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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PARADISI STEFANO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
RE - CF_RE
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230004565606000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_3 AS, C.F. P.IVA_1, con sede in Castrocaro Terme (FC), in persona del proprio legale rappresentante, sig. Ricorrente_1, il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, e il sig. RE, C.F. CF_RE, tutti difesi dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Napoli, presentavano ricorso avverso la cartella di pagamento n.04520230004565606000 notificata il 29.7.2025 al sig. Ricorrente_1 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che gli richiedeva l'importo di € 1.312,71 a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis, DPR 600/73, sul mod. IRAP 2020 per l'anno d'imposta 2019.
La parte ricorrente chiedeva a questa Corte “1. La nullità della cartella parziale o totale e dell'intera procedura di riscossione, 2. L'accertamento della decadenza dal diritto di pretesa ex art. 25 del Dpr 602/73, 3. La condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi con rivalutazione ed interessi di legge, con espressa dichiarazione del contribuente che il pagamento non costituisce ricognizione del debito, 4. La condanna dell'Ufficio e/o del Concessionario al pagamento delle spese di giudizio diritti e onorari da corrispondere al difensore antistatario”. Nello specifico contestava la decadenza dal diritto alla pretesa impositiva e la notifica fuori termine, in violazione del combinato degli art.25, DPR 602/73, art.3 e 1, L.212/2000, art.2964 cc;
osservava che il termine per la notifica della cartella (il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione) non era stato osservato (la scadenza era il 31.12.2023, mentre la cartella era stata notificata il 29.7.2025) e le proroghe per emergenza COVID non potevano essere applicate “a cascata” (in tal senso citava diverse pronunce di merito e l'atto di indirizzo del 29.2.2024 dell'AdE).
Con le controdeduzioni del 5.12.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva a questa Corte “Previa dichiarazione di carenza di interesse ad agire della società “Ricorrente_3 s.a.s.” e dell'ex socio accomandante, RE;
[di] • Dichiarare improponibile ed inammissibile il ricorso da parte della società “Ricorrente_3 s.a.s.” e dell'ex socio accomandante, RE;
• Dichiarare inammissibile, ex art. 14, comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, la richiesta di condanna alle spese di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì-Cesena; • Rigettare il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 in quanto infondato ed inammissibile.”. L'AER precisava che la cartella impugnata era indirizzata al solo sig. Ricorrente_1 ed era conseguente a quella originaria che incorporava il ruolo esattoriale n.250468/2023, formato e reso esecutivo dalla AdE, Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, per imposte erariali -anno d'imposta 2019- a carico della società “Ricorrente_3 s.a.s.”; quest'ultima era stata tempestivamente e regolarmente notificata il 2.11.2023 alla società (con PEC indirizzata alla casella di posta elettronica certificata denunciata al Registro Imprese), che non l'aveva contestata nei termini di legge;
il 29.1.2025 era stato poi notificato alla stessa società anche un avviso di intimazione -anche in questo caso non impugnato- riferito fra l'altro, all'originaria cartella;
il 16.5.2025 la società era stata cancellata d'ufficio per mancata ricostituzione della compagine societaria ed essendo divenuta di fatto non escutibile (in base al combinato disposto degli art.li 2291, 2304,2315 e 2318 c.c.), il pagamento era stato richiesto al socio accomandatario, sig. Ricorrente_1, obbligato solidale, unico destinatario della cartella impugnata. Per tale motivo il ricorso della società e del sig. RE erano inammissibili, quanto alla prima poiché cessata/cancellata e quindi inesistente, quanto al secondo poiché socio accomandante ed, inoltre, fuoriuscito il 6.2.2020 dalla
Ricorrente_3 AS. Era invece infondata e inammissibile l'impugnativa del sig. Ricorrente_1, il quale era o doveva essere a conoscenza delle precedenti notifiche in quanto socio unico, amministratore, legale rappresentante e obbligato solidale della società; fermo restando che, tenuto conto della sospensione emergenziale dei termini la notifica dell'originaria cartella (2.11.2023 per il 2020) era tempestiva, l'eventuale eccezione di decadenza era comunque tardiva in quanto non mossa a seguito della notifica alla società dell'originaria cartella e della successiva intimazione di pagamento con conseguente cristallizzazione del debito richiesto. L'eventuale e non chiara contestazione di prescrizione del debito era parimente infondata tenendo conto della successione delle notifiche dimostrata dalle allegazioni in atti. La presunta omissione della notifica dell'avviso di irregolarità (solo accennata a pag. 1 del ricorso), infine, era un'eccezione inammissibile poiché avrebbe dovuto essere contestata all'ente impositore, non coinvolto invece nel giudizio dal ricorrente;
analogamente incomprensibile -per lo stesso motivo- era la richiesta di condanna alle spese dell'Ufficio indicata in conclusioni.
Il 13.2.2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, esaminati gli atti di causa e valutate le deduzioni e produzioni delle parti, dichiara inammissibile il ricorso della Ricorrente_3 AS -in quanto da tempo cessata- e del sig. RE -in quanto soggetto, al pari della società, a cui l'atto impugnato non risulta essere stato indirizzato- e parimenti inammissibile il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1.
Va preliminarmente riepilogata la successione degli eventi (pacifica o documentata in atti): fuoriuscita dalla società del sig. RE (già socio accomandante della stessa) il 6.2.2020; sospensione delle attività esattoriali con salvaguardia dei termini di decadenza/prescrizione (Pandemia Covid. Art. 68, DL 18/2020) dall'8.3.2020 fino a 31.8.2021; notificazione della cartella alla società il 2.11.2023; sospensione delle attività esattoriali (Alluvione Romagna) dal 1.5.2023 fino a 31.8.2023; notificazione avviso di intimazione alla società il 29.1.2025; cessazione/cancellazione della società il 16.5.2025 con conseguente possibilità di escussione del socio accomandatario, solidalmente responsabile con la AS;
notificazione della cartella al sig. Ricorrente_1 il 29/7/2025.
Tenendo conto di ciò il ricorso va ritenuto inammissibile.
Per quanto attiene alla Ricorrente_3 AS (cessata per mancata ricostituzione della compagine societaria e cancellata d'ufficio il 16.5.2025) e al sig. RE (già socio accomandante della stessa e comunque fuoriuscito il 6.2.2020) poiché entrambi carenti della legittimazione attiva in quanto l'atto impugnato non è stato loro indirizzato.
Per quanto attiene alle censure relative alla presunta omissione della notifica dell'avviso di irregolarità perchè rivolte all'AER, mentre il soggetto legittimato a interloquire sulle stesse era l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Forlì-Cesena, unica responsabile della eventuale mancanza, ma non evocata in giudizio.
Per quanto attiene alle contestazioni del sig. Ricorrente_1 per quanto si dirà. Va premesso che lo stesso, già socio accomandatario e successivamente socio unico della Ricorrente_3 AS di Ricorrente_1, risulta il solo destinatario della cartella oggetto dell'attuale impugnativa, quale obbligato solidale con la società, a cui era stata originariamente notificata in maniera regolare -a mezzo PEC- la prima cartella mai contestata nei termini di legge;
per tale motivo il credito da essa portato si era cristallizzato e non può essere ora oggetto di contestazioni tardive da chi, pur essendone legalmente a conoscenza, non l'aveva mai impugnata. Deve infatti ritenersi che la precedente cartella e gli ulteriori atti pregressi, rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati nell'art.19, D.Lgs.n.546/1992, e perfettamente conosciuti dall'attuale ricorrente nella sua veste di socio accomandatario e amministratore della società, non possono essere dallo stesso contestati ora nella sua veste di obbligato solidale (per motivi già in precedenza sussistenti e a lui noti), trattandosi di una pretesa impositiva azionabile anche nei suoi confronti cristallizzatasi in precedenza.
Ferma restando l'inammissibilità del ricorso anche sotto questo profilo, va precisato infine che l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973, va comunque ritenuta infondata in base agli atti di causa, sol che si tenga conto del condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte in tema effetto “a cascata” sulle annualità successive della sospensione emergenziale dei termini prevista dalla legge (Cass. ord. n.960/2025;
Cass. SS.UU. decreto n.1630 del 23 gennaio 2025).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell'importo di € 650,00, oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Forlì il 13.2.2026
Il Giudice
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PARADISI STEFANO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
RE - CF_RE
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Ricorrente_3 AS - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04520230004565606000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_3 AS, C.F. P.IVA_1, con sede in Castrocaro Terme (FC), in persona del proprio legale rappresentante, sig. Ricorrente_1, il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, e il sig. RE, C.F. CF_RE, tutti difesi dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Napoli, presentavano ricorso avverso la cartella di pagamento n.04520230004565606000 notificata il 29.7.2025 al sig. Ricorrente_1 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che gli richiedeva l'importo di € 1.312,71 a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis, DPR 600/73, sul mod. IRAP 2020 per l'anno d'imposta 2019.
La parte ricorrente chiedeva a questa Corte “1. La nullità della cartella parziale o totale e dell'intera procedura di riscossione, 2. L'accertamento della decadenza dal diritto di pretesa ex art. 25 del Dpr 602/73, 3. La condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi con rivalutazione ed interessi di legge, con espressa dichiarazione del contribuente che il pagamento non costituisce ricognizione del debito, 4. La condanna dell'Ufficio e/o del Concessionario al pagamento delle spese di giudizio diritti e onorari da corrispondere al difensore antistatario”. Nello specifico contestava la decadenza dal diritto alla pretesa impositiva e la notifica fuori termine, in violazione del combinato degli art.25, DPR 602/73, art.3 e 1, L.212/2000, art.2964 cc;
osservava che il termine per la notifica della cartella (il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione) non era stato osservato (la scadenza era il 31.12.2023, mentre la cartella era stata notificata il 29.7.2025) e le proroghe per emergenza COVID non potevano essere applicate “a cascata” (in tal senso citava diverse pronunce di merito e l'atto di indirizzo del 29.2.2024 dell'AdE).
Con le controdeduzioni del 5.12.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva a questa Corte “Previa dichiarazione di carenza di interesse ad agire della società “Ricorrente_3 s.a.s.” e dell'ex socio accomandante, RE;
[di] • Dichiarare improponibile ed inammissibile il ricorso da parte della società “Ricorrente_3 s.a.s.” e dell'ex socio accomandante, RE;
• Dichiarare inammissibile, ex art. 14, comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, la richiesta di condanna alle spese di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì-Cesena; • Rigettare il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 in quanto infondato ed inammissibile.”. L'AER precisava che la cartella impugnata era indirizzata al solo sig. Ricorrente_1 ed era conseguente a quella originaria che incorporava il ruolo esattoriale n.250468/2023, formato e reso esecutivo dalla AdE, Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, per imposte erariali -anno d'imposta 2019- a carico della società “Ricorrente_3 s.a.s.”; quest'ultima era stata tempestivamente e regolarmente notificata il 2.11.2023 alla società (con PEC indirizzata alla casella di posta elettronica certificata denunciata al Registro Imprese), che non l'aveva contestata nei termini di legge;
il 29.1.2025 era stato poi notificato alla stessa società anche un avviso di intimazione -anche in questo caso non impugnato- riferito fra l'altro, all'originaria cartella;
il 16.5.2025 la società era stata cancellata d'ufficio per mancata ricostituzione della compagine societaria ed essendo divenuta di fatto non escutibile (in base al combinato disposto degli art.li 2291, 2304,2315 e 2318 c.c.), il pagamento era stato richiesto al socio accomandatario, sig. Ricorrente_1, obbligato solidale, unico destinatario della cartella impugnata. Per tale motivo il ricorso della società e del sig. RE erano inammissibili, quanto alla prima poiché cessata/cancellata e quindi inesistente, quanto al secondo poiché socio accomandante ed, inoltre, fuoriuscito il 6.2.2020 dalla
Ricorrente_3 AS. Era invece infondata e inammissibile l'impugnativa del sig. Ricorrente_1, il quale era o doveva essere a conoscenza delle precedenti notifiche in quanto socio unico, amministratore, legale rappresentante e obbligato solidale della società; fermo restando che, tenuto conto della sospensione emergenziale dei termini la notifica dell'originaria cartella (2.11.2023 per il 2020) era tempestiva, l'eventuale eccezione di decadenza era comunque tardiva in quanto non mossa a seguito della notifica alla società dell'originaria cartella e della successiva intimazione di pagamento con conseguente cristallizzazione del debito richiesto. L'eventuale e non chiara contestazione di prescrizione del debito era parimente infondata tenendo conto della successione delle notifiche dimostrata dalle allegazioni in atti. La presunta omissione della notifica dell'avviso di irregolarità (solo accennata a pag. 1 del ricorso), infine, era un'eccezione inammissibile poiché avrebbe dovuto essere contestata all'ente impositore, non coinvolto invece nel giudizio dal ricorrente;
analogamente incomprensibile -per lo stesso motivo- era la richiesta di condanna alle spese dell'Ufficio indicata in conclusioni.
Il 13.2.2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, esaminati gli atti di causa e valutate le deduzioni e produzioni delle parti, dichiara inammissibile il ricorso della Ricorrente_3 AS -in quanto da tempo cessata- e del sig. RE -in quanto soggetto, al pari della società, a cui l'atto impugnato non risulta essere stato indirizzato- e parimenti inammissibile il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1.
Va preliminarmente riepilogata la successione degli eventi (pacifica o documentata in atti): fuoriuscita dalla società del sig. RE (già socio accomandante della stessa) il 6.2.2020; sospensione delle attività esattoriali con salvaguardia dei termini di decadenza/prescrizione (Pandemia Covid. Art. 68, DL 18/2020) dall'8.3.2020 fino a 31.8.2021; notificazione della cartella alla società il 2.11.2023; sospensione delle attività esattoriali (Alluvione Romagna) dal 1.5.2023 fino a 31.8.2023; notificazione avviso di intimazione alla società il 29.1.2025; cessazione/cancellazione della società il 16.5.2025 con conseguente possibilità di escussione del socio accomandatario, solidalmente responsabile con la AS;
notificazione della cartella al sig. Ricorrente_1 il 29/7/2025.
Tenendo conto di ciò il ricorso va ritenuto inammissibile.
Per quanto attiene alla Ricorrente_3 AS (cessata per mancata ricostituzione della compagine societaria e cancellata d'ufficio il 16.5.2025) e al sig. RE (già socio accomandante della stessa e comunque fuoriuscito il 6.2.2020) poiché entrambi carenti della legittimazione attiva in quanto l'atto impugnato non è stato loro indirizzato.
Per quanto attiene alle censure relative alla presunta omissione della notifica dell'avviso di irregolarità perchè rivolte all'AER, mentre il soggetto legittimato a interloquire sulle stesse era l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Forlì-Cesena, unica responsabile della eventuale mancanza, ma non evocata in giudizio.
Per quanto attiene alle contestazioni del sig. Ricorrente_1 per quanto si dirà. Va premesso che lo stesso, già socio accomandatario e successivamente socio unico della Ricorrente_3 AS di Ricorrente_1, risulta il solo destinatario della cartella oggetto dell'attuale impugnativa, quale obbligato solidale con la società, a cui era stata originariamente notificata in maniera regolare -a mezzo PEC- la prima cartella mai contestata nei termini di legge;
per tale motivo il credito da essa portato si era cristallizzato e non può essere ora oggetto di contestazioni tardive da chi, pur essendone legalmente a conoscenza, non l'aveva mai impugnata. Deve infatti ritenersi che la precedente cartella e gli ulteriori atti pregressi, rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati nell'art.19, D.Lgs.n.546/1992, e perfettamente conosciuti dall'attuale ricorrente nella sua veste di socio accomandatario e amministratore della società, non possono essere dallo stesso contestati ora nella sua veste di obbligato solidale (per motivi già in precedenza sussistenti e a lui noti), trattandosi di una pretesa impositiva azionabile anche nei suoi confronti cristallizzatasi in precedenza.
Ferma restando l'inammissibilità del ricorso anche sotto questo profilo, va precisato infine che l'eccepita decadenza ex art. 25, DPR n.602/1973, va comunque ritenuta infondata in base agli atti di causa, sol che si tenga conto del condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte in tema effetto “a cascata” sulle annualità successive della sospensione emergenziale dei termini prevista dalla legge (Cass. ord. n.960/2025;
Cass. SS.UU. decreto n.1630 del 23 gennaio 2025).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell'importo di € 650,00, oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Forlì il 13.2.2026
Il Giudice