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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 08.05.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta, esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2879/2024
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Parte_1
Irene Lo bue, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e
Fabio Ganci
ricorrente
E
, in persona del CP_1 Controparte_2 ministro in carica p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417- bis c.p.c. dalle dott.sse Albanese Marilù e Giuseppina Tabone, funzionari in servizio presso l di Controparte_3
Bergamo. resistente
OGGETTO: Carta Elettronica Docente
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ritualmente notificato, il docente agiva Parte_1 in giudizio contro il , innanzi all'intestato Controparte_2
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del
Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, relativamente agli aa.ss. dal 2020/2021 al 2022/2023 e dell'a.s. 2024/2025, per il servizio prestato presso vari istituti nella provincia bergamasca;
con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in loro favore, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati.
Si costituiva in giudizio il , contestando Controparte_2
fermamente quanto ex adverso sostenuto ed argomentato;
insisteva, pertanto, per l'integrale rigetto delle avverse pretese, considerato il corretto agere dell'Amministrazione in linea con la normativa europea in punto di non discriminazione tra i lavoratori;
eccepiva, in particolare, la violazione del ne bis in idem per aver parte ricorrente intentato altri giudizio già definiti con sentenza di accoglimento proprio per le annualità oggi azionate;
avanzava anche domanda di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, all'esito dell'odierna udienza, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto entro i limiti di seguito indicati.
***
Va accolta l'eccezione preliminare formulata dal relativa CP_2
alla violazione del ne bis in idem per essere già intervenuta pronuncia di questo Tribunale sulla materia oggetto del contendere relativamente a tutti gli aa.ss. indicati in ricorso.
Il docente , infatti, ha già promosso due giudizi davanti a Pt_1
codesto Tribunale per chiedere il riconoscimento del diritto alla percezione della carta docente, rispettivamente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e per l'anno scolastico
2024/2025.
Il primo giudizio, portante il n. 1726/2023 R.G., è stato definito con sentenza n. 1019 del 20.12.2023 che ha accolto il ricorso limitatamente agli aa.ss. dal 2020/2021 al 2021/2022; il secondo giudizio, portante il n. 2455/2024 R.G., è stato definito con sentenza n. 139 del 13.02.2025 che ha accolto il ricorso, con il riconoscimento del diritto alla percezione della carta docente per l'a.s. 2024/2025.
La domanda è stata oggi riproposta nonostante le intervenute pronunce del Tribunale di Bergamo e si ritiene sussistano le condizioni per una condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria avendo parte ricorrente, con le proprie difese e da ultimo con le note di trattazione scritta, insistito per l'accoglimento delle domande formulate dando prova e contezza, con il proprio comportamento processuale, dell'abuso del diritto di azione. Il risarcimento può quantificarsi in € 1.000,00 pari alla metà degli importi richiesti con l'azione giudiziaria avviata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda per violazione del ne bis in idem;
condanna parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. a corrispondere € 1.000,00 in favore della controparte;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 08.05.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Lapenta