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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 657/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MU FA CE EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2757/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032175574000 QUOTA CONSORTIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032175574000 QUOTA CONSORTIL 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240032175574000 notificata in data 29.10.2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto dal Consorzio_1
, in relazione al contributo consortile dovuto per l'anno 2022/23. A sostegno del ricorso ha eccepito la infondatezza della pretesa non avendo i terreni in discussione mai ricevuto alcun beneficio per effetto delle opere del Consorzio e il difetto di motivazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente non ha onerato i 30 giorni di tempo per costituirsi in esito alla notifica del ricorso. Questa, infatti, è avvenuta il 24.12.2024, mentre la ricorrente ha depositato il ricorso in Cancelleria il 22.4.205.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, dichiara inammissibile il ricorso.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MU FA CE EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2757/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032175574000 QUOTA CONSORTIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032175574000 QUOTA CONSORTIL 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240032175574000 notificata in data 29.10.2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto dal Consorzio_1
, in relazione al contributo consortile dovuto per l'anno 2022/23. A sostegno del ricorso ha eccepito la infondatezza della pretesa non avendo i terreni in discussione mai ricevuto alcun beneficio per effetto delle opere del Consorzio e il difetto di motivazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente non ha onerato i 30 giorni di tempo per costituirsi in esito alla notifica del ricorso. Questa, infatti, è avvenuta il 24.12.2024, mentre la ricorrente ha depositato il ricorso in Cancelleria il 22.4.205.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, dichiara inammissibile il ricorso.