Art. 10.
Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili".
Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili".