illeciti disciplinari sopra indicati sub lettera c), n.1 e 2, il Consiglio nazionale forense rilevava che essa presentava "profili 3 4 discutibili”, ma confermava la sanzione irrogata dal Consiglio di Verona perché questo aveva espresso il convincimento che la "estrema gravità del comportamento tenuto dall'avv. Ghidelli nelle varie ipotesi considerate...avrebbe giustificato anche la irrogazione di sanzione più grave". Avverso la decisione del Consiglio nazionale forense l'avv. Ghidelli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Nessuno degli intimati si è costituito. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce "contraddittorietà - carenza e/o illogicità della motivazione nonché eccesso di potere e violazione di legge (in relazione agli artt.9 cod. deont., 648 c.p.c. e 111 Cost.) in ordine alla ritenuta fondatezza dell'addebito n.3844/1998" - (quello indicato in narrativa sub lettera c), lamentando che le ragioni esposte a sostegno della decisione impugnata "sono tra loro contrastanti, al punto da elidersi a vicenda", perché essa, pur ritenendo "discutibili" gli illeciti disciplinari contestati al ricorrente, ha condiviso la motivazione del Consiglio locale, non valutando le circostanze di fatto degli addebiti che rendevano meno gravi le frasi sconvenienti attribuite all'incolpato. Il ricorrente lamenta, altresì, la violazione di legge perché la decisione impugnata non ha tenuto conto che sussistevano le ragioni previste dall'art. 648 c.p.c. per “accelerare il conseguimento del proprio credito" attraverso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e che non sussisteva il dovere di segretezza previsto dall'art.9 del codice deontologico. 4 5 Con il secondo motivo il ricorrente deduce "carenza e/o illogicità della motivazione nonché violazione di legge in relazione alle norme cod. deont. 2, 3, 20 e 53", censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti gli addebiti dell'uso di espressioni sconvenienti e gravemente offensive di cui ai proc. n.2511/98_e_2823/99 (quelli indicati in narrativa sub lettere a-b). Il ricorrente lamenta che non sia stato valutato il suo comportamento complessivo e non si sia tenuto conto del suo stato di animo, alla luce di tutte le circostanze del fatto non considerate dal collegio giudicante, dalle quali si sarebbe dovuto desumere che le parole ritenute offensive costituivano rilievi su fatti “ingiusti" subiti dal ricorrente ovvero esercizio del diritto di difesa, ancorché espressosi con "un certo ardore polemico". کرنا 2. I due motivi di ricorso sono strettamente connessi perché censurano la valutazione globale che la decisione impugnata ha fatto in esito ai tre procedimenti disciplinari instaurati contro il ricorrente e conclusisi con l'applicazione di una sanzione unica, ritenuta complessivamente giustificata dal Consiglio nazionale forense. Essi, pertanto, vanno esaminati in un contesto unitario. 3.- Il ricorso va rigettato perché prospetta censure in parte inammissibili ed in parte infondate.
3.1. Per quanto ai vizi di motivazione denunziati dal ricorrente, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, le sentenze di queste Sezioni unite 25 maggio 1999 n.289; 22 marzo 1999 n.175; 18 marzo 1999 n.148), le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione 5 6 soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934 n.36, e art. 111 della Costituzione), con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunziare, ex art.360 n.5 c.p.c., l'inadeguatezza o altri vizi della motivazione, ferma restando, peraltro, la possibilità che tali vizi si risolvano in una violazione di legge, come nel caso di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione, casi che concretizzano l'inosservanza dell'obbligo, imposto al giudice dall'art. 132 n.4 c.p.c., di esporre concisamente i motivi in fatto ed in diritto della decisione. ✓ 3.2.- La motivazione della decisione impugnata sussiste. Il Consiglio nazionale forense ha ritenuto "incontestabile che l'avv. Ghidelli ha usato espressioni sconvenienti e gravemente offensive della reputazione del Giudice di pace e dei Consiglieri dell'Ordine di Verona", desumendo la gravità delle offese sia dalla qualità dei soggetti destinatari delle stesse, sia dal tenore oggettivo delle espressioni usate dall'avv. Ghidelli. Sono stati, quindi, ritenuti sussistenti i tre illeciti disciplinari contestati nei tre procedimenti, consistenti nell'uso di “espressioni sconvenienti ed offensive" nelle diverse procedure a cui si riferiscono le contestazioni. In ordine ai detti tre illeciti disciplinari il ricorrente non formula censure specifiche, perché, non insistendo più nella tesi sostenuta davanti al Consiglio nazionale forense secondo cui il carattere offensivo sarebbe escluso dal fatto che esse erano “virgolettate” (tesi giudicata infondata nella decisione impugnata), lamenta (nel secondo motivo) l'omessa 6 7 considerazione di “circostanze soggettive ed oggettive" che però non vengono in alcun modo precisate, nonché del suo comportamento complessivo genericamente indicato. Tali censure, per la loro genericità, vanno considerate inammissibili, perché esse non indicano alcun elemento di fatto decisivo che, prospettato dall'interessato al Consiglio nazionale forense, sarebbe stato ignorato dalla decisione impugnata. Onde, stante l'omessa indicazione degli elementi di fatto che sarebbero stati non considerati dalla decisione impugnata, resta su un piano astratto la denunzia di violazione delle norme del codice deontologico denunziate nel secondo motivo di ricorso. 5 n i 3.3.- Per quanto attiene ai due illeciti disciplinari diversi dall'uso di کی espressioni offensive (contestati nel procedimento disciplinare sopra indicato sub lettera c), è vero che nella decisione impugnata si afferma che essi presentano "profili discutibili", ma il Consiglio nazionale forense ritiene giustificata la sanzione applicata dal Consiglio locale anche sulla sola base degli illeciti ritenuti sicuramente sussistenti, condividendo la valutazione della loro “estrema gravità", la quale “avrebbe giustificato anche la irrogazione di sanzione più grave”. Non sussiste, quindi, la contraddittorietà di motivazione denunziata nel primo motivo di ricorso, né assumono rilevanza le violazioni di legge e del codice deontologico con tale motivo denunziate, tutte riferite ai due illeciti consistenti in condotte diverse dall'uso di espressioni offensive.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Poiché nessun intimato si è costituito, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione. 7 8
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le cassazione. Così deciso a Roma l'11 aprile 2002. Il Relatore-Estensore Елшић про 8 spese del giudizio di Il Presidente in [...]5 G