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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/09/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3051/2024
Udienza “cartolare” del 8-9-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di parte opponente di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 292/2024 depositata dal Giudice di
Pace di Lucca in data 11.04.24 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Della Nina C.F._2
(C.F. ) e Giulia Nocera (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Lucca, Via Di Tempagnano n. 150, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione.
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del sindaco, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Luca Campinoti (C.F. ) e Carmela Di Filippo C.F._5
(C.F. ) dell'avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato C.F._6 presso di essi in Lucca, Via S. Giustina n. 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
Conclusioni delle parti: per parte appellante: “riformare l'impugnata sentenza n. 292 del 11.04.2024, n. Rep.
511/2024, e per l'effetto - In via preliminare di merito: accertare e dichiarare prescritte le somme richieste dal con l'avviso di accertamento esecutivo, prot. Controparte_1
n. 5113/2021, provvedimento n. 18/2021, per tutti i motivi esposti in narrativa;
-In via principale: dichiarare illegittimo, nullo o comunque inefficace l'avviso di accertamento esecutivo, prot. n. 5113/2021, provvedimento n. 18/2021 emesso dal , Controparte_1 per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via del tutto subordinata: - accertare che
l'importo effettivamente dovuto dai Sig.ri e debba Parte_2 Parte_1 essere depurato dalle somme richieste a titolo di indennità di occupazione legittima e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della minor somma dovuta o di quella ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del legale antistatario”. per parte appellata: “1) respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 292/2024 del Giudice di Pace di Lucca poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza. Con vittoria di spese e compensi. 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello compensare le spese di lite in considerazione della novità della questione trattata e dei contrasti di giudicato formatisi sulla medesima questione dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lucca ed allo stesso Tribunale di
Lucca”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 292/2024 il Giudice di Pace di Lucca, previa affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, rigettava l'opposizione avverso l'avviso di accertamento emesso dal promossa da e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
compensando integralmente le spese di lite per la novità delle questioni
[...] trattate.
La e il proponevano appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone Pt_1 Parte_2 la riforma integrale, anche in punto di spese.
Gli appellanti, con il primo motivo di impugnazione, sostenevano che il Giudice di Pace aveva errato nel ritenere non prescritto il diritto del a riscuotere le Controparte_1 somme richieste con avviso di accertamento esecutivo, individuando la decorrenza del termine di prescrizione del credito fatto valere dall'emissione dell'ordinanza del pag. 2/9 01.07.16 del Tribunale di Roma, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza n.
365/2004 della Corte d'Appello di Firenze.
Sostenevano che l'ordinanza del 01.07.16 del Tribunale di Roma aveva solo disapplicato il D.P.C.M. 23 dicembre 2015, con cui lo Stato aveva ordinato al
[...]
di pagare €. 340.000,00 (derivante dalla condanna inflitta allo Stato italiano CP_1 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in favore del proprietario espropriato), pertanto non aveva alcuna rilevanza per il calcolo della somma da richiedere ai terzi acquirenti a titolo di indennità di espropriazione a seguito della sentenza della Corte d'Appello di
Firenze.
Con il secondo motivo deducevano che il Giudice di prime cure aveva errato nel qualificare l'obbligazione come propter rem, fondando la sua statuizione sull'art. 35 comma 12 della legge 865/7 e sulla clausola contenuta nell'atto di compravendita stipulato tra gli appellanti e la , secondo cui l'immobile veniva Controparte_2 venduto con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessioni, servitù inerenti e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava.
Secondo gli appellanti, l'obbligazione relativa al pagamento del conguaglio pro quota, conseguente alla determinazione definitiva del costo di acquisizione dell'area e nascente dalla convenzione stipulata il 16.02.1980 tra e Controparte_1 Controparte_2
[...] non doveva essere qualificata come propter rem, ma come semplice obbligazione di dare non trasferibile dall'originario obbligato ( ) ai successivi Controparte_2 assegnatari degli alloggi, che non venivano citati nelle clausole della convenzione.
La e il con il terzo motivo ritenevano che il Giudice di primo grado Pt_1 Parte_2 avesse errato nel ritenere legittima la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, riferendo che tale costo non poteva essere ricompreso nel costo di acquisizione, in quanto si trattava di un costo che l'amministrazione aveva dovuto sostenere per acquisire il possesso anticipato delle aree da assegnare alla
. Controparte_2
Gli appellanti sostenevano che era stato lo stesso nella convenzione del 1980 e CP_1 negli atti di assegnazione degli immobili ai condomini, a limitare espressamente le operazioni di conguaglio alla sola indennità di espropriazione. pag. 3/9 Inoltre, evidenziavano che l'indennità di espropriazione ha carattere e natura del tutto autonomi rispetto all'indennità di occupazione, che non può essere ritenuta automaticamente ricompresa nella prima per il solo fatto che è possibile determinarla in base ad una sua frazione.
Con il quarto motivo, gli appellanti ritenevano che la sentenza di primo grado dovesse essere riformata anche nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto corretto il criterio di determinazione della quota di conguaglio, cioè il riferimento alle tabelle millesimali condominiali.
Secondo gli appellanti, il nell'avviso di accertamento esecutivo non Controparte_1 aveva riportato il calcolo effettuato sulla base dei millesimi dell'immobile, non aveva individuato l'esatta particella oggetto di conguaglio e non aveva collegato causalmente quella richiesta di pagamento al maggior costo di acquisizione che l'ente era stato condannato a pagare per aver espropriato la porzione di terreno in cui era stata costruita proprio la particella dell'odierno appellante.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo, la e la affermavano che il Pt_1 Parte_2
Giudice di Pace aveva errato nel compensare le spese di lite per la novità e peculiarità delle questioni affrontate, dato che le molteplici sentenze favorevoli emesse in primo e secondo grado avevano accolto l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto di credito vantato dal sulla base di un orientamento maggioritario e Controparte_1 consolidato
Si costituiva in giudizio il chiedendo la conferma della sentenza di Controparte_1 primo grado.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruzione della vicenda
e il sono comproprietari di un appartamento sito in Lucca, Via della Parte_3 Parte_2
Bastia n. 126/B, facente parte del compendio immobiliare denominato “Condominio
Verde Uno”, acquistato con atto del 20.10.1987, trascritto il 13.11.1987 (doc. 2 primo grado appellanti).
pag. 4/9 Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare è stato costruito dalla
[...] su terreno ceduto dal Comune di Lucca attraverso Controparte_3
Convenzione di cessione dell'area inclusa nei piani di zona P.E.E.P. del 16.02.1980
(doc. 7 primo grado appellanti).
Le parti avevano fissato il corrispettivo dovuto dalla Cooperativa in relazione ai costi di acquisizione delle aree, tramite espropriazione per pubblica utilità ovvero cessione volontaria, prevedendo altresì che “qualora il costo di acquisizione dovesse mutare a seguito di determinazioni o di sentenza definitiva che fissino una misura diversa di indennità di espropriazione, il corrispettivo si intenderà automaticamente modificato in corrispondenza del diverso costo e le Parti saranno tenute ad operare gli opportuni conguagli e l'acquirente si obbliga a versare le eventuali differenze entro mesi tre dalla richiesta del Comune” (art. 2 della Convenzione).
proprietario originario delle aree P.E.E.P., ha richiesto al giudice Persona_1 di rideterminare il conguaglio da cessione volontaria di tali aree secondo il valore di mercato, oltre al riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria.
Con sentenza n. 365/2004 la Corte di Appello di Firenze ha condannato il CP_1
a pagare il conguaglio da cessione volontaria in favore del
[...] Per_1 rideterminandolo in € 9.397,45 (doc. 4 primo grado appellanti).
A seguito di istanza congiunta, la Corte di Appello, con ordinanza del 3.11.2006, ha disposto la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza, sostituendo l'importo errato di € 9.397,45 con quello corretto di € 17.189,00 (doc. 6 primo grado appellanti).
Con sentenza del 20.04.2009 Pierotti c. Italia, la Corte E.D.U. ha condannato lo Stato italiano a pagare a e € 340.000,00 a titolo di risarcimento dei Pt_4 Parte_5 danni materiali (doc. 2 primo grado appellanti), i cui oneri venivano posti a carico del dal D.P.C.M. 23.12.2015, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 43 Controparte_1
L. 234/2012 (doc. 12 primo grado appellanti).
Tale D.P.C.M. è stato impugnato da parte del dinanzi al Tribunale di Roma, CP_1 che con ordinanza del 01.07.2016 ha inibito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di dare esecuzione a quanto disposto nel decreto (doc. 13 primo grado appellante). pag. 5/9 Con avviso di accertamento prot. n. 5113/21 del 27.12.21, il ha quindi Controparte_1 richiesto al e alla il pagamento della somma di € 2.068,00 a titolo di Parte_2 Pt_1 conguaglio per i maggiori costi di acquisizione dell'area Verde Uno PEEP CP_2 loc. Tempietto (doc. 1 primo grado appellanti).
Primo motivo di impugnazione
Gli appellanti sostengono che il Giudice di Pace ha errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione del credito, individuando la decorrenza del termine di prescrizione dall'emissione dell'ordinanza del 01.07.16 del Tribunale di Roma anziché dal passaggio in giudicato della sentenza n. 365/2004 della Corte d'Appello di Firenze.
Tale motivo di impugnazione è fondato.
L'art. 2935 c.c. prevede che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
quindi, nel caso di specie dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva.
La Corte di Appello di Firenze nella sentenza n. 365/2004, quantificando in misura maggiore il prezzo delle aree espropriate, ha determinato il sorgere del diritto del di richiedere ai terzi acquirenti, in proporzione al valore della loro unità CP_1 immobiliare, la differenza tra il corrispettivo pagato inizialmente dalla e il CP_2 costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per l'acquisizione dei terreni.
Le parti hanno tuttavia presentato istanza congiunta di correzione di tale sentenza, che è stata emendata con ordinanza del 03.11.2006.
La Corte di Cassazione, ha più volte precisato che “il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure
l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il
pag. 6/9 giudizio e la sua espressione” (Cass. 380/2021; Cass. 8863/2018, 22185/2014 e poi
Cass. 16944/2019, 23642/2019, 3308/2020).
Il termine di impugnazione della sentenza e di conseguenza del passaggio in giudicato della stessa decorre quindi dalla notificazione della ordinanza di correzione di errore materiale nel caso in cui siano stati evidenziati errori in iudicando o in procedendo, ma non in presenza di un mero errore di redazione del documento cartaceo chiaramente percepibile dal testo della decisione.
Nell'ordinanza del 03.11.2006 è stato corretto un errore nel conteggio della quota dell'indennità di esproprio spettante all'appellante, i cui passaggi erano stati esplicitati in maniera dettagliata nel testo della sentenza: tale errore aritmetico era percepibile in maniera macroscopica, dal momento che nella motivazione l'importo era corretto ed era stato riportato in maniera errata soltanto nel dispositivo.
Trattandosi quindi di un mero errore di redazione del testo, l'apertura del procedimento di correzione di errore materiale non può essere considerata idonea a riaprire o prolungare il termine di impugnazione della sentenza di appello e, correlativamente, del passaggio in giudicato della stessa.
La sentenza della Corte d'Appello è stata pubblicata in data 11.03.2004, non è mai stata notificata o impugnata ed è quindi passata in giudicato in data 25.04.2005, per il decorso del termine di un anno e 45 giorni allora previsto dall'art. 327 cpc.
Da tale momento il diritto poteva essere fatto valere e, pertanto, decorreva anche il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c.
Non è condivisibile quanto ritenuto nella sentenza impugnata, secondo la quale soltanto con il provvedimento del Tribunale di Roma del 01.07.2016 è stato definitivamente determinato il costo di acquisizione delle aree espropriate, e pertanto soltanto dopo tale momento è divenuto giuridicamente esigibile il credito del sul punto, la CP_1 decisione di primo grado deve quindi essere riformata.
L'ordinanza del Tribunale di Roma del 01.07.2016 ha inibito lo Stato italiano dal porre a carico dell'ente territoriale appellato la somma che lo Stato era stato condannato a pagare per violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cioè per una violazione commessa da uno stato aderente rispetto ad un obbligo internazionale convenzionalmente assunto. pag. 7/9 Tale decisione ha pertanto statuito in merito ad un diritto del tutto eterogeneo rispetto a quello di cui è causa e in un giudizio tra parti diverse, non ha quindi alcun rilievo ai fini del decorso della prescrizione del diritto di credito del nei confronti CP_1 dell'appellante.
Risulta evidente che il termine di prescrizione del diritto di credito del CP_1 decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza n. 365/2004 della Corte d'Appello di Firenze e quindi il credito si è prescritto in data 25.04.2015, quasi un anno prima dell'invio della prima richiesta di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione decennale da parte del notificata agli odierni appellanti in data 12.4.2016 (doc. CP_1
7 primo grado appellanti).
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione determina l'estinzione del credito per prescrizione e assorbe le ulteriori censure relative al merito della causa.
Quinto motivo di impugnazione
Gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di primo grado anche in punto di spese, sostenendo che il Giudice di primo grado ha errato nel compensare le spese in ragione della peculiarità e novità delle questioni trattate e della giurisprudenza non univoca sul punto.
Tale motivo di impugnazione è infondato, in quanto la compensazione delle spese è pienamente giustificata dagli esiti discordanti dei giudizi di primo grado svolti davanti al Giudice di Pace e di quelli di secondo grado svolti innanzi a questo Tribunale.
In punto di spese la sentenza del giudice di pace deve quindi essere confermata.
Conclusioni e spese
Per quanto sopra, l'appello è fondato e deve essere accolto;
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato l'avviso di accertamento esecutivo prot. n.
5113/21 del 27.12.21 del per intervenuta prescrizione del credito. Controparte_1
In punto di spese la sentenza di primo grado deve invece essere confermata.
Le spese del grado di appello devono essere integralmente compensate in ragione degli esiti discordanti con i quali si sono conclusi i giudizi analoghi di primo grado svolti davanti al Giudice di Pace di Lucca e per i quali pende appello innanzi a questo tribunale.
P.Q.M.
pag. 8/9 Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo:
- accoglie l'appello proposto da e avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza n. 292/2024 del Giudice di Pace di Lucca e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 5113/21 del 27.12.21 del per intervenuta prescrizione del credito;
Controparte_1
- conferma la sentenza di primo grado in punto di spese;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Il Giudice
Giacomo Lucente
pag. 9/9
Udienza “cartolare” del 8-9-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di parte opponente di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 292/2024 depositata dal Giudice di
Pace di Lucca in data 11.04.24 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Della Nina C.F._2
(C.F. ) e Giulia Nocera (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Lucca, Via Di Tempagnano n. 150, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione.
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del sindaco, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Luca Campinoti (C.F. ) e Carmela Di Filippo C.F._5
(C.F. ) dell'avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato C.F._6 presso di essi in Lucca, Via S. Giustina n. 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
Conclusioni delle parti: per parte appellante: “riformare l'impugnata sentenza n. 292 del 11.04.2024, n. Rep.
511/2024, e per l'effetto - In via preliminare di merito: accertare e dichiarare prescritte le somme richieste dal con l'avviso di accertamento esecutivo, prot. Controparte_1
n. 5113/2021, provvedimento n. 18/2021, per tutti i motivi esposti in narrativa;
-In via principale: dichiarare illegittimo, nullo o comunque inefficace l'avviso di accertamento esecutivo, prot. n. 5113/2021, provvedimento n. 18/2021 emesso dal , Controparte_1 per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via del tutto subordinata: - accertare che
l'importo effettivamente dovuto dai Sig.ri e debba Parte_2 Parte_1 essere depurato dalle somme richieste a titolo di indennità di occupazione legittima e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della minor somma dovuta o di quella ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del legale antistatario”. per parte appellata: “1) respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 292/2024 del Giudice di Pace di Lucca poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza. Con vittoria di spese e compensi. 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello compensare le spese di lite in considerazione della novità della questione trattata e dei contrasti di giudicato formatisi sulla medesima questione dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lucca ed allo stesso Tribunale di
Lucca”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 292/2024 il Giudice di Pace di Lucca, previa affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, rigettava l'opposizione avverso l'avviso di accertamento emesso dal promossa da e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
compensando integralmente le spese di lite per la novità delle questioni
[...] trattate.
La e il proponevano appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone Pt_1 Parte_2 la riforma integrale, anche in punto di spese.
Gli appellanti, con il primo motivo di impugnazione, sostenevano che il Giudice di Pace aveva errato nel ritenere non prescritto il diritto del a riscuotere le Controparte_1 somme richieste con avviso di accertamento esecutivo, individuando la decorrenza del termine di prescrizione del credito fatto valere dall'emissione dell'ordinanza del pag. 2/9 01.07.16 del Tribunale di Roma, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza n.
365/2004 della Corte d'Appello di Firenze.
Sostenevano che l'ordinanza del 01.07.16 del Tribunale di Roma aveva solo disapplicato il D.P.C.M. 23 dicembre 2015, con cui lo Stato aveva ordinato al
[...]
di pagare €. 340.000,00 (derivante dalla condanna inflitta allo Stato italiano CP_1 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in favore del proprietario espropriato), pertanto non aveva alcuna rilevanza per il calcolo della somma da richiedere ai terzi acquirenti a titolo di indennità di espropriazione a seguito della sentenza della Corte d'Appello di
Firenze.
Con il secondo motivo deducevano che il Giudice di prime cure aveva errato nel qualificare l'obbligazione come propter rem, fondando la sua statuizione sull'art. 35 comma 12 della legge 865/7 e sulla clausola contenuta nell'atto di compravendita stipulato tra gli appellanti e la , secondo cui l'immobile veniva Controparte_2 venduto con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessioni, servitù inerenti e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava.
Secondo gli appellanti, l'obbligazione relativa al pagamento del conguaglio pro quota, conseguente alla determinazione definitiva del costo di acquisizione dell'area e nascente dalla convenzione stipulata il 16.02.1980 tra e Controparte_1 Controparte_2
[...] non doveva essere qualificata come propter rem, ma come semplice obbligazione di dare non trasferibile dall'originario obbligato ( ) ai successivi Controparte_2 assegnatari degli alloggi, che non venivano citati nelle clausole della convenzione.
La e il con il terzo motivo ritenevano che il Giudice di primo grado Pt_1 Parte_2 avesse errato nel ritenere legittima la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, riferendo che tale costo non poteva essere ricompreso nel costo di acquisizione, in quanto si trattava di un costo che l'amministrazione aveva dovuto sostenere per acquisire il possesso anticipato delle aree da assegnare alla
. Controparte_2
Gli appellanti sostenevano che era stato lo stesso nella convenzione del 1980 e CP_1 negli atti di assegnazione degli immobili ai condomini, a limitare espressamente le operazioni di conguaglio alla sola indennità di espropriazione. pag. 3/9 Inoltre, evidenziavano che l'indennità di espropriazione ha carattere e natura del tutto autonomi rispetto all'indennità di occupazione, che non può essere ritenuta automaticamente ricompresa nella prima per il solo fatto che è possibile determinarla in base ad una sua frazione.
Con il quarto motivo, gli appellanti ritenevano che la sentenza di primo grado dovesse essere riformata anche nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto corretto il criterio di determinazione della quota di conguaglio, cioè il riferimento alle tabelle millesimali condominiali.
Secondo gli appellanti, il nell'avviso di accertamento esecutivo non Controparte_1 aveva riportato il calcolo effettuato sulla base dei millesimi dell'immobile, non aveva individuato l'esatta particella oggetto di conguaglio e non aveva collegato causalmente quella richiesta di pagamento al maggior costo di acquisizione che l'ente era stato condannato a pagare per aver espropriato la porzione di terreno in cui era stata costruita proprio la particella dell'odierno appellante.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo, la e la affermavano che il Pt_1 Parte_2
Giudice di Pace aveva errato nel compensare le spese di lite per la novità e peculiarità delle questioni affrontate, dato che le molteplici sentenze favorevoli emesse in primo e secondo grado avevano accolto l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto di credito vantato dal sulla base di un orientamento maggioritario e Controparte_1 consolidato
Si costituiva in giudizio il chiedendo la conferma della sentenza di Controparte_1 primo grado.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruzione della vicenda
e il sono comproprietari di un appartamento sito in Lucca, Via della Parte_3 Parte_2
Bastia n. 126/B, facente parte del compendio immobiliare denominato “Condominio
Verde Uno”, acquistato con atto del 20.10.1987, trascritto il 13.11.1987 (doc. 2 primo grado appellanti).
pag. 4/9 Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare è stato costruito dalla
[...] su terreno ceduto dal Comune di Lucca attraverso Controparte_3
Convenzione di cessione dell'area inclusa nei piani di zona P.E.E.P. del 16.02.1980
(doc. 7 primo grado appellanti).
Le parti avevano fissato il corrispettivo dovuto dalla Cooperativa in relazione ai costi di acquisizione delle aree, tramite espropriazione per pubblica utilità ovvero cessione volontaria, prevedendo altresì che “qualora il costo di acquisizione dovesse mutare a seguito di determinazioni o di sentenza definitiva che fissino una misura diversa di indennità di espropriazione, il corrispettivo si intenderà automaticamente modificato in corrispondenza del diverso costo e le Parti saranno tenute ad operare gli opportuni conguagli e l'acquirente si obbliga a versare le eventuali differenze entro mesi tre dalla richiesta del Comune” (art. 2 della Convenzione).
proprietario originario delle aree P.E.E.P., ha richiesto al giudice Persona_1 di rideterminare il conguaglio da cessione volontaria di tali aree secondo il valore di mercato, oltre al riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria.
Con sentenza n. 365/2004 la Corte di Appello di Firenze ha condannato il CP_1
a pagare il conguaglio da cessione volontaria in favore del
[...] Per_1 rideterminandolo in € 9.397,45 (doc. 4 primo grado appellanti).
A seguito di istanza congiunta, la Corte di Appello, con ordinanza del 3.11.2006, ha disposto la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza, sostituendo l'importo errato di € 9.397,45 con quello corretto di € 17.189,00 (doc. 6 primo grado appellanti).
Con sentenza del 20.04.2009 Pierotti c. Italia, la Corte E.D.U. ha condannato lo Stato italiano a pagare a e € 340.000,00 a titolo di risarcimento dei Pt_4 Parte_5 danni materiali (doc. 2 primo grado appellanti), i cui oneri venivano posti a carico del dal D.P.C.M. 23.12.2015, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 43 Controparte_1
L. 234/2012 (doc. 12 primo grado appellanti).
Tale D.P.C.M. è stato impugnato da parte del dinanzi al Tribunale di Roma, CP_1 che con ordinanza del 01.07.2016 ha inibito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di dare esecuzione a quanto disposto nel decreto (doc. 13 primo grado appellante). pag. 5/9 Con avviso di accertamento prot. n. 5113/21 del 27.12.21, il ha quindi Controparte_1 richiesto al e alla il pagamento della somma di € 2.068,00 a titolo di Parte_2 Pt_1 conguaglio per i maggiori costi di acquisizione dell'area Verde Uno PEEP CP_2 loc. Tempietto (doc. 1 primo grado appellanti).
Primo motivo di impugnazione
Gli appellanti sostengono che il Giudice di Pace ha errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione del credito, individuando la decorrenza del termine di prescrizione dall'emissione dell'ordinanza del 01.07.16 del Tribunale di Roma anziché dal passaggio in giudicato della sentenza n. 365/2004 della Corte d'Appello di Firenze.
Tale motivo di impugnazione è fondato.
L'art. 2935 c.c. prevede che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
quindi, nel caso di specie dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva.
La Corte di Appello di Firenze nella sentenza n. 365/2004, quantificando in misura maggiore il prezzo delle aree espropriate, ha determinato il sorgere del diritto del di richiedere ai terzi acquirenti, in proporzione al valore della loro unità CP_1 immobiliare, la differenza tra il corrispettivo pagato inizialmente dalla e il CP_2 costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per l'acquisizione dei terreni.
Le parti hanno tuttavia presentato istanza congiunta di correzione di tale sentenza, che è stata emendata con ordinanza del 03.11.2006.
La Corte di Cassazione, ha più volte precisato che “il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure
l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il
pag. 6/9 giudizio e la sua espressione” (Cass. 380/2021; Cass. 8863/2018, 22185/2014 e poi
Cass. 16944/2019, 23642/2019, 3308/2020).
Il termine di impugnazione della sentenza e di conseguenza del passaggio in giudicato della stessa decorre quindi dalla notificazione della ordinanza di correzione di errore materiale nel caso in cui siano stati evidenziati errori in iudicando o in procedendo, ma non in presenza di un mero errore di redazione del documento cartaceo chiaramente percepibile dal testo della decisione.
Nell'ordinanza del 03.11.2006 è stato corretto un errore nel conteggio della quota dell'indennità di esproprio spettante all'appellante, i cui passaggi erano stati esplicitati in maniera dettagliata nel testo della sentenza: tale errore aritmetico era percepibile in maniera macroscopica, dal momento che nella motivazione l'importo era corretto ed era stato riportato in maniera errata soltanto nel dispositivo.
Trattandosi quindi di un mero errore di redazione del testo, l'apertura del procedimento di correzione di errore materiale non può essere considerata idonea a riaprire o prolungare il termine di impugnazione della sentenza di appello e, correlativamente, del passaggio in giudicato della stessa.
La sentenza della Corte d'Appello è stata pubblicata in data 11.03.2004, non è mai stata notificata o impugnata ed è quindi passata in giudicato in data 25.04.2005, per il decorso del termine di un anno e 45 giorni allora previsto dall'art. 327 cpc.
Da tale momento il diritto poteva essere fatto valere e, pertanto, decorreva anche il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c.
Non è condivisibile quanto ritenuto nella sentenza impugnata, secondo la quale soltanto con il provvedimento del Tribunale di Roma del 01.07.2016 è stato definitivamente determinato il costo di acquisizione delle aree espropriate, e pertanto soltanto dopo tale momento è divenuto giuridicamente esigibile il credito del sul punto, la CP_1 decisione di primo grado deve quindi essere riformata.
L'ordinanza del Tribunale di Roma del 01.07.2016 ha inibito lo Stato italiano dal porre a carico dell'ente territoriale appellato la somma che lo Stato era stato condannato a pagare per violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cioè per una violazione commessa da uno stato aderente rispetto ad un obbligo internazionale convenzionalmente assunto. pag. 7/9 Tale decisione ha pertanto statuito in merito ad un diritto del tutto eterogeneo rispetto a quello di cui è causa e in un giudizio tra parti diverse, non ha quindi alcun rilievo ai fini del decorso della prescrizione del diritto di credito del nei confronti CP_1 dell'appellante.
Risulta evidente che il termine di prescrizione del diritto di credito del CP_1 decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza n. 365/2004 della Corte d'Appello di Firenze e quindi il credito si è prescritto in data 25.04.2015, quasi un anno prima dell'invio della prima richiesta di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione decennale da parte del notificata agli odierni appellanti in data 12.4.2016 (doc. CP_1
7 primo grado appellanti).
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione determina l'estinzione del credito per prescrizione e assorbe le ulteriori censure relative al merito della causa.
Quinto motivo di impugnazione
Gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di primo grado anche in punto di spese, sostenendo che il Giudice di primo grado ha errato nel compensare le spese in ragione della peculiarità e novità delle questioni trattate e della giurisprudenza non univoca sul punto.
Tale motivo di impugnazione è infondato, in quanto la compensazione delle spese è pienamente giustificata dagli esiti discordanti dei giudizi di primo grado svolti davanti al Giudice di Pace e di quelli di secondo grado svolti innanzi a questo Tribunale.
In punto di spese la sentenza del giudice di pace deve quindi essere confermata.
Conclusioni e spese
Per quanto sopra, l'appello è fondato e deve essere accolto;
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato l'avviso di accertamento esecutivo prot. n.
5113/21 del 27.12.21 del per intervenuta prescrizione del credito. Controparte_1
In punto di spese la sentenza di primo grado deve invece essere confermata.
Le spese del grado di appello devono essere integralmente compensate in ragione degli esiti discordanti con i quali si sono conclusi i giudizi analoghi di primo grado svolti davanti al Giudice di Pace di Lucca e per i quali pende appello innanzi a questo tribunale.
P.Q.M.
pag. 8/9 Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo:
- accoglie l'appello proposto da e avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza n. 292/2024 del Giudice di Pace di Lucca e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento esecutivo prot. n. 5113/21 del 27.12.21 del per intervenuta prescrizione del credito;
Controparte_1
- conferma la sentenza di primo grado in punto di spese;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Il Giudice
Giacomo Lucente
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