Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/07/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 00342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giannicola Scarciolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Teramo, via G. Galilei n. 118;
contro
Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Di Odoardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia (Te) - Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, del Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) denominata “Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non consistenti in eternit e vario materiale depositato in un'area in -OMISSIS-” a mezzo della quale il Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) ordinava al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- la rimozione e smaltimento dei materiali in cemento amianto siti ed allocati nell'area sita in Loc. -OMISSIS- in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) e meglio individuata al NCU di detto Comune al Fg. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali,
nonchè
per la conseguente condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con il gravame in epigrafe il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, del Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia (TE) denominata “Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non consistenti in eternit e vario materiale depositato in un’area in -OMISSIS-” a mezzo della quale si ordinava al Sig. -OMISSIS- la rimozione e smaltimento dei materiali in amianto siti in Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) e meglio individuata al NCU di detto Comune al Fg. -OMISSIS-.
Il ricorso è assistito dai seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 54, 2° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) - Eccesso di potere – Insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alle ragioni di prevenzione/eliminazione dei pericoli per l’incolumità pubblica - Difetto di istruttoria - Eccesso di potere per carenza dei presupposti”;
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990 e degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 - eccesso di potere per contraddittorietà dell'atto in ordine al potere esercitato, carenza e difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, genericità e mancanza di proporzionalità”;
3) “Difetto di istruttoria e di motivazione”.
Si è costituita l’Amministrazione comunale resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. 92/2021, questo collegio respingeva la domanda di adozione di misure cautelari proposta dal ricorrente “rilevato che per espressa dichiarazione dei tecnici della ASL:
- “La vasta area in questione risulta essere in totale stato di abbandono e all'interno di essa è stata riscontrata la presenza in grandi quantità di rifiuti, accumulati presumibilmente negli anni; questo aspetto rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica oltre a costituire uno stato di degrado e di incuria”;
- “In particolare è stata riscontrata la presenza di materiale edile "eternit" che da esame visivo macroscopico appare essere amianto in cattivo stato di manutenzione e floccato in più punti”;
- Lo stato di abbandono riscontrato induce a ritenere la sussistenza dei presupposti giustificativi di un intervento urgente allo scopo di evitare l’aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica”.
La predetta ordinanza, impugnata in appello, veniva confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4423/2021 con la quale si afferma che “le censure avanzate con riferimento al provvedimento impugnato appaiono prive di pregio, considerato che esso, adottato in seguito all’invio di comunicazione di avvio del procedimento rimasta priva di riscontro da parte del destinatario, si è fondato sulle risultanze della relazione dell’ASL, da cui risultava la presenza di materiale edile di tipo “eternit”, in cattivo stato di manutenzione e floccato in più punti, in un’area prossima ad altri immobili; Considerato, peraltro, che tale descrizione trovava conferma in esito all’ulteriore sopralluogo effettuato successivamente all’adozione dell’ordinanza”.
All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Con il primo ed il terzo motivo, che si ritiene di scrutinare congiuntamente in considerazione della parziale identità di censure, parte ricorrente lamenta l’assenza dei presupposti per l’emanazione dell’ordinanza oggetto di gravame ed in particolare l’assenza dei requisiti richiesti dall’art. 54, comma IV, del Testo Unico degli Enti Locali ex D. Lgs. n. 267 / 2000 e s.m.e i..
Difetterebbe poi il requisito del pericolo per l’incolumità pubblica stante la distanza della struttura dello -OMISSIS- dalle abitazioni private e la regolamentare recinzione che circoscrive l’area destinataria del provvedimento.
Il provvedimento sarebbe illegittimo perché “a) non trattasi di materiale e/o rifiuti in amianto / eternit, bensì semplice materiale edile parzialmente danneggiato; b) l’area e la struttura risulta essere regolarmente recintata ed è, pertanto, impedito l’accesso al pubblico; c) non vi sono abitazioni civili immediatamente confinanti; d) la sede dell’azienda del ricorrente dove insiste il predetto deposito e magazzino non rientra nel Centro Abitato di Isola del Gran Sasso d’Italia in quanto ricadono nell’area rurale PRG adottato dal Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia.”
Si lamenta, infine, il vizio di difetto di istruttoria.
Le censure sono infondate.
Il D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 54, n. 4, dispone che "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.
I presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza sono quelli della contingibilità, intesa nell'accezione di necessità che implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati a fronteggiare, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo, dell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data e dell'interesse pubblico da salvaguardare.
L'ordinanza contingibile e urgente può essere legittimamente emanata anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo.
Il fatto che la situazione di degrado fosse già esistente da tempo non inficia la legittimità dell'ordinanza extra ordinem adottata. Difatti, l'emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile. Tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare. In definitiva, cioè, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e dell'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento dell'adozione dell'ordinanza.
Ai fini dell'emissione di un'ordinanza contingibile e urgente è sufficiente la potenzialità di un pericolo grave per l'incolumità pubblica, dal momento che il ritardo nell'agire potrebbe sempre aggravare la situazione.
Quanto al difetto di istruttoria, occorre rilevare come l’attività amministrativa si sia compendiata nei seguenti atti ed attività:
a. sopralluogo della AUSL 4 - dipartimento di prevenzione, servizio d’igiene e sanità pubblica (S.I.S.P.) e relativa relazione del -OMISSIS-;
b. notifica ad opera del Comune di Isola del Gran Sasso (Teramo) al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- avete ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in -OMISSIS-”, giusto prot. -OMISSIS-, per mezzo di raccomandata, ricevuta dal sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
Nei tempi previsti dall’art. 10 della L. 241/90, non preveniva al protocollo comunale nessuna comunicazione da parte del sig. -OMISSIS-.
La richiesta di sopralluogo prendeva le mosse dalla richiesta del Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia (Teramo) dell’-OMISSIS-a cui faceva da presupposto una richiesta del Geom. -OMISSIS-.
I passaggi riferiti dimostrano come l’istruttoria sia stata completa ed abbia coinvolto anche il Sig. -OMISSIS- il quale, a dimostrazione di questo, aveva persino nominato un proprio tecnico di fiducia il quale aveva richiesto un incontro in contraddittorio con i tecnici della AUSL competenti.
Quanto alla presenza di eternit, nella relazione ASL del -OMISSIS-non si fa riferimento soltanto al materiale in “eternit” per giustificare l’adozione di un’ordinanza contenibile ed urgente ma, cosa ben diversa, si fa riferimento alla situazione complessiva.
Nella relazione si legge che “la vasta area in questione risulta essere in totale stato di abbandono e all’interno di essa è stata riscontrata la presenza in grandi quantità di rifiuti, accumulati presumibilmente negli anni; questo aspetto rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica oltre a costituire uno stato di degrado e di incuria.
In particolare è stata riscontrata la presenza di materiale edile “eternit” che da esame visivo macroscopico appare essere amianto in cattivo stato di manutenzione e floccato in più punti. si evidenzia quindi che quanto accertato rappresenta una grave problematica dal punto di vista igienico - sanitario che deve essere risolta, ripristinando le condizioni di igienicità e salubrità.
Sulla base della presente relazione si propone di emanare a tutela della salute pubblica, nei confronti di chi per legge ha l’obbligo di adempiere, ordinanza contenibile ed urgente di rimozione di tutto il materiale riscontrato nell’area in questione nonché la bonifica del sito, al fine di ripristinare le normali condizioni di salubrità e decoro ambientale.
La situazione, per come descritta, rappresenta una fotografia della realtà dei fatti che legittimava l’adozione di un’ordinanza urgente non solo per la presenza di materiale tipo “eternit” ma per la situazione complessiva esistente nell’area.
Inoltre, è la stessa ASL in sede di sopralluogo del -OMISSIS- - aspetto poi confermato anche a seguito del sopralluogo del -OMISSIS- - a definire l’amianto come “floccato” in più punti, ossia amianto caratterizzato da alta friabilità.
Essendo friabile le polveri si disperdono più facilmente nell’aria e sono maggiormente inalabili e pericolose e ciò giustifica il motivo per il quale si sia scelta la rimozione e non l’incapsulamento
3.§. Con il secondo motivo di ricorso si chiede l’annullamento dell’ordinanza in quanto la stessa “...non menziona alcun particolare stato di pericolo per l’incolumità dei cittadini né una situazione di eccezionale ed imprevedibile emergenza sanitaria o di igiene pubblica da fronteggiarsi con mezzi extra ordine, limitandosi, in assenza di ulteriori attività istruttorie, ad elencare una serie di prescrizioni a carico del ricorrente, non specificando neppure alcun profilo di urgenza dell’intervento di ripristino imposto”.
La censura è infondata.
L’ordinanza riporta sia le ragioni per le quali viene adottata e sia lo stato di pericolo
richiamando la nota della Asl di Teramo - Dipartimento SIESP - del -OMISSIS-e la richiesta in essa contenuta circa la necessità di adottare un’ordinanza urgente, facendo riferimento al rischio di aggravamento in caso di inerzia data la natura nociva dell’amianto “...in quanto l’esposizione alle fibre di amianto, potenzialmente inagibili, è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente a carico dell’apparato respiratorio...” e richiamando il pericolo derivante dalla presenza di rifiuti in una vasta area palesemente abbandonata.
4.§. L’infondatezza della domanda demolitoria comporta la reiezione della domanda risarcitoria.
5.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere al Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.