Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità della cartella e della procedura

    Il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile in quanto la società era cessata e cancellata.

  • Inammissibile
    Decadenza dal diritto alla pretesa impositiva

    Il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile in quanto la società era cessata e cancellata. Inoltre, anche per il socio accomandatario, la decadenza è ritenuta infondata a causa delle sospensioni dei termini e della cristallizzazione del debito.

  • Inammissibile
    Restituzione somme versate

    Il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile in quanto la società era cessata e cancellata.

  • Inammissibile
    Condanna alle spese

    Il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile in quanto la società era cessata e cancellata. Le spese seguono la soccombenza.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella e della procedura

    Il ricorso del sig. RE è stato dichiarato inammissibile in quanto l'atto impugnato non gli era stato indirizzato.

  • Inammissibile
    Decadenza dal diritto alla pretesa impositiva

    Il ricorso del sig. RE è stato dichiarato inammissibile in quanto l'atto impugnato non gli era stato indirizzato.

  • Inammissibile
    Restituzione somme versate

    Il ricorso del sig. RE è stato dichiarato inammissibile in quanto l'atto impugnato non gli era stato indirizzato.

  • Inammissibile
    Condanna alle spese

    Il ricorso del sig. RE è stato dichiarato inammissibile in quanto l'atto impugnato non gli era stato indirizzato. Le spese seguono la soccombenza.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella e della procedura

    Il ricorso del sig. Ricorrente_1 è stato dichiarato inammissibile.

  • Inammissibile
    Decadenza dal diritto alla pretesa impositiva

    Il ricorso del sig. Ricorrente_1 è stato dichiarato inammissibile. La decadenza è ritenuta infondata a causa delle sospensioni dei termini e della cristallizzazione del debito.

  • Inammissibile
    Restituzione somme versate

    Il ricorso del sig. Ricorrente_1 è stato dichiarato inammissibile.

  • Inammissibile
    Condanna alle spese

    Il ricorso del sig. Ricorrente_1 è stato dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì
    Numero : 34
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo