CASS
Sentenza 30 maggio 2022
Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2022, n. 21027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21027 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZI RE SC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/04/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. SC Bertorotta del foro di Palermo, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21027 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 28/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Messina e appellata dall'imputato, ai fini che qui interessano la Corte di appello di Palermo riduceva a due anni di reclusione la pena inflitta nei confronti di RE SC ZI, concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale, nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo A) e 544-ter, comma 2, cod. pen. (capo B), assolvendo l'imputato dal reato di cui agli artt. 110, 727„ comma 2, cod. pen. (capo C) per non aver commesso il fatto. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 e 544-ter cod. pen. Assume il difensore che i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità per i capi di imputazione ascritti al ZI unicamente valorizzando il fatto che il termine "infiltrazione", utilizzato nelle conversazioni captate, si riferisca alla somministrazione ai cavalli di sostanze dopanti, ciò che è fallac:e in quanto quel termine è parimenti indicativo della somministrazione di sostanze curative assolutamente lecite. La Corte di merito, pertanto, laddove ha ritenuto che l'imputato abbia somministrato sostanze anabolizzanti, sarebbe incorsa in un travisamento della prova per invenzione, anche considerando che nessun accertamento tecnico è stato compiuto per identificare non solo il cavallo, ma la natura della sostanza asseritamente dopante inoculata. Il ragionamento della Corte di merito sarebbe perciò circolare, perché dapprima sostiene essere stata raggiunta la prova della somministrazione di "sostanze anabolizzanti" e successivamente ritiene irrilevante la mancanza di indagini tecniche o di atti investigativi volti ad individuare il tipo di sostanza somministrata. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 e 43, comma 1, cod. pen. Argomenta il difensore che la Corte di merito ha ravvisato la consapevolezza dell'imputato di far parte di un'associazione per delinquere dedita alle corse clandestine sulla base di labiali asserzioni del tutto disancorate dalle risultanze processuali e senza misurarsi con le argomentazioni devolute con l'atto di appello e riportate, per sunto, nel ricorso. In particolare, la Corte di merito ha valorizzato "pregressi rapporti intercorrenti con alcuni sodali", laddove tale circostanza è smentita dalla deposizione del teste ten. Vincenzo Spataro, il quale 2 ha riferito, tra l'altro, che da nessuna attività investigativa erano risultati contatti del ZI con il MA prima del 10 giugno 2015 e dopo il 16 giugno 2015, ciò che conferma l'occasionalità del rapporto intercorso tra l'imputato e il solo MA, come peraltro ritenuto dalla Corte d'appello, laddove, in tema di trattamento sanzionatorio, ha valorizzato la "limitata collaborazione prestata al sodalizio criminale dal ZI, circoscritta ad un ristretto segmento temporale". 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. Il difensore censura la motivazione, laddove ha escluso la sussistenza di elementi valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze in esame, omettendo di considerare il ristretto apporto fornito dall'imputato, il quale semmai ha praticato un'unica somministrazione di sostanze dopante, l'incensuratezza, il fatto che si sia messo a disposizione dell'autorità, la circostanza che abbia risposto alle domande in sede di interrogatorio di garanzia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Va premesso che, all'esito di una complessa attività di indagine, svoltasi principalmente attraverso servizi di appostamento e osservazione e intercettazioni telefoniche, è emersa un'articolata organizzazione criminale dedita alle corse clandestine di cavalli, che venivano appositamente preparati e "dopati" per garantirne il migliore rendimento possibile durante le gare e che venivano custoditi in una stalla in condizioni igieniche e ambientali assai inadeguate. L'esistenza di tale associazione è stata definitivamente accertata nell'ambito di un diverso procedimento - di cui quello odierno costituisce uno stralcio - con sentenza - prodotta in questo processo - emessa dal G.u.p. del Tribunale di Messina in data 20 giugno 2018 a carico di EL MA e altri sette correi, confermata dalla Corte di appello di Messina in data 24 giugno 2019, irrevocabile 1'8 novembre 2019 (cfr. p. 10 della sentenza di primo grado). 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché fattuale. 3.1. Si rammenta che, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da 3 quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 17/02/2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Asaro, Rv. 252190). 3.2. Orbene, nel caso in esame, è incontestato che nelle telefonate in esame si faccia riferimento ad "infiltrazioni", locuzione che i giudici di merito, in maniera convergente, hanno ritenuto indicare la somministrazione di sostanza anabolizzanti alla luce delle complessive risultanze probatorie e del tenore dei dialoghi intercettati. Invero, la Corte di merito, in maniera non certo implausibile, ha osservato che se il termine "infiltrazioni" fosse stato utilizzato per indicare lecite pratiche curative non si spiegherebbe come mai TE MA chiese all'imputato notizie sullo stato di salute di un cavallo che avrebbe dovuto gareggiare contro il suo, né come mai lo stesso AR sollecitò un'ulteriore "infiltrazione" per rendere il suo cavallo maggiormente competitivo, anziché attendere indicazioni in tal senso dal veterinario. 3.3. A fronte di tale apparato motivazionale, adeguato e scevro da profili di illogicità manifesta, il ricorrente, a ben vedere, confeziona un motivo con cui sollecita l'attribuzione di un diverso significato da attribuire al termine "infiltrazioni", e, quindi, una diversa valutazione delle prove: il che non è consentito in sede di legittimità, perché il controllo sulla motiva2:ione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando dunque preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 4.1. Invero, i giudici di merito hanno desunto l'adesione dell'imputato al sodalizio criminoso dalle telefonate intercettate relative dal capo B), da cui emerge come l'imputato fosse consapevole anche per il delicato e centrale ruolo che assumeva, ossia quello di somministrare ai cavalli sostanze dopanti in vista delle gare clandestine -che il proprio contributo si inseriva nell'ambito del programma criminoso del sodalizio. 4.2. In particolare, se è vero che le telefonate intercettate sono circoscritte a un breve lasso temporale, nondimeno, come già rilevato dal Tribunale (cfr. p. 4 26 della sentenza impugnata), da esse traspare come la solidità e la persistenza del rapporto risultassero già consolidate all'epoca delle intercettazioni. Può utilmente richiamarsi, a tal propositivo, il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, in quanto l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all'associazione pur se limitata ad un breve periodo (Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, dep. 09/05/2013, Bevilacqua, Rv, 255914). Oltre a ciò, va richiamato il principio, elaborato in relazione al sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 va estensibile, per evidente identità di ratio, a ogni fattispecie associativa, secondo cui ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, dep. 22/11/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, dep. 16/12/2019, Amarante, Rv. 278440-02). 4.3. Come anticipato, i giudici di merito hanno evidenziato come dal tenore delle conversazioni, analiticamente esposte nella sentenza di primo grado (p. 12 ss.), emerge chiaramente il rapporto collaudato tra l'imputato e non solo con il MA, vale a dire colui definitivamente condannato nella veste di promotore dell'associazione - i due nelle conversazioni si danno del "tu" - ma, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, anche con altri sodali, i quali erano ben consapevoli del ruolo svolto dal ZI, come dimostrano gli incontri fissati tra ZI e MA per visitare questo o quel cavallo, a cui però, per espressa indicazione del MA, erano presenti altri membri del sodalizio, che quindi erano a conoscenza del ruolo svolto dal ricorrente: in un caso GA Maimone, preventivamente avvisato con sms dal MA dell'arrivo di "SC.. faglielo controllare... e gli dici k x martedì lo infili -ano" (cfr. p. 20 della sentenza di primo grado), nell'altro AN US, anche in tal caso avvisato in anticipo da un messaggio del MA: "viene il dottore" (p. 22 della sentenza di primo grado). 4.4. Orbene, come ritenuto dai giudici di merito, da tali risultanze, ancorché riferite a un lasso temporale circoscritto, emerge come il ZI, nella veste di veterinario, fosse consapevole del fatto che sua prestazione si inseriva in un 5 contesto di gare illegali - emblematica è la telefonata n. 2633 del 14 giugno 2015 in cui MA avvisava ZI di aver provveduto al deposito cauzionale per effettuare una gara (cfr. p. 21 della sentenza di primo grado) -, gare che venivano allestite dai sodali anche previa "infiltrazione" dei cavalli. 5. Il terzo motivo è inammissibile. 5.1. Si rammenta che il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. Ciò significa, in altri termini, che l'applicazione delle circostanze in esame non cosl:ituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). 5.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso la sussistenza di elementi valutabili a tal fine, tali non essendo quelli indicati dal ricorrente, i quali, o sono irrilevanti (come l'incensuratezza, l'aver risposto alle domande in sede di interrogatorio di garanzia, l'essersi messo a disposizione dell'A.G.) ovvero - la limitata partecipazione al sodalizio - sono stati considerati dalla Corte d'appello per mitigare la pena. 6. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/04/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. SC Bertorotta del foro di Palermo, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21027 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 28/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Messina e appellata dall'imputato, ai fini che qui interessano la Corte di appello di Palermo riduceva a due anni di reclusione la pena inflitta nei confronti di RE SC ZI, concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale, nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo A) e 544-ter, comma 2, cod. pen. (capo B), assolvendo l'imputato dal reato di cui agli artt. 110, 727„ comma 2, cod. pen. (capo C) per non aver commesso il fatto. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 e 544-ter cod. pen. Assume il difensore che i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità per i capi di imputazione ascritti al ZI unicamente valorizzando il fatto che il termine "infiltrazione", utilizzato nelle conversazioni captate, si riferisca alla somministrazione ai cavalli di sostanze dopanti, ciò che è fallac:e in quanto quel termine è parimenti indicativo della somministrazione di sostanze curative assolutamente lecite. La Corte di merito, pertanto, laddove ha ritenuto che l'imputato abbia somministrato sostanze anabolizzanti, sarebbe incorsa in un travisamento della prova per invenzione, anche considerando che nessun accertamento tecnico è stato compiuto per identificare non solo il cavallo, ma la natura della sostanza asseritamente dopante inoculata. Il ragionamento della Corte di merito sarebbe perciò circolare, perché dapprima sostiene essere stata raggiunta la prova della somministrazione di "sostanze anabolizzanti" e successivamente ritiene irrilevante la mancanza di indagini tecniche o di atti investigativi volti ad individuare il tipo di sostanza somministrata. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 e 43, comma 1, cod. pen. Argomenta il difensore che la Corte di merito ha ravvisato la consapevolezza dell'imputato di far parte di un'associazione per delinquere dedita alle corse clandestine sulla base di labiali asserzioni del tutto disancorate dalle risultanze processuali e senza misurarsi con le argomentazioni devolute con l'atto di appello e riportate, per sunto, nel ricorso. In particolare, la Corte di merito ha valorizzato "pregressi rapporti intercorrenti con alcuni sodali", laddove tale circostanza è smentita dalla deposizione del teste ten. Vincenzo Spataro, il quale 2 ha riferito, tra l'altro, che da nessuna attività investigativa erano risultati contatti del ZI con il MA prima del 10 giugno 2015 e dopo il 16 giugno 2015, ciò che conferma l'occasionalità del rapporto intercorso tra l'imputato e il solo MA, come peraltro ritenuto dalla Corte d'appello, laddove, in tema di trattamento sanzionatorio, ha valorizzato la "limitata collaborazione prestata al sodalizio criminale dal ZI, circoscritta ad un ristretto segmento temporale". 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. Il difensore censura la motivazione, laddove ha escluso la sussistenza di elementi valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze in esame, omettendo di considerare il ristretto apporto fornito dall'imputato, il quale semmai ha praticato un'unica somministrazione di sostanze dopante, l'incensuratezza, il fatto che si sia messo a disposizione dell'autorità, la circostanza che abbia risposto alle domande in sede di interrogatorio di garanzia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Va premesso che, all'esito di una complessa attività di indagine, svoltasi principalmente attraverso servizi di appostamento e osservazione e intercettazioni telefoniche, è emersa un'articolata organizzazione criminale dedita alle corse clandestine di cavalli, che venivano appositamente preparati e "dopati" per garantirne il migliore rendimento possibile durante le gare e che venivano custoditi in una stalla in condizioni igieniche e ambientali assai inadeguate. L'esistenza di tale associazione è stata definitivamente accertata nell'ambito di un diverso procedimento - di cui quello odierno costituisce uno stralcio - con sentenza - prodotta in questo processo - emessa dal G.u.p. del Tribunale di Messina in data 20 giugno 2018 a carico di EL MA e altri sette correi, confermata dalla Corte di appello di Messina in data 24 giugno 2019, irrevocabile 1'8 novembre 2019 (cfr. p. 10 della sentenza di primo grado). 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché fattuale. 3.1. Si rammenta che, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da 3 quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 17/02/2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Asaro, Rv. 252190). 3.2. Orbene, nel caso in esame, è incontestato che nelle telefonate in esame si faccia riferimento ad "infiltrazioni", locuzione che i giudici di merito, in maniera convergente, hanno ritenuto indicare la somministrazione di sostanza anabolizzanti alla luce delle complessive risultanze probatorie e del tenore dei dialoghi intercettati. Invero, la Corte di merito, in maniera non certo implausibile, ha osservato che se il termine "infiltrazioni" fosse stato utilizzato per indicare lecite pratiche curative non si spiegherebbe come mai TE MA chiese all'imputato notizie sullo stato di salute di un cavallo che avrebbe dovuto gareggiare contro il suo, né come mai lo stesso AR sollecitò un'ulteriore "infiltrazione" per rendere il suo cavallo maggiormente competitivo, anziché attendere indicazioni in tal senso dal veterinario. 3.3. A fronte di tale apparato motivazionale, adeguato e scevro da profili di illogicità manifesta, il ricorrente, a ben vedere, confeziona un motivo con cui sollecita l'attribuzione di un diverso significato da attribuire al termine "infiltrazioni", e, quindi, una diversa valutazione delle prove: il che non è consentito in sede di legittimità, perché il controllo sulla motiva2:ione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando dunque preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 4.1. Invero, i giudici di merito hanno desunto l'adesione dell'imputato al sodalizio criminoso dalle telefonate intercettate relative dal capo B), da cui emerge come l'imputato fosse consapevole anche per il delicato e centrale ruolo che assumeva, ossia quello di somministrare ai cavalli sostanze dopanti in vista delle gare clandestine -che il proprio contributo si inseriva nell'ambito del programma criminoso del sodalizio. 4.2. In particolare, se è vero che le telefonate intercettate sono circoscritte a un breve lasso temporale, nondimeno, come già rilevato dal Tribunale (cfr. p. 4 26 della sentenza impugnata), da esse traspare come la solidità e la persistenza del rapporto risultassero già consolidate all'epoca delle intercettazioni. Può utilmente richiamarsi, a tal propositivo, il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, in quanto l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all'associazione pur se limitata ad un breve periodo (Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, dep. 09/05/2013, Bevilacqua, Rv, 255914). Oltre a ciò, va richiamato il principio, elaborato in relazione al sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 va estensibile, per evidente identità di ratio, a ogni fattispecie associativa, secondo cui ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, dep. 22/11/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, dep. 16/12/2019, Amarante, Rv. 278440-02). 4.3. Come anticipato, i giudici di merito hanno evidenziato come dal tenore delle conversazioni, analiticamente esposte nella sentenza di primo grado (p. 12 ss.), emerge chiaramente il rapporto collaudato tra l'imputato e non solo con il MA, vale a dire colui definitivamente condannato nella veste di promotore dell'associazione - i due nelle conversazioni si danno del "tu" - ma, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, anche con altri sodali, i quali erano ben consapevoli del ruolo svolto dal ZI, come dimostrano gli incontri fissati tra ZI e MA per visitare questo o quel cavallo, a cui però, per espressa indicazione del MA, erano presenti altri membri del sodalizio, che quindi erano a conoscenza del ruolo svolto dal ricorrente: in un caso GA Maimone, preventivamente avvisato con sms dal MA dell'arrivo di "SC.. faglielo controllare... e gli dici k x martedì lo infili -ano" (cfr. p. 20 della sentenza di primo grado), nell'altro AN US, anche in tal caso avvisato in anticipo da un messaggio del MA: "viene il dottore" (p. 22 della sentenza di primo grado). 4.4. Orbene, come ritenuto dai giudici di merito, da tali risultanze, ancorché riferite a un lasso temporale circoscritto, emerge come il ZI, nella veste di veterinario, fosse consapevole del fatto che sua prestazione si inseriva in un 5 contesto di gare illegali - emblematica è la telefonata n. 2633 del 14 giugno 2015 in cui MA avvisava ZI di aver provveduto al deposito cauzionale per effettuare una gara (cfr. p. 21 della sentenza di primo grado) -, gare che venivano allestite dai sodali anche previa "infiltrazione" dei cavalli. 5. Il terzo motivo è inammissibile. 5.1. Si rammenta che il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. Ciò significa, in altri termini, che l'applicazione delle circostanze in esame non cosl:ituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). 5.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso la sussistenza di elementi valutabili a tal fine, tali non essendo quelli indicati dal ricorrente, i quali, o sono irrilevanti (come l'incensuratezza, l'aver risposto alle domande in sede di interrogatorio di garanzia, l'essersi messo a disposizione dell'A.G.) ovvero - la limitata partecipazione al sodalizio - sono stati considerati dalla Corte d'appello per mitigare la pena. 6. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/04/2022.