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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1286/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1286/2024 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Galassi, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Di Ferdinando, CP_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta .
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: le parti, all'udienza del 02.10.2024, hanno chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Presidente ex art. 185 bis c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Teramo il 27/08/2006 con CP_1
dal quale era nato il figlio (in data 11/11/2009) - ha chiesto: dichiarare Per_1
la separazione personale dei coniugi, con riserva di chiedere l'addebito in caso di disaccordo sulle condizioni della separazione;
disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre nella casa in cui Per_1
attualmente risiede, regolando i tempi di permanenza presso di sè; porre a proprio carico l'assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con paritaria ripartizione delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che:
- nel corso del tempo erano insorti contrasti ed incomprensioni coniugali, tali da rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione della convivenza;
-la ricorrente, pur avendone la possibilità, non aveva mai inteso lavorare per contribuire ai bisogni della famiglia ed era ormai economicamente indipendente poiché aveva intrapreso una convivenza more uxorio con un nuovo compagno;
svolgeva attività di operaio part-time, con il reddito mensile d € 600 ed era invalido .
Con comparsa di costituzione e risposta in data 02/09/2024 si è costituita in giudizio la resistente la quale, aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha chiesto: disporre l'affidamento condiviso del figlio con Per_1
collocazione prevalente presso di sé nell'abitazione di con regolamentazione Per_2
dei tempi di permanenza presso il padre;
porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento della prole e l'ulteriore assegno mensile di € 200,00 per il proprio mantenimento, oltre rivalutazione annuale
ISTAT; porre le spese straordinarie necessarie per la prole a carico del padre nella misura del 75%, da regolare come da protocollo con il COA di Teramo in data
05/12/2018;
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto che:
- da alcuni anni tra i coniugi non vi era più comunione affettiva e sentimentale tanto che, nel 2021, il marito aveva abbandonato la casa familiare;
-dalla nascita del figlio, in accordo con il marito, non aveva svolto attività lavorative per dedicarsi completamente alla cura di affetto da Per_1
discalculia, disortografia e DSA;
- era in cerca di lavoro mentre il marito godeva di redditi superiori a quelli dichiarati (come operaio ), avendo svolto in precedenza attività imprenditoriale.
All'udienza di comparizione in data 02.10.2024, i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni della separazione, aderendo alla seguente proposta conciliativa, formulata dal
Presidente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
1. affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_ prevalente preso la madre nell'attuale abitazione sita in 2. il padre potrà tenere e vedere il figlio con sé, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola ovvero, quando manca la scuola, prelevandolo la mattina a casa della madre, fino alla domenica sera, quando lo riporterà presso
l'abitazione della moglie;
inoltre, un pomeriggio a settimana da concordare, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal venerdì santo alla Domenica, ovvero dal lunedì dell'Angelo fino al mercoledì mattina;
durante le vacanze estive, il padre potrà tenere il figlio con sé per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio;
3. determinare in €300,00 l'assegno mensile dovuto dal padre a titolo di mantenimento del figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con percezione del
100% dell'assegno unico INPS in favore della madre CP_1
4. nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'attuale importo di € 180,00 dell'assegno unico INS dovese essere escluso, ovvero sensibilmente ridotto, il padre si impegna a corrispondere rispettivamente l'assegno di € 380,00 ovvero
350,00 € mensili;
5. porre le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
6. rinuncia alla domanda di addebito;
7. Spese compensate.
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate tra le parti in adesione alla menzionata proposta conciliativa giudiziale ( trascritte nel processo verbale dell'udienza del 02/10/2024) , apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara separazione personale di e alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata ai sensi dell' art. 185 bis c.p.c. e trascritte nel verbale dell'udienza del 02.10.2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1286/2024 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Galassi, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Di Ferdinando, CP_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta .
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: le parti, all'udienza del 02.10.2024, hanno chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Presidente ex art. 185 bis c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Teramo il 27/08/2006 con CP_1
dal quale era nato il figlio (in data 11/11/2009) - ha chiesto: dichiarare Per_1
la separazione personale dei coniugi, con riserva di chiedere l'addebito in caso di disaccordo sulle condizioni della separazione;
disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre nella casa in cui Per_1
attualmente risiede, regolando i tempi di permanenza presso di sè; porre a proprio carico l'assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con paritaria ripartizione delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che:
- nel corso del tempo erano insorti contrasti ed incomprensioni coniugali, tali da rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione della convivenza;
-la ricorrente, pur avendone la possibilità, non aveva mai inteso lavorare per contribuire ai bisogni della famiglia ed era ormai economicamente indipendente poiché aveva intrapreso una convivenza more uxorio con un nuovo compagno;
svolgeva attività di operaio part-time, con il reddito mensile d € 600 ed era invalido .
Con comparsa di costituzione e risposta in data 02/09/2024 si è costituita in giudizio la resistente la quale, aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha chiesto: disporre l'affidamento condiviso del figlio con Per_1
collocazione prevalente presso di sé nell'abitazione di con regolamentazione Per_2
dei tempi di permanenza presso il padre;
porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento della prole e l'ulteriore assegno mensile di € 200,00 per il proprio mantenimento, oltre rivalutazione annuale
ISTAT; porre le spese straordinarie necessarie per la prole a carico del padre nella misura del 75%, da regolare come da protocollo con il COA di Teramo in data
05/12/2018;
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto che:
- da alcuni anni tra i coniugi non vi era più comunione affettiva e sentimentale tanto che, nel 2021, il marito aveva abbandonato la casa familiare;
-dalla nascita del figlio, in accordo con il marito, non aveva svolto attività lavorative per dedicarsi completamente alla cura di affetto da Per_1
discalculia, disortografia e DSA;
- era in cerca di lavoro mentre il marito godeva di redditi superiori a quelli dichiarati (come operaio ), avendo svolto in precedenza attività imprenditoriale.
All'udienza di comparizione in data 02.10.2024, i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni della separazione, aderendo alla seguente proposta conciliativa, formulata dal
Presidente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
1. affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_ prevalente preso la madre nell'attuale abitazione sita in 2. il padre potrà tenere e vedere il figlio con sé, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola ovvero, quando manca la scuola, prelevandolo la mattina a casa della madre, fino alla domenica sera, quando lo riporterà presso
l'abitazione della moglie;
inoltre, un pomeriggio a settimana da concordare, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal venerdì santo alla Domenica, ovvero dal lunedì dell'Angelo fino al mercoledì mattina;
durante le vacanze estive, il padre potrà tenere il figlio con sé per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio;
3. determinare in €300,00 l'assegno mensile dovuto dal padre a titolo di mantenimento del figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con percezione del
100% dell'assegno unico INPS in favore della madre CP_1
4. nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'attuale importo di € 180,00 dell'assegno unico INS dovese essere escluso, ovvero sensibilmente ridotto, il padre si impegna a corrispondere rispettivamente l'assegno di € 380,00 ovvero
350,00 € mensili;
5. porre le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
6. rinuncia alla domanda di addebito;
7. Spese compensate.
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate tra le parti in adesione alla menzionata proposta conciliativa giudiziale ( trascritte nel processo verbale dell'udienza del 02/10/2024) , apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara separazione personale di e alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata ai sensi dell' art. 185 bis c.p.c. e trascritte nel verbale dell'udienza del 02.10.2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)