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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1687/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11133/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250029815277000. TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22372/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente eccepisce la prescrizione del bollo auto 2019 richiesto con l'atto impugnato.
La Regione Campania eccepisce la rituale notifica dell'avviso di accertamento del bollo auto 2019 e chiede il rigetto del ricorso.
ADER eccepisce il difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica di accertamento, difende la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto impugnato è la cartella di pagamento bollo auto 2019 notificata il 12/03/2025.
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti rileva che l'avviso di accertamento n. 964167648361
è stato notificato il 7/09/2022 per compiuta giacenza, pertanto, nessuna prescrizione è maturata.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 complessive.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11133/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250029815277000. TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22372/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente eccepisce la prescrizione del bollo auto 2019 richiesto con l'atto impugnato.
La Regione Campania eccepisce la rituale notifica dell'avviso di accertamento del bollo auto 2019 e chiede il rigetto del ricorso.
ADER eccepisce il difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica di accertamento, difende la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto impugnato è la cartella di pagamento bollo auto 2019 notificata il 12/03/2025.
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti rileva che l'avviso di accertamento n. 964167648361
è stato notificato il 7/09/2022 per compiuta giacenza, pertanto, nessuna prescrizione è maturata.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 complessive.