Sentenza 19 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2018, n. 57481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57481 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HE UA nato il [...] avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che chiede il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 16 agosto 2018, la Sezione Feriale di questa Corte ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza pronunciata dalla Prima Sezione di questa Corte, il 15 marzo 2018, nei confronti di RI NA mandando alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 626 codice di rito, posto che l'errore denunciato dal ricorrente ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. - la mancata notifica al medesimo dell'avviso di fissazione del ricorso davanti alla Prima sezione di questa Corte - appariva sussistere in quanto lo stesso risultava essere stato comunicato in un precedente, e poi revocato e sostituito, domicilio (LE Val D'EL, Gracciano, via Talamone n. 14 invece che Bonnporto, via Ravarino Carpi n. 35).
2 - Questa Sezione è ora chiamata a decidere sul merito del ricorso proposto, come si è detto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., dall'imputato che aveva lamentato di non essere stato avvisato personalmente, essendo assistito da un difensore d'ufficio, della fissazione, davanti alla Prima Sezione, del suo ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, del 21 ottobre 2016, con la quale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante dei futili motivi, era stato condannato, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, alla pena di anni otto di reclusione per l'omicidio di ET TI, consumato il 24 febbraio 2007. 3 - Nell'unico motivo dell'attuale ricorso si deduce, appunto, l'errore di fatto in cui la Prima sezione era incorsa nell'omettere l'avviso al ricorrente della fissazione del processo davanti alla stessa. Si tratta di vizio che, pur non emergendo dal testo della decisione come richiede l'art. 625 bis del codice di rito, la giurisprudenza di legittimità ritiene sia denunciabile con tale mezzo. La difesa ricorda che lo RI aveva eletto una pluralità di domicili nel corso del processo. Il 28 febbraio 2007, con la nomina di fiducia dell'Avv. Tiziana Castiglione, l'aveva fissato presso l'abitazione della sorella, in San Lazzaro di Savena via della Resistenza n.
4. Nel successivo periodo, in cui era rimasto agli arresti domiciliari, le notifiche era state perfezionate dove risultava detenuto. In occasione dell'udienza che doveva celebrarsi davanti al Tribunale, il 20 settembre 2012, RI aveva revocato ogni precedente elezione e aveva indicato il nuovo domicilio in PO, in via Ravarino Carpi n. 35, ove venivano effettuate le successive notifiche. A seguito della rinuncia del difensore nominato dall'imputato, allo RI veniva assegnato un difensore d'ufficio per la fase d'appello, l'Avv. Alessandro Armaroli. Il quale, come già ricordato, dopo la sentenza di condanna in appello, aveva proposto il ricorso per cassazione. L'avviso di fissazione dell'udienza davanti alla Corte di cassazione non veniva effettuato al domicilio da ultimo eletto ma all'abitazione di LE Val D'EL che il prevenuta aveva indicato al momento del fermo come proprio domicilio. Così che lo stesso non aveva avuto alcuna conoscenza del processo nella fase di legittimità derivandone la relativa nullità della fase rilevabile con le forme previste dall'art. 625 bis codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso nell'interesse del prevenuto è fondato.
1 - In assenza di rimedi specifici che consentano di rilevare il difetto del contraddittorio nella fase di legittimità, questa Corte ha già avuto modo di precisare che è deducibile attraverso il ricorso straordinario disciplinato dall'art.625 bis cod. proc. pen. l'errore di fatto compiuto dalla Corte di cassazione e consistito nell'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (da ultimo: Sez. 5, n. 40275 del 16/05/2014, Raimo, Rv. 262548). Nel caso di specie non vi era dubbio alcuno che l'imputato, già nel corso del giudizio davanti al Tribunale, avesse indicato in PO (via Ravarino Carpi n. 5) il suo nuovo domicilio, tanto che anche le notifiche intervenute nella fase di appello erano state ivi indirizzate (anche se non sempre erano andate a buon fine). Anche nell'epigrafe della sentenza della Corte di appello di Bologna era riportato lo stesso recapito. Così che erronea era stata la notifica dell'avviso di fissazione del ricorso davanti alla Prima sezione di questa Corte, per l'udienza del 15 marzo 2018, nel precedente domicilio di LE VA D'EL (loc. Gracciano), notifica che non si era perfezionata per l'irreperibilità dell'imputato.
2 - La sentenza della Prima sezione va pertanto revocata e gli atti trasmessi alla cancelleria di questa Sezione perché il Presidente provveda a fissare l'udienza di discussione dell'originario ricorso.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte del 15 marzo 2018, pronunciata nei confronti di RI NA, e dispone che, a cura della Cancelleria, venga informato il Presidente della Sezione per la fissazione del ricorso. Così deciso, in Roma il 13 novembre 2018.