Art. 2259-ter. (Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile.) 1. Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unita' al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree)) di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.
3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, ((del Direttore nazionale degli armamenti,)) dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unita' di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con le organizzazioni sindacali, individua:
a) le unita' di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale;
b) nell'ambito delle unita' risultanti in eccedenza, le unita' riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri:
1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;
2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;
3) attuazione di procedure di mobilita' interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli interessati, nei limiti dei posti disponibili;
4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all' articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ;
5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facolta' assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall' articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a favore del personale militare secondo le modalita' di cui all'articolo 2209-quinquies. I trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella misura percentuale stabilita con intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , con il consenso dell'amministrazione ricevente, previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.
4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.
5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalita' definiti dal piano e' collocato in disponibilita'. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.
7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, e' destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, e' destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennita' di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse e' subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unita', della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree)) di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.
3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, ((del Direttore nazionale degli armamenti,)) dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unita' di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con le organizzazioni sindacali, individua:
a) le unita' di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale;
b) nell'ambito delle unita' risultanti in eccedenza, le unita' riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri:
1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;
2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;
3) attuazione di procedure di mobilita' interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli interessati, nei limiti dei posti disponibili;
4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all' articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ;
5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facolta' assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall' articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a favore del personale militare secondo le modalita' di cui all'articolo 2209-quinquies. I trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella misura percentuale stabilita con intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , con il consenso dell'amministrazione ricevente, previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.
4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.
5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalita' definiti dal piano e' collocato in disponibilita'. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.
7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, e' destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, e' destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennita' di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse e' subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unita', della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .