Art. 22.
Alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' aggiunto il seguente articolo 23-bis:
"Per la confisca si applicano le norme dell' articolo 240 del codice penale ".
Alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' aggiunto il seguente articolo 23-bis:
"Per la confisca si applicano le norme dell' articolo 240 del codice penale ".