Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9195/2018 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Zio, giusta Parte_1 procura in atti;
-opponente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Metta, giusta procura in atti;
-opposta - CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 15/01/2025 che qui si intendono richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione notificato il 16/06/2018, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1632/2018 del 06/04/2018, con cui il Tribunale di Bari gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 15.615,07, oltre gli interessi moratori dal 18/08/2017 e spese della procedura monitoria, liquidate in €
685,50, in favore di , a titolo di Controparte_2 corrispettivo per la fornitura di piantine agricole.
pagina 1 di 7
II. – Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
III. – Rigettata, con ordinanza del 21/03/2020, la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed espletata la prova per interpello articolata dall'opponente, la causa è infine pervenuta all'odierna udienza, nella quale viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IV. – L'opposizione merita le sorti del rigetto.
IV.1 – Richiamate le norme disciplinanti l'inadempimento delle obbligazioni in generale (art. 1218 c.c.) e dei contratti a prestazioni corrispettive in particolare (art. 1453) e valutando altresì l'art. 2697 c.c. concernente le linee guida generali che presiedono alla ripartizione in sede processuale dell'onere della prova, si deve ribadire che il creditore deve fornire la prova della sola fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo/modificativo dell'altrui pretesa (per tutti, Cass., Sez., Un., n. 13533 del 2001).
In ragione dei noti criteri distributivi dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, poi, il creditore-opposto assume le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, è principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato. Al contrario la posizione sostanziale del debitore, nel giudizio di opposizione, impone allo stesso di contestare il diritto vantato dal creditore, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest'ultimo, o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto (ex multis, Cass., n. 2421 del
2006).
Ciò premesso, nella specie, si controverte del credito vantato dall'odierna convenuta a titolo di corrispettivo della fornitura di piantine agricole effettuate in favore della controparte.
pagina 2 di 7 A sostegno della prova del credito azionato in sede monitoria, il creditore opposto ha prodotto le n. 3 fatture (n. 534 del 15/9/2016; n. 624 del 30/9/2016; n. 755 del
31/10/2016) accompagnate dai documenti di trasporto della merce (n. 1447, n. 1731 e n. 2061), sottoscritti dal destinatario (doc.
1-3 prod. opposta).
L'obbligo di pagamento si basa dunque sul rapporto negoziale (pacificamente) sussistente tra le parti, su fatture e bolle di consegna ed accompagnamento debitamente sottoscritte costituenti prova scritta dell'esistenza del credito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione.
A ciò si aggiunga che il convenuto ha altresì prodotto, nel presente giudizio, anche l'assegno bancario, datato 28/4/2017, emesso in suo favore dall'odierno opponente, per l'importo di euro 15.615,07 (del tutto coincidente con quello oggetto di ingiunzione), a titolo di pagamento della fornitura per cui è causa (doc. 4), unitamente alla documentazione attestante il mancato incasso dell'assegno per “mancanza totale o parziale di fondi” (doc. 5).
L'assegno pacificamente emesso dal debitore opponente è valevole come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e, come noto, in punto di onere della prova, la presenza in atti di un riconoscimento di debito, al pari di una promessa di pagamento, comporta un'inversione dell'onere probatorio in capo al debitore che si è riconosciuto tale. Per indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni di scienza recanti ricognizioni di debito non assumono infatti l'efficacia sostanziale costitutiva di una posizione creditoria, ma assumono l'efficacia processuale, in deroga al normale canone dell'art. 2697 c.c., di sollevare il creditore dall'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del proprio credito per far gravare sul debitore l'onere di dimostrare che il debito in precedenza riconosciuto in realtà non esiste o è ab origine invalido o si è successivamente estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento
(cfr. Cassazione civile sez. II 25.2.2022 n. 6353).
Ebbene, applicando i richiamati principi al caso di specie, deve ritenersi che l'opponente non abbia assolto all'onere della prova su di esso gravante.
Invero, posto che, al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, il debitore ingiunto ha eccepito l'altrui inadempimento, occorre innanzitutto evidenziare che, nella specie, l'opponente lamenta, in realtà, soltanto una difformità qualitativa tra i beni consegnati e quelli richiesti (stato insalubre delle piantine asseritamente riscontrato sin dal momento della consegna), inidonea, in quanto tale, ad pagina 3 di 7 incidere sulla natura e sulla destinazione della merce compravenduta. Ne deriva che, non ravvisandosi un'ipotesi di cosa consegnata completamente diversa da quella pattuita, in quanto appartenente ad un genere diverso e/o rivelatasi funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico sociale della res dedotta come oggetto del contratto (è invero incontroverso che, come affermato dall'opposto e non smentito dall'opponente, tutte le piantine, ivi comprese quelle oggetto di contestazione, siano state trapiantate in pieno campo dall'acquirente, circostanza, questa, costituente fatto non contestato ex art. 115 c.p.c.), la accertata difformità è sussumibile nella fattispecie ex art. 1497 c.c. (e non già nella consegna di aliud pro alio), in quanto tale assoggettata al regime dell'azione di garanzia di cui all'art. 1495 c.c.
Va, allora, osservato, che la Corte di legittimità, nella sentenza n. 11748/2019 a
Sezioni Unite – in una fattispecie analoga a quella di cui è causa in cui un compratore aveva opposto un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di beni forniti dal creditore ricorrente eccependo la sussistenza di vizi delle merci vendute – ha ritenuto
(vedi pag. 15, punto 26) che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SS.UU. n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno. In particolare, le Sezioni Unite del 2019 hanno, preliminarmente, affermato che, è pur vero che il principio di vicinanza della prova ha trovato la sua prima compiuta enunciazione proprio nella sentenza SS.UU. n. 13533/01, dove viene declinato nel senso che l'onere della prova deve essere “ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione”; che, inoltre, il principio della vicinanza della prova viene ritenuto “coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi” e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa
(identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte (vedi pag. 17 punto 31). Tuttavia, “…ai fini della soluzione della questione qui all'esame delle
Sezioni Unite non vi è necessità di affrontare il tema del rapporto tra il principio della vicinanza della prova e la regola di giudizio dettata dall'articolo 2697 c.c., giacché tanto
l'applicazione di tale principio, quanto l'applicazione di detta regola di giudizio conducono pagina 4 di 7 alla stessa conclusione, ossia che il compratore che esercita le azioni edilizie è gravato dell'onere di provare il vizio della cosa venduta. L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore;
è proprio il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato…”.
Infine, le Sezioni hanno concluso il proprio articolato iter logico-argomentativo affermando che “… ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità…” (pag. 20, punto
38), evidenziando “…che la soluzione che addossa al compratore l'onere di provare i vizi della cosa, ai fini dell'esperimento delle azioni edilizie, risulta armonica rispetto all'analogo meccanismo di riparto dell'onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall'Unione Europea…” (pag. 20, punto 39). In conclusione, le Sezioni Unite n.
11748/2019 hanno ritenuto non applicabile alla garanzia per vizi il criterio di ripartizione dell'onere della prova sancito dalle S.U. n. 13533/2001, sia perché il tema della garanzia per i vizi della cosa venduta esula, in ragione della sua specificità, dall'area dell'inadempimento delle obbligazioni, sia perché, in ogni caso, l'esistenza del vizio, che costituisce il fatto costitutivo del diritto fatto valere dal compratore, è un fatto la cui prova è più vicina al compratore.
Spetta dunque al compratore che eccepisca l'esistenza di vizi della cosa compravenduta l'onere di dimostrare gli stessi vizi, e non al venditore l'onere della prova di aver consegnato un bene immune da vizi (in termini, più di recente, Cass., n. 28224 del 09/10/2023).
Nella specie, tale prova non è stata adeguatamente fornita dal debitore opponente.
Giova in primo luogo sottolineare che, in base alle allegazioni delle parti e alla documentazione in atti, la contestazione dei vizi della merce consegnata da parte del debitore ingiunto ha riguardato esclusivamente la fornitura di cui al D.D.T. n. 2061 del
25/10/2016 (l'unica per cui è comprovata la tempestiva denunzia di vizi). Nel documento
è invero presente la seguente annotazione, vergata dal destinatario: “allo scarico ho
pagina 5 di 7 riscontrato una piantina molto sofferente dal punto di vista sanitario” (doc. 3 prod. opposta).
Nessuna tempestiva contestazione è stata mossa nei confronti delle forniture oggetto delle due altre fatture azionate in sede monitoria, alla stregua delle risultanze di cause.
Dunque, fermo restando che l'eccezione sollevata dall'opponente appare circoscritta alla sola fornitura di piante di “finocchio spartaco” effettuata in data
25/10/2016, la dimostrazione dei vizi è affidata, nella prospettazione di parte attorea, esclusivamente alla consulenza tecnica di parte, a firma dell'agronomo , versata CP_3 in atti, la quale attesterebbe la “sofferenza vegetativa” del prodotto venduto (doc. 4 prod. opponente).
Ora, posto che, come noto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), nel caso di specie, l'attendibilità dimostrativa del contributo informativo del C.T.P. è seriamente posta in dubbio dal fatto che 1) l'attività consulenziale rinviene le proprie
(claudicanti) fonti di conoscenza (a) nell'osservazione di materiale fotografico asseritamente raffigurante il prodotto al momento della consegna, la cui valenza dimostrativa è menomata dalla natura di documento di formazione unilaterale e di provenienza della stessa parte – il compratore – che intende avvalersene;
(b) nel sopralluogo effettuato nell'aprile 2017, a distanza, dunque, di quasi sei mesi dalla consegna della merce, sopralluogo i cui contestati esiti conoscitivi sono messi in discussione dall'ampio intervallo temporale tra la fornitura e l'ispezione, in considerazione peraltro della tipologia e della peculiare natura del prodotto compravenduto (esposto a fisiologici mutamenti) e della potenziale incidenza, nello sviluppo del prodotto, dell'attività di coltura pacificamente posta in essere dallo stesso acquirente;
2) oggetto di osservazione critica, da parte del consulente tecnico, sono le “piantine trasportate con
i D.D.T. n. 2005-16 del 19 ottobre 2016 e n. 2061-16 del 25 ottobre 2016” e, dunque, merce soltanto parzialmente coincidente con quella per il cui pagamento è stata richiesta l'ingiunzione di pagamento.
A smentire la dimostrazione di sussistenza dei vizi è poi la stessa promessa di pagamento effettuata dal compratore con l'emissione dell'assegno consegnato al creditore opposto in data successiva non soltanto alla denunzia dei vizi, ma alla stessa ispezione del consulente tecnico di parte. pagina 6 di 7 Né le asserzioni di parte opponente hanno rinvenuto riscontro in ulteriori risultanze probatorie, avendo la stessa articolato una richiesta di prova testimoniale non debitamente coltivata in corso di causa e, comunque, fondata, per quanto qui di interesse, su capitoli di prova a contenuto eminentemente valutativo, tesi a sollecitare giudizi e apprezzamenti inibiti ai testimoni.
Per queste ragioni, l'opposizione va respinta.
IV.2. – Analogamente, va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e fondata sul medesimo (affatto carente) quadro probatorio.
V. – Non sussistono, infine, gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte opponente che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale.
VI. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase decisoria stante l'adozione del modulo decisionale semplificato (fase di studio: euro 919; fase introduttiva: euro
777; fase istruttoria/trattazione: euro 1.680; fase decisionale: euro 851).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1632/2018 pubblicato il 10/04/2018, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in complessivi euro Controparte_2
4.227, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 15/01/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari.
Il giudice
Andrea Chibelli
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