Sentenza 2 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2002, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
IN0 1387 / 02 ее 61454 REPUBBLICA DEL OPOL IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria ✓ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio - Presidente R.G.N. 18746/98 FINOCCHIARO Consigliere Cron. 3708 Dott. Massimo ODDO Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 15/05/01 Dott. Achille MELONCELLI Rel. Consigliere JRIE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 61454 sul ricorso proposto da: N. LL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI PAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato PENE' SAVINO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
PIEMONTE, in persona del DIREZIONE REG ENTRATE domiciliato in Ministro pro tempore, elettivamente VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA ROMA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2001 legis;
- controricorrente 1219 -1- ! avversO la sentenza n. 409/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 10/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato POLIZZI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ATION -2- Svolgimento del processo 1.1. Il signor IO EL ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 15 ottobre 1997, n. 409/15/97, depositata il 10 dicembre 1997, con la quale è stato accolto l'appello della Dire- zione regionale per le entrate del Piemonte contro la sentenza della Commissio- ne tributaria provinciale di Cuneo n. 178/01/95, che aveva accolto il ricorso pre- sentato dal signor IO EL avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Cuneo della domanda di rimborso IRPEF e ILOR su somme conside- rate redditi di capitale per la anno 1991. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il signor IO EL ha affidato fiduciariamente valori mobiliari allo Studio OL, Agente di cambio, dichiarato poi fallito;
AZIO - la curatela fallimentare gli fece, poi, pervenire certificazione di com- pensi assoggettati a ritenuta d'acconto, nella quale quanto maturato sulla gestio- ne patrimoniale effettuata dall'agente di cambio era considerato reddito di capi- tale o discendente da contratto di mutuo ex art. 1813 cc e, pertanto, quale reddito di capitale soggetto, al momento del pagamento, a ritenuta d'acconto; - il signor EL, in via precauzionale, dichiarò tali frutti nel quadro I del modello 740, assoggettandoli ad IRPEF e ad ILOR;
ли 1 - tuttavia, poiché mancava il presupposto della tassazione, vale a dire un contratto di mutuo, e, dovendosi inquadrare il rapporto con lo Studio OL della gestione patrimoniale, il contribuente chiedeva il rimborso dei versamenti non dovuti pari a lire 20.227.000 per IRPEF e a lire 17.417.000 per ILOR, oltre agli interessi ai sensi di legge ed oltre al rimborso del credito IRPEF di lire 2.426.000, scaturito dalla nuova liquidazione delle imposte ILOR ed IRPEF con gli interessi moratori;
- la Commissione tributaria di primo grado di Cuneo, con sentenza n. 178/01/95, ha accolto il ricorso del contribuente.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino, inve- ce, ha accolto l'appello dell'Ufficio per le seguenti ragioni: - il contribuente contesta che gli interessi siano classificati come redditi di capitale derivanti da contratto di mutuo ex art. 1813 cc, di cui alla lettera a) dell'art. 41 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e, pertanto, che essi debbano essere dichiarati sul modello 740, quadro I;
- inoltre, egli sostiene che la gestione patrimoniale è da intendersi perso- nalizzata su mandato su portafoglio titoli e valori mobiliari e che la movimenta- zione del portafoglio titoli prodotta è pari a quella insinuata nel fallimento;
2 -per contro l'Ufficio osserva che il contribuente non ha fornito alcuna documentazione del patrimonio lasciato in gestione (denaro, titoli, obbligazioni) all'agente di cambio, poi dichiarato fallito e, quindi, in mancanza di elementi che indichino la natura di tale patrimonio mobiliare, per sé la situazione in contesta- zione potrebbe non rientrare nell'art. 41 lettera a) (interessi derivanti da mutui), né nella lettera g) (utili corrisposti ai mandanti fiduciari dalla società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, dell'interesse collettivo dei soggetti...); esso rappresenta reddito di capitale di cui alla lettera h) dello stesso art. 41 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e, pertanto, è soggetto alla ritenuta d'acconto del 15% di cui all'art. 26 DPR 29 settembre 1973, n. 600, ed è da dichiarare sul quadro I del modello 740; tutto ciò premesso, la Commissione ritiene che, nel caso in esame, i componenti positivi maturati dalla gestione di valori mobiliari affidati fiducia- riamente devono essere imputati direttamente al contribuente fiduciante, che consegue reddito di capitale sotto forma di interessi e/o altri frutti;
infatti, non è dato sapere, dalla lettura degli atti prodotti dal ricorrente, quale fosse la reale natura del credito insinuato dallo stesso ricorrente nel passivo fallimentare e sulla cui somma il curatore ha ritenuto doveroso effettuare la ritenuta d'acconto IRPEF. 3 2.1. Il signor IO EL ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 15 ottobre 1997, n. 409/15/97, adducendo i seguenti motivi: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, vale a dire sulla natura della somma della cui tassazione si tratta, e 2) violazione dei principi generali in materia di accerta- mento del reddito di capitale e dei principi che regolano l'onere della prova.
2.2. Il ricorrente chiede in conclusione, che sia cassata la sentenza impu- gnata con tutte le conseguenze di legge, accogliendo le istanze formulate nel ri- corso di primo grado, con il favore delle spese.
3. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso e chiede che sia re- spinto il ricorso in quanto inammissibile ed infondato. Spese rifuse. Motivi della decisione 1.1. Il signor IO EL ricorre per la cassazione adducendo co- me primo motivo l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia, vale a dire sulla natura della somma della cui tassazione si tratta.
1.2. Il ricorrente ricorda, anzitutto, che il curatore del fallimento OL gli ha inviato la certificazione del versamento della ritenuta d'acconto relativa alla somma versatagli dallo Studio OL. È pacifico che il rapporto intercor- 4 rente tra le parti non era quello di mutuo, bensì quello di mandato, il cui con- tratto prodotto in causa, relativo ad una gestione individuale personalizzata dei valori mobiliari del ricorrente. Esclusa, dunque, la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 41 a) DPR 22 dicembre 1986, n. 917, (interessi derivanti da mutui), ed esclusa altresì l'ipotesi di cui allo stesso art. 41 g) (utili corrisposti ai mandanti fiduciari dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione dell'interes- se collettivo dei soggetti...), la sentenza impugnata, accogliendo l'appello del fi- sco, ha ritenuto che le somme versate dallo Studio OL, poi fallito, costitui- scano reddito di capitale sotto forma di interessi e/o altri frutti, da imputarsi di- rettamente al contribuente fiducianti.fiducian Le do A queste conclusioni la Commissione tributaria regionale è giunta, non tanto sulla base del presupposto pacifico per cui reddito della gestione deve es- O N 4x Mu sere imputato al mandante fiduciaante e non al mandatario fiduciario, quanto piuttosto sulla base della considerazione che non è dato sapere, dalla lettura de- gli atti prodotti dal ricorrente, quale fosse la reale natura del credito insinuato dallo stesso ricorrente nel passivo fallimentare e sulla cui somma il curatore ha ritenuto doveroso effettuare la ritenuta d'acconto IRPEF. Così operando, la Commissione tributaria regionale sarebbe incorsa nel vizio di insuf- ficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. 5 Invero, dal fatto che non fosse possibile dagli atti prodotti dal ricorrente indivi- duare la reale natura del credito insinuato dal ricorrente stesso nel fallimento, non sarebbe potuto discendere che la somma in precedenza versata dallo Studio LA OL a contribuente & costituisse un reddito da capitale di cui all'art. 41 h) DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito per cui ricorrente si è insinuato nel fallimento del suo mandatario non potrebbe che essere relativo alla mancata re- stituzione dei valori mobiliari affidati al mandatario stesso ed ai danni, laddove possibile richiederli. Tuttavia, la mancata individuazione della natura di tale cre- dito non potrebbe qualificare senz'altro come reddito da capitale quanto in pre- cedenza il mandatario ha versato al mandante. Nulla autorizza a far ritenere che f th la somma corrisposta dal primo al secondo e costituisca reddito e non rimborso di capitale ovvero interessi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) (non co- HONE stituenti redditi di capitale ai sensi del testo allora vigente dell'art. 41 h). E' chia- ro, infatti, che il credito insinuato nel fallimento ha natura del tutto diversa ri- spetto alle somme versate dal mandatario accomandante prima del fallimento. Dalla natura del credito insinuato nulla si può arguire circa un trasferimento di denaro anteriore non collegato al credito stesso. Nulla può escludere che il man- datario abbia ritrasferito al mandante, prima del fallimento, una somma capitale e non un reddito. Né vale invocare, come ha fatto invece la Commissione tribu- 6 taria regionale, il fatto che il curatore abbia operato la ritenuta d'acconto IRPEF sulla somma relativa ai credito insinuato dal ricorrente nel passivo fallimentare. È facile fa faccianofosservare che la ritenuta è stata operata non già sul credito insinuato, bensì sulle somme versate in precedenza dal mandatario. La motivazione appare, 0 quindi, duplicemente contraddittoria, oltre che insufficiente.
1.3. Il motivo è fondato. Infatti, la sentenza impugnata si è limitata ad af- fermare che non è dato sapere, dalla lettura degli atti prodotti dal ricorrente, quale fosse la reale natura del credito da lui insinuato nel passivo fallimentare th 中e sulla cui somma il curatore ha ritenuto doveroso effettuare la ritenuta .I th d'acconto tale affermazione non è stata, però, accompagnata dall'esposizione delle ragioni per le quali gli atti prodotti dal ricorrente, a partire dal contratto da lui stipulato con l'agente di cambio, giustifichino che le somme versate dallo Studio OL al signor EL siano redditi da capitale e non restituzione di capitale. Sotto questo profilo la motivazione è, perciò, senz'altro insufficiente.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente fa valere la viola- zione dei principi generali in materia di accertamento del reddito di capitale e dei principi che regolano l'onere della prova.
2.2. Egli sostiene al riguardo che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto senz'altro che le somme, della cui tassazione si tratta, costituiscano red- M 7 dito da capitale di cui alla lettera h) dell'art. 41 DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, l'affermazione apodittica non tiene conto del fatto che l'onere della re- lativa prova faceva capo al fisco, che non ha assolto in alcun modo l'onere stes- so. Non risulta che la somma de qua costituisca provento in misura definita de- rivante dall'impiego di capitale e che, comunque, non rappresenti interessi diver- si da quelli indicati alle lettere a) e b) del citato art. 41. 2.3. Dall'esame degli atti risulta che nella vicenda trae origine da una certificazione del curatore fallimentare e da una contestazione del contribuente iniziata con la domanda di rimborso. Ne deriva che sarebbe stato onere del con- tribuente provare che l'attestato del curatore era privo di fondamento. E ne deri- va anche, peraltro, che la questione sollevata con il secondo motivo viene assor- bita in quella proposta con il primo motivo di ricorso.
3. Il ricorso del contribuente dev'essere, pertanto, accolto nei limiti espo- sti in motivazione. La sentenza impugnata è, quindi, cassata e la causa è rinviata དི , ནསྶིཙྪཏོ Su this ad altra sezione della Commissione tributalia regionac del Piemonte, che prov- JC vederà anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione.
PQM
8 la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, altra sezione, che provvederà anche all'imputazione delle spese relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2001. Il Presidente Il relatore ed estensore Antonell IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi -2 FEB. 2002 CORT IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio