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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/11/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1049/2025
Oggi 28/11/2025 innanzi al giudice dott. AR TT sono comparsi
• l'avv. Sabato Lucania per la parte ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. AR TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AR TT , all'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1049 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 29/05/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI BA ( ), elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._2
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI
DEL LAVORO 3 presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 700 c.p.c. - e contestualmente nel giudizio di merito - in data
29.5.25 che venissero accolte nel merito le seguenti conclusioni;
Parte_1
<< Previo accertamento della illegittimità e previa disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia degli atti, dei decreti e dei provvedimenti indicati al punto sub
24) della premessa in fatto del presente ricorso e, alla luce delle ragioni in fatto e in diritto esposte in ricorso:
1)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, come sopra identificato, ad essere reinserito, per il profilo di Collaboratore scolastico, nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di Terza Fascia per il personale ATA, Provincia di , relativamente anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, CP_3
2019/2020, 2020/2021, con il punteggio che gli spetta alla luce della normativa di riferimento e
1 vigente, nella posizione che gli spetta in base al suddetto punteggio e, per l'effetto, condannare le
Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il reinserimento del ricorrente, come sopra identificato, per il profilo di
Collaboratore scolastico, nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di Terza Fascia per il personale ATA, Provincia di , per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, con CP_3 il punteggio che gli spetta alla luce della normativa di riferimento e vigente, nella posizione che gli spetta in base al suddetto punteggio.
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, come sopra identificato, ad essere reinserito, per il profilo di Collaboratore scolastico, nella Graduatoria permanente ATA 24 mesi, per la
Provincia di , relativamente all'anno scolastico 2021/2022 e agli anni successivi, con il CP_3 punteggio che gli spetta alla luce della normativa di riferimento e vigente, nella posizione che gli spetta in base al suddetto punteggio e, per l'effetto, condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il reinserimento del ricorrente, come sopra identificato, per il profilo di Collaboratore scolastico, nella
Graduatoria permanente ATA 24 mesi, per la Provincia di , relativamente all'anno scolastico CP_3
2021/2022 e agli anni successivi, con il punteggio che gli spetta alla luce della normativa di riferimento e vigente, nella posizione che gli spetta in base al suddetto punteggio.
3)Accertare e dichiarare che tutti i servizi prestati dal ricorrente, come sopra identificato, presso scuole statali, in qualità di Collaboratore scolastico, dall'anno scolastico 2018/2019 e a seguire, sono validi non solo ai fini economici, ma anche ai fini giuridici e, per l'effetto, condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, a riconoscere tutti i servizi prestati dal ricorrente, presso scuole statali, in qualità di
Collaboratore scolastico, dall'anno scolastico 2018/2019 e a seguire, non solo ai fini economici ma anche ai fini giuridici.
4) Condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la reintegra del ricorrente, come sopra identificato, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore scolastico, intercorrente tra lo stesso e l'Istituto Comprensivo “Carlotta Aschieri”, con sede in San Pietro in Cariano (VR), indicato in ricorso.
5)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione del ricorrente nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore scolastico, intercorrente tra lo stesso e l'Istituto Comprensivo “Carlotta Aschieri”, con sede in San Pietro in Cariano (VR), indicato in ricorso, nel limite di 24 mensilità e, per l'effetto, condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, al pagamento, in favore del ricorrente, come sopra identificato, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione del ricorrente nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore scolastico, intercorrente tra lo stesso e l'Istituto Comprensivo “Carlotta Aschieri”, con sede in San Pietro in Cariano (VR), indicato in ricorso, nel limite di 24 mensilità.
6) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi attribuito, a titolo a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, un punteggio di n. 0,50 punti per ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, fino alla sua reintegrazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di
Collaboratore scolastico, intercorrente tra lo stesso e l'Istituto Comprensivo “Carlotta Aschieri”, con
2 sede in San Pietro in Cariano (VR) e, per l'effetto, condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, ad attribuire, al ricorrente, come sopra identificato, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, un punteggio di n. 0,50 punti per ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, fino alla sua reintegrazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore scolastico, intercorrente tra lo stesso e l'Istituto Comprensivo “Carlotta Aschieri”, con sede in San Pietro in Cariano (VR).
7)Condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, in solido tra loro, ovvero chi di ragione, al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario,
Con condanna di spese e compenso del presente giudizio aumentati fino al 30% ex. 4, comma
1 bis, del D.M. 55/2014 e s.m.i. (cfr. all. 51), per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali>>. Si costituisce l'Amministrazione scolastica eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, rappresentando che i provvedimenti dirigenziali sono intervenuti a seguito della verifica della inidoneità del titolo di studio in base al quale la ricorrente era stata inserita nelle graduatorie.
Alla prima udienza di merito tenutasi il 3.10.25 parte ricorrente si è opposta alla richiesta di ordine di esibizione come formulata dal resistente in comparsa di costituzione;
il giudice, CP_1 ritenuta la causa decidibile in via interpretativa e documentale, essendo irrilevante l'acquisizione di ulteriore documentazione oggetto della richiesta di esibizione, ha rinviato con termine per note all'udienza odierna, nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza al momento della lettura.
* * *
Le questioni rilevanti ai fini della decisione appaiono incontroversi ed i fatti e gli aspetti documentalmente rilevanti appaiono ben delineati e documentati nel ricorso introduttivo (punti nn.1-
24) e nella memoria difensiva dell'Amministrazione (punti nn.1-16). Nel caso di specie, ad onta della impugnazione del provvedimento di esclusione dalle graduatorie del (e delle ulteriori conseguenti richieste: v. supra), si controverte in punto di Parte_1 accertata oggettiva assenza, anche e soprattutto in applicazione della normativa pubblicistica applicabile al caso di specie medesimo, in capo a parte ricorrente, del titolo di studio, così come dichiarato dallo stesso in domanda idoneo a consentire l'iscrizione in graduatoria del soggetto interessato, e del suo legittimo conseguimento o meno da parte del ricorrente alla stregua della disciplina che regolamenta la materia.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito essendo la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento della illegittimità del depennamento dalle graduatorie di istituto da cui è inevitabilmente conseguita la risoluzione del contratto di lavoro da ultimo stipulato, in forza del servizio prestato grazie all'inserimento nella predetta graduatoria. Vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per il conferimento di supplenze, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali
- per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento delle supplenze.
3 Nel merito del ricorso si richiama, con riguardo ad un caso di depennamento da terza fascia d'Istituto ATA per mancanza di titolo valido relativamente a diplomi asseritamente conseguiti presso istituti paritari, la pronuncia del Tribunale di Venezia (decreto di rigetto del 15/07/2019 in causa RG
1300/19 su ricorso ex art. 700 c.p.c.) che ha così motivato: “Idem quanto alla qualifica di cuoco… Anche per tale secondo titolo non esiste dunque documentazione ufficiale, proveniente dagli Uffici competenti, idonea a dimostrare l'esistenza del diploma: né l'originale del titolo, né attestazione dell' Parte
sulla base dei registri degli esami di qualifica. Correttamente quindi l'Istituto AR Polo, a fronte della mancata dimostrazione di un titolo valido per l'accesso alle graduatorie, ai sensi dell'art.2, comma 5 lettera G) del D.M. n. 640 del 30/08/2017, ha proceduto al depennamento” . E anche in tal caso, nel successivo provvedimento n. 5288/20199, di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente originario risultato soccombente, è stato espressamente affermato che “Per quanto riguarda l'istituto …. deve pure convenirsi con il Giudice di prime cure non esiste né l'originale del Parte titolo né l'attestazione dell sulla base dei registri degli esami di qualifica né documentazione ufficiale idonea a dimostrare l'esistenza del diploma”.
In un compendio documentale analogo, dunque, la documentazione prodotta dal ricorrente non può considerarsi come idonea a comprovare, in alcun modo, l'effettiva partecipazione del ricorrente agli esami di stato de quibus e l'effettivo suo conseguimento del titolo di studio in questione, non potendo ritenersi validamente conseguito il titolo per cui è causa da parte del ricorrente, non potendo tali indefettibili requisiti essere sanati in sede giudiziale da parte del tribunale adito.
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento, richiamandosi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (Trib. Verona ord. ex art.700 c.p.c.
2.12.2020 RG n.1584/20; Trib. Vicenza 9.11.2020 RG
n.684/20; Trib. Verona 4.8.20 RG n.695/20; Trib. Belluno 9.10.2020 n.463; Trib. Verona 24.2.21
n.2112/20 RG;
Trib. Treviso 21.5.20 n.1922/20; Trib. Verona 18.11.22 n.438/22; Trib. lavoro
Venezia n. 641 del 27/10/2021 (All. 48); Trib. Verona 5.6.23 n.173; Corte appello Venezia sez. lav.,
07/09/2023, (ud. 13/07/2023, dep. 07/09/2023), n.542; Corte appello Venezia, 11/09/2023, n.541;
Corte appello Firenze sez. lav., 14/08/2023, n.139; Corte appello Venezia sez. lav., n. 542/23 del
10.9.23 e n. 542/23 del 7.9.2023, sent. 14.12.23 sub. R.G.1040/2021; Trib. Verona sentenza n.215/24 del 21.3.24 sub n.1690/23 R.G., alla condivisibile motivazione della quale ci si riporta integralmente per esaustività e analiticità; da ultimo Appello Venezia 22.1.24 n.803; Trib. Verona
10.7.25 (n.703/35 RG, dr. Gesumunno) e Corte di Appello Venezia sentenza 18.2.25 n.95.
Quanto alle questioni sollevate nel merito della validità del titolo rilasciato dall'Istituto VO, si riporta innanzi tutto riporta la motivazione della condivisa sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 429/2023 del 14.7.2023, RG 572/2022 (coerente peraltro con l'univoco orientamento di questo Tribunale), confermata da tutte le successive pronunce della Corte lagunare (cfr. da ultimo Corte
d'Appello di Venezia 826/2023 e 827 del 18.12.2023,), in casi analoghi. «…va esclusa la violazione dell'art. 55 bis decreto legislativo n. 165/01 e degli artt. 93 e 94 del
CCnl Scuola, ritenuto che il provvedimento di depennamento non ha funzione, né natura disciplinare o sanzionatoria, ma costituisce un obbligo posto a carico dell'amministrazione che quando verifica che il soggetto scelto per il contratto non presenta i requisiti di legge è tenuta a far cessare gli effetti del negozio che è contrario a norme imperative, dovendo comunque tutelare interessi generali di buon andamento dell'amministrazione ( cfr. in tema Cass. 22320/13 in cui la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'esistenza dell'obbligo de quo in ipotesi di insegnante privo di titolo;
principio applicabile anche al caso di specie)» (Corte d'Appello di Venezia, sentenza
429/2023).
4 ««5.1 La Corte, in particolare, ritiene di dare continuità a quanto deciso in relazione a fattispecie del tutto analoghe alla presente controversia, ex multis, con le sentenze n. 216/2022, n.
218/2022, 228/2022 e 429/2023. 6. E' innanzitutto infondato il primo motivo di appello, secondo cui la verifica dell'amministrazione circa la veridicità delle dichiarazioni ed il possesso dei titoli da parte degli aspiranti all'inserimento in graduatoria sarebbe illegittima in quanto tardiva (rectius: non 'tempestiva'). Le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 69/2009 e alla legge n. 241/1990, richiamate dall'appellante, si riferiscono infatti pacificamente al solo procedimento amministrativo e non sono applicabili agli atti di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato. In tal senso si è espressa condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questa Corte d'Appello, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 6775/2017; Cass. 7704/2003; Cass. 16224/2013; Cass. 15444/2016; Cass.
16088/2016; Corte Appello Bari n. 1936/2020; Corte Appello Venezia n. 360/2022).
Deve ritenersi che le norme della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo non si applichino ai rapporti di lavoro contrattualizzato, ma riguardino “esclusivamente i procedimenti amministrativi strumentali alla emanazione da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta”, con la conseguenza che “le disposizioni sul procedimento amministrativo non sono applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi, dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo” (cfr. Corte d'Appello Bari, sentenza n.
1936/2020, la quale richiama Cass. n. 7704/2003 e Cass. n. 16224/2013).
Con riferimento alle disposizioni in materia di autotutela, la Corte di Cassazione ha poi affermato che non trova applicazione, in particolare in mancanza di provvedimenti autoritativi, la legge n. 241 del 1990 (Cass. 15444/2016; Cass. 16088/2016 e, con specifico riferimento all'applicabilità della norma di cui all'art. 21-nonies cit., Cass. 6775/2017).
7. E' altresì infondato il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta validità del titolo di accesso posseduto dalla ricorrente.
8. Nella specie, a fronte della revoca dell'iscrizione da parte dell'Amministrazione scolastica (la quale, come previsto dall'art. 7 del DM 640/2017, poteva controllare la veridicità delle dichiarazioni), la […] ha prodotto in primo grado i seguenti documenti: un certificato di diploma di qualifica professionale datato 7.4.2016 a firma del Coordinatore Didattico Prof. ; una Persona_1 fotocopia conforme dell'estratto del registro degli esami dell'anno scolastico 2011/2012, recante la firma del Dirigente scolastico e timbro dell'Istituto Galileo Ferraris;
un attestato di data 31.7.2019 rilasciato da 'VO UT Paritari' (con firma del legale rappresentante ) a tale sig. Tes_1
con cui si afferma che la pergamena del diploma dallo stesso conseguita non è Persona_2 stata mai consegnata (trattasi, con evidenza, di documento del tutto estraneo alla controversia in esame, in quanto riferito ad altro soggetto).
9. Ciò premesso, la Corte richiama e condivide, ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto osservato con la propria sentenza n. 228/2022, non essendo emerse ragioni che inducano a discostarsene:
“(…) 10.1 In applicazione del principio della ragione più liquida, va innanzitutto osservato, alla luce degli elementi introdotti dal e considerato l'onere del […] di provare il possesso dei CP_1 requisiti e il fatto costitutivo della propria pretesa (cfr. art. 7 e 8 DM citato), che nel caso di specie trattasi di titolo asseritamente conseguito nell'anno scolastico 2011/2012, quando l'istituto 'VO' era privo della parità con riferimento alle classi seconda e terza. Pertanto, in quell'anno, l'Istituto non poteva rilasciare diplomi di qualifica, nemmeno a candidati esterni. Con l'atto di appello il
5 ha contestato la titolarità in capo al ricorrente della qualifica fatta valere non solo per CP_1 inidoneità della documentazione a comprovarne il conseguimento e per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'OM 90/2001 nell'espletamento degli esami per i candidati esterni, ma anche per la mancanza in capo all'Istituto VO dello stato di scuola paritaria nell'anno scolastico 2011/2012. Tale difesa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non è tardiva ma è sempre proponibile, in quanto volta dimostrare la carenza del fatto costitutivo del diritto azionato (cfr., ex multis, Cass. 17461/2016). Sul punto, va osservato che il 30.6.2010 l'
[...]
con decreto prot. n. 11573 (all.
3-a di parte appellante), alla luce della nota del n. CP_4 CP_5
225/2010 (all.
2-a), riconosceva alle scuole non statali di cui all'allegato elenco, tra cui figura anche l'Istituto 'VO', lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge 10 marzo 2000,
n. 62, a decorrere dall'a.s. 2010/2011. La nota n. 2025 del 16.3.2010 veniva impugnata dinnanzi al
TAR del Lazio, che con decisione n. 1235/2011 del 3.2.2011 accoglieva il ricorso, annullando la nota nella parte in cui circoscriveva il riconoscimento all'Istituto VO della parità scolastica, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, solo alle classi prime. Quindi, in esecuzione di tale sentenza del TAR,
l con decreto prot. n. 506 del 2.5.2011 (all.
4-a), riconosceva all'Istituto VO la CP_4 parità scolastica non solo per la classe prima, ma per le tutte le classi (I, II, III, IV e V). Con sentenza n. 408 del 2011 (all.
5-a), il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la predetta sentenza del TAR, disponeva il rigetto del ricorso di primo grado con CP_1
l'effetto del mantenimento della parità scolastica in capo all'Istituto VO dall'a.s. 2010/2011 solamente per le classi prime. Successivamente, con ordinanza cautelare n. 964 del 15.3.2012 (all.
6-a), emessa in altro giudizio (RG 1307/2012) avente medesimo oggetto di quello già deciso dal
Consiglio di Stato, il TAR Lazio accoglieva l'istanza cautelare e attribuiva all'Istituto VO lo status di scuola paritaria, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, non solo per le classi prime, bensì per l'intero ciclo di studi. Tale ultimo giudizio veniva tuttavia dichiarato estinto per perenzione il 20.6.2018 (all.
7-a). Orbene, pur a prescindere dall'anomalia per cui, dopo la sentenza del Consiglio Stato del luglio 2011, l non ha adottato alcun provvedimento in esecuzione di detta sentenza, CP_4 di fatto negli anni 2010/2011 e 2011/2012 non potevano essere sostenuti presso l'Istituto esami di qualifica in regime di parità. Infatti, l'ordinanza cautelare del TAR del 15.3.2012 – la quale si pone comunque in contrasto con la già intervenuta decisione di merito del Consiglio di Stato – è indubbiamente venuta meno per effetto dell'estinzione del giudizio di merito (cfr. Cass. 13629/2020, la quale afferma chiaramente che l'estinzione del giudizio per perenzione comporta la caducazione automatica di tutti gli effetti riconducibili alla misura cautelare eventualmente accordata). Quindi, venuta meno la decisione del TAR del 15.3.2012, l'unica valida statuizione è quella di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, ai sensi della quale dall'anno scolastico 2010/2011 lo status di scuola paritaria è riconosciuto all'Istituto VO solo per la classe prima, e non anche per quelle successive. Il ricorrente, che allega di avere sostenuto l'esame nell'a.s. 2011/2012, non sarebbe comunque in possesso di un valido titolo. L'eventuale affidamento del ricorrente circa l'idoneità dell'Istituto 'VO' a rilasciare in quell'anno validi diplomi quale scuola paritaria potrà, al più, essere fonte di risarcimento del danno, ma non consente di ritenere esistente un titolo che non poteva essere rilasciato. Ininfluente è, al riguardo, la mancata espressa revoca da parte dell'amministrazione del decreto dell'USR n. 506 del 2011, il quale è stato emesso 'in esecuzione' della sentenza n. 1235/2011 del TAR, poi interamente riformata dal Consiglio di Stato del
12.7.2011, così automaticamente travolgendo tutti gli atti dell'Amministrazione emessi in precedenza, in esecuzione della decisione riformata. Ne consegue che, anche a voler ritenere provato il possesso del diploma, in ogni caso trattavasi di diploma non avente valore legale in
6 quanto rilasciato da soggetto che con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, per il corso professionale e con riferimento alla classe della interessata, non era dotato della parità scolastica”. 10. Vanno altresì esaminate, per completezza, le altre questioni prospettate dall'appellante, relative al valore probatorio della documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado, per le quali giovare richiamare la summenzionata sentenza n. 228/2022: “(…) anche superando l'aspetto pregiudiziale della validità del titolo, è fondata l'eccezione relativa alla carenza di elementi essenziali e necessari per conferire alla documentazione prodotta dal ricorrente il valore probatorio da questi attribuito.
10.2.1 La fotocopia dell'estratto del registro d'esame dimesso dalla parte attrice che, secondo quanto attestato dal dirigente scolastico dell'Istituto Statale “Galileo Ferraris” sarebbe conforme ai registri depositati presso lo stesso istituto dopo la chiusura del VO nel 2018, era documento incompleto in quanto mancava l'attestazione del percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è il solo passaggio finale. Considerazioni che prescindono dalla parallela vicenda penale della sparizione dei registri e della loro improvvisa ricomparsa dopo l'ispezione avviata dall'ufficio scolastico, di cui alla relazione ispettiva dimessa dal
(doc. 31)1 . “(…) In particolare, nella pagina relativa all'esame sostenuto dal […] (indicata CP_1 come n. 21 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale dell'esame), manca anche la necessaria indicazione se trattavasi di candidato “interno o esterno” (la relativa casella non risulta barrata), atteso che per la qualifica professionale il candidato deve dimostrare, come “interno”, di non aver avuto un numero di assenze superiore al massimo consentito e comunque di aver seguito e completato il percorso (con le ore di formazione e tirocini) prescritto dal piano di studi. Nel caso di candidati “interni” è l'istituto scolastico che si assume con la sottoscrizione del registro la responsabilità che il candidato abbia completato il percorso formativo;
nel caso di specie la sottoscrizione da parte di un soggetto nella sezione riservata al 'Presidente' (la cui sigla dovrebbe corrispondere alla sottoscrizione del coordinatore didattico ), Persona_1 non assume alcun valore certificativo del presupposto indicato, in quanto non è dato sapere se l'interessato avesse sostenuto l'esame come candidato interno ovvero esterno. Nel caso di candidato “esterno”, a norma degli art. 28 e ss. dell'ordinanza ministeriale 90/2001 sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti del percorso formativo. La disposizione in questione (intitolata “Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati esterni”), per quanto qui d'interesse, dispone: “1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate.
L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza (…)”. I commi 2 e 3, riferiti a particolari categorie di candidati, prevedono, in ogni caso, il necessario “requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale” e il comma 4 dispone 13 che “sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo”. Ai sensi della comma 8, “La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro,
7 ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove” e, infine, il comma 9 dispone che “la commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati;
la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami”. Elementi non soltanto non provati nel caso di specie, ma neppure allegati, e che sarebbe stato necessario che parte attrice provasse al fine consentire di attestare la regolarità del percorso”. 11. Le predette argomentazioni sono perfettamente sovrapponibili al caso in esame. Infatti, con riferimento all'odierna appellante, nella pagina relativa all'esame dalla stessa sostenuto (posizione indicata come n. 68 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale dell'esame), manca anche la necessaria indicazione se si tratta di candidato “interno” o “esterno” (la relativa casella non risulta barrata), atteso che per la qualifica professionale il candidato deve dimostrare, come “interno”, di non aver avuto un numero di assenze superiore al massimo consentito e comunque di aver seguito e completato il percorso (con le ore di formazione e tirocini) prescritto dal piano di studi. 12. Non è poi condivisibile la tesi secondo cui sarebbe stato onere del a fronte CP_5 della attestazione di conformità della copia al registro esami da parte del Dirigente scolastico dell'istituto scolastico statale, proporre querela di falso trattandosi di atto pubblico (in quanto sottoscritto da pubblico ufficiale). Premesso che a norma dell'art. 2699 c.c. è atto pubblico soltanto il documento che sia redatto “con le richieste formalità” dal pubblico ufficiale, nel caso di specie le mancanze essenziali sopra indicate 14 rendevano la documentazione così irregolare da essere totalmente inattendibile più che falsa. Il ne aveva contestato in giudizio la validità, sicché CP_1 sarebbe stato onere dell'interessata dare prova della sua veridicità. D'altronde, il registro di esame non può essere considerato equipollente al diploma, in quanto il diploma non attesta soltanto il superamento dell'esame, ma il completamento di un percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è solo il passaggio finale. 12. Giova, anche sul punto, richiamare la predetta sentenza n. 228/2022, laddove si osserva che: “(…) i registri dell'Istituto VO, secondo quanto emerge dalla relazione ispettiva in atti, non erano mai stati verificati dagli Ispettori del poiché all'atto della ispezione risultavano improvvisamente CP_5
“trafugati dallo scuolabus” sul quale erano stati caricati per essere trasferiti in altro locale (v. attestazione del Coordinatore e dichiarazioni dell'autista raccolte dalla polizia Persona_1 giudiziaria, allegati alla relazione prodotta dal Ministero)”. Dalla relazione ispettiva emergevano delle irregolarità nello svolgimento dell'attività scolastica dell'Istituto (locali non idonei, numero di alunni del tutto inferiore alle iscrizioni) che portavano gli ispettori ad attestare che circa il 93% dei soggetti iscritti alle classi finali non avevano raggiunto il numero delle ore necessarie e sufficienti per poter ritenere assolto il requisito previsto dalla legge per sostenere l'esame di diploma;
tutti elementi valorizzabili al fine di confermare la tesi del che l'attestazione del dirigente scolastico CP_5 dell'Istituto Ferraris non era sufficiente a sostituire il diploma in originale mai prodotto dall'odierno appellante, come era invece suo onere a fronte della contestazione dell'Amministrazione”. 13. Quanto al “certificato di diploma di qualifica professionale” con il quale il Coordinatore Didattico prof. , successivamente nel 2016, attestava che la sig.ra all'esito Persona_1 Pt_3 dell'anno scolastico 2011/2012 aveva conseguito il diploma con il voto di 100/100 (voto comune a tutti gli alunni dell'istituto, per quanto è dato 15 comprendere dalla denuncia penale di un gruppo di docenti, allegata alla relazione dimessa sub. doc. 8 dal Ministero), si condividono i rilievi della parte appellata secondo cui si tratta di documento non equipollente al diploma. Come evidenziato negli atti di causa, negli anni in questione l'Istituto VO non aveva mai rilasciato le pergamene (ovvero i diplomi); questo certificato non ha valore di duplicato poiché a norma dell'art. 199, comma 6, d.lgs.
297/1994 "Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui
8 all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità
è rilasciato dal provveditore agli studi". L'art. 187 prevede che "1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché
l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici. (...) (...)". Con Circolare 266 del
6.9.1991 (doc. 18 del in primo grado) il ha dettato norme in materia di CP_5 Controparte_1 diplomi, certificati provvisori e certificati definitivi, prevedendo: - quanto ai certificati provvisori, che:
“In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in un unico esemplare;
essi devono portare in lettere il voto assegnato a recare in calce la seguente dicitura: “II presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore". Esso perde tale efficacia quando, 16 da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provvisorio (…)”; - quanto ai certificati sostitutivi (tra gli altri) di qualifica professionale, che questi possono essere “rilasciati (…) senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti (…) i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'istituto che rilascia il documento richiesto;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è conseguito;
d) giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
e) cognome, nome e qualifica del capo dell'istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio. (...) Il documento dovrà essere perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'istituto accanto alla firma autografa del capo d'istituto"; - quanto ai certificati sostitutivi del diploma originale, per il caso di smarrimento, distruzione furto o comunque assoluta inservibilità del diploma originale che, tra l'altro, gli stessi debbano contenere la seguente dichiarazione "il presente certificato, che si rilascia a norma della legge 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma". Attestazioni che non si rinvengono nel certificato prodotto in giudizio dall'interessato. Trattasi pertanto di certificato sostitutivo che comunque presupporrebbe la presenza di un diploma in originale, la cui esistenza nella specie non
è stata come detto provata. A ciò va aggiunto che l'ordinanza ministeriale 90/2001 all'art. 38 (Diplomi e certificati) prevede: “1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo 17 di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18. 4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono
9 legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”. Questa previsione comprova come il valore certificativo di tali certificati - rilasciati senza limitazioni di numero - sia fondato sull'esistenza del diploma e sulla disponibilità degli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Pertanto, il certificato dimesso dalla ricorrente non può considerarsi prova del conseguimento del diploma in contestazione, non superando la natura di mera autocertificazione. Il certificato prodotto riporta invero la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" di cui all'art. 15, comma 1, legge 183/20112 , sicché la certificazione prodotta dalla parte ricorrente ha lo stesso valore della sua autodichiarazione e non consente di provare in giudizio la fondatezza di quanto dichiarato. 14. Per quanto sopra, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione e difesa articolata dalle parti, l'appello va rigettato. » (Corte d'Appello Venezia, sentenza 826/2023).
Le predette argomentazioni sono pianamente applicabili al caso in esame ed anche alle domande avanzate in via subordinata dal ricorrente: oggetto del presente giudizio è la sussistenza o meno del titolo abilitante allo svolgimento del servizio, che nell'ambito di una procedura comparativa non può che avvenire ex ante, al momento della presentazione della domanda, nel rispetto della par condicio di tutti i candidati, in quanto consentire ad un candidato, dopo il termine di presentazione delle domande, la possibilità di pretendere la valutazione di un titolo non indicato per quel profilo, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati e ciò a prescindere dalla concreta utilità che tale circostanza possa avergli procurato. L'amministrazione deve rispettare le regole della procedura che prevede la dichiarazione dei titoli utili all'inserimento in ciascuna graduatoria al momento della presentazione della domanda a pena di esclusione dalla graduatoria stessa (cfr. in particolare artt. 1, 5, 7 DM 50/21, doc. 3 res.). D'altronde è pacifico che nel pubblico impiego contrattualizzato (artt. 5, 35 e 63 dlgs 165/2001) i vizi (procedurali e sostanziali) riguardanti la fase di assunzione e la precedente fase di selezione, comportano la nullità del contratto per violazione di norme imperative e che tale principio si applica anche agli atti di gestione delle graduatorie preordinate al conferimento delle supplenze, che come già ricordato non hanno natura provvedimentale. Si allude all'art. 21-nonies L. 241/1990, che come affermato in casi analoghi dalla Corte d'Appello di Venezia (sentenza, 827/2023 del 18.12.2023) non trova applicazione in mancanza di provvedimenti autoritativi (Cass., 15444/2016, Cass. 16088/2016 e
Cass. 6775/2017), come nel caso di specie.
Peraltro, non si ritiene ammissibile neppure il c.d. “soccorso istruttorio” (nel caso in esame il ricorrente ha chiesto anche di valutare i 28 mesi di servizio previsti dal Bando di concorso per l'inserimento a tale diverso titolo nella graduatoria permanente ATA 24 mesi) rispetto al quale lo stesso Tribunale di Milano ha espresso chiaramente orientamento sfavorevole: “Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tale scelta è stata effettuata volontariamente e consapevolmente da parte ricorrente, e non è dovuta né ad un particolare format del modulo online né ad una necessità di differenziare i titoli sulla base del profilo professionale di riferimento. Sul punto si ritengono pienamente condivisibili le argomentazioni spese dalla parte convenuta, che evidenza come, in ragione del principio, sintetizzato dal brocardo, electa una via non datur recursus ad alteram, il ricorrente non possa avvalersi del diverso titolo astrattamente legittimante, che non ha costituito oggetto di valutazione in sede amministrativa, una volta rilevata l'invalidità del diverso titolo azionato, depennando il ricorrente dalle graduatorie di Istituto per i profili professionali per i quali tale titolo era stato indicato. La Pubblica Amministrazione non può, difatti, ignorare le preferenze espresse direttamente e spontaneamente da un candidato, modificando autonomamente la
10 domanda da questo presentata. Né risulta conferente il richiamo al principio del soccorso istruttorio, risultando prevalente quello di autoresponsabilità dei candidati. Su fattispecie del tutto analoga alla presente, il Tribunale di Milano ha avuto modo di osservare: «La domanda non può essere accolta risultando vincolante, per parte attrice, la scelta del titolo – inidoneo – impiegato ai fini dell'inserimento delle graduatorie per il profilo di Collaboratore Scolastico e per il profilo di e Per_3 dovendosi escludere che sia data facoltà all'Amministrazione convenuta di considerare un titolo differente che, per quanto oggettivamente posseduto, non sia stato formalmente speso dall'interessato in una specifica procedura. D'altronde, l'inserimento nella domanda di aggiornamento di un titolo di studio errato e/o non posseduto non risulta più emendabile e preclude
– a priori – la verifica da parte dell'Amministrazione della sussistenza di un titolo valido ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, così determinando il depennamento dalle graduatorie medesime, con ogni conseguente effetto sui rapporti di lavoro in essere. L'art. 7, co. 1, D.M. 50/2021, difatti, dispone che “l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale”, e l'art. 8, co. 2, D.M. 50/2021 stabilisce che “il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali”: il termine per ogni eventuale correzione materiale è, dunque, ormai decorso» (Trib. Milano, sez. lav., 25 luglio 2023). Del tutto infondata appare, infine, la deduzione secondo cui il servizio prestato andrebbe, comunque, valorizzato nel computo dei termini utili al conseguimento di un maggiore punteggio in graduatoria o ai fini dell'accesso alle graduatorie di prima fascia, trattandosi di servizio prestato di fatto e non di diritto, in ragione dell'assenza di titolo idoneo e di servizio svolto sulla scorta di un punteggio erroneamente attribuito, assegnato sulla base di un titolo invalido, quale quello rilasciato dall'Istituto VO” (Tribunale di Milano, sentenza 4489/2023 del 29.12.2023).
Va dunque ribadito quanto affermato più volte da questo Tribunale (ex multis Tribunale di
Verona, sentenza 344/2022 del 30.9.2022 RG 1632/2021; sentenza 174/2023 del 5.6.2023):
«Quanto alla pretesa avanzata in subordine in relazione alla domanda che mira ad ottenere il riconoscimento di altro titolo di accesso, espressamente dichiarato dall'aspirante per l'inserimento in altra distinta graduatoria per altro profilo, si ritiene che il ricorrente non possa pretendere in una sorta di anomala “via surrogatoria” rispetto al titolo di accesso dichiarato nella propria domanda, di chiedere la valutazione dell'altro e differente titolo disponibile. Si condividono integralmente in proposito le considerazioni svolte dal Tribunale di Venezia (sent. sez. lav., 13/07/21, n.468, dr.ssa
), che ha escluso la pretesa di ottenere il riconoscimento quale titolo di accesso, in Per_4 subordine, di altro titolo dichiarato, evidenziando che “tale diploma non è utile ai fini di causa in quanto lo stesso è stato dichiarato quale titolo di accesso per il profilo di Assistente Amministrativo
e di Assistente tecnico e non già per quello di collaboratore scolastico laddove ex art 2.4 del D.M.
640/2017 il titolo di studio dichiarato dall'istante in domanda deve essere valutato, al fine di considerarne la validità, solamente in relazione allo specifico singolo “profilo professionale richiesto” per il quale esso è stato indicato e, dunque, non, in generale, in relazione alla sua validità quale titolo per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per qualsivoglia profilo professionale, ossia a prescindere dalla considerazione dello specifico perimetro – il profilo professionale richiesto – in cui esso è stato espressamente e formalmente dichiarato in domanda” (cfr. pure sul punto Trib. Verona sentenza 158 del 12.4.2022, RG 1981/2021, nonché sentenza 187/2022, RG n. 831/2021, Giudice dott. Gasparini;
in senso conforme Tribunale di Torino, sentenza 131 del 26.1.2022, RG
11 4881/2021).». Di analogo avviso anche Tribunale di Udine, sentenza 223/2022 del14.11.2022;
Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 117/2023 del 31.3.2023.
La documentazione prodotta in merito al titolo dichiarato dal ricorrente non è utile a superare le dedotte argomentazioni poiché detta documentazione – ovvero il documento avente ad oggetto:
“Verifica diploma qualifica” e copia conforme del Registro degli Esami, Qualifiche, anno scolastico 2012/2013, del suindicato Istituto Paritario “VO” di Napoli, del 15 giugno 2013 (v. all. 10 ric.) - non contiene la dicitura “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” di cui all'art. 15, primo comma, legge n. 183 del 2011: da questo il ricorrente evince la piena validità e 'fidefacienza' del documento ad attestare la piena prova del conseguimento del Titolo di studio in esame da parte del ricorrente.
Come a più riprese rimarcato da questo Ufficio (da ultimo v. Trib.Verona, sez. Lav., sentenza
10 luglio 2025, nella causa di cui al R.G. n. 703/2025, G.L. dr. Gesumunno), citando ampia giurisprudenza (da ultimo, Corte di Appello di Venezia con la sentenza 18 febbraio 2025, n. 95) e riproponendo altrettanto ampia disamina, si assiste – il testo virgolettato è tratto dalla cit. sentenza Trib. lav. 10 luglio 2025 – ad una evidente “[...] carenza nella documentazione prodotta in giudizio, di elementi essenziali e necessari per conferire agli stessi il valore probatorio attribuito dalla parte istante. La fotocopia dell'estratto del registro d'esame dimesso dalla parte attrice, che secondo quanto attestato dal dirigente scolastico dell'istituto statale 'Galileo Galileis' sarebbe conforme ai registri depositati presso lo stesso istituto dopo la chiusura del VO nel 2018, era documento incompleto in quanto mancava l'attestazione del percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è il solo passaggio finale. […] In particolare, nel frontespizio della copia dell'estratto del registro, mancava il numero delle pagine vidimate e anche il numero degli iscritti all'esame; vie più nella pagina successiva relativa all'esame sostenuto dalla
(indicata come n. 128 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale CP_6 dell'esame), mancava anche la necessaria indicazione se trattavasi di candidato 'interno o esterno'
[...]”. La ricordata mancanza della specifica predetta dicitura di cui all'art. 15, primo comma, legge n.
183 del 2011, come enfatizzata dal ricorrente a corredo del certificato in questione rilasciato dal
Coordinatore didattico, non può in alcun modo avallare la tesi attorea della valenza di attestazione rilasciata da pubblico ufficiale, e ne comporta, anzi, che la stessa sia da ritenersi affetta da nullità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, commi 1 e 2, D.P.R. 445 del 28/12/2000, come introdotti dall'art. 15 c. 1, lett. a), L. 2 novembre 2011, n. 183 che così recita:
<< art. 40 - Certificati
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". …>>.
Anche la circostanza valorizzata dal ricorrente che egli risultasse essere un “candidato esterno” non immuta i termini del ragionamento: come rilevato dalla ultima sentenza citata: “Nel caso poi di candidato 'esterno', a norma degli art. 28 e ss dell'ordinanza ministeriale 90/del 2001 sarebbe stato onere della Per_2 dimostrare il possesso dei requisiti del percorso formativo. [...] Elementi non
12 soltanto non provati nel caso di specie, ma neppure allegati, e che sarebbe stato necessario che parte attrice provasse al fine consentire di attestare la regolarità del percorso precedente.” In termini analoghi, Trib. Verona, sez. Lav., sentenza 22 marzo 2024, n. 221 (sentenza dello scrivente), secondo cui “[...] la sottoscrizione da parte di un soggetto nella sezione riservata al 'Presidente' (la cui sigla dovrebbe corrispondere alla sottoscrizione del coordinatore didattico S. N.), non assume alcun valore certificativo del presupposto indicato, in quanto non è dato sapere se l'interessato avesse sostenuto l'esame come candidato interno ovvero esterno. Nel caso di candidato 'esterno', a norma degli art. 28 e ss. dell'ordinanza ministeriale 90/2001 sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti del percorso formativo”.
In tema di inidoneità certificativa della documentazione prodotta da controparte,
l'Amministrazione convenuta insiste nel sottoporre all'odierno Giudicante l'argomento sviluppato in Appello Venezia, sez. Lav., sentenza 22 gennaio 2024, n. 803: “Non è poi condivisibile la tesi secondo cui sarebbe stato onere del a fronte della attestazione di conformità della copia al CP_5 registro esami da parte del Dirigente scolastico dell'istituto scolastico statale, proporre querela di falso trattandosi di atto pubblico (in quanto sottoscritto da pubblico ufficiale). Premesso che a norma dell'art. 2699 c.c. è atto pubblico soltanto il documento che sia redatto "con le richieste formalità" dal pubblico ufficiale, nel caso di specie le mancanze essenziali sopra indicate rendevano la documentazione così irregolare da essere totalmente inattendibile più che falsa. Il ne CP_1 aveva contestato in giudizio la validità, sicché sarebbe stato onere dell'interessata dare prova della sua veridicità. D'altronde, il registro di esame non può essere considerato equipollente al diploma, in quanto il diploma non attesta soltanto il superamento dell'esame, ma il completamento di un percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è solo il passaggio finale” (così in Trib. Verona, sez. Lav., sentenza 22 marzo 2024, n. 221, cit.)
A ciò la stessa citata giurisprudenza aggiunge, quali ulteriori elementi idonei a disattendere tali certificazioni, le irregolarità nello svolgimento dell'attività scolastica dell'Istituto VO messe in luce nella relazione ispettiva del Ministero.
Il che conduce al rigetto integrale del ricorso;
le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Verona, 28 novembre 2025
IL GIUDICE
AR TT
13
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1049/2025
Oggi 28/11/2025 innanzi al giudice dott. AR TT sono comparsi
• l'avv. Sabato Lucania per la parte ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. AR TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AR TT , all'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1049 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 29/05/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI BA ( ), elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._2
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI
DEL LAVORO 3 presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 700 c.p.c. - e contestualmente nel giudizio di merito - in data
29.5.25 che venissero accolte nel merito le seguenti conclusioni;
Parte_1
<< Previo accertamento della illegittimità e previa disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia degli atti, dei decreti e dei provvedimenti indicati al punto sub
24) della premessa in fatto del presente ricorso e, alla luce delle ragioni in fatto e in diritto esposte in ricorso:
1)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, come sopra identificato, ad essere reinserito, per il profilo di Collaboratore scolastico, nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di Terza Fascia per il personale ATA, Provincia di , relativamente anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, CP_3
2019/2020, 2020/2021, con il punteggio che gli spetta alla luce della normativa di riferimento e
1 vigente, nella posizione che gli spetta in base al suddetto punteggio e, per l'effetto, condannare le
Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il reinserimento del ricorrente, come sopra identificato, per il profilo di
Collaboratore scolastico, nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di Terza Fascia per il personale ATA, Provincia di , per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, con CP_3 il punteggio che gli spetta alla luce della normativa di riferimento e vigente, nella posizione che gli spetta in base al suddetto punteggio.
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, come sopra identificato, ad essere reinserito, per il profilo di Collaboratore scolastico, nella Graduatoria permanente ATA 24 mesi, per la
Provincia di , relativamente all'anno scolastico 2021/2022 e agli anni successivi, con il CP_3 punteggio che gli spetta alla luce della normativa di riferimento e vigente, nella posizione che gli spetta in base al suddetto punteggio e, per l'effetto, condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il reinserimento del ricorrente, come sopra identificato, per il profilo di Collaboratore scolastico, nella
Graduatoria permanente ATA 24 mesi, per la Provincia di , relativamente all'anno scolastico CP_3
2021/2022 e agli anni successivi, con il punteggio che gli spetta alla luce della normativa di riferimento e vigente, nella posizione che gli spetta in base al suddetto punteggio.
3)Accertare e dichiarare che tutti i servizi prestati dal ricorrente, come sopra identificato, presso scuole statali, in qualità di Collaboratore scolastico, dall'anno scolastico 2018/2019 e a seguire, sono validi non solo ai fini economici, ma anche ai fini giuridici e, per l'effetto, condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, a riconoscere tutti i servizi prestati dal ricorrente, presso scuole statali, in qualità di
Collaboratore scolastico, dall'anno scolastico 2018/2019 e a seguire, non solo ai fini economici ma anche ai fini giuridici.
4) Condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la reintegra del ricorrente, come sopra identificato, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore scolastico, intercorrente tra lo stesso e l'Istituto Comprensivo “Carlotta Aschieri”, con sede in San Pietro in Cariano (VR), indicato in ricorso.
5)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione del ricorrente nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore scolastico, intercorrente tra lo stesso e l'Istituto Comprensivo “Carlotta Aschieri”, con sede in San Pietro in Cariano (VR), indicato in ricorso, nel limite di 24 mensilità e, per l'effetto, condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, al pagamento, in favore del ricorrente, come sopra identificato, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione del ricorrente nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore scolastico, intercorrente tra lo stesso e l'Istituto Comprensivo “Carlotta Aschieri”, con sede in San Pietro in Cariano (VR), indicato in ricorso, nel limite di 24 mensilità.
6) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi attribuito, a titolo a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, un punteggio di n. 0,50 punti per ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, fino alla sua reintegrazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di
Collaboratore scolastico, intercorrente tra lo stesso e l'Istituto Comprensivo “Carlotta Aschieri”, con
2 sede in San Pietro in Cariano (VR) e, per l'effetto, condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, ciascuna per quanto di propria competenza, ad attribuire, al ricorrente, come sopra identificato, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, un punteggio di n. 0,50 punti per ogni mese, a partire dal mese di marzo 2025, fino alla sua reintegrazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore scolastico, intercorrente tra lo stesso e l'Istituto Comprensivo “Carlotta Aschieri”, con sede in San Pietro in Cariano (VR).
7)Condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti, come sopra identificate, in solido tra loro, ovvero chi di ragione, al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario,
Con condanna di spese e compenso del presente giudizio aumentati fino al 30% ex. 4, comma
1 bis, del D.M. 55/2014 e s.m.i. (cfr. all. 51), per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali>>. Si costituisce l'Amministrazione scolastica eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, rappresentando che i provvedimenti dirigenziali sono intervenuti a seguito della verifica della inidoneità del titolo di studio in base al quale la ricorrente era stata inserita nelle graduatorie.
Alla prima udienza di merito tenutasi il 3.10.25 parte ricorrente si è opposta alla richiesta di ordine di esibizione come formulata dal resistente in comparsa di costituzione;
il giudice, CP_1 ritenuta la causa decidibile in via interpretativa e documentale, essendo irrilevante l'acquisizione di ulteriore documentazione oggetto della richiesta di esibizione, ha rinviato con termine per note all'udienza odierna, nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza al momento della lettura.
* * *
Le questioni rilevanti ai fini della decisione appaiono incontroversi ed i fatti e gli aspetti documentalmente rilevanti appaiono ben delineati e documentati nel ricorso introduttivo (punti nn.1-
24) e nella memoria difensiva dell'Amministrazione (punti nn.1-16). Nel caso di specie, ad onta della impugnazione del provvedimento di esclusione dalle graduatorie del (e delle ulteriori conseguenti richieste: v. supra), si controverte in punto di Parte_1 accertata oggettiva assenza, anche e soprattutto in applicazione della normativa pubblicistica applicabile al caso di specie medesimo, in capo a parte ricorrente, del titolo di studio, così come dichiarato dallo stesso in domanda idoneo a consentire l'iscrizione in graduatoria del soggetto interessato, e del suo legittimo conseguimento o meno da parte del ricorrente alla stregua della disciplina che regolamenta la materia.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito essendo la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento della illegittimità del depennamento dalle graduatorie di istituto da cui è inevitabilmente conseguita la risoluzione del contratto di lavoro da ultimo stipulato, in forza del servizio prestato grazie all'inserimento nella predetta graduatoria. Vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per il conferimento di supplenze, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali
- per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento delle supplenze.
3 Nel merito del ricorso si richiama, con riguardo ad un caso di depennamento da terza fascia d'Istituto ATA per mancanza di titolo valido relativamente a diplomi asseritamente conseguiti presso istituti paritari, la pronuncia del Tribunale di Venezia (decreto di rigetto del 15/07/2019 in causa RG
1300/19 su ricorso ex art. 700 c.p.c.) che ha così motivato: “Idem quanto alla qualifica di cuoco… Anche per tale secondo titolo non esiste dunque documentazione ufficiale, proveniente dagli Uffici competenti, idonea a dimostrare l'esistenza del diploma: né l'originale del titolo, né attestazione dell' Parte
sulla base dei registri degli esami di qualifica. Correttamente quindi l'Istituto AR Polo, a fronte della mancata dimostrazione di un titolo valido per l'accesso alle graduatorie, ai sensi dell'art.2, comma 5 lettera G) del D.M. n. 640 del 30/08/2017, ha proceduto al depennamento” . E anche in tal caso, nel successivo provvedimento n. 5288/20199, di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente originario risultato soccombente, è stato espressamente affermato che “Per quanto riguarda l'istituto …. deve pure convenirsi con il Giudice di prime cure non esiste né l'originale del Parte titolo né l'attestazione dell sulla base dei registri degli esami di qualifica né documentazione ufficiale idonea a dimostrare l'esistenza del diploma”.
In un compendio documentale analogo, dunque, la documentazione prodotta dal ricorrente non può considerarsi come idonea a comprovare, in alcun modo, l'effettiva partecipazione del ricorrente agli esami di stato de quibus e l'effettivo suo conseguimento del titolo di studio in questione, non potendo ritenersi validamente conseguito il titolo per cui è causa da parte del ricorrente, non potendo tali indefettibili requisiti essere sanati in sede giudiziale da parte del tribunale adito.
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento, richiamandosi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (Trib. Verona ord. ex art.700 c.p.c.
2.12.2020 RG n.1584/20; Trib. Vicenza 9.11.2020 RG
n.684/20; Trib. Verona 4.8.20 RG n.695/20; Trib. Belluno 9.10.2020 n.463; Trib. Verona 24.2.21
n.2112/20 RG;
Trib. Treviso 21.5.20 n.1922/20; Trib. Verona 18.11.22 n.438/22; Trib. lavoro
Venezia n. 641 del 27/10/2021 (All. 48); Trib. Verona 5.6.23 n.173; Corte appello Venezia sez. lav.,
07/09/2023, (ud. 13/07/2023, dep. 07/09/2023), n.542; Corte appello Venezia, 11/09/2023, n.541;
Corte appello Firenze sez. lav., 14/08/2023, n.139; Corte appello Venezia sez. lav., n. 542/23 del
10.9.23 e n. 542/23 del 7.9.2023, sent. 14.12.23 sub. R.G.1040/2021; Trib. Verona sentenza n.215/24 del 21.3.24 sub n.1690/23 R.G., alla condivisibile motivazione della quale ci si riporta integralmente per esaustività e analiticità; da ultimo Appello Venezia 22.1.24 n.803; Trib. Verona
10.7.25 (n.703/35 RG, dr. Gesumunno) e Corte di Appello Venezia sentenza 18.2.25 n.95.
Quanto alle questioni sollevate nel merito della validità del titolo rilasciato dall'Istituto VO, si riporta innanzi tutto riporta la motivazione della condivisa sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 429/2023 del 14.7.2023, RG 572/2022 (coerente peraltro con l'univoco orientamento di questo Tribunale), confermata da tutte le successive pronunce della Corte lagunare (cfr. da ultimo Corte
d'Appello di Venezia 826/2023 e 827 del 18.12.2023,), in casi analoghi. «…va esclusa la violazione dell'art. 55 bis decreto legislativo n. 165/01 e degli artt. 93 e 94 del
CCnl Scuola, ritenuto che il provvedimento di depennamento non ha funzione, né natura disciplinare o sanzionatoria, ma costituisce un obbligo posto a carico dell'amministrazione che quando verifica che il soggetto scelto per il contratto non presenta i requisiti di legge è tenuta a far cessare gli effetti del negozio che è contrario a norme imperative, dovendo comunque tutelare interessi generali di buon andamento dell'amministrazione ( cfr. in tema Cass. 22320/13 in cui la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'esistenza dell'obbligo de quo in ipotesi di insegnante privo di titolo;
principio applicabile anche al caso di specie)» (Corte d'Appello di Venezia, sentenza
429/2023).
4 ««5.1 La Corte, in particolare, ritiene di dare continuità a quanto deciso in relazione a fattispecie del tutto analoghe alla presente controversia, ex multis, con le sentenze n. 216/2022, n.
218/2022, 228/2022 e 429/2023. 6. E' innanzitutto infondato il primo motivo di appello, secondo cui la verifica dell'amministrazione circa la veridicità delle dichiarazioni ed il possesso dei titoli da parte degli aspiranti all'inserimento in graduatoria sarebbe illegittima in quanto tardiva (rectius: non 'tempestiva'). Le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 69/2009 e alla legge n. 241/1990, richiamate dall'appellante, si riferiscono infatti pacificamente al solo procedimento amministrativo e non sono applicabili agli atti di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato. In tal senso si è espressa condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questa Corte d'Appello, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 6775/2017; Cass. 7704/2003; Cass. 16224/2013; Cass. 15444/2016; Cass.
16088/2016; Corte Appello Bari n. 1936/2020; Corte Appello Venezia n. 360/2022).
Deve ritenersi che le norme della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo non si applichino ai rapporti di lavoro contrattualizzato, ma riguardino “esclusivamente i procedimenti amministrativi strumentali alla emanazione da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta”, con la conseguenza che “le disposizioni sul procedimento amministrativo non sono applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi, dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo” (cfr. Corte d'Appello Bari, sentenza n.
1936/2020, la quale richiama Cass. n. 7704/2003 e Cass. n. 16224/2013).
Con riferimento alle disposizioni in materia di autotutela, la Corte di Cassazione ha poi affermato che non trova applicazione, in particolare in mancanza di provvedimenti autoritativi, la legge n. 241 del 1990 (Cass. 15444/2016; Cass. 16088/2016 e, con specifico riferimento all'applicabilità della norma di cui all'art. 21-nonies cit., Cass. 6775/2017).
7. E' altresì infondato il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta validità del titolo di accesso posseduto dalla ricorrente.
8. Nella specie, a fronte della revoca dell'iscrizione da parte dell'Amministrazione scolastica (la quale, come previsto dall'art. 7 del DM 640/2017, poteva controllare la veridicità delle dichiarazioni), la […] ha prodotto in primo grado i seguenti documenti: un certificato di diploma di qualifica professionale datato 7.4.2016 a firma del Coordinatore Didattico Prof. ; una Persona_1 fotocopia conforme dell'estratto del registro degli esami dell'anno scolastico 2011/2012, recante la firma del Dirigente scolastico e timbro dell'Istituto Galileo Ferraris;
un attestato di data 31.7.2019 rilasciato da 'VO UT Paritari' (con firma del legale rappresentante ) a tale sig. Tes_1
con cui si afferma che la pergamena del diploma dallo stesso conseguita non è Persona_2 stata mai consegnata (trattasi, con evidenza, di documento del tutto estraneo alla controversia in esame, in quanto riferito ad altro soggetto).
9. Ciò premesso, la Corte richiama e condivide, ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto osservato con la propria sentenza n. 228/2022, non essendo emerse ragioni che inducano a discostarsene:
“(…) 10.1 In applicazione del principio della ragione più liquida, va innanzitutto osservato, alla luce degli elementi introdotti dal e considerato l'onere del […] di provare il possesso dei CP_1 requisiti e il fatto costitutivo della propria pretesa (cfr. art. 7 e 8 DM citato), che nel caso di specie trattasi di titolo asseritamente conseguito nell'anno scolastico 2011/2012, quando l'istituto 'VO' era privo della parità con riferimento alle classi seconda e terza. Pertanto, in quell'anno, l'Istituto non poteva rilasciare diplomi di qualifica, nemmeno a candidati esterni. Con l'atto di appello il
5 ha contestato la titolarità in capo al ricorrente della qualifica fatta valere non solo per CP_1 inidoneità della documentazione a comprovarne il conseguimento e per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'OM 90/2001 nell'espletamento degli esami per i candidati esterni, ma anche per la mancanza in capo all'Istituto VO dello stato di scuola paritaria nell'anno scolastico 2011/2012. Tale difesa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non è tardiva ma è sempre proponibile, in quanto volta dimostrare la carenza del fatto costitutivo del diritto azionato (cfr., ex multis, Cass. 17461/2016). Sul punto, va osservato che il 30.6.2010 l'
[...]
con decreto prot. n. 11573 (all.
3-a di parte appellante), alla luce della nota del n. CP_4 CP_5
225/2010 (all.
2-a), riconosceva alle scuole non statali di cui all'allegato elenco, tra cui figura anche l'Istituto 'VO', lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge 10 marzo 2000,
n. 62, a decorrere dall'a.s. 2010/2011. La nota n. 2025 del 16.3.2010 veniva impugnata dinnanzi al
TAR del Lazio, che con decisione n. 1235/2011 del 3.2.2011 accoglieva il ricorso, annullando la nota nella parte in cui circoscriveva il riconoscimento all'Istituto VO della parità scolastica, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, solo alle classi prime. Quindi, in esecuzione di tale sentenza del TAR,
l con decreto prot. n. 506 del 2.5.2011 (all.
4-a), riconosceva all'Istituto VO la CP_4 parità scolastica non solo per la classe prima, ma per le tutte le classi (I, II, III, IV e V). Con sentenza n. 408 del 2011 (all.
5-a), il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la predetta sentenza del TAR, disponeva il rigetto del ricorso di primo grado con CP_1
l'effetto del mantenimento della parità scolastica in capo all'Istituto VO dall'a.s. 2010/2011 solamente per le classi prime. Successivamente, con ordinanza cautelare n. 964 del 15.3.2012 (all.
6-a), emessa in altro giudizio (RG 1307/2012) avente medesimo oggetto di quello già deciso dal
Consiglio di Stato, il TAR Lazio accoglieva l'istanza cautelare e attribuiva all'Istituto VO lo status di scuola paritaria, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, non solo per le classi prime, bensì per l'intero ciclo di studi. Tale ultimo giudizio veniva tuttavia dichiarato estinto per perenzione il 20.6.2018 (all.
7-a). Orbene, pur a prescindere dall'anomalia per cui, dopo la sentenza del Consiglio Stato del luglio 2011, l non ha adottato alcun provvedimento in esecuzione di detta sentenza, CP_4 di fatto negli anni 2010/2011 e 2011/2012 non potevano essere sostenuti presso l'Istituto esami di qualifica in regime di parità. Infatti, l'ordinanza cautelare del TAR del 15.3.2012 – la quale si pone comunque in contrasto con la già intervenuta decisione di merito del Consiglio di Stato – è indubbiamente venuta meno per effetto dell'estinzione del giudizio di merito (cfr. Cass. 13629/2020, la quale afferma chiaramente che l'estinzione del giudizio per perenzione comporta la caducazione automatica di tutti gli effetti riconducibili alla misura cautelare eventualmente accordata). Quindi, venuta meno la decisione del TAR del 15.3.2012, l'unica valida statuizione è quella di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, ai sensi della quale dall'anno scolastico 2010/2011 lo status di scuola paritaria è riconosciuto all'Istituto VO solo per la classe prima, e non anche per quelle successive. Il ricorrente, che allega di avere sostenuto l'esame nell'a.s. 2011/2012, non sarebbe comunque in possesso di un valido titolo. L'eventuale affidamento del ricorrente circa l'idoneità dell'Istituto 'VO' a rilasciare in quell'anno validi diplomi quale scuola paritaria potrà, al più, essere fonte di risarcimento del danno, ma non consente di ritenere esistente un titolo che non poteva essere rilasciato. Ininfluente è, al riguardo, la mancata espressa revoca da parte dell'amministrazione del decreto dell'USR n. 506 del 2011, il quale è stato emesso 'in esecuzione' della sentenza n. 1235/2011 del TAR, poi interamente riformata dal Consiglio di Stato del
12.7.2011, così automaticamente travolgendo tutti gli atti dell'Amministrazione emessi in precedenza, in esecuzione della decisione riformata. Ne consegue che, anche a voler ritenere provato il possesso del diploma, in ogni caso trattavasi di diploma non avente valore legale in
6 quanto rilasciato da soggetto che con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, per il corso professionale e con riferimento alla classe della interessata, non era dotato della parità scolastica”. 10. Vanno altresì esaminate, per completezza, le altre questioni prospettate dall'appellante, relative al valore probatorio della documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado, per le quali giovare richiamare la summenzionata sentenza n. 228/2022: “(…) anche superando l'aspetto pregiudiziale della validità del titolo, è fondata l'eccezione relativa alla carenza di elementi essenziali e necessari per conferire alla documentazione prodotta dal ricorrente il valore probatorio da questi attribuito.
10.2.1 La fotocopia dell'estratto del registro d'esame dimesso dalla parte attrice che, secondo quanto attestato dal dirigente scolastico dell'Istituto Statale “Galileo Ferraris” sarebbe conforme ai registri depositati presso lo stesso istituto dopo la chiusura del VO nel 2018, era documento incompleto in quanto mancava l'attestazione del percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è il solo passaggio finale. Considerazioni che prescindono dalla parallela vicenda penale della sparizione dei registri e della loro improvvisa ricomparsa dopo l'ispezione avviata dall'ufficio scolastico, di cui alla relazione ispettiva dimessa dal
(doc. 31)1 . “(…) In particolare, nella pagina relativa all'esame sostenuto dal […] (indicata CP_1 come n. 21 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale dell'esame), manca anche la necessaria indicazione se trattavasi di candidato “interno o esterno” (la relativa casella non risulta barrata), atteso che per la qualifica professionale il candidato deve dimostrare, come “interno”, di non aver avuto un numero di assenze superiore al massimo consentito e comunque di aver seguito e completato il percorso (con le ore di formazione e tirocini) prescritto dal piano di studi. Nel caso di candidati “interni” è l'istituto scolastico che si assume con la sottoscrizione del registro la responsabilità che il candidato abbia completato il percorso formativo;
nel caso di specie la sottoscrizione da parte di un soggetto nella sezione riservata al 'Presidente' (la cui sigla dovrebbe corrispondere alla sottoscrizione del coordinatore didattico ), Persona_1 non assume alcun valore certificativo del presupposto indicato, in quanto non è dato sapere se l'interessato avesse sostenuto l'esame come candidato interno ovvero esterno. Nel caso di candidato “esterno”, a norma degli art. 28 e ss. dell'ordinanza ministeriale 90/2001 sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti del percorso formativo. La disposizione in questione (intitolata “Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati esterni”), per quanto qui d'interesse, dispone: “1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate.
L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza (…)”. I commi 2 e 3, riferiti a particolari categorie di candidati, prevedono, in ogni caso, il necessario “requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale” e il comma 4 dispone 13 che “sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo”. Ai sensi della comma 8, “La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro,
7 ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove” e, infine, il comma 9 dispone che “la commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati;
la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami”. Elementi non soltanto non provati nel caso di specie, ma neppure allegati, e che sarebbe stato necessario che parte attrice provasse al fine consentire di attestare la regolarità del percorso”. 11. Le predette argomentazioni sono perfettamente sovrapponibili al caso in esame. Infatti, con riferimento all'odierna appellante, nella pagina relativa all'esame dalla stessa sostenuto (posizione indicata come n. 68 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale dell'esame), manca anche la necessaria indicazione se si tratta di candidato “interno” o “esterno” (la relativa casella non risulta barrata), atteso che per la qualifica professionale il candidato deve dimostrare, come “interno”, di non aver avuto un numero di assenze superiore al massimo consentito e comunque di aver seguito e completato il percorso (con le ore di formazione e tirocini) prescritto dal piano di studi. 12. Non è poi condivisibile la tesi secondo cui sarebbe stato onere del a fronte CP_5 della attestazione di conformità della copia al registro esami da parte del Dirigente scolastico dell'istituto scolastico statale, proporre querela di falso trattandosi di atto pubblico (in quanto sottoscritto da pubblico ufficiale). Premesso che a norma dell'art. 2699 c.c. è atto pubblico soltanto il documento che sia redatto “con le richieste formalità” dal pubblico ufficiale, nel caso di specie le mancanze essenziali sopra indicate 14 rendevano la documentazione così irregolare da essere totalmente inattendibile più che falsa. Il ne aveva contestato in giudizio la validità, sicché CP_1 sarebbe stato onere dell'interessata dare prova della sua veridicità. D'altronde, il registro di esame non può essere considerato equipollente al diploma, in quanto il diploma non attesta soltanto il superamento dell'esame, ma il completamento di un percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è solo il passaggio finale. 12. Giova, anche sul punto, richiamare la predetta sentenza n. 228/2022, laddove si osserva che: “(…) i registri dell'Istituto VO, secondo quanto emerge dalla relazione ispettiva in atti, non erano mai stati verificati dagli Ispettori del poiché all'atto della ispezione risultavano improvvisamente CP_5
“trafugati dallo scuolabus” sul quale erano stati caricati per essere trasferiti in altro locale (v. attestazione del Coordinatore e dichiarazioni dell'autista raccolte dalla polizia Persona_1 giudiziaria, allegati alla relazione prodotta dal Ministero)”. Dalla relazione ispettiva emergevano delle irregolarità nello svolgimento dell'attività scolastica dell'Istituto (locali non idonei, numero di alunni del tutto inferiore alle iscrizioni) che portavano gli ispettori ad attestare che circa il 93% dei soggetti iscritti alle classi finali non avevano raggiunto il numero delle ore necessarie e sufficienti per poter ritenere assolto il requisito previsto dalla legge per sostenere l'esame di diploma;
tutti elementi valorizzabili al fine di confermare la tesi del che l'attestazione del dirigente scolastico CP_5 dell'Istituto Ferraris non era sufficiente a sostituire il diploma in originale mai prodotto dall'odierno appellante, come era invece suo onere a fronte della contestazione dell'Amministrazione”. 13. Quanto al “certificato di diploma di qualifica professionale” con il quale il Coordinatore Didattico prof. , successivamente nel 2016, attestava che la sig.ra all'esito Persona_1 Pt_3 dell'anno scolastico 2011/2012 aveva conseguito il diploma con il voto di 100/100 (voto comune a tutti gli alunni dell'istituto, per quanto è dato 15 comprendere dalla denuncia penale di un gruppo di docenti, allegata alla relazione dimessa sub. doc. 8 dal Ministero), si condividono i rilievi della parte appellata secondo cui si tratta di documento non equipollente al diploma. Come evidenziato negli atti di causa, negli anni in questione l'Istituto VO non aveva mai rilasciato le pergamene (ovvero i diplomi); questo certificato non ha valore di duplicato poiché a norma dell'art. 199, comma 6, d.lgs.
297/1994 "Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui
8 all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità
è rilasciato dal provveditore agli studi". L'art. 187 prevede che "1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché
l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici. (...) (...)". Con Circolare 266 del
6.9.1991 (doc. 18 del in primo grado) il ha dettato norme in materia di CP_5 Controparte_1 diplomi, certificati provvisori e certificati definitivi, prevedendo: - quanto ai certificati provvisori, che:
“In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in un unico esemplare;
essi devono portare in lettere il voto assegnato a recare in calce la seguente dicitura: “II presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore". Esso perde tale efficacia quando, 16 da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provvisorio (…)”; - quanto ai certificati sostitutivi (tra gli altri) di qualifica professionale, che questi possono essere “rilasciati (…) senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti (…) i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'istituto che rilascia il documento richiesto;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è conseguito;
d) giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
e) cognome, nome e qualifica del capo dell'istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio. (...) Il documento dovrà essere perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'istituto accanto alla firma autografa del capo d'istituto"; - quanto ai certificati sostitutivi del diploma originale, per il caso di smarrimento, distruzione furto o comunque assoluta inservibilità del diploma originale che, tra l'altro, gli stessi debbano contenere la seguente dichiarazione "il presente certificato, che si rilascia a norma della legge 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma". Attestazioni che non si rinvengono nel certificato prodotto in giudizio dall'interessato. Trattasi pertanto di certificato sostitutivo che comunque presupporrebbe la presenza di un diploma in originale, la cui esistenza nella specie non
è stata come detto provata. A ciò va aggiunto che l'ordinanza ministeriale 90/2001 all'art. 38 (Diplomi e certificati) prevede: “1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo 17 di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18. 4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono
9 legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”. Questa previsione comprova come il valore certificativo di tali certificati - rilasciati senza limitazioni di numero - sia fondato sull'esistenza del diploma e sulla disponibilità degli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Pertanto, il certificato dimesso dalla ricorrente non può considerarsi prova del conseguimento del diploma in contestazione, non superando la natura di mera autocertificazione. Il certificato prodotto riporta invero la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" di cui all'art. 15, comma 1, legge 183/20112 , sicché la certificazione prodotta dalla parte ricorrente ha lo stesso valore della sua autodichiarazione e non consente di provare in giudizio la fondatezza di quanto dichiarato. 14. Per quanto sopra, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione e difesa articolata dalle parti, l'appello va rigettato. » (Corte d'Appello Venezia, sentenza 826/2023).
Le predette argomentazioni sono pianamente applicabili al caso in esame ed anche alle domande avanzate in via subordinata dal ricorrente: oggetto del presente giudizio è la sussistenza o meno del titolo abilitante allo svolgimento del servizio, che nell'ambito di una procedura comparativa non può che avvenire ex ante, al momento della presentazione della domanda, nel rispetto della par condicio di tutti i candidati, in quanto consentire ad un candidato, dopo il termine di presentazione delle domande, la possibilità di pretendere la valutazione di un titolo non indicato per quel profilo, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati e ciò a prescindere dalla concreta utilità che tale circostanza possa avergli procurato. L'amministrazione deve rispettare le regole della procedura che prevede la dichiarazione dei titoli utili all'inserimento in ciascuna graduatoria al momento della presentazione della domanda a pena di esclusione dalla graduatoria stessa (cfr. in particolare artt. 1, 5, 7 DM 50/21, doc. 3 res.). D'altronde è pacifico che nel pubblico impiego contrattualizzato (artt. 5, 35 e 63 dlgs 165/2001) i vizi (procedurali e sostanziali) riguardanti la fase di assunzione e la precedente fase di selezione, comportano la nullità del contratto per violazione di norme imperative e che tale principio si applica anche agli atti di gestione delle graduatorie preordinate al conferimento delle supplenze, che come già ricordato non hanno natura provvedimentale. Si allude all'art. 21-nonies L. 241/1990, che come affermato in casi analoghi dalla Corte d'Appello di Venezia (sentenza, 827/2023 del 18.12.2023) non trova applicazione in mancanza di provvedimenti autoritativi (Cass., 15444/2016, Cass. 16088/2016 e
Cass. 6775/2017), come nel caso di specie.
Peraltro, non si ritiene ammissibile neppure il c.d. “soccorso istruttorio” (nel caso in esame il ricorrente ha chiesto anche di valutare i 28 mesi di servizio previsti dal Bando di concorso per l'inserimento a tale diverso titolo nella graduatoria permanente ATA 24 mesi) rispetto al quale lo stesso Tribunale di Milano ha espresso chiaramente orientamento sfavorevole: “Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tale scelta è stata effettuata volontariamente e consapevolmente da parte ricorrente, e non è dovuta né ad un particolare format del modulo online né ad una necessità di differenziare i titoli sulla base del profilo professionale di riferimento. Sul punto si ritengono pienamente condivisibili le argomentazioni spese dalla parte convenuta, che evidenza come, in ragione del principio, sintetizzato dal brocardo, electa una via non datur recursus ad alteram, il ricorrente non possa avvalersi del diverso titolo astrattamente legittimante, che non ha costituito oggetto di valutazione in sede amministrativa, una volta rilevata l'invalidità del diverso titolo azionato, depennando il ricorrente dalle graduatorie di Istituto per i profili professionali per i quali tale titolo era stato indicato. La Pubblica Amministrazione non può, difatti, ignorare le preferenze espresse direttamente e spontaneamente da un candidato, modificando autonomamente la
10 domanda da questo presentata. Né risulta conferente il richiamo al principio del soccorso istruttorio, risultando prevalente quello di autoresponsabilità dei candidati. Su fattispecie del tutto analoga alla presente, il Tribunale di Milano ha avuto modo di osservare: «La domanda non può essere accolta risultando vincolante, per parte attrice, la scelta del titolo – inidoneo – impiegato ai fini dell'inserimento delle graduatorie per il profilo di Collaboratore Scolastico e per il profilo di e Per_3 dovendosi escludere che sia data facoltà all'Amministrazione convenuta di considerare un titolo differente che, per quanto oggettivamente posseduto, non sia stato formalmente speso dall'interessato in una specifica procedura. D'altronde, l'inserimento nella domanda di aggiornamento di un titolo di studio errato e/o non posseduto non risulta più emendabile e preclude
– a priori – la verifica da parte dell'Amministrazione della sussistenza di un titolo valido ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, così determinando il depennamento dalle graduatorie medesime, con ogni conseguente effetto sui rapporti di lavoro in essere. L'art. 7, co. 1, D.M. 50/2021, difatti, dispone che “l'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale”, e l'art. 8, co. 2, D.M. 50/2021 stabilisce che “il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali”: il termine per ogni eventuale correzione materiale è, dunque, ormai decorso» (Trib. Milano, sez. lav., 25 luglio 2023). Del tutto infondata appare, infine, la deduzione secondo cui il servizio prestato andrebbe, comunque, valorizzato nel computo dei termini utili al conseguimento di un maggiore punteggio in graduatoria o ai fini dell'accesso alle graduatorie di prima fascia, trattandosi di servizio prestato di fatto e non di diritto, in ragione dell'assenza di titolo idoneo e di servizio svolto sulla scorta di un punteggio erroneamente attribuito, assegnato sulla base di un titolo invalido, quale quello rilasciato dall'Istituto VO” (Tribunale di Milano, sentenza 4489/2023 del 29.12.2023).
Va dunque ribadito quanto affermato più volte da questo Tribunale (ex multis Tribunale di
Verona, sentenza 344/2022 del 30.9.2022 RG 1632/2021; sentenza 174/2023 del 5.6.2023):
«Quanto alla pretesa avanzata in subordine in relazione alla domanda che mira ad ottenere il riconoscimento di altro titolo di accesso, espressamente dichiarato dall'aspirante per l'inserimento in altra distinta graduatoria per altro profilo, si ritiene che il ricorrente non possa pretendere in una sorta di anomala “via surrogatoria” rispetto al titolo di accesso dichiarato nella propria domanda, di chiedere la valutazione dell'altro e differente titolo disponibile. Si condividono integralmente in proposito le considerazioni svolte dal Tribunale di Venezia (sent. sez. lav., 13/07/21, n.468, dr.ssa
), che ha escluso la pretesa di ottenere il riconoscimento quale titolo di accesso, in Per_4 subordine, di altro titolo dichiarato, evidenziando che “tale diploma non è utile ai fini di causa in quanto lo stesso è stato dichiarato quale titolo di accesso per il profilo di Assistente Amministrativo
e di Assistente tecnico e non già per quello di collaboratore scolastico laddove ex art 2.4 del D.M.
640/2017 il titolo di studio dichiarato dall'istante in domanda deve essere valutato, al fine di considerarne la validità, solamente in relazione allo specifico singolo “profilo professionale richiesto” per il quale esso è stato indicato e, dunque, non, in generale, in relazione alla sua validità quale titolo per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per qualsivoglia profilo professionale, ossia a prescindere dalla considerazione dello specifico perimetro – il profilo professionale richiesto – in cui esso è stato espressamente e formalmente dichiarato in domanda” (cfr. pure sul punto Trib. Verona sentenza 158 del 12.4.2022, RG 1981/2021, nonché sentenza 187/2022, RG n. 831/2021, Giudice dott. Gasparini;
in senso conforme Tribunale di Torino, sentenza 131 del 26.1.2022, RG
11 4881/2021).». Di analogo avviso anche Tribunale di Udine, sentenza 223/2022 del14.11.2022;
Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 117/2023 del 31.3.2023.
La documentazione prodotta in merito al titolo dichiarato dal ricorrente non è utile a superare le dedotte argomentazioni poiché detta documentazione – ovvero il documento avente ad oggetto:
“Verifica diploma qualifica” e copia conforme del Registro degli Esami, Qualifiche, anno scolastico 2012/2013, del suindicato Istituto Paritario “VO” di Napoli, del 15 giugno 2013 (v. all. 10 ric.) - non contiene la dicitura “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” di cui all'art. 15, primo comma, legge n. 183 del 2011: da questo il ricorrente evince la piena validità e 'fidefacienza' del documento ad attestare la piena prova del conseguimento del Titolo di studio in esame da parte del ricorrente.
Come a più riprese rimarcato da questo Ufficio (da ultimo v. Trib.Verona, sez. Lav., sentenza
10 luglio 2025, nella causa di cui al R.G. n. 703/2025, G.L. dr. Gesumunno), citando ampia giurisprudenza (da ultimo, Corte di Appello di Venezia con la sentenza 18 febbraio 2025, n. 95) e riproponendo altrettanto ampia disamina, si assiste – il testo virgolettato è tratto dalla cit. sentenza Trib. lav. 10 luglio 2025 – ad una evidente “[...] carenza nella documentazione prodotta in giudizio, di elementi essenziali e necessari per conferire agli stessi il valore probatorio attribuito dalla parte istante. La fotocopia dell'estratto del registro d'esame dimesso dalla parte attrice, che secondo quanto attestato dal dirigente scolastico dell'istituto statale 'Galileo Galileis' sarebbe conforme ai registri depositati presso lo stesso istituto dopo la chiusura del VO nel 2018, era documento incompleto in quanto mancava l'attestazione del percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è il solo passaggio finale. […] In particolare, nel frontespizio della copia dell'estratto del registro, mancava il numero delle pagine vidimate e anche il numero degli iscritti all'esame; vie più nella pagina successiva relativa all'esame sostenuto dalla
(indicata come n. 128 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale CP_6 dell'esame), mancava anche la necessaria indicazione se trattavasi di candidato 'interno o esterno'
[...]”. La ricordata mancanza della specifica predetta dicitura di cui all'art. 15, primo comma, legge n.
183 del 2011, come enfatizzata dal ricorrente a corredo del certificato in questione rilasciato dal
Coordinatore didattico, non può in alcun modo avallare la tesi attorea della valenza di attestazione rilasciata da pubblico ufficiale, e ne comporta, anzi, che la stessa sia da ritenersi affetta da nullità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, commi 1 e 2, D.P.R. 445 del 28/12/2000, come introdotti dall'art. 15 c. 1, lett. a), L. 2 novembre 2011, n. 183 che così recita:
<< art. 40 - Certificati
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". …>>.
Anche la circostanza valorizzata dal ricorrente che egli risultasse essere un “candidato esterno” non immuta i termini del ragionamento: come rilevato dalla ultima sentenza citata: “Nel caso poi di candidato 'esterno', a norma degli art. 28 e ss dell'ordinanza ministeriale 90/del 2001 sarebbe stato onere della Per_2 dimostrare il possesso dei requisiti del percorso formativo. [...] Elementi non
12 soltanto non provati nel caso di specie, ma neppure allegati, e che sarebbe stato necessario che parte attrice provasse al fine consentire di attestare la regolarità del percorso precedente.” In termini analoghi, Trib. Verona, sez. Lav., sentenza 22 marzo 2024, n. 221 (sentenza dello scrivente), secondo cui “[...] la sottoscrizione da parte di un soggetto nella sezione riservata al 'Presidente' (la cui sigla dovrebbe corrispondere alla sottoscrizione del coordinatore didattico S. N.), non assume alcun valore certificativo del presupposto indicato, in quanto non è dato sapere se l'interessato avesse sostenuto l'esame come candidato interno ovvero esterno. Nel caso di candidato 'esterno', a norma degli art. 28 e ss. dell'ordinanza ministeriale 90/2001 sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti del percorso formativo”.
In tema di inidoneità certificativa della documentazione prodotta da controparte,
l'Amministrazione convenuta insiste nel sottoporre all'odierno Giudicante l'argomento sviluppato in Appello Venezia, sez. Lav., sentenza 22 gennaio 2024, n. 803: “Non è poi condivisibile la tesi secondo cui sarebbe stato onere del a fronte della attestazione di conformità della copia al CP_5 registro esami da parte del Dirigente scolastico dell'istituto scolastico statale, proporre querela di falso trattandosi di atto pubblico (in quanto sottoscritto da pubblico ufficiale). Premesso che a norma dell'art. 2699 c.c. è atto pubblico soltanto il documento che sia redatto "con le richieste formalità" dal pubblico ufficiale, nel caso di specie le mancanze essenziali sopra indicate rendevano la documentazione così irregolare da essere totalmente inattendibile più che falsa. Il ne CP_1 aveva contestato in giudizio la validità, sicché sarebbe stato onere dell'interessata dare prova della sua veridicità. D'altronde, il registro di esame non può essere considerato equipollente al diploma, in quanto il diploma non attesta soltanto il superamento dell'esame, ma il completamento di un percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è solo il passaggio finale” (così in Trib. Verona, sez. Lav., sentenza 22 marzo 2024, n. 221, cit.)
A ciò la stessa citata giurisprudenza aggiunge, quali ulteriori elementi idonei a disattendere tali certificazioni, le irregolarità nello svolgimento dell'attività scolastica dell'Istituto VO messe in luce nella relazione ispettiva del Ministero.
Il che conduce al rigetto integrale del ricorso;
le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Verona, 28 novembre 2025
IL GIUDICE
AR TT
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